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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visti gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea;
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della
citata direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'articolo 1 che attribuisce
al Ministero delle attivita' produttive la tutela della sicurezza e dell'economicita'
del sistema elettrico nazionale;
Tenuto conto che le attuali previsioni sulla crescita del fabbisogno
nazionale di energia elettrica e sulla disponibilita' di potenza di
generazione segnalano una situazione di imminente incompatibilita' con la
salvaguardia della sicurezza di esercizio del sistema elettrico, rendendo
pertanto necessario il rafforzamento urgente del parco di generazione al
fine di evitare crisi ed interruzioni della fornitura di energia;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per
garantire la sicurezza del sistema, evitando interruzioni del servizio e
crisi nella fornitura di energia elettrica, anche mediante misure di
carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di
emergenza;
Considerata, in relazione ai tempi minimi necessari per la realizzazione
di nuovi impianti, non piu' differibile l'adozione di norme per
accelerare tali realizzazioni ed assicurare, su tutto il territorio
nazionale, la fornitura di un servizio pubblico essenziale, necessario
per salvaguardare lo sviluppo economico del Paese, nonche' l'attuale
livello qualitativo di vita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
1. Al fine di evitare
l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su
tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del
fabbisogno nazionale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di
energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi
di modifica e ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati
opere di pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive, la quale sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati,
previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4,
costituendo titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformita'
al progetto approvato.
Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del
rilascio della VIA, le opere di cui al presente articolo sono equiparate
a quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Fino al recepimento
della direttiva 96/61/CE tale autorizzazione comprende l'autorizzazione
ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole
autorizzazioni ambientali delle Amministrazioni interessate e degli enti
pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte
integrante del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude in
ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e
dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli
obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per
garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico
nazionale e la tutela ambientale, nonche' il termine entro il quale
l'iniziativa e' realizzata. L'autorizzazione, per la quale nei tempi
previsti per il procedimento deve essere sentito l'ente locale
competente, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e del
piano regolatore portuale, se le modificazioni relative sono state
previste ed evidenziate nel progetto approvato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di
valutazione di impatto ambientale, ovvero risulti in via di conclusione
il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.
5. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospesa l'efficacia dell'allegato IV al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989,
dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle
centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali,
di potenza termica complessiva superiore a 300 MW.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7
febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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