Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Elettricita'

                    

MINISTERO DELL'INTERNO
CIRCOLARE 8 luglio 2003, n. 12
Modifiche ed integrazioni alla Circolare n° 31 MI.SA.(78)11 del 31 agosto 1978 recante "Norme di sicurezza per installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice"

 
Articolo unico

L’utilizzo di nuove tecnologie per la costruzione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o a macchina operatrice e la necessità di adeguamento alle direttive europee, nel cui campo di applicazione rientrano, per taluni aspetti, i macchinari in argomento, hanno determinato l’esigenza di rivedere alcuni punti della Circolare n° 31 MI.SA (78) del 31 agosto 1978.
Pertanto in attesa della revisione complessiva delle disposizioni di prevenzione incendi in materia, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico di prevenzione incendi di cui all’art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, si riportano di seguito le modifiche alla Circolare suddetta.

Il punto 1.3 è così modificato: “ Le presenti norme si applicano ad installazioni aventi potenza elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW nel caso di accoppiamento a macchina generatrice elettrica e di potenza di targa del motore accoppiato a macchina operatrice elettrica compresa tra 25 kW e 1200 kW. Le presenti norme non si applicano ad installazioni inserite in processi di produzione industriale, ad installazioni antincendio e ad installazioni impiegate per il movimento di qualsiasi struttura. Non si applicano ai gruppi motopompa e motocompressori di liquidi infiammabili e combustibili o di gas combustibili; per tali gruppi si applicano le vigenti norme in materia.”

Il punto 3.2.2 lettera b) è così modificato: “I serbatoi devono essere in acciaio con i giunti saldati oppure realizzati con altri materiali che assicurino le stesse caratteristiche prestazionali ai fini antincendio.”

Il punto 3.2.2 lettera c) è così modificato: “La capacità del serbatoio deve essere proporzionata alla potenza del motore e comunque non deve essere superiore a 50 l per potenze fino a 100 kW ed a 120 l per potenze superiori. Per gruppi ubicati al piano terra in locali appositi, o all’esterno sul piano di campagna, alimentati da carburanti di categoria C, è consentito l’utilizzo di serbatoi incorporati di capacità non superiore a 2000 l. In tal caso deve essere previsto un bacino di contenimento di volume pari almeno alla capacità del serbatoio.”

Il punto 4.1 è così modificato: “Ciascun gruppo deve essere dotato di un sistema automatico di sicurezza e/o controllo che raggiunga i seguenti obiettivi:
a) arresto del motore/turbina sia per eccesso di temperatura di funzionamento a regime che per caduta di pressione o di livello dell'olio lubrificante;
b) intercettazione del flusso del combustibile per arresto del motore/turbina o per mancanza di corrente elettrica generata.”

Il punto 4.2 è così modificato: “L'arresto del motore deve provocare l'esclusione della corrente elettrica dei circuiti di alimentazione del motore stesso, fatta eccezione della illuminazione di sicurezza del locale ove il gruppo è ubicato, la quale deve, in ogni caso, essere garantita.”

Il punto 4.3, 1° e 2° capoverso è così modificato: “ Lo spazio libero interno dell’involucro deve essere ventilato a mezzo di sistema di ventilazione forzata con funzionamento continuo o discontinuo se azionato dal segnale di un rivelatore di gas o vapore, marcato CE, posto all’interno dell’involucro stesso.
In alternativa al sistema di ventilazione forzata, può essere installato all’interno dell’involucro un rivelatore di gas o vapore marcato CE che, in presenza di gas o di vapori in concentrazione superiore al 50% del limite inferiore di infiammabilità, determini l’arresto dell’alimentazione del combustibile, l’esclusione dell’impianto elettrico e la segnalazione ottica ed acustica del guasto.”

Il punto 8 è così modificato: “MARCATURA CE - Il gruppo deve essere dotato di "marcatura CE" e di dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e delle altre Direttive applicabili per l'idoneità ad ogni specifico uso cui è destinato.
Per quanto attiene la documentazione tecnica da allegare alla domanda di sopralluogo, finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, si rinvia a quanto previsto ai punti 3 e 4 dell’Allegato II al D.M. 4 maggio 1998.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
ISPETTORE GENERALE CAPO
(d’Errico)
 

  

Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Elettricita'

  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
            

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi