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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed
in particolare la sintesi del piano degli interventi nel comparto delle
telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 maggio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002; Sulla proposta del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi
1. Il presente decreto
legislativo detta principi fondamentali in materia di installazione e
modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, al fine di:
a) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni,
consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture
celermente, creando cosi' un mercato effettivamente concorrenziale;
b) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e
l'adeguamento di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze
connesse con lo sviluppo tecnologico;
c) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di
impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi
di efficienza, pubblicita', concentrazione e speditezza;
d) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute
per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed
agli obiettivi di qualita', relativamente alle emissioni
elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione;
e) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello
nazionale anche per quanto attiene ai livelli delle emissioni
elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
f) favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' relativamente
alle predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine
determinate a livello locale nel rispetto delle competenze regionali di
cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36;
g) assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in
regime di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti,
incentivando cosi' il perseguimento degli obiettivi di qualita' da parte
degli operatori del settore;
h) assicurare l'osservanza dei principi di concorrenza e non
discriminazione con riferimento alle attivita' di installazione delle
infrastrutture di telecomunicazioni ed all'espletamento del relativo
servizio al pubblico;
i) favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di
telecomunicazione sull'intero territorio nazionale;
j) facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni
relative alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui,
rispettivamente, al decreto del Ministro della sanita' in data 6 ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed
al decreto del Ministro delle comunicazioni in data 22 dicembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amininistrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE).
Nota al
titolo:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
riportato nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il
testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: "Art. 76. -
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive" e' il seguente: "2. Il Governo e'
delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine
riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al
comma l e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un
regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21,
da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata
applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e
realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli
insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle
previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di
ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per l'approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto
necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la
provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' ed urgenza e per l'approvazione del progetto
definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di
responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni
interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori
ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera
e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie,
formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita'
del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica,
di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui
all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi,
con la previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni
competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di
proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni,
prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione
e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della
approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle
direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture
strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento
all'art. l della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993,
definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale
e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla
gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di
capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi
finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione
dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore
e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da
parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di
partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui
l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare
la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei
fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio
rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa
non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia
di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi,
fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti
giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale,
previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilita', possa
liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della
possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi dell'art.
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel
corso della procedura di affidamento; previsione della possibilita' di
emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge
n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con
la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da
parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o
assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una
migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli
obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali
abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione
della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della stessa,
della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in corso
d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo
in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a
fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso
soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della
possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre trenta
anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al
concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle
disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di
gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni
in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove
concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto,
concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela
risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in
forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della
tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini
perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche,
il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle
commissioni di collaudo.".
- Si riporta l'allegato 5 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2001,
n. 121, relativo al piano degli interventi nel comparto delle
telecomunicazioni:
---->
vedere allegato a pag. 12 della G.U. <----
- Il testo
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".
Note
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
recante: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per iI rilancio
delle attivita' produttive" e' il seguente:
"1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
L'individuazione e' operata, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un
programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentite le
regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri
competenti, e inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per
la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede
secondo finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio nazionale. Il programma tiene conto del Piano generale dei
trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non
comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie,
che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili. In sede di prima applicazione della presente legge il
programma e' approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001.".
- La legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante: "Legge quadro sulla
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo
2001, n. 55. - Il decreto interministeriale 6 ottobre 1998 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998, n. 257.
- Il decreto ministeriale 22 dicembre 1998 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 312.
Art. 2
Definizioni
1. La terminologia tecnica
utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi nel
significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in
particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999,
nonche' dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e successive modificazioni.
Note
all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", e'
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 113 del
3 maggio 1973.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni", e' pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 1997. - Per la
legge 22 febbraio 2001, n. 36, si vedano note all'art. 1.
Art. 3
Infrastrutture di
telecomunicazioni
1. Le categorie di
infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base
delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
2. Le infrastrutture di cui all'articolo 4, ad esclusione delle torri e
dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono
compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in
ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti
urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.
3. Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad
ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si
applica la normativa vigente in materia.
Note
all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001 e' riportato
nella nota all'art. 1.
- L'art. 8, comma 1, lettera c) della legge 22 febbraio 2001, n. 36,
recante "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici", cosi' recita: "1.
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' nonche' dei
criteri e delle modalita' fissati dallo Stato, fatte salve le competenze
dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) -
b) (Omissis);
c) le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione
degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di
semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici preesistenti.".
- L'art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, recante "testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" cosi' recita: "7.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e
del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.".
Art. 4
Infrastrutture di
telecomunicazioni per impianti radioelettrici
1. L'installazione di
infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di telecomunicazione, di stazioni radio base per
reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale
terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed
alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda
puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene
autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte delle ARPA
ovvero dall'organismo indicato dalla regione, della compatibilita' del
progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonche' le
disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui alla legge 24
dicembre 1976, n. 898.
Note
all'art. 4:
- Per la legge n. 36/2001 si veda nota all'art. 1.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Supplemento ordinario n.
229.
- La legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1977.
Art. 5
Procedimenti
autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per
impianti radioelettrici
1. L'istanza di
autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all'articolo 4
e' presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al
momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del
procedimento.
2. L'istanza, conforme al modello di cui all'allegato A, realizzato al
fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla
formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di
origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a
comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di
pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate
congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti,
con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o
inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra
indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai
modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello
di cui all'allegato B.
3. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata
contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro venti giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
4. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio
di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui all'articolo 6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
5. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato
dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli enti
locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
6. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle
comunicazioni.
7. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il
presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note
all'art. 5:
- L'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici" cosi' recita:
"Art. 14 (Controlli). - 1. Le amministrazioni provinciali e
comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza
sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano
le strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le
competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle
disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori
territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle
specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle
attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei
Vigili del fuoco e' disciplinato dalla specifica normativa di settore.
Resta fermo in particolare, quanto previsto per le Forze armate e di
Polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che
costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in
conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di
documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.".
- Gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" riguardano la
semplificazione dell'azione amministrativa.
Art. 6
Esiti e conseguenze
1. Le istanze di
autorizzazione e le denunce di attivita' di cui all'articolo 5, nonche'
quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli
impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta
giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta
eccezione per il dissenso di cui all'articolo 5, comma 7, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere
termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero
ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 7
Opere civili, scavi e
occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione
di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga la realizzazione di
opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di
suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita
istanza conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello di cui all'allegato C, all'ente locale ovvero
alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta,
entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica e/o integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con
provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono
parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il
presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonche' la concessione
del suolo e/o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle
infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per
il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con
un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di
attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza
inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni.
Nota
all'art. 7:
- Per gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si
vedano note all'art. 5.
Art. 8
Condivisione dello scavo
e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni
1. Qualora l'installazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti l'effettuazione di
scavi all'interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione
interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato
elettronico al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato,
per consentire il suo inserimento in un apposto archivio telematico,
affinche' sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e
la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni conformi alle norme
tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del
progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni
di cui all'articolo 7.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data
di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli
operatori di telecomunicazione interessati alla condivisione dello scavo
e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, possono concordare,
con l'operatore che ha gia' presentato la propria istanza, l'elaborazione
di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra
gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti
abilitativi richiesti, in base al criterio della priorita' delle domande.
3. Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le
procedure stabilite all'articolo 7.
Art. 9
Reti dorsali
1. Qualora l'installazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi aree di proprieta' di
piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al
modello di cui all'allegato D, viene presentata a tutti i soggetti
interessati. Essa puo' essere valutata in una conferenza di servizi per
ciascun ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione
demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa del
soggetto interessato.
2. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il
presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra
indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o
proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di
scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di
installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
5. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di
interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i
programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria,
al fine di consentire ai titolari delle licenze individuali una corretta
pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie,
delle attivita' di installazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni,
ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui
all'articolo 8, comma 1, per consentirne l'inserimento in un apposito
archivio telematico consultabile dai titolari delle licenze individuali.
6. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a
condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.
Note
all'art. 9:
- Gli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16
agosto 2001, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'"
riguardano le disposizioni sul procedimento per la dichiarazione di
pubblica utilita'. - Per gli articoli 14 e seguenti della legge n.
241/1990 si vedano note all'art. 5.
Art. 10
Oneri connessi alle
attivita' di installazione, scavo ed occupazione di suolo pubblico
1. Gli operatori di
telecomunicazioni hanno l'obbligo di tenere indenne l'ente locale, ovvero
l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione
delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di
installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree
medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale. Nessun altro onere
finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere
di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni,
calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo
articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di
costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Note
all'art. 10:
- Il testo dell'art. 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e' il
seguente: "Art. 4 (Reti e servizi di telecomunicazioni).
- 1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via
cavo o che utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di
licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa data
l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di
telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e
autorizzazioni da parte dell'Autorita'. L'installazione di stazioni
terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle
procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, e'
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'.
2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla
base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni
pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo
pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i
diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono
prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita' emana un
regolamento che disciplina in linea generale le modalita' ed i limiti con
cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validita' si
estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta
dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, cosi' come
definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta
esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'. I
provvedimenti di cui al presente comma, nonche' le concessioni di
radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle
relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio
indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e
nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria e'
indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate
ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni
dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della
proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve le
competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome.
4. Le societa' che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e
gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni
sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata
contabilita' delle attivita' riguardanti rispettivamente l'installazione
e l'esercizio delle reti nonche' delle attivita' riguardanti la fornitura
dei servizi. Le societa' titolari di licenze di telecomunicazioni sono
altresi' obbligate a tenere separata contabilita' delle attivita' svolte
in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta
ai sensi del presente comma e' soggetta a controllo da parte di una
societa' di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito
albo istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorita',
alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione
contabile dell'attivita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere
utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In
tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla
separazione contabile dell'attivita' radiotelevisiva da quella svolta nel
settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per
emittenti nazionali sono tenuti a costituire societa' separate per la
gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno
efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire
entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno
realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono
tenute a costituire societa' separata per lo svolgimento di qualunque
attivita' nel settore delle telecomunicazioni. La societa' concessionaria
del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo' assumere
partecipazioni dirette o indirette, attraverso societa' controllate o
controllanti, ovvero collegate, nelle societa' titolari di servizi di
pubblica utilita' che hanno realizzato le predette reti, ne' acquisire
diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.
7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie del servizio
pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni
con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga
banda da parte della societa' concessionaria del servizio pubblico di
telecomunicazioni e' soggetta alla concessione di cui al comma 3.
L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonche' la
fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle societa' di cui
ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai
commi l, 2 e 3 del presente articolo, nonche' al rispetto dei principi di
obiettivita', trasparenza e non discriminazione.
8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi
di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per
l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilita' di
sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorita',
ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le societa'
destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non
possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni non puo' essere destinataria
direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze
terrestri in chiaro ne' fornire programmi o servizi ne' raccogliere
pubblicita' per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su
frequenze terrestri in chiaro. 9. L'offerta del servizio di telefonia
vocale e' soggetta dal 1 gennaio 1998 a regime di prezzo. La
concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo
non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime
tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'art. 2, comma 18,
della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento
tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorita' esercita la
sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad
assicurare condizioni di effettiva concorrenza.".
- Il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993,
n. 288, recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale", concerne la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
- L'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante:
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali", e' il seguente: "Art. 63
(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
- 1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della
tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province
possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che
l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi
spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche
attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da
parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di
concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere anche
previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitu' di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del
presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada
situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca
degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi
pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della
classificazione di cui alla lettera b), dell'entita' dell'occupazione,
espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della
disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto alla
collettivita', con previsione di coefficienti moltiplicatori per
specifiche attivita' esercitate dai titolari delle concessioni anche in
relazione alle modalita' dell'occupazione;
d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento del canone; e)
previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di
particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi
finalita' politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita'
strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente
come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al
numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di
tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e'
determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1),
per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel
medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun
comune o provincia non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. La
medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le
occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle
aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base
all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno
precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre
dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il
30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto
corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale
causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province
possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti
inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione
alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i
conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennita' pari al canone
maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni
abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre
le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo
giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da
competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della
somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della stessa, ferme
restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2,
con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di
eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e
del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1
relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si
applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione
forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della
tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti
da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la
medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi.".
- Il testo dell'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e' il seguente: "4. I comuni e le province che
provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio
delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre,
oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle
spese di costruzione delle gallerie, che non puo' superare
complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.".
Art. 11
Limitazioni legali alla
proprieta' privata
1. Al fine di accelerare
l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, all'articolo
232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e
turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.".
Nota
all'art. 11:
- Il testo dell'art. 232 del decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni", come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato e' il seguente: "Art. 232 (Limitazioni legali).
- Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231,
primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il
consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o
private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od
altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio
non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di
sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli
inquilini o dei condomini. I fili, cavi ed ogni altra installazione
debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della
cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario e' tenuto a sopportare
il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'esercente
il servizio che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione,
riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti
dal presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
L'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e
turbative al passaggio ed all'installazione delle infrastrutture.".
Art. 12
Disposizioni finali
1. I diversi titoli gia'
rilasciati per l'installazione delle infrastrutture di cui al presente
decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni
rilasciate ai sensi del presente decreto.
2. Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente
decreto in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di
cui all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni
ivi indicate, valgono come denuncia di inizio attivita'.
3. I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono
ad inviare ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del
Ministero delle comunicazioni la descrizione di ciascun impianto
installato prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente decreto,
al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresi'
i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati
alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono
al Ministero delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero
delle comunicazioni puo' delegare ad altro ente la tenuta degli archivi
telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
4. E' abrogato l'articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.
Nota
all'art. 12:
- La legge 1 luglio 1997, n. 189, reca: "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali.".
Art. 13
Legislazione regionale
1. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' di cui al presente decreto, nell'ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione, secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4
settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Allegato A
(previsto dall'art. 5, comma 1)
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto
................................................. nato a...................................
il ........................ residente a .................. via
......................... n. ..... nella sua qualità di
................... della Società .............. con sede in
....................... via ................... n. ...... Chiede il
rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto dichiarandone la conformita' ai limiti di esposizione ed ai
valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti. Posizionamento degli
apparati. Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il
posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro
accessibilita' da parte del personale incaricato. La posizione dovra'
essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo
di grado o a sue frazioni, nonche' dell'indirizzo completo di numero
civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per
l'individuazione del sito. Descrizione del terreno circostante. Si
descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato,
evidenziando: edifici posti in vicinanza del sito; conformazione e
morfologia del terreno circostante; eventuale presenza di altre stazioni
emittenti collocate con la stazione da installare. (Si vedano in calce
gli allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Si enumerino in modo
dettagliato, completo e privo di ambiguita' tutte le caratteristiche
radioelettriche dell'impianto trasmittente. (Si vedano in calce gli
allegati richiesti per una descrizione piu' dettagliata). Stime del campo
generato. Presentare i risultati ottenuti con le modalita' di simulazione
numerica specificate nel punto 2.1. Tali risultati dovranno essere
forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di
rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo
grafico la conformita' ai limiti di esposizione ed ai valori di
attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36. Allo scopo si
raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in
alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla
realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI
211-10]. Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con
intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni
accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore
dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticita'
per le stesse soglie. Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove
si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10
punti/sito). Per questi ultimi occorre: evidenziare accuratamente e
chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili
alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o
minori di 4 ore); effettuare una campagna di misure del campo
elettromagnetico di fondo presente (e' possibile riferirsi alla
"Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei
campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz",
con riferimento all'esposizione umana). La scelta tra i due formati sopra
descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato
nella Guida CEI gia' citata. In entrambi i casi (volume di rispetto o
calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la
stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico
complessivo. Modalita' di simulazione numerica. Specificare l'algoritmo
di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovra' essere
specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il
software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonche' la
versione e la configurazione utilizzata. Indicare la conformita' del
programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate. Allega
alla presente istanza Scheda tecnica dell'impianto, con indicati
frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro
elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento
dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o
meccanico). Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale
del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni
grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo
relativo E/E0). Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e
numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione
dell'impianto. Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di
antenne gia' in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso
il parere sanitario sara' soggetto alla valutazione complessiva di tutto
l'impianto. Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di
impianto, su scala 1:500. Dichiarazione della potenza fornita a
connettore d'antenna del sistema irradiante. In caso di piu' frequenze di
emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza. Mappe del
territorio circostante all'impianto. Stralcio del PRG con scala non
superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in
costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani
fuori terra di ognuno, nonche' dei luoghi di pubblico accesso); Mappe
catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di
installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno
300 metri intorno all'impianto; Stralcio ubicativo con scala non
superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;
Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord
geografico. Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
penali cui incorre, ai sensi della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi
presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, Rilascia la
seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta':
"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della
simulazione numerica effettuata, e' conforme ai limiti di esposizione, ai
valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita' di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36". A tal fine, il sottoscritto allega una copia
fotostatica non autenticata del proprio documento di identita'. Firma.
Allegato B
(previsto dall'art. 5, comma 2)
DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA'
(per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);
Il sottoscritto
................................................. nato a...................................
il ........................ residente a .................. via
......................... n. ..... nella sua qualità di
................... della Società .............. con sede in
....................... via ................... n. ...... Descrizione
dell'impianto e delle aree circostanti. Posizionamento degli apparati. Si
descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli
impianti, la loro collocazione e la loro accessibilita' da parte del
personale incaricato. La posizione dovra' essere corredata di coordinate
geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni,
nonche' dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni
eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell'impianto. Si enumerino in modo
dettagliato, completo e privo di ambiguita' tutte le caratteristiche
radioelettriche dell'impianto trasmittente. Allega alla presente istanza
Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di
antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi,
direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord
geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico). Diagrammi
angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In
tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0o a 360o,
l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo
E/E0). Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero
civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione
dell'impianto.
Allegato C
(previsto dall'art. 7, comma 1)
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE;
Il sottoscritto
................................................. nato a...................................
il ........................ residente a .................. via
......................... n. ..... nella sua qualità di
................... della Società .............. con sede in
....................... via ................... n. ...... Chiede il
rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto: Descrizione dell'impianto. Si descriva sinteticamente ma in
modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle
strade interessate, in particolare: dovranno essere indicate le
caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa,
ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione
utilizzata; dovranno essere indicati i tempi previsti per la
realizzazione dell'impianto; dovranno essere evidenziate eventuali
situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo
tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di
proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per
valutarne il possibile utilizzo. Allega alla presente istanza Planimetria
dettagliata in scala 1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari
all'individuazione del tracciato di posa con evidenziati i seguenti
elementi: tracciato di posa indicante eventuali tratte di concomitanze
con altri enti/gestori; manufatti previsti lungo l'impianto con apposita
simbologia; particolari "tipo" delle tubazioni utilizzate e dei
manufatti; sezioni trasversali in scala, complete delle quote relative al
posizionamento nel sottosuolo dei cavidotti; sezioni relative agli
attraversamenti stradali, complete delle quote relative al posizionamento
nel sottosuolo dei cavidotti; vie interessate, lunghezza dell'impianto e
tecnica di posa; Dichiara di aver comunicato il progetto in formato
elettronico. Data.
Allegato D
(previsto dall'art. 9, comma 1)
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
PER OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE
EXTRAURBANE
Il sottoscritto
................................................. nato a...................................
il ........................ residente a .................. via
......................... n. ..... nella sua qualità di
................... della Società .............. con sede in
....................... via ................... n. ...... Chiede il
rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito
descritto: Descrizione dell'impianto. Si descriva sinteticamente ma in
modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle
strade interessate, in particolare: dovranno essere indicate le
caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa,
ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione
utilizzata; dovranno essere indicati i tempi previsti per la
realizzazione dell'impianto; dovranno essere evidenziate eventuali
situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo
tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
dovranno essere evidenziate tratte di infrastruttura esistente di
proprieta/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per
valutarne il possibile utilizzo. Allega alla presente istanza Per
impianti extraurbani: stralcio planimetrico in scala non superiore a
1:25.000 con indicazione del tracciato di posa dell'impianto e la
lunghezza dello stesso; planimetria dettagliata in scala 1:2.000 o
1:1.000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione
del tracciato di posa con evidenziati i seguenti elementi: tracciato di
posa indicante eventuali tratte di concomitanze con altri enti/gestori;
manufatti previsti lungo l'impianto; sezioni trasversali in scala,
complete delle quote relative al posizionamento nel sottosuolo dei
cavidotti; strade interessate, lunghezza dell'impianto e tecnica di posa
Data.
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