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DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n. 158
Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza.

(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4/7/2003)

Testo in vigore dal: 5-7-2003  


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immediate misure per ripristinare e garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza;
Ritenuta quindi la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare i vigenti limiti relativi agli scarichi industriali per un limitato periodo temporale, comunque non superiore a settantacinque giorni, al fine di consentire, ai soli impianti di produzione di energia termo-elettrica, di funzionare per un numero di ore sufficiente a fronteggiare le situazioni di emergenza di approvvigionamento della rete di trasmissione nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Oneri generali del sistema elettrico

1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attivita' di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attivita' di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.

Art. 2

Progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 1 presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive ed alle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle regioni interessate dagli scarichi termici di cui allo stesso articolo 1, in misura non inferiore al 3,5 per cento dell'incremento di produzione ottenuto per effetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

COMUNICATO 3 settembre 2003
Mancata conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza».

(Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3/9/2003)

 
Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza», non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2003.
 

  

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