|
MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10/5/2002) |
|
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002 ed in particolare l'art. 4,
comma 2, e l'art. 6, comma 2, concernenti le verifiche periodiche
rispettivamente degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici
collocati in luoghi con pericolo di esplosioni nonche' le verifiche
straordinarie di cui all'art. 7; Emana Art. 1 Campo di applicazione 1. La presente direttiva determina le procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo "A" che possono effettuare le verifiche periodiche e straordinarie ai seguenti impianti: installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V; impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. Art. 2 Presentazione della domanda 1. L'istanza relativa alla
richiesta da parte degli organismi di ispezione dell'abilitazione alla
effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie previste
dall'art, 4, comma 2, dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, deve
essere indirizzata al Ministero delle attivita' produttive - D.G.S.P.C. -
Ispettorato tecnico dell'industria. Art. 3 Documentazione richiesta per l'abilitazione alle verifiche 1. Alle richieste di
abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie
devono essere allegati i seguenti documenti: Art. 4 Sanzioni 1. Qualora venisse
accertato, anche a seguito di visita di controllo, il mancato possesso o
il venir meno dei requisiti richiesti di imparzialita', di indipendenza e
di integrita', si procede, previa contestazione degli addebiti, alla
revoca dell'abilitazione. Art. 5 Norme amministrative 1. Con periodicita' annuale l'organismo trasmette all'ispettorato tecnico dell'Industria un rapporto dettagliato dell'attivita' svolta nonche' sui corsi di aggiornamento tecnico fatti seguire al proprio personale con l'indicazione del numero di partecipanti. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 2002 Il Ministro: Marzano Registrata alla Corte dei
conti l'8 aprile 2002 |
| Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni, |
| nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato. |
| Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali. |
|
Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi |