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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'art. 20 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in merito alle norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuazione
della direttiva del Consiglio 82/130/CEE e norme transitorie concernenti
la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose;
Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che delega il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a
detta legge;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 10 agosto 1994, n. 587, riguardante il "Regolamento
per l'attuazione della direttiva della Commissione 91/269/CEE, che adegua
al progresso tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CE,
sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera
esplosiva nelle miniere grisutose";
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 1 luglio 1997, riguardante l'attuazione della direttiva
della Commissione 94/44/CEE del 19 settembre 1994 che adegua al progresso
tecnico gli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva
nelle miniere grisutose";
Vista la direttiva della Commissione 98/65/CE del 3 settembre 1998 che
adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 82/130/CEE;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee, legge comunitaria 1999, elenco delle direttive
comunitarie da attuare in via amministrativa;
Considerato che per il progresso avutosi nella tecnica e' necessario
adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A, della sopracitata
legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 10 agosto 1994, n. 587;
Considerato che per le caratteristiche del materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere previsto un
periodo di transizione per consentire alle industrie di adeguarsi agli
aggiornamenti apportati alle norme;
Considerato che la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994 riguardante il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature e ai sistemi
di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive
stabilisce che la direttiva 82/130/CEE sia abrogata a partire dal 1
luglio 2003;
Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in
attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE sopra citata;
Decreta:
Articolo unico
1. All'allegato A della
legge 17 aprile 1989, n. 150, e' aggiunto l'allegato I di cui al presente
decreto. 2. All'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150, e'
aggiunto l'allegato II di cui al presente decreto. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2002
Il Ministro: Marzano
Allegato I
NORME ARMONIZZATE
Le norme armonizzate alle
quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di
protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella
tabella che segue. I certificati redatti in base alle norme citate nella
tabella seguente assumono la denominazione di "certificati di
generazione E".
La lettera E dovra' figurare in testa al numero d'ordine del certificato.
NORME EUROPEE E CORRISPONDENTI NORME CEI
---->
Vedere Allegato <----
Allegato II
MODIFICHE E AGGIUNTE ALLE
NORME DI CUI ALL'ALLEGATO I
Appendice 1
Costruzioni elettriche
per atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I
Regole generali (Norma
europea EN 50014)
Il testo del paragrafo
7.3.1. della norma europea EN 50014 (dicembre 1992) va sostituito con il
seguente testo:
"7.3.1. Costruzioni elettriche del Gruppo I. Le custodie in materia
plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100
cm2 o che comportano parti metalliche accessibili la cui capacita'
rispetto alla terra e' superiore a 3 pF nelle condizioni piu' sfavorevoli
nella pratica, devono essere progettate in modo che sia evitato ogni
pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle
condizioni normali di impiego, come pure durante la manutenzione e la
pulizia. Queste condizioni sono soddisfatte:
con una scelta opportuna del materiale:
la resistenza di isolamento della custodia, misurata secondo il metodo
illustrato al punto 23.4.7.8 di questa norma europea non deve superare:
1 G\Omega a 23 +o- 2 oC e 50 +o- 5% di umidita' relativa, o 100 G\Omega
nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidita'
specificate per la costruzione elettrica;
il simbolo "X" dovra' essere riportato dopo gli estremi del
certificato come indicato al paragrafo 27.2.9;
ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione o con altre
misure di protezione. L'assenza di cariche elettrostatiche pericolose
deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione in una miscela
di aria-metano con 8,5 +o- 0,5% di metano.
Tuttavia, se il pericolo di accensione non puo' essere evitato in sede di
progettazione, una etichetta di avvertimento deve indicare le misure di
sicurezza necessarie in servizio".
Appendice 3
Costruzioni elettriche per
atmosfere potenzialmente esplosive del Gruppo I
Sicurezza intrinseca
"i" Sistemi elettrici di sicurezza intrinseca
Nota: Nelle miniere
grisutose della Repubblica federale di Germania la parola "Anlage"
sostituisce "System".
1. Settore di applicazione.
1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di
realizzazione e di collaudo di costruzioni elettriche a sicurezza
intrinseca destinate, totalmente o in parte, ad essere utilizzate in
atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose, allo scopo di
garantire che dette costruzioni elettriche non provochino l'esplosione
dell'atmosfera circostante.
1.2. Il presente allegato completa la norma europea EN 50020
"Sicurezza intrinseca "i " (seconda edizione, agosto 1994)
le cui prescrizioni si applicano alla realizzazione e al collaudo delle
costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e alle costruzioni
elettriche associate.
1.3. Il presente allegato non sostituisce le norme di installazione delle
costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca, delle costruzioni
elettriche associate e dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.
2. Definizioni.
2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici a
sicurezza intrinseca, sono applicabili nell'ambito del presente allegato
e completano le definizioni delle norme europee EN 50014 "Regole
generali" e EN 50020 "Sicurezza intrinseca "i ".
2.2. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca. In un documento
descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche viene definito un sistema
nel quale i circuiti di interconnessione o parte di tali circuiti,
destinati ad essere utilizzati in un'atmosfera potenzialmente esplosiva,
sono circuiti a sicurezza intrinseca che rispondono alle prescrizioni del
presente allegato.
2.3. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca provvisto di certificato.
Sistema elettrico conforme a quanto indicato al punto 2.2 per il quale un
laboratorio di prova ha rilasciato un certificato da cui risulta che il
tipo di sistema elettrico e' conforme alle prescrizioni del presente
allegato. Nota 1: Non occorre che ogni costruzione elettrica facente
parte di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca venga provvista di
certificato singolarmente, purche' sia identificabile senza possibilita'
di equivoci.
Nota 2: Possono essere installati senza un certificato complementare, nei
limiti in cui lo consentano le norme nazionali di installazione, i
sistemi elettrici conformi alle indicazioni di cui al punto 2.2 per i
quali la conoscenza dei parametri elettrici delle costruzioni elettriche
garantite a sicurezza intrinseca, delle costruzioni elettriche associate
garantite, dei dispositivi non garantiti conformi al punto 1.3 della
norma europea EN 50014 "Regole generali", nonche' la conoscenza
dei parametri elettrici e fisici dei componenti e dei conduttori di
interconnessione permettano di dedurre senza ambiguita' che la sicurezza
intrinseca e' mantenuta.
2.4. Accessori. Materiale elettrico che consta soltanto di elementi di
connessione o d'interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che non
comporta nessuna conseguenza sulla sicurezza intrinseca del sistema,
quali le scatole di raccordo, le scatole di derivazione, i connettori, le
prolunghe, gli interruttori, ecc. 3. Categorie di sistemi elettrici a
sicurezza intrinseca.
3.1. I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che compongono
detti sistemi, devono rientrare in una delle due categorie "ia"
o "ib". Salvo indicazioni contrarie, le prescrizioni del
presente allegato si applicano ad entrambe le categorie. Nota: I sistemi
elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che li compongono possono
appartenere a categorie diverse da quelle delle costruzioni elettriche a
sicurezza intrinseca e delle costruzioni elettriche associate che
compongono il sistema o parte del sistema. Anche differenti parti di un
sistema elettrico a sicurezza intrinseca possono comportare varie
categorie.
3.2. Categoria "ia". I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca
e le parti di tali sistemi che rientrano nella categoria "ia",
se sono conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni
elettriche a sicurezza intrinseca della categoria "ia" (punto
5.2 della norma europea EN 50020 "sicurezza intrinseca") a meno
che il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme sia
considerato come singolo elemento di una costruzione elettrica.
3.3. Categoria "ib". I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca
o le parti di tali sistemi rientrano nella categoria "ib"
qualora risultino conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni
elettriche della categoria "ib" (punto 5.3 della norma europea
EN 50020 "Sicurezza intrinseca"), a meno che il sistema
elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme venga considerato un
singolo elemento della costruzione elettrica.
4. Conduttori di interconnessione di un sistema elettrico a sicurezza
intrinseca.
4.1. I parametri elettrici e tutte le caratteristiche dei conduttori di
interconnessione tipici di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca
devono, per quanto riguarda la garanzia della sicurezza intrinseca,
essere indicati nei certificati che corredano il sistema.
4.2. Quando un cavo multiconduttore contiene allacciamenti che fanno
parte di piu' di un circuito a sicurezza intrinseca, il cavo deve
rispondere alle seguenti prescrizioni:
4.2.1. Lo spessore radiale dell'isolante deve essere adeguato al diametro
del conduttore. Qualora l'isolante sia costituito da polietilene, lo
spessore radiale minimo deve essere di 0,2 mm. 4.2.2. Prima di uscire
dalla fabbrica, il cavo multiconduttore deve essere sottoposto ad un
collaudo dielettrico effettuato sotto corrente alternativa, specificato
sia al punto 4.2.2.1, sia al punto 4.2.2.2. Il risultato positivo del
collaudo deve essere attestato da un certificato rilasciato dal
costruttore.
4.2.2.1. Ovvero ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio nel cavo,
viene sottoposto ad una tensione di valore efficace uguale a 3.000 V +
(2.000 volte lo spessore radiale dell'isolante espresso in mm) V; il cavo
assemblato: viene sottoposto dapprima ad un collaudo con una tensione di
valore efficace pari a 500 V applicata fra l'insieme delle armature o
schermi del cavo uniti elettricamente fra di loro e il fascio di tutti i
conduttori uniti elettricamente fra loro e viene sottoposto poi a
collaudo con tensione di valore efficace pari a 1.000 V applicata fra un
fascio comprendente meta' dei conduttori del cavo e un fascio
comprendente l'altra meta'.
4.2.2.2. Ovvero il cavo montato: viene dapprima collaudato con una
tensione di valore efficace pari a 1.000 V applicata fra il complesso
delle armature o schermi del cavo collegati elettricamente fra loro e il
fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e viene in
seguito collaudato con una tensione di valore efficace di 2.000 V
applicata successivamente fra ciascun conduttore del cavo e il fascio
formato da tutti gli altri conduttori collegati elettricamente fra loro.
4.2.3. Le prove dielettriche indicate al punto 4.2.2 devono essere
effettuate con una tensione alternativa sensibilmente sinusoidale con
frequenze comprese fra 48 Hz e 62 Hz, prodotta da un trasformatore di
adeguata potenza, tenuto conto della capacita' del cavo.
Nel caso di tensioni di prova sul cavo completo, la tensione va aumentata
regolarmente, fino al valore specificato, in un tempo di almeno 10
secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi. I collaudi devono essere
effettuati dal fabbricante.
4.3. Non si possono prendere in considerazione difetti di sorta fra i
conduttori di un cavo multiconduttore se il sistema corrisponde ad una
delle seguenti prescrizioni:
4.3.1. Il cavo e' conforme al punto 4.2 e ciascun circuito individuale a
sicurezza intrinseca comporta uno schermo conduttore che garantisca un
tasso di schermatura pari almeno al 60%. Nota: L'eventuale connessione
dello schermo alla massa o alla terra sara' determinato dalle norme
d'impianto.
4.3.2. Il cavo, conforme al punto 4.2, e' protetto efficacemente contro i
deterioramenti e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca
presenta, nel corso del normale funzionamento, una tensione massima
uguale o inferiore a 60 volt.
4.4. Quando un cavo multiconduttore e' conforme alla normativa di cui al
punto 4.2, ma non a quella del punto 4.3 e contiene soltanto circuiti a
sicurezza intrinseca facenti parte di un medesimo sistema elettrico a
sicurezza intrinseca, oltre all'applicazione di quanto espresso al punto
3.2 o 3.3, bisogna prendere in considerazione l'eventualita' di guasti in
un massimo di 4 conduttori del cavo.
4.5. Allorquando un cavo multiconduttore e' conforme alla normativa di
cui al punto 4.2 ma non a quella del punto 4.3 e contiene circuiti a
sicurezza intrinseca facenti parte di vari sistemi elettrici a sicurezza
intrinseca, ciascun circuito a sicurezza intrinseca contenuto nel cavo
deve presentare un coefficiente di sicurezza pari a 4 volte quello
richiesto al punto 3.2 o 3.3.
4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui ai
punti 4.2 e 4.3, oltre all'applicazione dei punti 3.2 o 3.3 bisognera'
considerare l'eventualita' di un numero imprecisato di guasti nei
conduttori del cavo.
4.7. I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza
intrinseca devono specificare le condizioni di utilizzazione risultanti
dall'applicazione dei punti da 4.3 a 4.6.
5. Accessori usati nei sistemi elettrici di sicurezza intrinseca. Gli
accessori citati nei documenti di certificazione come parte integrante di
un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono essere conformi: ai
punti 7 e 8 della norma europea EN 50014 "Regole generali";
nonche' ai punti 6 e 12.2 della norma europea EN 50020, sicurezza
intrinseca "i". Il contrassegno deve riportare almeno il nome
del costruttore o il suo marchio di fabbrica depositato.
Nota: L'utilizzazione di accessori non certificati rientra nell'ambito
della normativa di installazione.
6. Collaudi tipologici. I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca devono
essere sottoposti a prove conformi alle prescrizioni relative ai collaudi
tipologici di cui al punto 9 della norma europea EN 50020, sicurezza
intrinseca "i", tenendo tuttavia conto del punto 4 del presente
allegato.
7. Contrassegni dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca. I sistemi
elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono recare il contrassegno
del detentore del certificato del sistema almeno su una delle costruzioni
elettriche del sistema collocata in un punto "strategico".
Il contrassegno deve comportare le indicazioni minime prescritte al punto
27.6 della norma europea EN 50014 "Regole generali", nonche' le
lettere SYST.
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