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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
- Nella riunione del 18 ottobre 2001,
- Premesso che:
- con deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e successive
modificazioni (di seguito: deliberazione n. 13/99), l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha adottato la
disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di
vettoriamento dell'energia elettrica, intendendosi con tale espressione
il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti per i clienti
del mercato libero;
- la disciplina di cui al precedente alinea, adottata
anteriormente all'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea
96/92/CE), ha risposto ad esigenze di continuita' con la disciplina per
il vettoriamento e lo scambio dell'energia elettrica allora in vigore, ed
ha assunto carattere di transitorieta', in vista di una successiva
riforma da realizzarsi contestualmente all'avvio del sistema delle
offerte, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 75 del
31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); - con
deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999 e
successive modificazioni (di seguito: deliberazione n. 204/99), l'Autorita'
ha regolato la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di
riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di
distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato
vincolato.
- Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:
legge n. 481/1995); - la direttiva europea n. 96/92/CE;
- il decreto
legislativo n. 79/99; - il decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come
successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97
del 27 aprile 2001; - la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione n.
204/99;
- la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 235 del 31 dicembre 1999
(di seguito: deliberazione n. 205/99); - la delibera 27 febbraio 2001 n.
37/01 (di seguito: delibera n. 37/01);
- gli esiti della consultazione
avviata con la pubblicazione del documento per la consultazione
"Riforma dei corrispettivi di uso delle reti da parte dei clienti
del mercato libero e definizione di una disciplina transitoria del
dispacciamento" diffuso dall'Autorita' in data 7 agosto 2001, che
sottolineano la diffusa condivisione delle seguenti esigenze:
a) consentire una verifica congiunta del vincolo tariffario ai ricavi (V1)
per le controparti della medesima tipologia di contratti di
somministrazione, siano essi clienti del mercato libero o clienti del
mercato vincolato;
b) evitare di identificare una specifica componente
tariffaria a copertura dei costi di gestione dei contratti di acquisto e
vendita dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato e
delle connesse funzioni commerciali che, essendo di entita' trascurabile
rispetto al totale dei costi, introdurrebbe inefficienza nell'erogazione
dei servizi e complessita' nel sistema di regolamentazione dei
corrispettivi;
c) applicare la componente UC3, a copertura degli squilibri
del sistema di perequazione dei costi di trasporto dell'energia elettrica
sulle reti di trasmissione e di distribuzione, a tutti i clienti finali.
- Considerato che:
- le difformita' evidenziate in premessa, quanto alla
vigente disciplina del trasporto dell'energia elettrica, generano una
disparita' di trattamento tra clienti del mercato vincolato e clienti del
mercato libero, e che tali difformita' si sostanziano nella diversa
struttura dei corrispettivi di accesso ed uso delle reti applicati ai
primi, ai sensi della deliberazione n. 13/99, rispetto alla struttura
delle componenti della tariffa di fornitura dell'energia elettrica a
copertura dei costi del servizio di trasporto applicata ai secondi, ai
sensi della deliberazione n. 204/99;
- sebbene le suddette difformita'
fossero giustificate dall'esigenza di rendere compatibile il regime di
negoziazione dell'energia elettrica basato sulla contrattazione
bilaterale con l'esigenza di salvaguardia della sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico, esse, tuttavia, producono l'effetto
di rendere l'onere del servizio di trasporto dell'energia elettrica
sopportato dal cliente sensibilmente diverso, a parita' di
caratteristiche della domanda, in funzione dell'appartenenza del cliente
stesso al mercato libero o al mercato vincolato, rendendosi pertanto
necessaria l'unificazione delle discipline sopra richiamate;
- il decreto
legislativo n. 79/99 prevede che:
a) siano rilasciate concessioni aventi
ad oggetto esclusivo l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica
(articolo 9, comma 1), intendendosi quest'ultima come l'insieme di
attivita' preordinate al trasporto ad alla trasformazione dell'energia
elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi in un
determinato ambito territoriale, secondo quanto proposto dall'Autorita'
con la delibera n. 37/01;
b) con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sia attribuita al Gestore della rete di
trasmissione nazionale la concessione delle attivita' di trasmissione e
di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale
(articolo 3, comma 5);
- da quanto sopra considerato consegue che l'attivita'
di vendita dell'energia elettrica non e' affidata in esclusiva ai
titolari delle suddette concessioni; - l'unificazione della regolazione
delle condizioni economiche delle attivita' di trasmissione, di
dispacciamento e di distribuzione, da intendersi come costituenti il
servizio di trasporto dell'energia elettrica su reti con obbligo di
connessione di terzi (di seguito: servizio di trasporto), comporta la
necessita' di regolare i corrispettivi per l'attivita' di vendita ai
clienti del mercato vincolato specificamente ed autonomamente
considerata;
- il rilascio delle richiamate concessioni esclude
dall'ambito di dette concessioni il servizio di misura dell'energia
elettrica, il quale e' sottoposto, pertanto, ad un regime di accesso e di
esercizio basato sul riconoscimento della liberta' di intrapresa;
- per
la determinazione dei vincoli tariffari a copertura dei costi del
servizio di trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato, con la deliberazione n. 204/99, nonche' per la
determinazione delle componenti dei corrispettivi del servizio di
trasporto alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al
mercato vincolato, con la deliberazione n. 205/99, sono stati utilizzati
i medesimi livelli di costi impiegati per la determinazione dei
corrispettivi di vettoriamento di cui alla deliberazione n. 13/99; - per
effetto delle deliberazioni n. 13/99 e n. 204/99 il regime delle
prestazioni patrimoniali imposte agli utenti dei servizi di pubblica
utilita' nel settore dell'energia elettrica per il finanziamento di
finalita' generali e' articolato in maggiorazioni sui corrispettivi di
vettoriamento per i clienti del mercato libero, e in componenti delle
tariffe di fornitura per i clienti del mercato vincolato;
-
l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche per
l'erogazione del servizio di trasporto per tutti gli utenti dei servizi
di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica comporta la
necessita' di ancorare ai corrispettivi per il servizio di trasporto le
prestazioni patrimoniali imposte per il finanziamento di finalita' di
carattere generale afferenti al sistema elettrico, eccezion fatta per
quelle che devono essere sostenute esclusivamente dai clienti del mercato
vincolato; e che pertanto l'imposizione di queste ultime prestazioni
patrimoniali dovra' essere legata ai corrispettivi per il servizio di
vendita dell'energia elettrica ai medesimi; - la disciplina posta dal
decreto legislativo n. 79/99 in ordine alle attivita' di trasmissione e
di dispacciamento dell'energia elettrica prevede, tra l'altro, che il
Gestore della rete non disponga delle infrastrutture facenti parte della
rete di trasmissione nazionale, dovendo stipulare, ai sensi dell'articolo
3, comma 8, del medesimo decreto legislativo, apposite convenzioni con le
societa' che ne abbiano la disponibilita' per disciplinare gli interventi
di esercizio, manutenzione e sviluppo di dette infrastrutture;
- le
disposizioni dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99
prevedono che il Gestore della rete sia remunerato secondo criteri di
efficienza economica per le attivita' di competenza svolte con la propria
organizzazione; che l'Autorita', secondo quanto disposto dal medesimo
articolo e comma, ha individuato nel criterio dei costi riconosciuti e la
forma di remunerazione delle predette attivita' che, ad oggi, consente
l'introduzione di un adeguato livello di incentivazione del medesimo
Gestore della rete all'efficienza economica;
e che detta remunerazione si
sostanzia nel riconoscimento di una quota fissa, determinata dall'Autorita',
del corrispettivo per i servizi di trasmissione e di dispacciamento; - il
corrispettivo di cui al precedente alinea, per la restante parte, e'
destinato alla copertura dei costi sostenuti dai titolari delle
infrastrutture facenti parte della rete di trasmissione nazionale; e che
detta parte non dipende dalle decisioni imprenditoriali assunte dal
Gestore della rete, bensi' e' principalmente funzione del volume del
servizio di trasporto erogato;
- ogni forma di flessibilita' tariffaria,
derivante dall'applicazione delle opzioni tariffarie, in capo al Gestore
della rete inciderebbe non gia' sui ricavi dello stesso Gestore della
rete, bensi' sui ricavi dei soggetti titolari delle infrastrutture di cui
al precedente alinea, rendendo totalmente inefficace la previsione di
opzioni tariffarie per i clienti finali come strumento di adeguamento dei
corrispettivi applicati ai costi effettivi di erogazione dei servizi da
parte del soggetto responsabile dei medesimi costi;
- in conseguenza di
quanto sopra illustrato, per il servizio di trasporto dell'energia
elettrica il regime di regolazione basato sulle opzioni tariffarie non
puo' essere applicato al Gestore della rete; - la definizione di un
regime di regolazione tariffaria asimmetrica, da intendersi tale in
ragione del fatto che non sarebbe possibile prevedere l'offerta di
opzioni tariffarie per la remunerazione del servizio di trasporto erogato
direttamente dal Gestore della rete ai clienti finali, determinerebbe, a
danno di questi ultimi, una situazione di disparita' di trattamento nei
confronti degli altri clienti finali connessi a reti di distribuzione in
alta tensione, a parita' delle altre condizioni e caratteristiche
tecniche;
- Ritenuto che:
- sia necessario riformare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, la
disciplina dei corrispettivi per il servizio di trasporto in vigore al
fine di evitare difformita' ingiustificate di trattamento tra clienti del
mercato vincolato e clienti del mercato libero, a parita' di servizio
erogato;
- quanto previsto dal precedente alinea non sia perseguibile
tramite l'estensione dell'attuale disciplina del vettoriamento a tutta
l'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto, cio' che
renderebbe una tale disciplina incompatibile con il funzionamento del
sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.
79/99, e che quindi sia opportuna, a tal fine, l'estensione del regime di
regolazione basato sulle opzioni tariffarie, posto dalla deliberazione n.
204/99;
- tale impostazione, in ragione della flessibilita' che
garantisce agli esercenti i servizi di pubblica utilita', sia in grado di
assicurare la continuita' alla copertura dei costi riconosciuti per il
servizio di trasporto e la salvaguardia degli obiettivi
economico-finanziari dei medesimi esercenti, come determinati con
riferimento al periodo di regolazione 2002-2003; - al fine di evitare
disparita' di trattamento tra clienti finali, l'assunzione dei rapporti
commerciali aventi ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto a
detti clienti, e, di conseguenza, la definizione di opzioni tariffarie,
debbano essere previste per i soli esercenti l'attivita' di distribuzione
dell'energia elettrica; - sia opportuno che, transitoriamente, il
servizio di misura per i clienti finali continui ad essere svolto
dall'impresa esercente il servizio di trasporto, alla cui rete ciascun
cliente finale e' connesso;
- per ragioni di gradualita' nel passaggio
dal regime in esclusiva a quello in cui una molteplicita' di soggetti
potra' esercitare il servizio di misura, sia pertanto preferibile coprire
i costi di tale attivita' attraverso una specifica componente inclusa nei
corrispettivi per il servizio di trasporto; e che sia inoltre opportuno
stabilire disposizioni di carattere transitorio atte a consentire
continuita' e certezza nell'esercizio di tale servizio; - il riordino
delle disposizioni dell'Autorita' in materia di condizioni
tecnico-economiche dei servizi di trasporto, di misura e di vendita
dell'energia elettrica, nonche' il loro coordinamento con le richiamate
innovazioni, possa essere opportunamente realizzato sotto la forma di un
unico corpo normativo, denominato Testo Integrato, con valore in parte
ricognitivo ed in parte innovativo, nei sensi di cui alle considerazioni
che precedono, cosi' razionalizzando ed armonizzando le disposizioni gia'
vigenti o di nuova emanazione, dettate in materia dall'Autorita'.
DELIBERA
Articolo 1
Approvazione di Testo Integrato
1.1 E' approvato il
Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di
vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo Integrato), allegato
alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale
(Allegato A).
Articolo 2
Abrogazioni
2.1
Con decorrenza dall'1 gennaio 2002 sono abrogate, in quanto contenenti
norme sostituite da quelle poste con il Testo Integrato, le seguenti
disposizioni:
a) la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 43 del 22 febbraio 1999 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 19 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31
dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli
articoli 1, 3, 4, 5, 7 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 235 del 31
dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) la
deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 187 dell'11 agosto 2000;
e) la deliberazione
28 dicembre 2000, n. 240/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
f) l'articolo 6 della
deliberazione 28 dicembre 2000, n. 244/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
g) la
deliberazione 22 marzo 2001, n. 63/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2001.
2.2 Pure con
decorrenza dall'1 gennaio 2002 sono abrogate, in quanto contenenti norme
incorporate e confermate nel Testo Integrato, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 4 e 5 della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 30 giugno
1997;
b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della deliberazione 29
dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) l'articolo 2 della deliberazione 29
dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Supplemento ordinario n. 235 del 31 dicembre 1999, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) la deliberazione 24 febbraio 2000, n.
43/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 57 del 9
marzo 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) la
deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 90 del 17 aprile 2000;
f) l'articolo 5 del la
deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 151 del 30 giugno 2000, e successive
modificazioni ed integrazioni;
g) l'articolo 4 della deliberazione 19
luglio 2000, n. 123/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 186 del 10 agosto 2000;
h) la deliberazione 26 luglio 2000, n.
131/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 213 del 12
settembre 2000;
i) l'articolo 5 della deliberazione 20 dicembre 2000, n.
230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2
del 5 gennaio 2001;
l) la deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5
gennaio 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;
m) l'articolo 4
della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2001;
n) l'articolo 3 della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 239/00,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 2 del 5
gennaio 2001;
o) la deliberazione 14 febbraio 2001, n. 20/01, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 45 del 23 febbraio 2001;
p)la deliberazione 25 maggio 2001, n. 114/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001;
q) l'articolo 7 della
deliberazione 11 luglio 2001, n. 158/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 226 del 28 settembre 2001;
r) l'articolo 3
della deliberazione 19 luglio 2001, n. 163/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 185 del 10 agosto 2001.
Articolo 3
Disposizioni
transitorie in materia di vincolo V1 per l'anno 2001 e per l'anno 2002
3.1 Ai fini dell'applicazione della deliberazione 29 dicembre 1999, n.
204/99, relativamente al rispetto del vincolo V1 per l'anno 2001,
l'articolo 9, comma 9.5 della medesima deliberazione, e' sostituito dal
seguente comma: "9.5 Qualora i ricavi eccedentari relativi all'anno
2001 per una tipologia di utenza risultino positivi, l'esercente
nell'anno 2002: a)a fronte di ricavi eccedentari superiori al 5% dei
ricavi ammessi, riconosce un rimborso entro il 31 dicembre 2002 a ciascun
cliente che nel 2001 apparteneva alla medesima tipologia. L'ammontare
complessivo dei rimborsi e' pari ai ricavi eccedentari moltiplicati per
(1+r2) dove r2 e' il tasso di riferimento in vigore all'inizio del 2002
aumentato di 5 punti percentuali; esso viene ripartito tra i clienti in
proporzione agli addebiti complessivamente fatturati nel 2001. b)a fronte
di ricavi eccedentari non superiori al 5% dei ricavi ammessi puo', in
alternativa: i)applicare quanto previsto alla lettera a) del presente
comma sostituendo r2 con r1, definito pari al tasso di riferimento in
vigore all'inizio del 2002 aumentato di 3 punti percentuali; ii) ridurre,
nelle fatture emesse nell'anno 2002, le componenti di tutte le opzioni
tariffarie applicate ai clienti appartenenti alla medesima tipologia,
escluse le componenti A e UC, in una misura che comporti, entro il quinto
bimestre, un accredito pari ai suddetti ricavi eccedentari moltiplicati
per (1+r1). Qualora il complesso delle riduzioni praticate entro il
quinto bimestre sia inferiore a tale importo, l'esercente accredita
l'ammontare residuo nel bimestre successivo dividendolo in parti uguali
tra tutti i clienti appartenenti alla stessa tipologia."
3.2 Le
maggiorazioni di 3 e 5 punti percentuali del tasso di riferimento di cui
ai comma 7.2, lettere a) e b) del Testo Integrato, non si applicano ai
ricavi eccedentari dell'anno 2002.
Articolo 4
Disposizioni
transitorie in materia di Conto costi energia
4.1 Fino al 31 dicembre
2001, il Conto costi energia di cui all'articolo 6, comma 6.1, della
deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, continua ad operare
esclusivamente per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese
produttrici-distributrici e per la contabilizzazione del gettito della
parte B della tariffa relativamente all'energia elettrica prodotta, o
importata, ed erogata ai clienti finali fino al 31 dicembre 2000.
4.2
Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per il settore
elettrico chiude il Conto costi energia, trasferendo ogni residua
disponibilita' al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate di cui all'articolo 40, comma 40.1, lettera b), del Testo
Integrato.
Articolo 5
Disposizioni
transitorie in materia di Conto per la gestione della compensazione della
maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione
5.1 Fino
al 31 dicembre 2001 la maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8,
della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00, alimenta il Conto per la
gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia
elettrica nella transizione. Con cadenza bimestrale la Cassa conguaglio
per il settore elettrico, dopo aver liquidato i contributi a carico del
Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione
dell'energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 4 della
deliberazione 9 marzo 2000, n. 53/00, trasferisce sul Conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 5 della
deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97, eventuali differenze tra il
gettito della maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 2.8 della
deliberazione 20 dicembre 2000, n. 232/00 ed i contributi a valere sulla
disponibilita' del Conto per la gestione della compensazione della
maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione.
5.2
Successivamente al 31 dicembre 2001, la Cassa conguaglio per il settore
elettrico chiude il Conto per la gestione della compensazione della
maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione,
trasferendo ogni residua competenza al Conto per la reintegrazione alle
imprese produttrici-distributrici dei costi per l'attivita' di produzione
di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 40, comma
40.1, lettera e), del Testo Integrato.
Articolo 6
Disposizioni
finali
6.1 La proposta delle opzioni tariffarie per l'anno 2002, ai sensi
dell'articolo 4 del Testo Integrato, e' consentita sino al 15 novembre
2001.
6.2 Gli articoli da 12 a 20, 22 e da 24 a 57, ad eccezione
dell'articolo 40, comma 40.4, del Testo Integrato hanno effetto dall'1
gennaio 2002.
6.3 La componente UC1 di cui all'articolo 19 del Testo
Integrato e la componente UC3 di cui all'articolo 13 del Testo Integrato
sono entrambe fissate pari a 0, sino a successivo provvedimento dell'Autorita'.
6.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore
a far data dalla sua pubblicazione.
Milano, 18 ottobre 2001
Il
presidente: P. Ranci
ALLEGATO A
TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL 'AUTORITA' PER L 'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER
L 'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO,DI MISURA E DI VENDITA DELL
'ENERGIA ELETTRICA
---->
Vedere Allegato <----
ALLEGATO A
TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL 'AUTORITA' PER L 'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER
L 'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO,DI MISURA E DI VENDITA DELL
'ENERGIA ELETTRICA
---->
Vedere Allegato <----
ALLEGATO 1
MODULI PER LA
PROPOSTA DELLE OPZIONI TARIFFARIE BASE,SPECIALI E ULTERIORI DI CUI AL
COMMA 4.2 DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITAPER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI CONDIZIONI TECNICHE ED
ECONOMICHE PER I SERVIZI DI TRASPORTO,DI MISURA E DI VENDITA DELL'ENERGIA
ELETTRICA (DI SEGUITO:TESTO INTEGRATO)
---->
Vedere Allegato <----
ALLEGATO 2
TABELLE
---->
Vedere Allegato <----
ALLEGATO I
Deliberazione
15 novembre 2001
Rettifica di errori materiali nella deliberazione
dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n. 228/01
(deliberazione n. 262/01)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICAE IL GAS
Nella riunione del 15 novembre 2001,
- Premesso che: - in data 18 ottobre
2001 l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita)
ha adottato la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 di approvazione
del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione
dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica
(di seguito: deliberazione n. 228/01);
- sono stati riscontrati errori
materiali sia nel testo della delibera sopra richiamata sia nell'allegato
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei
servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di
seguito: Testo Integrato) con la stessa delibera approvato;
- Vista la
deliberazione n. 228/01;
- Ritenuto che sia necessario provvedere alla
rettifica degli errori materiali riscontrati; DELIBERA - Di rettificare:
- l'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01
(di seguito: deliberazione n. 228/01), sostituendo le parole "in
materia di condizioni tecnico-economiche" con le parole "per
l'erogazione";
- la rubrica dell'articolo 3 della deliberazione n.
228/01, sostituendo la parola "Vincolo" con la parola
"vincolo";
- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n.
228/01, sostituendo la parola "Vincolo" con la parola
"vincolo";
- l'articolo 3, comma 3.1 della deliberazione n.
228/01, sostituendo le parole "dai seguenti commi" con le
parole "dal seguente comma";
- l'articolo 6, comma 6.2, della
deliberazione n. 228/01 aggiungendo tra le parole "e 57" e le
parole "del testo" le seguenti: "ad eccezione
dell'articolo 40, comma 40.4" - la definizione componenti UC4 del
comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto,
di misura e di vendita dell'energia elettrica approvato con la
deliberazione n. 228/01 (di seguito: Testo Integrato), eliminando le
parole "in centesimi di euro/punto di prelievo per anno e";
-
il comma 7.1, lettera a), del Testo Integrato, inserendo tra la parola
"anno" e la parola "precedente", la parola
"solare";
- il comma 7.2 del Testo Integrato, sostituendo le
parole "era controparte" con le parole "erano
controparti";
- la rubrica dell'articolo 11 del Testo Integrato,
eliminando le parole "di prelievo";
- il comma 19.1, lettera
b), del Testo Integrato, sostituendo la sigla "UC" con la sigla
"UC1";
- il comma 19.1, lettera b), del Testo Integrato,
sostituendo la parola "plari" con la parola "pari";
-
il comma 35.9 del Testo Integrato, sostituendo le parole "dal comma
38.8" con le parole "dal comma 35.8";
- il comma 50.4,
lettera d), del Testo Integrato, sostituendo le parole "si cui"
con le parole "di cui";
- il comma 56.3 del Testo Integrato,
sostituendo le parole "lettera a)" con le parole "lettera
b)";
- il comma 56.4 del Testo Integrato, sostituendo le parole
"lettera b)" con le parole "lettera a)";
- il modulo
3 dell'Allegato n.1 del Testo Integrato, sostituendo il secondo dei due
punti 3.3.2 e le parole "Se la risposta e' si', dette fasce orarie
sono quelle previste dall'articolo 1 del Testo Integrato?", con il
punto 3.3.3 e le parole "Se la risposta e' no, e' necessario
specificare la definizione di fasce orarie applicata";
- il punto
3.1.3 del modulo 4 dell'Allegato n. 1 del Testo Integrato, sostituendo le
parole "Se la risposta e' si', dette fasce orarie sono quelle
previste dall'articolo 1 del Testo Integrato?" con le parole
"Se la risposta e' no, e' necessario specificare la definizione di
fasce orarie applicata".
- Di disporre la pubblicazione, nella
versione aggiornata risultante dalle rettifiche di cui al punto
precedente che costituisce parte integrante della presente deliberazione
(Allegato I), della deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e del Testo
integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita
approvato con la medesima deliberazione;
- Di pubblicare il presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione.
Milano, 15 novembre 2001
Il presidente: P. Ranci
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