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Articolo unico
L’utilizzo
di nuove tecnologie per la costruzione di motori a combustione interna
accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice e la
necessità di adeguamento alle direttive europee, nel cui campo di
applicazione rientrano, per taluni aspetti, i macchinari in argomento,
hanno determinato l’esigenza di rivedere alcuni punti della Circolare n°
31 MI.SA (78) del 31 agosto 1978.
Pertanto in attesa della revisione complessiva delle disposizioni di
prevenzione incendi in materia, su conforme parere del Comitato Centrale
Tecnico Scientifico di prevenzione incendi di cui all’art. 10 del D.P.R.
29 luglio 1982, n. 577, si riportano di seguito le modifiche alla
Circolare suddetta.
Il punto 1.3 è così modificato: “ Le presenti norme si applicano ad
installazioni aventi potenza elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW nel
caso di accoppiamento a macchina generatrice elettrica e di potenza di
targa del motore accoppiato a macchina operatrice elettrica compresa tra
25 kW e 1200 kW. Le presenti norme non si applicano ad installazioni
inserite in processi di produzione industriale, ad installazioni
antincendio e ad installazioni impiegate per il movimento di qualsiasi
struttura. Non si applicano ai gruppi motopompa e motocompressori di
liquidi infiammabili e combustibili o di gas combustibili; per tali gruppi
si applicano le vigenti norme in materia.”
Il punto 3.2.2 lettera b) è così modificato: “I serbatoi devono essere
in acciaio con i giunti saldati oppure realizzati con altri materiali che
assicurino le stesse caratteristiche prestazionali ai fini antincendio.”
Il punto 3.2.2 lettera c) è così modificato: “La capacità del
serbatoio deve essere proporzionata alla potenza del motore e comunque non
deve essere superiore a 50 l per potenze fino a 100 kW ed a 120 l per
potenze superiori. Per gruppi ubicati al piano terra in locali appositi, o
all’esterno sul piano di campagna, alimentati da carburanti di categoria
C, è consentito l’utilizzo di serbatoi incorporati di capacità non
superiore a 2000 l. In tal caso deve essere previsto un bacino di
contenimento di volume pari almeno alla capacità del serbatoio.”
Il punto 4.1 è così modificato: “Ciascun gruppo deve essere dotato di
un sistema automatico di sicurezza e/o controllo che raggiunga i seguenti
obiettivi:
a) arresto del motore/turbina sia per eccesso di temperatura di
funzionamento a regime che per caduta di pressione o di livello dell'olio
lubrificante;
b) intercettazione del flusso del combustibile per arresto del
motore/turbina o per mancanza di corrente elettrica generata.”
Il punto 4.2 è così modificato: “L'arresto del motore deve provocare
l'esclusione della corrente elettrica dei circuiti di alimentazione del
motore stesso, fatta eccezione della illuminazione di sicurezza del locale
ove il gruppo è ubicato, la quale deve, in ogni caso, essere
garantita.”
Il punto 4.3, 1° e 2° capoverso è così modificato: “ Lo spazio
libero interno dell’involucro deve essere ventilato a mezzo di sistema
di ventilazione forzata con funzionamento continuo o discontinuo se
azionato dal segnale di un rivelatore di gas o vapore, marcato CE, posto
all’interno dell’involucro stesso.
In alternativa al sistema di ventilazione forzata, può essere installato
all’interno dell’involucro un rivelatore di gas o vapore marcato CE
che, in presenza di gas o di vapori in concentrazione superiore al 50% del
limite inferiore di infiammabilità, determini l’arresto
dell’alimentazione del combustibile, l’esclusione dell’impianto
elettrico e la segnalazione ottica ed acustica del guasto.”
Il punto 8 è così modificato: “MARCATURA CE - Il gruppo deve essere
dotato di "marcatura CE" e di dichiarazione di conformità ai
sensi del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e delle altre Direttive
applicabili per l'idoneità ad ogni specifico uso cui è destinato.
Per quanto attiene la documentazione tecnica da allegare alla domanda di
sopralluogo, finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione
incendi, si rinvia a quanto previsto ai punti 3 e 4 dell’Allegato II al
D.M. 4 maggio 1998.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
ISPETTORE GENERALE CAPO
(d’Errico) |