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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
del Governo e dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione
ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Considerato che
l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001
demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di
disciplinare le procedure dei controlli circa l'immissione sul mercato e
la messa in esercizio delle apparecchiature di telecomunicazione;
Visto
l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il
parere del Consiglio di Stato n. 1067/2002, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del giorno 11 aprile 2002;
Considerato che il testo del provvedimento e' stato allineato alle
considerazioni ed alle osservazioni formulate dal massimo organo
consultivo;
Ritenuto che le operazioni di sequestro sono di competenza
degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni e degli
organi di polizia ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM/131904/4556/DL/FC del
28 agosto 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalita'
dell'attivita' di sorveglianza e di controllo da espletare ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, detto in
prosieguo "decreto".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle
premesse:
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, reca:
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione
del Governo", e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 3 agosto 2001, n. 317.
- Si riporta l'art. 9 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita'.", pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156:
"Art. 9
(Sorveglianza del mercato - laboratori di prova).
- 1. Il Ministero delle
comunicazioni, in collaborazione con gli organi di Polizia di cui
all'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede
ad accertare la conformita' dei prodotti immessi sul mercato e di quelli
messi in esercizio a quanto stabilito dal presente decreto anche mediante
prelievo delle apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i
grossisti, i distributori ed i dettaglianti nonche' presso gli
utilizzatori delle apparecchiature medesime. I controlli sono effettuati
secondo le modalita' stabilite con regolamento da adottare con decreto
del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le prove tecniche aventi lo scopo di
accertare la rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui
all'art. 3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle norme
nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche tecniche utilizzate
dal costruttore sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCTI)
o presso laboratori privati accreditati; se non esistono laboratori
accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita'
di un organismo notificato.
3. Con riferimento al comma 2 il Ministero
delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una commissione
tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a
far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati
effettuano le prove di conformita' degli apparati alle norme per le quali
hanno ricevuto l'accreditamento. Con regolamento da adottare con decreto
del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la procedura di rilascio
dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo
dell'accreditamento stesso.
4. I laboratori di prova accreditati non
possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore o di
un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un fornitore di
servizi di telecomunicazioni; devono essere liberi da influenze esterne,
possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed
alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura
per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento
dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.
5.
L'accreditamento puo' essere sospeso dalla competente Direzione generale
del Ministero delle comunicazioni, sentita la commissione tecnica di cui
al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza
da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento e'
revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in
cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati,
a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono
venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio
dell'accreditamento.
6. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e
del rinnovo si applicano le quote di suirrogazione stabilite per le
prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
7. Se il Ministero delle comunicazioni accerta che
un apparecchio non e' conforme ai requisiti indicati nel presente
decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per ritirare detto
apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul
mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione.
8. Il
Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione di provvedimenti di
cui al comma 7, li notifica immediatamente alla Commissione europea
indicandone i motivi e precisando, in particolare, se i provvedimenti
siano da collegare:
a) ad una non corretta applicazione delle norme
armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;
b) a carenze delle norme
armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;
c) al mancato rispetto dei
requisiti di cui all'art. 3, laddove l'apparecchio non soddisfi le norme
armonizzate di cui all'art. 5, comma 1.
9. Fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 6, il Ministero delle comunicazioni puo', a norma del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, reso esecutivo con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni e, in particolare,
degli articoli 28 e 30, adottare provvedimenti appropriati allo scopo di
vietare o limitare l'immissione sul suo mercato ovvero di esigere il
ritiro dal suo mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di
apparecchiature radio che hanno causato o che il Ministero presume
ragionevolmente causino interferenze dannose, comprese interferenze con i
servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenze attribuite in
sede nazionale.
10. Il Ministero delle comunicazioni, in caso di adozione
di misure di cui al comma 9, ne informa immediatamente la Commissione
europea specificandone le ragioni.
11. Gli oneri derivanti
dall'applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico del fabbricante, del suo
mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato degli
apparecchi.
12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle
comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente alle
conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo le consultazioni
comunitarie espletate dalla stessa".
- Il testo dell'art. 17, commi
3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri" e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La legge 24 novembre 1981,
n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale".
Nota all'art. 1:
-
Per l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante:
"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita'" si vedano note alle premesse.
Art. 2
Accertamenti
1. Gli accertamenti riguardano l'immissione sul
mercato, la messa in servizio e la libera circolazione degli apparecchi.
2. Per l'espletamento degli accertamenti sono da controllare:
a) per i
prodotti immessi sul mercato, presso venditori e distributori:
1) la
presenza sull'apparecchio e sull'imballaggio della marcatura CE e, nei
casi per i quali e' previsto l'intervento dell'organismo notificato, il
numero dell'organismo stesso nonche' l'eventuale identificazione della
categoria dell'apparecchio;
2) la presenza di marcature che possono
confondersi con la marcatura CE ovvero che possono limitarne la
visibilita' e la leggibilita';
3) la presenza di una sintetica
dichiarazione, nelle lingue dell'Unione europea, di conformita' ai
requisiti essenziali e della documentazione informativa per
l'utilizzatore circa la destinazione d'uso del prodotto;
4) che non si
tratti di un tipo di apparecchio che si trova sul mercato nonostante gli
accertamenti del Ministero delle comunicazioni circa la non conformita'
dell'apparecchio stesso al decreto;
b) per i prodotti immessi sul
mercato, presso il fabbricante o il suo mandatario stabilito in Italia o
presso la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato,
a seconda del tipo di apparato e della procedura adottata dal fabbricante
per la valutazione della conformita':
1) quanto previsto alla lettera a);
2) la presenza ed il contenuto della dichiarazione e della documentazione
di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto;
3) il rispetto delle
disposizioni del decreto e, in particolare, di quelle concernenti i
requisiti essenziali delle apparecchiature;
4) l'esistenza della
notifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto, nei casi
previsti;
c) per i prodotti installati od in uso:
1.1) la rispondenza
alla normativa vigente in caso di apparecchi la cui valutazione della
conformita' ed immissione sul mercato sono avvenute prima dell'8 aprile
2000;
1.2) la rispondenza della valutazione della conformita' alla
direttiva 1999/5/CE e quella dell'immissione sul mercato alla normativa
precedente ovvero alla direttiva stessa, nel caso di apparecchi la cui
valutazione della conformita' ed immissione sul mercato sono avvenute fra
l'8 aprile 2000 e l'8 aprile 2001;
1.3) la rispondenza della valutazione
della conformita' e della immissione sul mercato alla direttiva 1999/5/CE
o al decreto, dopo l'8 aprile 2001;
2) in caso di utilizzo di apparecchi
in conformita' alla normativa vigente:
2.1) rispondenza ai requisiti
essenziali di cui all'articolo 3 del decreto;
2.2) corretta installazione
e manutenzione secondo le indicazioni del costruttore;
2.3) utilizzo del
prodotto secondo i fini previsti;
2.4) eventuale esistenza di un regime
di licenza, di concessione o di altro vincolo cui l'apparecchio puo'
essere soggetto.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli allegati II, III, IV, e V
del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita'".
"Allegato II (v. art.
11, comma 3)
Procedura di valutazione della conformita' (controllo di
fabbricazione interno).
1. Il presente modulo descrive la procedura con
cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea si
accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti ad
essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nell'Unione appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una
dichiarazione scritta di conformita'.
2. Il fabbricante predispone la
documentazione tecnica descritta al punto 4; il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea tiene tale documentazione a
disposizione delle autorita' nazionali competenti di qualsiasi Stato
membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di
fabbricazione dell'ultima serie del prodotto.
3. Nel caso in cui ne' il
fabbricante ne' il suo mandatario siano stabiliti nell'Unione europea,
l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla
persona che immette il prodotto nel mercato comunitario.
4. La
documentazione tecnica, di cui ai punti 2 e 3, deve consentire di
valutare la conformita' del prodotto ai requisiti del presente decreto;
deve comprendere gli aspetti relativi al progetto, alla fabbricazione ed
al funzionamento del prodotto, e in particolare:
a) la descrizione
generale del prodotto;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione
nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti, eccetera;
c) le
descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli
schemi di cui alla lettera b) ed il funzionamento del prodotto;
d) un
elenco delle norme di cui all'art. 5 del presente decreto, applicate
interamente o in parte, nonche' la descrizione e la spiegazione delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'art.
3 qualora le norme di cui all'art. 5 non siano state applicate o non
esistano;
e) i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti;
f) le relazioni sulle prove effettuate.
5. Il fabbricante o il suo
mandatario conserva la dichiarazione di conformita' e la relativa
documentazione tecnica.
6. Il fabbricante adotta tutte le misure
necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la
conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e
ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano".
"Allegato III (v. art. 11, comma 4) Procedura di valutazione della
conformita' (controllo di fabbricazione interno, comprendente prove
specifiche dell'apparato).
Il presente allegato corrisponde all'allegato
II, completato dai seguenti requisiti supplementari:
1) per ciascun tipo
di apparecchio sono effettuate, ad opera del fabbricante o su mandato
dello stesso, le prove radio essenziali. L'individuazione delle prove
considerate essenziali e' fatta sotto la responsabilita' di un organismo
notificato scelto dal fabbricante, salvo che le prove siano definite
dalle norme armonizzate;
2) l'organismo notificato tiene in debita
considerazione le decisioni precedenti, prese congiuntamente dagli
organismi notificati;
3) il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nell'Unione europea o la persona responsabile per l'immissione sul
mercato dell'apparecchio dichiara che le prove sono state effettuate e
che l'apparecchio soddisfa i requisiti essenziali; nel corso del processo
di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo
notificato se esso e' stato coinvolto nella procedura".
"Allegato IV (v. art. 21, comma 5) Procedura di valutazione della
conformita' (fascicolo tecnico di fabbricazione).
Il presente allegato
corrisponde all'allegato III, completato dai seguenti requisiti
supplementari:
1) la documentazione tecnica descritta al punto 4
dell'allegato II e la dichiarazione di conformita' alle prove radio
essenziali di cui all'allegato III costituiscono un fascicolo tecnico di
fabbricazione;
2) il fabbricante, il suo mandatario stabilito nell'Unione
europea o la persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchio sottopone il fascicolo a uno o piu' organismi
notificati; ciascuno di tali organismi notificati deve essere informato
degli altri organismi che hanno ricevuto il fascicolo;
3) l'organismo
notificato esamina il fascicolo e, se ritiene che non sia stato
adeguatamente dimostrato che i requisiti del presente decreto siano stati
soddisfatti, puo' dare un parere al fabbricante, al suo rappresentante o
alla persona responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio e
ne informa gli altri organismi notificati che hanno ricevuto il
fascicolo; tale parere e' emesso entro quattro settimane dalla ricezione
del fascicolo da parte dell'organismo notificato; l'apparecchio puo'
essere immesso sul mercato dalla data della ricezione del parere o
trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, comma 4, e dall'art. 9, comma 9, del presente decreto;
4) il
fabbricante, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona
responsabile per l'immissione sul mercato dell'apparecchio tiene il
fascicolo a disposizione delle autorita' nazionali competenti di
qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla
data di fabbricazione dell'ultima serie di apparecchi".
"Allegato V (v. art. 11) Procedura di valutazione della conformita'
(garanzia della qualita' totale).
1. La garanzia della qualita' totale e'
la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al
punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i
requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il fabbricante appone
la marcatura di cui all'art. 13, comma 1, del presente decreto su ciascun
prodotto e redige una dichiarazione di conformita'.
2. Il fabbricante
applica un sistema qualita' approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo del prodotto secondo
quanto specificato al punto 3 ed e' soggetto alla sorveglianza come
indicato al punto 4.
3. Sistema qualita'.
3.1. Il fabbricante presenta
una domanda di certificazione del suo sistema di garanzia della qualita'
totale ad un organismo notificato. Le modalita' di ottenimento e di
mantenimento della certificazione sono stabilite dall'organismo
notificato scelto. La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni
utili sulla categoria di prodotti prevista;
b) la documentazione relativa
al sistema qualita'. 3.2. Il sistema qualita' deve garantire la
conformita' dei prodotti ai requisiti del presente decreto ad essi
applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato
sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa
documentazione relativa al sistema qualita' deve permettere una
interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonche' dei
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualita'. Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a)
degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' di gestione in materia di progettazione e di qualita' dei
prodotti;
b) delle specifiche tecniche, incluse le norme e
regolamentazioni tecniche armonizzate nonche' l'indicazione delle prove
che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le
norme di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, dei mezzi che
sono utilizzati affinche' i requisiti essenziali del decreto che si
applicano ai prodotti siano rispettati;
c) delle tecniche di controllo e
di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi
sistematici che sono applicati alla progettazione dei prodotti
appartenenti alla categoria in questione; d) delle corrispondenti
tecniche di fabbricazione, di controllo della qualita' e di garanzia
qualita', dei processi e degli interventi sistematici che sono
effettuati;
e) degli esami e delle prove che sono effettuati prima,
durante e dopo la fabbricazione con l'indicazione della frequenza con cui
si intende effettuarli nonche', ove opportuno, dei risultati delle prove
effettuate prima della produzione;
f) dei mezzi atti a garantire che le
attrezzature per le prove e gli esami sono conformi ai requisiti per
l'esecuzione delle prove necessarie;
h) della documentazione in materia
di qualita', costituita dai rapporti ispettivi e dai dati sulle prove,
dalle tarature, dalle qualifiche del personale, eccetera;
i) dei mezzi di
controllo dell'ottenimento della qualita' richiesta in materia di
progettazione e di prodotto nonche' dell'efficacia di funzionamento del
sistema qualita'.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita' che soddisfano la
corrispondente norma armonizzata. L'organismo notificato valuta in
particolare se il sistema controllo qualita' garantisce la conformita'
dei prodotti ai requisiti del presente decreto alla luce della pertinente
documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso,
i risultati delle prove fornite dal fabbricante. Nel gruppo incaricato
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia
produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve
comprendere una visita agli impianti del fabbricante. La decisone viene
notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il
fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
qualita' approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed
efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato
l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualita' di qualsiasi
modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte
e decide se il sistema qualita' modificato continua a soddisfare i
requisiti di cui al punto 3.2 o se e' necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La
notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza CE sotto la
responsabilita' dell'organismo notificato.
4.1. La sorveglianza deve
garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal
sistema qualita' approvato.
4.2. Il fabbricante deve consentire
all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di
progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito, fornendo tutte
le necessarie informazioni ed in particolare: la documentazione relativa
al sistema qualita'; la documentazione in materia di qualita' prevista
dalla sezione "progettazione" del sistema qualita', cioe' i
risultati di analisi, calcoli, prove, eccetera; la documentazione in
materia di qualita' prevista dalla sezione "fabbricazione" del
sistema qualita', cioe' i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale, eccetera.
4.3. L'organismo
notificato svolge ad intervalli regolari verifiche ispettive per
assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualita' e
fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4.
L'organismo notificato puo' anche effettuare visite senza preavviso
presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione,
se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del
sistema qualita'. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita
e, se vi e' stata prova, un rapporto sulla prova stessa.
5. Il
fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dalla data di
fabbricazione dell'ultima serie del prodotto, tiene a disposizione delle
autorita' nazionali:
a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera
b);
b) le modifiche di cui al punto 3.4;
c) le decisioni ed i rapporti
dell'organismo notificato di cui al punto 3.4 ed ai punti 4.3 e 4.4. 6.
Ogni organismo notificato mette a disposizione degli altri organismi
notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di
sistemi qualita' rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti ai
prodotti in questione".
- Si riporta l'art. 6, comma 4, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita'":
"4. Nel caso di
un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui
applicazione non e' armonizzata nell'Unione europea, il fabbricante o il
suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica, almeno quattro
settimane prima, la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul
mercato al Ministero delle comunicazioni, utilizzando il modello definito
dal Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa le
caratteristiche radio dell'apparecchiatura con particolare riferimento
alle bande di frequenze, alla spaziatura tra i canali, al tipo di
modulazione ed alla potenza RF emessa e riporta il numero
d'identificazione dell'organismo notificato interessato di cui all'art.
12. Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o al suo
mandatario stabilito nell'Unione europea o alla persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura eventuali divieti o
limitazioni motivati e ne informa la Commissione europea.".
Art. 3
Attivita' ispettiva
1. L'attivita' ispettiva per gli
accertamenti di cui all'articolo 2 e' svolta dal competente ufficio del
segretariato generale del Ministero delle comunicazioni e dai
corrispondenti uffici costituiti presso gli ispettorati territoriali del
Ministero stesso. L'ufficio centrale provvede al coordinamento
dell'intera attivita', fornisce direttive agli uffici periferici,
effettua visite in presenza di situazioni particolari, riceve copia della
documentazione inerente agli accertamenti svolti, che trasmette, se del
caso, alla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei
servizi ai fini dei provvedimenti di competenza della medesima previsti
dall'articolo 9 del decreto.
2. Il segretariato generale prende gli
opportuni accordi con i competenti organi di polizia allo scopo di porre
in essere le iniziative di cooperazione volte al conseguimento delle
finalita' stabilite dal decreto e di definire una programmazione dell'attivita'
di accertamento sull'intero territorio nazionale.
3. Gli ispettorati
territoriali, sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio centrale,
coordinano la loro attivita' con i competenti organi di polizia previa
adeguata e concordata programmazione a livello locale, tenuto conto
dell'allocazione dei rispettivi uffici e della disponibilita' delle
relative risorse umane e materiali.
4. Le operazioni di controllo possono
essere svolte dagli ispettorati territoriali e dagli organi locali di
polizia sia separatamente che congiuntamente.
Nota all'art. 3:
- Per l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, recante: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante
le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'"
si vedano note alle premesse.
Art. 4
Modalita' dell'attivita' ispettiva
1. L'attivita' di cui
all'articolo 3, ove necessario, e' svolta attraverso l'espletamento di
accertamenti tecnici e la compilazione di relazioni tecniche, anche di
natura interlocutoria.
2. Gli apparecchi in servizio sono disalimentati e
suggellati, se lasciati in custodia al soggetto ispezionato, nei casi in
cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione,
interferenze ad altri servizi tutelati ovvero pericoli per la salute
delle persone.
3. I rappresentanti del Ministero delle comunicazioni e
dei competenti organi di polizia prelevano il numero di apparecchi
ritenuto necessario per le verifiche tecniche presso:
a) il fabbricante o
il suo mandatario stabilito in Italia o presso la persona responsabile
dell'immissione del prodotto sul mercato;
b) i distributori ed i
venditori; c) gli utilizzatori.
4. Al sequestro dell'apparecchio, di cui
all'articolo 10, comma 8, del decreto, possono provvedere sia gli organi
di polizia che gli ispettorati territoriali. Nel primo caso l'apparecchio
e' consegnato al competente organo territoriale del Ministero delle
comunicazioni.
5. Il responsabile dell'immissione sul mercato puo'
decidere il ritiro dell'apparecchio dal mercato per evitare le verifiche
tecniche e l'eventuale accollo delle relative spese.
6. Il responsabile
della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l'originale del
verbale all'ufficio di appartenenza per i successivi adempimenti.
7. Nel
caso in cui il verbale sia redatto da organi di polizia, il documento e'
trasmesso sollecitamente all'ispettorato territoriale competente del
Ministero delle comunicazioni per il seguito.
8. I provvedimenti di cui
all'articolo 9, comma 7, del decreto sono di competenza della direzione
generale di cui all'articolo 3, comma 1, che procede dopo aver sentito la
commissione consultiva prevista dall'articolo 14 del decreto. La medesima
direzione e' competente per quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9
del decreto. 9. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano
le disposizioni dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 8, del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione
della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita'":
"8. Sono assoggettati a
sequestro gli apparecchi di cui all'art. 2, comma 1, che sono immessi sul
mercato o messi in esercizio e che risultano:
a) non conformi ai
requisiti essenziali di cui all'art. 3;
b) privi della marcatura CE, ivi
compreso l'identificatore di categoria ove stabilito, o del numero
dell'organismo notificato, laddove richiesto;
c) non corredati dalla
dichiarazione di conformita';
d) provvisti di marcature che possano
confondersi con la marcatura CE ovvero che possano limitarne la
visibilita' o la leggibilita'.
9. Gli apparecchi sono confiscati qualora,
nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e'
proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 8
ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.".
- Per
l'art. 9, commi 7 e 8, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
recante:
"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione
ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'" si vedano
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformita'": "Art. 14
(Composizione).
- 1. Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di
provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva
nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e'
costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno".
-
Per la legge 2 novembre 1981, n. 689, si vedano note alle premesse.
Art. 5
Prove di verifica
1. Le prove di verifica possono essere
effettuate direttamente dagli ispettorati territoriali se tecnicamente
attrezzati allo scopo; le prove di verifica, che richiedono l'intervento
di laboratori accreditati, sono autorizzate dall'ufficio centrale del
Ministero.
2. Qualora ai fini della verifica si debba provvedere al
trasporto dell'apparecchio prelevato, esso avviene utilizzando gli
imballaggi originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati.
3.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea o la
persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e' invitato
a presenziare alle prove di verifica e ad esaminare in contraddittorio i
risultati delle prove stesse.
4. Se l'ufficio centrale del Ministero
ritiene necessarie ulteriori prove tecniche, rispetto a quelle gia'
espletate dagli ispettorati, queste sono effettuate presso il laboratorio
accreditato dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione (ISCTI) o presso i laboratori privati
accreditati per la materia trattata, escludendo i laboratori per i quali
sia configurabile una situazione di conflitto di interessi.
5. Al termine
dell'attivita' e' redatto un rapporto sulle verifiche. Qualora non
vengano rilevate difformita' rispetto a quanto previsto dal decreto, le
apparecchiature sono restituite sollecitamente agli interessati e,
comunque, entro il termine di novanta giorni da quello del prelievo.
Qualora siano rilevate difformita' sono adottati i provvedimenti del caso
ed il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea o
la persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato e'
tenuto al rimborso delle spese connesse all'esecuzione delle prove, al
trasporto, al deposito e ad ogni altro onere sostenuto
dall'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste.
6. L'ufficio centrale del Ministero organizza una banca dati
con l'elenco di tutte le apparecchiature controllate e di quelle
riconosciute non rispondenti ai requisiti prescritti dal decreto; alla
base dati sono collegati gli uffici periferici del Ministero ed i
competenti organi di polizia.
Art. 6
Documento
1. I componenti dell'ufficio centrale e degli uffici
periferici incaricati dell'attivita' ispettiva, di cui al presente
regolamento, sono muniti di apposito documento di riconoscimento
rilasciato dal Ministero delle comunicazioni.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 2002
Il
Ministro: Gasparri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri
delle attivita' produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 255
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