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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1125):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro delle attivita' produttive (Marzano) il 9 febbraio 2002.
Assegnato alla 10a commissione (Industria, commercio, turismo), in sede
referente, l'11 febbraio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a,
13a, e della giunta per gli affari delle Comunita' europee e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 12
febbraio 2002.
Esaminato dalla 10a commissione il 14, 19, 20, 27 febbraio 2002; l'11, 12
marzo 2002.
Esaminato in aula e approvato il 13 marzo 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2523):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente,
il 18 marzo 2002, con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, VI, VIII, XIV e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla X commissione il 19, 21 marzo 2002.
Esaminato in aula il 25 marzo 2002 e approvato, con modificazioni, il 26
marzo 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1125-B): Assegnato alla 10a
commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 27
marzo 2002, con pareri delle commissioni 1a, 8a e 13a. Esaminato dalla
10a commissione il 27 marzo 2002 e il 2 aprile 2002.
Esaminato in aula il 2 aprile 2002, e approvato il 3 aprile 2002.
Avvertenza:
Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Dipartimento dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e'
pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 73.
Allegato
Modificazioni apportate
in sede di conversione al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "l'imminente pericolo"
sono sostituite dalle seguenti: "il pericolo", dopo le parole:
"fabbisogno nazionale" sono inserite le seguenti: ", sino
alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano", le parole: "e ripotenziamento" sono sostituite
dalle seguenti: "o ripotenziamento" e la parola:
"esercitare" e' sostituita dalla seguente:
"esercire";
al secondo periodo, le parole:
"del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono
sostituite dalle seguenti:
"del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504"; al comma 2, al primo periodo, dopo la parola:
"Amministrazioni" sono inserite le seguenti: "statali e
locali" e sono soppresse le parole: "ed integrazioni";
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai soli fini del
rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8
luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni";
al terzo periodo, dopo le parole: "della direttiva 96/61/CE"
sono inserite le seguenti: "del Consiglio, del 24 settembre
1996," e dopo le parole: "autorizzazioni ambientali" sono
inserite le seguenti: "di competenza";
al quarto periodo, dopo la parola: "integrante" sono inserite
le seguenti: "e condizione necessaria";
al quinto periodo, prima delle parole: "in ogni caso" sono
inserite le seguenti: "una volta acquisita la VIA,";
al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 1";
il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere
il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio
ricadono le opere di cui al comma 1.
Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine di cui
al comma 2.
Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti
urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio
dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica";
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione competente
puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati
dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di
compensazione e riequilibrio ambientale"; dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le regioni,
l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il
monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza
installata"; al comma 4, le parole: "la procedura di
valutazione di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti:
"la procedura di VIA";
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni
adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite
nell'ambito della procedura di VIA"; al comma 5, le parole:
"del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n.
53" sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53", ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti
sulla base delle convenzioni in essere"; dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente:
"5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e
con le relative norme di attuazione".
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' con l'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti per
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
1. Al fine di evitare ((
il pericolo )) di interruzione di fornitura di energia elettrica
su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura
del fabbisogno nazionale, (( sino alla determinazione dei principi
fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, )) la
costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica (( o
ripotenziamento, )) nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di
pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal
Ministero delle attivita' produttive, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4,
costituendo titolo a costruire e ad (( esercire ))
l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, (( del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, )) e
successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni ((
statali e locali )) interessate, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. ((
Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA),
alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. )) Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE ((
del Consiglio, del 24 settembre 1996, )) tale autorizzazione
comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni
effetto, le singole autorizzazioni ambientali (( di competenza ))
delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali.
L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante (( e
condizione necessaria )) del procedimento autorizzatorio.
L'istruttoria si conclude (( una volta acquisita la VIA ))
in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e
dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al (( comma 1 )) indica le
prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto
proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema
elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro il
quale l'iniziativa e' realizzata. (( Per il rilascio
dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del
comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al
comma 1. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del
termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino
variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale,
il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La
regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti
locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per
l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale. ))
(( 3-bis. Il Ministero delle attivita' produttive, le regioni,
l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il
monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente
decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.
))
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, eccetto quelli per i quali sia completata (( la procedura
di VIA, ))ovvero risulti in via di conclusione il relativo
procedimento, su dichiarazione del proponente. (( 4-bis. Nel caso
di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni,
queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.
))
5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato
IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,
dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, (( del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
1998, n. 53, )) relativamente alle centrali termoelettriche e
turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica
complessiva superiore a 300 MW. (( Restano fermi gli obblighi di
corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in
essere. )) (( 5-bis. Le disposizioni del presente decreto
si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti
di autonomia e con le relative norme di attuazione. ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 117, terzo comma della Costituzione:
"3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
(omissis). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 63 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
"3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le
licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale
nella seguente misura:
a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di
un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed
acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad
altri fabbricanti: lire 45 mila;
b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale:
lire 90 mila fino a 1.000 kW di potenza installata, piu' lire 3 mila per
ogni 10 kW o frazione di 1.000 kW.
4. Il diritto annuale deve essere versato nel periodo dal 1o al 15
dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti
di nuova costituzione e che cambiano titolare, prima del rilascio della
licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine
stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte
l'importo del diritto stesso".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
- La legge 8 agosto 1986, n. 349, ha istituito il Ministero dell'ambiente
e dettato norme in materia di danno ambientale.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377, reca norme per la regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- La direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 dispone in
merito alla prevenzione e alla riduzione integrata dell'inquinamento.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale
e la formulazione del giudizio di compatibilita', di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
prevede, all'allegato IV, le procedure per i progetti di centrali
termoelettriche e turbogas.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393,
recante norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla
produzione e sull'impiego di energia elettrica:
"Art. 15. - 1. Per le opere di urbanizzazione secondaria che il
comune deve eseguire in relazione alla costruzione di centrali termiche
di qualsiasi tipo e di centrali idroelettriche di accumulazione mediante
pompaggio, l'ENEL e' tenuto a corrispondere, in sostituzione degli
obblighi previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazione, al comune nel cui territorio deve essere installato
l'impianto, un contributo di L. 2.200 per chilowatt di potenza nominale
dell'impianto stesso.
2. Il contributo di cui al comma precedente e' indicizzato annualmente
sulla base dei parametri del collegio nazionale dei costruttori.
3. Per l'adempimento di quanto previsto nel primo comma del presente
articolo, l'ENEL ed i comuni interessati sono tenuti a stipulare, entro
trenta giorni dalla richiesta dell'ENEL, apposita convenzione sostitutiva
di quella prevista dall'art. 28, quinto comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
4. Nel caso in cui la centrale ricada sul territorio di piu' comuni, il
contributo predetto e' ripartito proporzionalmente con decreto del
presidente della regione nella quale e' installato l'impianto stesso,
sentiti, ove necessario, i presidenti delle altre regioni interessate.
Analogamente provvede la regione per l'ipotesi in cui sia necessario
destinare parte dei contributi ad opere di urbanizzazione da realizzare a
cura della regione stessa o delle province.
5. Il pagamento della somma e' effettuato gradualmente in relazione allo
stato di avanzamento delle opere di urbanizzazione.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53,
reca la disciplina dei procedimenti relativi all'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art. 20, comma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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