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(Introduzione)
Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462, è emanato ai sensi dell'art 20 della
legge 59/97 con la quale si autorizza il Governo all'emanazione di
regolamenti di semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato 1
della norma stessa.
II Decreto in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8
gennaio 2002, è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione. A far data dal 23 gennaio 2002 l'ISPESL ai sensi dell'art.
3 del menzionato DPR effettuerà verifiche a campione sulla conformità
degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli
impianti di terra.
Pertanto vengono a cessare le competenze omologative dell'ISPESL, sugli
impianti in argomento assegnate dal DM 15 ottobre 1993, n. 519.
Le procedure indicate dal decreto in oggetto si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e pertanto
anche gli impianti denunciati all'ISPESL, ai sensi dell'art. 9 del DPR in
esame, dovranno essere sottoposti a verifica a campione.
Allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della disciplina
introdotta dal DPR in esame, si forniscono le seguenti linee guida.
Ambito
di applicazione del decreto.
Ai sensi dell'art 1, comma 1 il DPR 462/01 disciplina i procedimenti
relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, agli impianti di terra e agli impianti elettrici
in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il DPR 547/55, norma previgente alla quale il DPR 462/01, viste le
premesse si richiama, per quel che concerne l'ambito di applicazione non
fa riferimento "ai luoghi di lavoro" ma all'art. 1 cita:
"Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le
attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi
equiparati" sia privati che pubblici.
Pertanto i luoghi di lavoro indicati nel DPR in esame devono essere
intesi come quelli nell'ambito dei quali si svolge l'attività prevista
dall'art 1 del DPR 547/55.
II riferimento al DPR 547/55: vige anche per l'individuazione delle
attività non soggette all'ambito di applicazione del DPR 462/01 nonché
per quelle già oggetto di apposita regolamentazione.
Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti: dell'art. 1
comma 2, il quadro normativo di riferimento, è costituito dalla seguente
normativa.
1. Relativamente a quanto specificato a proposito degli impianti, di
terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi con pericolo
di esplosione vige il DPR 27 aprile 1955 n. 547. Si dovrà pertanto
ancora fare riferimento agli articoli 38, 39 del DPR 547 stesso e, in
ragione dei contenuti dell'art 36 del DPR, alle disposizioni del DPR 26
maggio 1959, n.. 689 riguardante le aziende e lavorazioni soggette al
controllo dei Corpo dei vigili del fuoco.
2. Lo stesso DPR 547/55, con le specifiche intervenute con il DM.
22/12/58 in ordine alla determinazione dei luoghi di lavoro, si applica
alle installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione o di
incendio ed ai dispositivi di protezione contro i contatti indiretti
realizzati mediante impianti di terra.
3. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati e
costruiti "a regola d'arte" ai sensi della legge 1° marzo
1968, n. 186.
Ai fini dell'espletamento delle verifiche e dell'attuazione delle
procedure inerenti la materia si rappresenta che il DPR 462/01 all'art. 9
espressamente abroga gli articoli 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 ed i relativi
modelli A, B e C; restano pertanto valide le procedure non espressamente
abrogate con il DPR in argomento e non diversamente disciplinate, quali
ad esempio le attività di autoverifca delle aziende produttrici e
distributrici di energia per le quali resta valida l'utilizzazione del
modello O.
Permane la competenza specifica attribuita in materia ad alcune
amministrazioni dello Stato, in quanto le relative disposizioni di cui al
DM 12/9/1959 non sono state abrogate o modificate.
Dichiarazione
di conformità.
Ai sensi dell'art. 2 l'installatore, ad esito della verifica, rilascia la
dichiarazione di conformità, che equivale a tutti gli effetti
all'omologazione dell'impianto.
Tale dichiarazione viene trasmessa a cura del datore del lavoro all'ISPESL
ed all'ASL o l'ARPA. Nei Comuni ove è istituito lo sportello unico, la
suddetta dichiarazione viene presentata direttamente allo sportello.
Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione della legge 5
marzo 1990 n. 46, tale dichiarazione di conformità viene redatta su
modello conforme al DM 20/2/92 (G.U. n. 49 del 28/2/92).
Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione della legge
46/90 (es. impianti elettrici installati all'esterno, impianti di
illuminazione pubblica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche installati negli edifici non civili), deve essere rilasciata
dall'installatore una dichiarazione di verifica dell'impianto e di
installazione "a regola d'arte" ai sensi della legge 1° marzo
1968 n.186.
Il DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia pubblicato nella G.U.
del 20/10/2001 n. 245, la cui entrata in vigore fissata al 1° gennaio
2002 è stata, poi, prorogata al 30 giugno 2002, con D.L. 23/11/2001 n.
411 convertito in Legge 31/12/2001 n.463 "Proroga e differimenti di
termini," ha esteso l'ambito di applicazione della legge 46/90 agli
impianti espressamente individuati dell'art. 107, relativi a tutti gli
edifici, quale ne sia la destinazione d'uso.
Pertanto a partire dal 30/6/2002 anche per gli impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche dovrà essere rilasciata la dichiarazione
dì conformità, ai sensi dell'art. 113 del suddetto DPR, a cura
dell'installatore.
Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della
legge 46/90, non provvisti di dichiarazioni di conformità, il datore di
lavoro potrà presentare un atto notorio con la dichiarazione della
realizzazione dell'adeguamento dell'impianto a "regola d'arte",
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 18/4/1994 n. 392
"Regolamento recante disciplina del procedimento del riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza".
Infine si precisa che la dichiarazione di conformità ovvero l'atto
notorio, in originale o copia conforme, va inoltrata al Dipartimento
ISPESL di competenza unitamente al modulo appositamente predisposto
dall'Istituto al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione
dei criteri di campionatura.
La documentazione inerente l'impianto non va inoltrata a corredo della
dichiarazione di conformità, bensì esibita all'atto della verifica a
campione da parte dell'Istituto.
Criteri
di campionatura.
L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla
normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.
La verifica a campione dovrà essere effettuata anche sugli impianti già
denunciati, la cui procedura risulta pendente al 23.01.02 data di entrata
in vigore del DPR 462/01. Per tali impianti, i criteri di campionatura
possono essere desunti dai dati di cui modelli A e B, già agli atti
dell'Amministrazione.
I criteri generali prefissati dall'art.
3 comma 2 del DPR 462/01; vanno puntualizzati secondo le
seguenti precisazioni:
- caratteristiche urbanistiche (densità e tipologia degli
insediamenti: es. aree metropolitane, agricole, industriali; ecc.);
- caratteristiche ambientali (impatto degli insediamenti sulle
caratteristiche del territorio che coinvolge rischi specifici anche di
natura diversa dal rischio elettrico);
- tipologia di impianto (destinazione e utilizzazione della attività);
- dimensionamento (estensione
volumetrica e caratteristiche dei sistema di alimentazione: bassa, media
e alta tensione).
Avuto presenti le statistiche in materia di infortuni elettrici e la
suddivisione degli impianti attuata dal DPR 462/01 ai fini
dell'indicazione della periodicità delle verifiche, quinquennale ovvero
biennale, e tenuto conto dei dati riportati nei modelli di denuncia A e
B, si ritiene di poter suddividere gli impianti in due categorie, in
relazione alla tipologia di. impianto e la sua destinazione:
a) impianti ad alto rischio elettrico: nei cantieri, nelle strutture
sanitarie, nelle attività agricole e zootecniche, nelle industrie ad
alto rischio e negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio;
b) impianti a basso rischio elettrico: per le attività commerciali
in genere ed, in via residuale, per qualsiasi tipologia non compresa
nella categoria ad alto rischio.
Gli impianti da sottoporre a verifica a campione verranno prelevati in
percentuale più elevata (60 - 80%) fra gli impianti ad alto rischio; per
la restante parte fra quelli catalogati a basso rischio.
All'interno delle due categorie la scelta per la campionatura verrà
effettuata in funzione degli altri parametri di rischio individuati dal
decreto, come il dimensionamento, le caratteristiche ambientali e
urbanistiche.
La campionatura, di cui si dovrà dare comunicazione con affissione
all'albo dei Dipartimento nonché avviso alla Regione di competenza, verrà
effettuata da parte del Dipartimento alla presenza del Direttore o di un
suo delegato, di uno o più dipendenti inquadrati nel ruolo tecnico e
amministrativo all'uopo incaricati dal Direttore del Dipartimento; della
procedura verrà redatto apposito verbale. La procedura dovrà essere
svolta pubblicamente, nel rispetto della trasparenza dell'azione
amministrativa nonché della riservatezza dei dati, che l'ISPESL detiene
nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
I criteri applicati dovranno essere comunicati alla Regione per eventuali
integrazioni e modifiche; è pertanto opportuno che nell'ambito
regionale i dipartimenti periferici si raccordino per presentare criteri
comuni.
Per gli impianti denunciati dopo il 23.01.02, i criteri di campionatura
riportati nelle presenti linee guida potranno essere più articolati in
correlazione ai dati forniti mediante il modello appositamente
predisposto dall'Istituto "Modello di trasmissione della
dichiarazione di conformità per nuovi impianti", firmato- ed
inviato dal datore di lavoro. Nell'articolazione dei criteri si terrà
conto di tutti i possibili fattori di rischio nonché delle statistiche
degli infortuni legati anche a situazioni locali, d'intesa con le singole
regioni.
Le dichiarazioni di conformità, riferite a nuove installazioni, dovranno
essere protocollate e catalogate, preferibilmente mediante sistemi
informatici, in modo da poter rendere semplice e veloce la scelta e la
determinazione del campione.
Procedure
per l'effettuazione del servizio.
Rimangono valide le procedure tecnico-operative già indicate con
precedenti circolari per la verifica degli impianti di terra e scariche
atmosferiche, per quanto non disposto dalla presente circolare.
Sono abrogate tutte le procedure amministrative relative agli interventi
omologativi, di cui al DM 15/10/1993 n. 519.
Le risultanze delle verifiche a campione vanno redatte sui modelli A 1 e
B 1 che si rimettono in allegato.
Un esemplare va inviato alla ASL o ARPA territorialmente competente
modelli, ai sensi dell'art. 3 del DPR 462/01, un altro va rilasciato al
datore di lavoro all'atto della verifica a campione ed uno va tenuto agli
atti dell'ufficio.
In caso di verifica negativa, o per difetto di installazione o per
carenza di documentazione, il verbale di verifica dovrà essere inviato
alla ASL con competenza sul territorio, con procedura d'urgenza secondo
le vigenti disposizioni.
Gli impianti da sottoporre a verifica straordinaria ai sensi del DM
519/93, la cui procedura risulta pendente, sono soggetti alle
disposizioni dei decreto in argomento, ivi compresa la dichiarazione di
conformità.
Nelle more della determinazione di un'eventuale nuova tariffazione ed al
fine di non arrecare un danno all'erario le verifiche a campione previste
a titolo oneroso sono, allo stato, addebitate in base alle tariffe
vigenti.
Contestualmente alla comunicazione della verifica a campione da
effettuarsi da parte del dipartimento verrà inviato, preferibilmente per
raccomandata, apposito bollettino di c.c.p. per il pagamento in via
anticipata.
L'attestazione di versamento potrà essere consegnata il giorno della
verifica, direttamente al funzionario incaricato della stessa, per il
prosieguo degli adempimenti amministrativo-contabili.
In caso di mancato pagamento il tecnico effettuerà ugualmente la
verifica ed annoterà sull'esemplare da conservare agli atti dell'ISPESL
che non si è ancora provveduto al pagamento. Detta copia dovrà essere
consegnata all'ufficio amministrativo del dipartimento per gli
adempimenti relativi al recupero crediti, secondo le vigenti disposizione
in materia.
Il
direttore dell'istituto
Dott.
Antonio Moccaldi
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