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Testo in vigore dal:
5-7-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per
ripristinare e garantire la continuita' delle forniture di energia
elettrica in condizioni di sicurezza;
Ritenuta quindi la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare i
vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo
temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di
consentire, ai soli impianti di produzione di energia termo-elettrica, di
funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni
di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Oneri generali del
sistema elettrico
1. A decorrere dal 1
gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui
all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata
all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema
elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di
energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2,
punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata
rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e
rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla
Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla
data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito
dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente
sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al
netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri
derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1
gennaio 2010.
Art. 2
Progetti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili
1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti
interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle
attivita' produttive ed alle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo
31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate
dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non
inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per
effetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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