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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

(Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8/1/2002)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita' e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Emana
il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attivita' produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coninvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto dalla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere delle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in un unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' corrispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della Costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di legificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c) anche attraverso le necessarie modifiche internazionali o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 del presente articolo".
- Si riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"11.
- Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;".
- Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca:
"Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalita' e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro". - Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra
e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche

Art. 2

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 2 e' presentata allo stesso.

Art. 3

Verifiche a campione

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita' e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5

Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica di conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e' presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7

Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8

Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

Abrogazioni

1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonche' i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Nota all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 ottobre 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170

Circolare I.S.P.E.S.L. 2 aprile 2002 n.17
Applicazione del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi" (Circolare ISPESL n. 17/2002)

    
(Introduzione)
Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462, è emanato ai sensi dell'art 20 della legge 59/97 con la quale si autorizza il Governo all'emanazione di regolamenti di semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato 1 della norma stessa.
II Decreto in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione. A far data dal 23 gennaio 2002 l'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del menzionato DPR effettuerà verifiche a campione sulla conformità degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di terra.
Pertanto vengono a cessare le competenze omologative dell'ISPESL, sugli impianti in argomento assegnate dal DM 15 ottobre 1993, n. 519.
Le procedure indicate dal decreto in oggetto si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore e pertanto anche gli impianti denunciati all'ISPESL, ai sensi dell'art. 9 del DPR in esame, dovranno essere sottoposti a verifica a campione.
Allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della disciplina introdotta dal DPR in esame, si forniscono le seguenti linee guida. 

Ambito di applicazione del decreto.
Ai sensi dell'art 1, comma 1 il DPR 462/01 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti di terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il DPR 547/55, norma previgente alla quale il DPR 462/01, viste le premesse si richiama, per quel che concerne l'ambito di applicazione non fa riferimento "ai luoghi di lavoro" ma all'art. 1 cita: "Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati" sia privati che pubblici.
Pertanto i luoghi di lavoro indicati nel DPR in esame devono essere intesi come quelli nell'ambito dei quali si svolge l'attività prevista dall'art 1 del DPR 547/55.
II riferimento al DPR 547/55: vige anche per l'individuazione delle attività non soggette all'ambito di applicazione del DPR 462/01 nonché per quelle già oggetto di apposita regolamentazione.
Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali previsti: dell'art. 1 comma 2, il quadro normativo di riferimento, è costituito dalla seguente normativa.
1.
Relativamente a quanto specificato a proposito degli impianti, di terra, scariche atmosferiche e impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione vige il DPR 27 aprile 1955 n. 547. Si dovrà pertanto ancora fare riferimento agli articoli 38, 39 del DPR 547 stesso e, in ragione dei contenuti dell'art 36 del DPR, alle disposizioni del DPR 26 maggio 1959, n.. 689 riguardante le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei Corpo dei vigili del fuoco.  
2.
Lo stesso DPR 547/55, con le specifiche intervenute con il DM. 22/12/58 in ordine alla determinazione dei luoghi di lavoro, si applica alle installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio ed ai dispositivi di protezione contro i contatti indiretti realizzati mediante impianti di terra.  
3.
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati e costruiti "a regola d'arte" ai sensi della legge 1° marzo 1968, n. 186.  
Ai fini dell'espletamento delle verifiche e dell'attuazione delle procedure inerenti la materia si rappresenta che il DPR 462/01 all'art. 9 espressamente abroga gli articoli 2, 3 e 4 del DM 12/9/59 ed i relativi modelli A, B e C; restano pertanto valide le procedure non espressamente abrogate con il DPR in argomento e non diversamente disciplinate, quali ad esempio le attività di autoverifca delle aziende produttrici e distributrici di energia per le quali resta valida l'utilizzazione del modello O.
Permane la competenza specifica attribuita in materia ad alcune amministrazioni dello Stato, in quanto le relative disposizioni di cui al DM 12/9/1959 non sono state abrogate o modificate.  

Dichiarazione di conformità.
Ai sensi dell'art. 2 l'installatore, ad esito della verifica, rilascia la dichiarazione di conformità, che equivale a tutti gli effetti all'omologazione dell'impianto.
Tale dichiarazione viene trasmessa a cura del datore del lavoro all'ISPESL ed all'ASL o l'ARPA. Nei Comuni ove è istituito lo sportello unico, la suddetta dichiarazione viene presentata direttamente allo sportello.
Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990 n. 46, tale dichiarazione di conformità viene redatta su modello conforme al DM 20/2/92 (G.U. n. 49 del 28/2/92).
Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione della legge 46/90 (es. impianti elettrici installati all'esterno, impianti di illuminazione pubblica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche installati negli edifici non civili), deve essere rilasciata dall'installatore una dichiarazione di verifica dell'impianto e di installazione "a regola d'arte" ai sensi della legge 1° marzo 1968 n.186.
Il DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia pubblicato nella G.U. del 20/10/2001 n. 245, la cui entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2002 è stata, poi, prorogata al 30 giugno 2002, con D.L. 23/11/2001 n. 411 convertito in Legge 31/12/2001 n.463 "Proroga e differimenti di termini," ha esteso l'ambito di applicazione della legge 46/90 agli impianti espressamente individuati dell'art. 107, relativi a tutti gli edifici, quale ne sia la destinazione d'uso.
Pertanto a partire dal 30/6/2002 anche per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche dovrà essere rilasciata la dichiarazione dì conformità, ai sensi dell'art. 113 del suddetto DPR, a cura dell'installatore.
Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90, non provvisti di dichiarazioni di conformità, il datore di lavoro potrà presentare un atto notorio con la dichiarazione della realizzazione dell'adeguamento dell'impianto a "regola d'arte", ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 18/4/1994 n. 392 "Regolamento recante disciplina del procedimento del riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza".
Infine si precisa che la dichiarazione di conformità ovvero l'atto notorio, in originale o copia conforme, va inoltrata al Dipartimento ISPESL di competenza unitamente al modulo appositamente predisposto dall'Istituto al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura.
La documentazione inerente l'impianto non va inoltrata a corredo della dichiarazione di conformità, bensì esibita all'atto della verifica a campione da parte dell'Istituto.  

Criteri di campionatura.
L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici.
La verifica a campione dovrà essere effettuata anche sugli impianti già denunciati, la cui procedura risulta pendente al 23.01.02 data di entrata in vigore del DPR 462/01. Per tali impianti, i criteri di campionatura possono essere desunti dai dati di cui modelli A e B, già agli atti dell'Amministrazione.
I criteri generali prefissati dall'art. 3 comma 2 del DPR 462/01; vanno puntualizzati secondo le seguenti precisazioni: 
-
caratteristiche urbanistiche (densità e tipologia degli insediamenti: es. aree metropolitane, agricole, industriali; ecc.);  
-
caratteristiche ambientali (impatto degli insediamenti sulle caratteristiche del territorio che coinvolge rischi specifici anche di natura diversa dal rischio elettrico);  
-
tipologia di impianto (destinazione e utilizzazione della attività);   

-
dimensionamento (estensione volumetrica e caratteristiche dei sistema di alimentazione: bassa, media e alta tensione).  
Avuto presenti le statistiche in materia di infortuni elettrici e la suddivisione degli impianti attuata dal DPR 462/01 ai fini dell'indicazione della periodicità delle verifiche, quinquennale ovvero biennale, e tenuto conto dei dati riportati nei modelli di denuncia A e B, si ritiene di poter suddividere gli impianti in due categorie, in relazione alla tipologia di. impianto e la sua destinazione:  
a)
impianti ad alto rischio elettrico: nei cantieri, nelle strutture sanitarie, nelle attività agricole e zootecniche, nelle industrie ad alto rischio e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio; 
b)
impianti a basso rischio elettrico: per le attività commerciali in genere ed, in via residuale, per qualsiasi tipologia non compresa nella categoria ad alto rischio. 
Gli impianti da sottoporre a verifica a campione verranno prelevati in percentuale più elevata (60 - 80%) fra gli impianti ad alto rischio; per la restante parte fra quelli catalogati a basso rischio.
All'interno delle due categorie la scelta per la campionatura verrà effettuata in funzione degli altri parametri di rischio individuati dal decreto, come il dimensionamento, le caratteristiche ambientali e urbanistiche.
La campionatura, di cui si dovrà dare comunicazione con affissione all'albo dei Dipartimento nonché avviso alla Regione di competenza, verrà effettuata da parte del Dipartimento alla presenza del Direttore o di un suo delegato, di uno o più dipendenti inquadrati nel ruolo tecnico e amministrativo all'uopo incaricati dal Direttore del Dipartimento; della procedura verrà redatto apposito verbale. La procedura dovrà essere svolta pubblicamente, nel rispetto della trasparenza dell'azione amministrativa nonché della riservatezza dei dati, che l'ISPESL detiene nell'ambito dei propri compiti istituzionali.
I criteri applicati dovranno essere comunicati alla Regione per eventuali integrazioni e modifiche; è pertanto opportuno che nell'ambito regionale i dipartimenti periferici si raccordino per presentare criteri comuni.
Per gli impianti denunciati dopo il 23.01.02, i criteri di campionatura riportati nelle presenti linee guida potranno essere più articolati in correlazione ai dati forniti mediante il modello appositamente predisposto dall'Istituto "Modello di trasmissione della dichiarazione di conformità per nuovi impianti", firmato- ed inviato dal datore di lavoro. Nell'articolazione dei criteri si terrà conto di tutti i possibili fattori di rischio nonché delle statistiche degli infortuni legati anche a situazioni locali, d'intesa con le singole regioni.
Le dichiarazioni di conformità, riferite a nuove installazioni, dovranno essere protocollate e catalogate, preferibilmente mediante sistemi informatici, in modo da poter rendere semplice e veloce la scelta e la determinazione del campione.  

Procedure per l'effettuazione del servizio.
Rimangono valide le procedure tecnico-operative già indicate con precedenti circolari per la verifica degli impianti di terra e scariche atmosferiche, per quanto non disposto dalla presente circolare.
Sono abrogate tutte le procedure amministrative relative agli interventi omologativi, di cui al DM 15/10/1993 n. 519.
Le risultanze delle verifiche a campione vanno redatte sui modelli A 1 e B 1 che si rimettono in allegato.
Un esemplare va inviato alla ASL o ARPA territorialmente competente modelli, ai sensi dell'art. 3 del DPR 462/01, un altro va rilasciato al datore di lavoro all'atto della verifica a campione ed uno va tenuto agli atti dell'ufficio.
In caso di verifica negativa, o per difetto di installazione o per carenza di documentazione, il verbale di verifica dovrà essere inviato alla ASL con competenza sul territorio, con procedura d'urgenza secondo le vigenti disposizioni.
Gli impianti da sottoporre a verifica straordinaria ai sensi del DM 519/93, la cui procedura risulta pendente, sono soggetti alle disposizioni dei decreto in argomento, ivi compresa la dichiarazione di conformità.
Nelle more della determinazione di un'eventuale nuova tariffazione ed al fine di non arrecare un danno all'erario le verifiche a campione previste a titolo oneroso sono, allo stato, addebitate in base alle tariffe vigenti.
Contestualmente alla comunicazione della verifica a campione da effettuarsi da parte del dipartimento verrà inviato, preferibilmente per raccomandata, apposito bollettino di c.c.p. per il pagamento in via anticipata.
L'attestazione di versamento potrà essere consegnata il giorno della verifica, direttamente al funzionario incaricato della stessa, per il prosieguo degli adempimenti amministrativo-contabili.
In caso di mancato pagamento il tecnico effettuerà ugualmente la verifica ed annoterà sull'esemplare da conservare agli atti dell'ISPESL che non si è ancora provveduto al pagamento. Detta copia dovrà essere consegnata all'ufficio amministrativo del dipartimento per gli adempimenti relativi al recupero crediti, secondo le vigenti disposizione in materia.

Il direttore dell'istituto

Dott. Antonio Moccaldi

   

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