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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547,
recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12
settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle
modalita' e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e
dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447,
concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del
Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute,
rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della
salute;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di
lavoro.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle attivita' produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare
le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui
al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di
messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in
luoghi con pericolo di esplosione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: -
L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. - Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art.
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche
coninvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i
criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto dalla
lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei
procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo
comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano
applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art.
2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su
richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere delle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I
regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di
legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai
seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una
unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di
procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in un unica fonte
regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e
conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante
adozione ed estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia degli
atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi
anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti,
dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle
responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis)
soppressione dei procedimenti che risultino non piu' corrispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di
settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione
dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini,
costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento
della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione
dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di
tutti gli aspetti organizzativi e di tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla
presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I
servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti
dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di
accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e
per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle
leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali
sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima
attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e
modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le
seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni,
nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni
degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi'
l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il
diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate
a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a
determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle
effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla
presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art.
5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per
l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e
legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato
anche nelle more della Costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di legificazione
necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie
di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta
di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di
cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c) anche attraverso le
necessarie modifiche internazionali o abrogazioni di norme, secondo i
criteri previsti dagli articoli 14 e 17 del presente articolo".
- Si
riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"11.
- Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a
terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39,
40, 336 e 338; regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;".
- Il decreto
ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca:
"Attribuzione
dei compiti e determinazione delle modalita' e delle documentazioni
relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle
norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro". - Il decreto del
Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento
recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59".
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra
e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche
Art. 2
Messa in esercizio e omologazione
dell'impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa
a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita
dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi
della normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti
gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla
messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e'
stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la
dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.
Art. 3
Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a
campione la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente degli
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi
di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative
risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite
annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei
seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle
caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato
l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione
dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1.
Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in
locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso
di incendio per i quali la periodicita' e' biennale.
2. Per
l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o
all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle
attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa
tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica
periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve
conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le
verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5
Messa in esercizio e omologazione
1. La messa
in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo'
essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al
datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata
dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la
dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente.
3. Entro
trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro
invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA
competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla
conformita' alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5.
Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico
per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e'
presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1.
Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro
si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito
la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro
che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche
straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi
individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di
criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche
straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo
della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c)
richiesta del datore del lavoro.
Art. 8
Variazioni relative agli impianti
1. Il datore
di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio
dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la
cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il
trasferimento o spostamento degli impianti.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) gli articoli
40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C
allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate
contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle
disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si
applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in
vigore.
Nota all'art. 9:
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Art.
10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 22 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri
istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170
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(Introduzione)
Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462, è emanato ai sensi dell'art 20 della
legge 59/97 con la quale si autorizza il Governo all'emanazione di
regolamenti di semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato 1
della norma stessa.
II Decreto in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8
gennaio 2002, è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione. A far data dal 23 gennaio 2002 l'ISPESL ai sensi dell'art.
3 del menzionato DPR effettuerà verifiche a campione sulla conformità
degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli
impianti di terra.
Pertanto vengono a cessare le competenze omologative dell'ISPESL, sugli
impianti in argomento assegnate dal DM 15 ottobre 1993, n. 519.
Le procedure indicate dal decreto in oggetto si applicano anche ai
procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e pertanto
anche gli impianti denunciati all'ISPESL, ai sensi dell'art. 9 del DPR in
esame, dovranno essere sottoposti a verifica a campione.
Allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della disciplina
introdotta dal DPR in esame, si forniscono le seguenti linee guida.
Ambito
di applicazione del decreto.
Ai sensi dell'art 1, comma 1 il DPR 462/01 disciplina i procedimenti
relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, agli impianti di terra e agli impianti elettrici
in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il DPR 547/55, norma previgente alla quale il DPR 462/01, viste le
premesse si richiama, per quel che concerne l'ambito di applicazione non
fa riferimento "ai luoghi di lavoro" ma all'art. 1 cita:
"Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le
attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi
equiparati" sia privati che pubblici.
Pertanto i luoghi di lavoro indicati nel DPR in esame devono essere
intesi come quelli nell'ambito dei quali si svolge l'attività prevista
dall'art 1 del DPR 547/55.
II riferimento al DPR 547/55: vige anche per l'individuazione delle
attività non soggette all'ambito di applicazione del DPR 462/01 nonché
per quelle già oggetto di apposita regolamentazione.
Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti: dell'art. 1
comma 2, il quadro normativo di riferimento, è costituito dalla seguente
normativa.
1. Relativamente a quanto specificato a proposito degli impianti, di
terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi con pericolo
di esplosione vige il DPR 27 aprile 1955 n. 547. Si dovrà pertanto
ancora fare riferimento agli articoli 38, 39 del DPR 547 stesso e, in
ragione dei contenuti dell'art 36 del DPR, alle disposizioni del DPR 26
maggio 1959, n.. 689 riguardante le aziende e lavorazioni soggette al
controllo dei Corpo dei vigili del fuoco.
2. Lo stesso DPR 547/55, con le specifiche intervenute con il DM.
22/12/58 in ordine alla determinazione dei luoghi di lavoro, si applica
alle installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione o di
incendio ed ai dispositivi di protezione contro i contatti indiretti
realizzati mediante impianti di terra.
3. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e
gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati e
costruiti "a regola d'arte" ai sensi della legge 1° marzo
1968, n. 186.
Ai fini dell'espletamento delle verifiche e dell'attuazione delle
procedure inerenti la materia si rappresenta che il DPR 462/01 all'art. 9
espressamente abroga gli articoli 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 ed i relativi
modelli A, B e C; restano pertanto valide le procedure non espressamente
abrogate con il DPR in argomento e non diversamente disciplinate, quali
ad esempio le attività di autoverifca delle aziende produttrici e
distributrici di energia per le quali resta valida l'utilizzazione del
modello O.
Permane la competenza specifica attribuita in materia ad alcune
amministrazioni dello Stato, in quanto le relative disposizioni di cui al
DM 12/9/1959 non sono state abrogate o modificate.
Dichiarazione
di conformità.
Ai sensi dell'art. 2 l'installatore, ad esito della verifica, rilascia la
dichiarazione di conformità, che equivale a tutti gli effetti
all'omologazione dell'impianto.
Tale dichiarazione viene trasmessa a cura del datore del lavoro all'ISPESL
ed all'ASL o l'ARPA. Nei Comuni ove è istituito lo sportello unico, la
suddetta dichiarazione viene presentata direttamente allo sportello.
Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione della legge 5
marzo 1990 n. 46, tale dichiarazione di conformità viene redatta su
modello conforme al DM 20/2/92 (G.U. n. 49 del 28/2/92).
Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione della legge
46/90 (es. impianti elettrici installati all'esterno, impianti di
illuminazione pubblica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche installati negli edifici non civili), deve essere rilasciata
dall'installatore una dichiarazione di verifica dell'impianto e di
installazione "a regola d'arte" ai sensi della legge 1° marzo
1968 n.186.
Il DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia pubblicato nella G.U.
del 20/10/2001 n. 245, la cui entrata in vigore fissata al 1° gennaio
2002 è stata, poi, prorogata al 30 giugno 2002, con D.L. 23/11/2001 n.
411 convertito in Legge 31/12/2001 n.463 "Proroga e differimenti di
termini," ha esteso l'ambito di applicazione della legge 46/90 agli
impianti espressamente individuati dell'art. 107, relativi a tutti gli
edifici, quale ne sia la destinazione d'uso.
Pertanto a partire dal 30/6/2002 anche per gli impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche dovrà essere rilasciata la dichiarazione
dì conformità, ai sensi dell'art. 113 del suddetto DPR, a cura
dell'installatore.
Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della
legge 46/90, non provvisti di dichiarazioni di conformità, il datore di
lavoro potrà presentare un atto notorio con la dichiarazione della
realizzazione dell'adeguamento dell'impianto a "regola d'arte",
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 18/4/1994 n. 392
"Regolamento recante disciplina del procedimento del riconoscimento
delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza".
Infine si precisa che la dichiarazione di conformità ovvero l'atto
notorio, in originale o copia conforme, va inoltrata al Dipartimento
ISPESL di competenza unitamente al modulo appositamente predisposto
dall'Istituto al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione
dei criteri di campionatura.
La documentazione inerente l'impianto non va inoltrata a corredo della
dichiarazione di conformità, bensì esibita all'atto della verifica a
campione da parte dell'Istituto.
Criteri
di campionatura.
L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla
normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.
La verifica a campione dovrà essere effettuata anche sugli impianti già
denunciati, la cui procedura risulta pendente al 23.01.02 data di entrata
in vigore del DPR 462/01. Per tali impianti, i criteri di campionatura
possono essere desunti dai dati di cui modelli A e B, già agli atti
dell'Amministrazione.
I criteri generali prefissati dall'art.
3 comma 2 del DPR 462/01; vanno puntualizzati secondo le
seguenti precisazioni:
- caratteristiche urbanistiche (densità e tipologia degli
insediamenti: es. aree metropolitane, agricole, industriali; ecc.);
- caratteristiche ambientali (impatto degli insediamenti sulle
caratteristiche del territorio che coinvolge rischi specifici anche di
natura diversa dal rischio elettrico);
- tipologia di impianto (destinazione e utilizzazione della attività);
- dimensionamento (estensione
volumetrica e caratteristiche dei sistema di alimentazione: bassa, media
e alta tensione).
Avuto presenti le statistiche in materia di infortuni elettrici e la
suddivisione degli impianti attuata dal DPR 462/01 ai fini
dell'indicazione della periodicità delle verifiche, quinquennale ovvero
biennale, e tenuto conto dei dati riportati nei modelli di denuncia A e
B, si ritiene di poter suddividere gli impianti in due categorie, in
relazione alla tipologia di. impianto e la sua destinazione:
a) impianti ad alto rischio elettrico: nei cantieri, nelle strutture
sanitarie, nelle attività agricole e zootecniche, nelle industrie ad
alto rischio e negli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio;
b) impianti a basso rischio elettrico: per le attività commerciali
in genere ed, in via residuale, per qualsiasi tipologia non compresa
nella categoria ad alto rischio.
Gli impianti da sottoporre a verifica a campione verranno prelevati in
percentuale più elevata (60 - 80%) fra gli impianti ad alto rischio; per
la restante parte fra quelli catalogati a basso rischio.
All'interno delle due categorie la scelta per la campionatura verrà
effettuata in funzione degli altri parametri di rischio individuati dal
decreto, come il dimensionamento, le caratteristiche ambientali e
urbanistiche.
La campionatura, di cui si dovrà dare comunicazione con affissione
all'albo dei Dipartimento nonché avviso alla Regione di competenza, verrà
effettuata da parte del Dipartimento alla presenza del Direttore o di un
suo delegato, di uno o più dipendenti inquadrati nel ruolo tecnico e
amministrativo all'uopo incaricati dal Direttore del Dipartimento; della
procedura verrà redatto apposito verbale. La procedura dovrà essere
svolta pubblicamente, nel rispetto della trasparenza dell'azione
amministrativa nonché della riservatezza dei dati, che l'ISPESL detiene
nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
I criteri applicati dovranno essere comunicati alla Regione per eventuali
integrazioni e modifiche; è pertanto opportuno che nell'ambito
regionale i dipartimenti periferici si raccordino per presentare criteri
comuni.
Per gli impianti denunciati dopo il 23.01.02, i criteri di campionatura
riportati nelle presenti linee guida potranno essere più articolati in
correlazione ai dati forniti mediante il modello appositamente
predisposto dall'Istituto "Modello di trasmissione della
dichiarazione di conformità per nuovi impianti", firmato- ed
inviato dal datore di lavoro. Nell'articolazione dei criteri si terrà
conto di tutti i possibili fattori di rischio nonché delle statistiche
degli infortuni legati anche a situazioni locali, d'intesa con le singole
regioni.
Le dichiarazioni di conformità, riferite a nuove installazioni, dovranno
essere protocollate e catalogate, preferibilmente mediante sistemi
informatici, in modo da poter rendere semplice e veloce la scelta e la
determinazione del campione.
Procedure
per l'effettuazione del servizio.
Rimangono valide le procedure tecnico-operative già indicate con
precedenti circolari per la verifica degli impianti di terra e scariche
atmosferiche, per quanto non disposto dalla presente circolare.
Sono abrogate tutte le procedure amministrative relative agli interventi
omologativi, di cui al DM 15/10/1993 n. 519.
Le risultanze delle verifiche a campione vanno redatte sui modelli A 1 e
B 1 che si rimettono in allegato.
Un esemplare va inviato alla ASL o ARPA territorialmente competente
modelli, ai sensi dell'art. 3 del DPR 462/01, un altro va rilasciato al
datore di lavoro all'atto della verifica a campione ed uno va tenuto agli
atti dell'ufficio.
In caso di verifica negativa, o per difetto di installazione o per
carenza di documentazione, il verbale di verifica dovrà essere inviato
alla ASL con competenza sul territorio, con procedura d'urgenza secondo
le vigenti disposizioni.
Gli impianti da sottoporre a verifica straordinaria ai sensi del DM
519/93, la cui procedura risulta pendente, sono soggetti alle
disposizioni dei decreto in argomento, ivi compresa la dichiarazione di
conformità.
Nelle more della determinazione di un'eventuale nuova tariffazione ed al
fine di non arrecare un danno all'erario le verifiche a campione previste
a titolo oneroso sono, allo stato, addebitate in base alle tariffe
vigenti.
Contestualmente alla comunicazione della verifica a campione da
effettuarsi da parte del dipartimento verrà inviato, preferibilmente per
raccomandata, apposito bollettino di c.c.p. per il pagamento in via
anticipata.
L'attestazione di versamento potrà essere consegnata il giorno della
verifica, direttamente al funzionario incaricato della stessa, per il
prosieguo degli adempimenti amministrativo-contabili.
In caso di mancato pagamento il tecnico effettuerà ugualmente la
verifica ed annoterà sull'esemplare da conservare agli atti dell'ISPESL
che non si è ancora provveduto al pagamento. Detta copia dovrà essere
consegnata all'ufficio amministrativo del dipartimento per gli
adempimenti relativi al recupero crediti, secondo le vigenti disposizione
in materia.
Il
direttore dell'istituto
Dott.
Antonio Moccaldi
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