IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che autorizza il
recepimento, in via regolamentare della direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
degli atti normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del
27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente
regolamento:
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte
integrante, si applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i
dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere
utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o
utili per un sicuro funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di
protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai veicoli
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;
b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione
è dovuto esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie
chimiche instabili;
c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non
commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata
unicamente da una fuga accidentale di gas;
d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475;
e) alle navi marittime e alle unità mobili off-shore, nonché alle
attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unità;
f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi, destinati
unicamente al trasporto di persone per via aerea, sulle reti stradali,
ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di trasporto di merci per via
aerea, su reti stradali o ferroviarie oppure per via navigabile;
g) ai prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del
trattato CEE.
5. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "apparecchi" le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o
mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e
di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla produzione, al
trasporto, al deposito, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione
di energia e al trattamento di materiale e che, per via delle potenziali
sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare una
esplosione;
b) "sistemi di protezione", i dispositivi, incorporati negli
apparecchi o separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui
alla lettera a), la cui funzione è arrestare le esplosioni o circoscrivere la
zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con
funzioni autonome;
c) "componenti" i pezzi essenziali per il funzionamento degli
apparecchi e dei sistemi di protezione privi di funzione autonoma;
d) "atmosfera esplosiva", la miscela, in condizioni atmosferiche, di
aria con sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri
nella quale, dopo l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della
miscela non bruciata;
e) "atmosfera potenzialmente esplosiva" l'atmosfera suscettibile di
trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali ed
operative;
f) "gruppo di apparecchi I", gli apparecchi destinati ai lavori in
sotterraneo nelle miniere, nelle gallerie e nei relativi impianti di
superficie, esposti a rischio di sprigionamento di grisù ovvero di polveri
combustibili, individuati secondo i criteri di cui all'allegato I;
g) "gruppo di apparecchi II" gli apparecchi destinati ad essere
utilizzati in altri siti esposti ai rischi di atmosfere esplosive, individuati
secondo i criteri di cui all'allegato I;
h) "impiego conforme alla destinazione" l'uso in conformità alla
destinazione prevista per i gruppi di apparecchi di cui alle lettere f) e g),
nonché alle indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per un corretto
funzionamento degli stessi.
Requisiti essenziali di sicurezza
1.
Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo
1, comma 2, sono immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora
debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente
alla loro destinazione, non compromettono la sicurezza delle persone, degli
animali domestici e dei beni.
2. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza
e di salute che sono loro applicabili e che figurano nell'allegato II.
3. In occasione di fiere, esposizioni o dimostrazioni, è ammessa la
presentazione di apparecchi, di sistemi di protezione e di dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, non conformi alle disposizioni del presente
regolamento, purché un cartello visibile ne indichi chiaramente la non
conformità, nonché l'impossibilità di acquisto degli stessi prima che siano
resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario, stabilito nell'Unione
europea. Nel corso di tali dimostrazioni devono essere adottate adeguate
misure di sicurezza per assicurare la protezione delle persone.
Presunzione di conformità
1.
Si considerano conformi alle disposizioni del presente regolamento, comprese
le procedure di valutazione della conformità prevista dall'articolo 6:
a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo
1, comma 2, corredati dell'attestazione CE di conformità di cui all'allegato
X e muniti della marcatura CE prevista dall'articolo 5;
b) i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), corredati
dell'attestazione di conformità prevista dall'articolo 6, comma 3.
2. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, gli
apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1,
comma 2, fabbricati in conformità alle norme nazionali che recepiscono le
norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
3. I riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate
sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In mancanza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno,
sono individuate le norme e le specifiche tecniche esistenti che rilevano ai
fini della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di
cui all'allegato II.
1.
Non possono essere immessi in commercio, o posti in servizio gli apparecchi, i
sistemi di protezione e i dispositivi non debitamente corredati della
dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato X o privi della marcatura
CE.
2. Non possono altresì essere immessi in commercio o posti in servizio i
componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), non corredati della
dichiarazione scritta di conformità di cui all'articolo 6, comma 3.
Marcatura CE di conformità
1.
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE, secondo il
modello di cui all'allegato X. La marcatura CE è seguita dal numero di
identificazione dell'organismo notificato qualora quest'ultimo intervenga
nella fase di controllo della produzione.
2. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi, sistemi di protezione e
dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, in modo chiaro, visibile,
leggibile ed indelebile unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5.
dell'allegato II.
3. E' vietato apporre sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e sui
dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, marcature che possono indurre in
errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.
Su detti apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi può essere apposta
ogni altra marcatura, purché essa non limiti la visibilità e la leggibilità
della marcatura CE.
Procedure di valutazione della conformità
1.
Ai fini dell'apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea deve per i sistemi di protezione di
cui all'articolo 1, comma 1, compresi i dispositivi di cui all'articolo 1,
comma 2, seguire le seguenti procedure:
a) Per il gruppo di apparecchi I categoria M1 e gruppo di apparecchi II
categoria 1:
procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla
procedura relativa alla garanzia qualità produzione di cui all'allegato IV
oppure alla procedura relativa alla verifica su prodotto di cui all'allegato
V;
oppure:
procedura relativa alla verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato
IX.
b) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II
categoria 2, motori a combustione interna ed apparecchi elettrici:
procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla
procedura relativa alla conformità al tipo di cui all'allegato VI, oppure
alla procedura relativa alla garanzia di qualità dei prodotti di cui
all'allegato VII;
oppure:
procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.
c) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II
categoria 2, apparecchi non contemplati alla lettera b):
procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato
VIII con trasmissione della documentazione prevista al paragrafo 3
dell'allegato VIII ad un organismo notificato, che ha l'obbligo di conservare
la stessa e dare avviso dell'avvenuto ricevimento;
oppure:
procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.
d) Per il gruppo di apparecchi II categoria 3:
procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato
VIII.
2. Per i sistemi di protezione a funzione autonoma, la conformità deve essere
stabilita a norma del comma 1, lettera a).
3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano ai componenti di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c), ad eccezione dell'apposizione della
marcatura CE. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea
rilasciano un attestato scritto di conformità, specificando le
caratteristiche dei componenti e le condizioni di incorporamento in un
apparecchio o sistema di protezione che contribuiscono al rispetto dei
requisiti essenziali applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione
completi.
4. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza di cui all'allegato II,
punto 1.2.7, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea
può, per l'apposizione della marcatura CE, applicare la procedura relativa al
controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII.
5. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4, qualora non siano state eseguite le
procedure previste nei predetti commi, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato può, sentito il Ministero dell'interno, su
richiesta congruamente motivata, autorizzare temporaneamente la
commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi, dei sistemi di
protezione e dei singoli dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, a
condizione che il relativo impiego soddisfi esigenze di protezione e a
condizione che le medesime esigenze non possano essere soddisfatte ricorrendo
all'uso di apparecchi o sistemi di protezione già autorizzati con le
procedure previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5 devono essere redatti in lingua italiana, oppure in una lingua
accettata dall'organismo notificato.
Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità
1.
Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, siano disciplinati da altre direttive comunitarie
relative ad aspetti diversi che prevedono l'apposizione della marcatura CE,
quest'ultima può essere apposta solo se il predetto materiale è conforme
anche a tali direttive.
2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facoltà di scegliere il regime da
applicare durante un periodo transitorio previsto dalle direttive di cui al
comma 1, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso i
riferimenti alle direttive comunitarie applicate devono essere riportati nei
documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano tali
apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi.
3. Gli organismi nazionali autorizzati trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli elenchi delle
attestazioni di conformità rilasciate, nonché le eventuali revoche delle
stesse.
4. In caso di diniego dell'attestazione di conformità da parte di uno degli
organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7, l'interessato può richiedere il
riesame dell'istanza di attestazione di conformità al Ministero
dell'industria, del commerci o e dell'artigianato che provvede entro sessanta
giorni dalla richiesta suddetta.
Organismi di certificazione
1.
Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di
conformità di cui all'articolo 6, i soggetti che soddisfano i requisiti
fissati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale, da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati,
rispettivamente, negli allegati XI e XII.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa
istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione, rilasciata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta
giorni dalla ricezione dell'istanza, indica i compiti specifici attribuiti
all'organismo. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere
rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1
vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate
irregolarità da parte dell'organismo autorizzato.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila
sull'attività degli organismi autorizzati e per il tramite del Ministero
degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati
membri dell'Unione europea l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare
le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.
1.
La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è demandata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del
presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone verifiche e controlli mediante i propri uffici
centrali o periferici.
3. Gli accertamenti relativi ai prodotti immessi in commercio possono essere
effettuati, anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi
sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti o
presso gli installatori; a tal fine è consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per
l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi di organismi
tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme della serie EN 45000,
diversi da quelli di cui all'articolo 8, specificatamente autorizzati con
provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea predispone e mantiene a
disposizione degli organi di vigilanza la documentazione prevista dagli
allegati al presente regolamento, per il periodo di tempo previsto dagli
allegati stessi.
6. Ogni constatazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della non conformità degli apparecchi e dei sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva di cui all'articolo 1 alle disposizioni del presente regolamento
comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario l'obbligo di far cessare l'infrazione.
7. L'amministrazione vigilante, quando accerta la non conformità al presente
regolamento degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi di
cui all'articolo 1, comma 2, destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva, ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito
nel territorio comunitario o al responsabile dell'immissione in commercio di
adottare tutte le misure idonee a far venir meno la situazione di infrazione
fissando un termine non superiore a trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina l'immediato ritiro dal
commercio degli apparecchi e sistemi di protezione di cui all'articolo 1 del
presente regolamento, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
9. Nel caso in cui l'infrazione continui, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato adotta le misure atte a limitare o vietare
l'immissione del prodotto sul mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a
spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario o del responsabile dell'immissione in commercio.
1.
Qualora sia constatato che gli apparecchi, i sistemi di protezione e i
dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, pur accompagnati dalla
dichiarazione di conformità ed utilizzati conformemente alla loro
destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli
animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne
ordina, a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nell'Unione europea, il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di
utilizzazione. Il presente comma si applica, altresì, nel caso in cui il
ritardo nell'effettuazione dei controlli sia dovuto alla violazione degli
obblighi di tenuta della documentazione e di collaborazione degli interessati.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono motivati e
notificati all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del
termine entro cui è possibile ricorrere.
1.
Alle procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, dei sistemi
di protezione e dei dispositivi, disciplinati dal presente regolamento, a
quelle di riesame delle istanze per la valutazione della conformità, alle
procedure finalizzate alle autorizzazioni degli organismi e alla vigilanza
sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti,
si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
1.
Fino al 30 giugno 2003 è ammessa la commercializzazione e la messa in
servizio del materiale elettrico corredato dalla certificazione di conformità
prevista dai decreti del Presidente della Repubblica n. 727 e n. 675 del 21
luglio 1982 e dalla legge del 17 aprile 1989, n. 150, purché detta
certificazione non scada prima di tale data.
2. Il certificato di conformità di cui al comma 1 attesta esclusivamente che
il tipo di materiale elettrico è conforme alle norme armonizzate.
3. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 8, ai fini della
valutazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento del
materiale elettrico immesso sul mercato prima del 1 luglio 2003, tengono conto
dei risultati delle prove e delle verifiche effettuate in base alle norme di
cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
I
(art. 1, comma 5, lettera f)
CRITERI PER LA
CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI
DI APPARECCHI IN CATEGORIE
1. Gruppo di apparecchi I
a) La categoria M 1 comprende gli apparecchi progettati e, eventualmente,
dotati di mezzi di protezione speciali supplementari per funzionare
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e assicurare un
livello di protezione molto elevato.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo
nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di
sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.
Gli apparecchi di questa categoria devono rimanere operativi in atmosfera
esplosiva, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio, e devono
essere caratterizzati da mezzi di protezione tali che:
in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo
indipendente assicuri il livello di sicurezza richiesto.
oppure
al verificarsi di due guasti indipendenti l'uno dall'altro, sia garantito il
livello di sicurezza richiesto.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.1.
b) La categoria M 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e basati su un
livello di protezione elevato.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo
nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di
sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili; in presenza di atmosfera
potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi deve
poter essere interrotta.
I
mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria assicurano il
livello di protezione richiesto durante il funzionamento normale, compreso
quello in condizioni di funzionamento gravose, segnatamente quello risultante
da forti sollecitazioni e da continue variazioni ambientali.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.0.2.
2. Gruppo di apparecchi II
a) La categoria 1 comprende gli apparecchi progettati per funzionare
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un
livello di protezione molto elevato.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si
rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi, un'atmosfera esplosiva dovuta a
miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria o polveri.
Gli apparecchi di questa categoria devono assicurare il livello di protezione
richiesto, anche in caso di guasto eccezionale dell'apparecchio, e devono
essere caratterizzati da mezzi di protezione tali che:
- in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione almeno il livello di
sicurezza richiesto sia assicurato da un secondo mezzo indipendente,
oppure
- qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall'altro, il livello di
protezione richiesto sia garantito.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.1.
b) La categoria 2 comprende gli apparecchi progettati per funzionare
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un
livello di protezione elevato.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi è
probabilità che si manifestino atmosfere esplosive dovute a gas, vapori,
nebbie o miscele di aria e polveri.
I mezzi di protezione relativi agli apparecchi di questa categoria devono
garantire il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie
ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre
abitualmente tener conto.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.2.
c) La categoria 3 comprende gli apparecchi progettati per funzionare
conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un
livello di protezione normale.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui vi sono
scarse probabilità che si manifestino, e comunque solo per breve tempo,
atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.
Gli apparecchi di questa categoria devono garantire il livello di protezione
richiesto a funzionamento normale.
Gli apparecchi di questa categoria devono soddisfare ai requisiti
supplementari di cui all'allegato II, punto 2.3.
Allegato
II
(art. 2, comma 2)
REQUISITI
ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA PROGETTAZIONE E LA
COSTRUZIONE DI APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE
UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA
Osservazioni
preliminari
A. Occorre tener conto delle conoscenze tecnologiche, soggette a rapida
evoluzione, nonché applicarle, per quanto possibile, con la massima celerità.
B. Per i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, essenziali si applicano
soltanto se sono necessari per la manipolazione ed il funzionamento sicuri ed
affidabili per quanto concerne i rischi di esplosione.
1. Requisiti comuni relativi agli apparecchi e sistemi di
protezione
1.0. Requisiti generali
1.0.1. Principi della sicurezza integrata contro le esplosioni
Gli apparecchi ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il
principio della sicurezza integrata contro le esplosioni.
A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per:
- evitare anzitutto, per quanto possibile, che gli apparecchi e sistemi di
protezione producano o liberino essi stessi atmosfere esplosive;
- impedire l'innesco all'interno di un'atmosfera esplosiva, tenendo conto
della natura di ciascuna sorgente potenziale di innesco, elettrica e non
elettrica;
- qualora, malgrado tutto, si produca un'esplosione che può mettere in
pericolo persone e, eventualmente, animali domestici o beni con un effetto
diretto o indiretto, soffocarla immediatamente e/o circoscrivere la zona
colpita dalle fiamme e dalla pressione derivante dall'esplosione, secondo un
livello di sicurezza sufficiente.
1.0.2. Gli apparecchi e i sistemi di protezione devono
essere progettati e costruiti tenendo presenti eventuali difetti di
funzionamento, per evitare al massimo le situazioni pericolose.
Va considerata anche l'eventualità di un impiego errato, ragionevolmente
prevedibile.
1.0.3. Condizioni particolari di controllo e manutenzione
Gli apparecchi e sistemi di protezione soggetti a condizioni particolari di
controllo e manutenzione devono essere progettati e costruiti in funzione di
tali condizioni.
1.0.4. Condizioni ambientali circostanti
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in
funzione delle condizioni ambientali circostanti, esistenti o prevedibili.
1.0.5. Su ciascun apparecchio e sistema di protezione
devono figurare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante;
- marcatura CE (cfr. allegato X. punto A);
- designazione della serie o del tipo;
- numero di serie (se esiste);
- anno di costruzione;
- marcatura specifica di protezione dalle esplosioni Ex, seguita dal simbolo
del gruppo di apparecchi e della categoria;
- per il gruppo di apparecchi II, la lettera "G" (relativa alle
atmosfere esplosive dovute alla presenza di gas, di vapori o di nebbie)
e/o
la lettera "D" relativa alle atmosfere esplosive dovute alla
presenza di polveri.
Essi devono inoltre recare, qualora ciò paia necessario tutte le indicazioni
indispensabili all'impiego in condizioni di sicurezza.
1.0.6. Istruzioni per l'uso
a) Ogni apparecchio e sistema di protezione deve essere corredato di
istruzioni per l'uso, contenenti almeno le seguenti indicazioni:
- un richiamo alle indicazioni previste per la marcatura, ad eccezione del
numero di serie (cfr. punto 1.0.5.), eventualmente completate dalle
indicazioni che possono agevolare la manutenzione (ad esempio: indirizzo
dell'importatore, del riparatore, ecc.);
- le istruzioni per effettuare senza rischi:
= la messa in servizio,
= l'impiego,
= il montaggio e lo smontaggio,
= la manutenzione (ordinaria o straordinaria),
= l'installazione,
= la regolazione,
- se necessario, l'indicazione delle zone pericolose situate in prossimità
degli scarichi di pressione;
- se necessario, le istruzioni per la formazione;
- ulteriori indicazioni per valutare, con cognizione di causa, se un
apparecchio di una categoria indicata oppure un sistema di protezione possa
essere utilizzato senza pericoli nel luogo e nelle condizioni di impiego
previsti;
- i parametri elettrici, di pressione, le temperature massime delle superfici
o altri valori limite;
- eventualmente, le condizioni di impiego particolari, comprese le indicazioni
relative agli errori d'uso rivelatisi più probabili in base all'esperienza;
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli strumenti che possono
essere montati sull'apparecchio o sul sistema di protezione.
b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.
Alla messa in servizio, ogni apparecchio o sistema di protezione deve essere
corredato della traduzione di dette istruzioni in italiano.
Alla traduzione provvede il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità, ovvero la persona che immette l'apparecchio o il sistema di
protezione in Italia.
Tuttavia, le istruzioni per la manutenzione destinate a personale
specializzato alle dipendenze del fabbricante o del suo mandatario possono
essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
c) Le istruzioni per l'uso contengono piani e schemi necessari alla messa in
servizio, alla manutenzione, all'ispezione, alla verifica del corretto
funzionamento e, eventualmente, alla riparazione dell'apparecchio o del
sistema di protezione, nonché tutte le istruzioni utili, segnatamente in
materia di sicurezza.
3) Per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, qualsiasi documentazione
relativa all'apparecchio o al sistema di protezione non deve essere in
contraddizione con le istruzioni per l'uso.
1.1. Selezione dei materiali
1.1.1. I materiali utilizzati nella costruzione degli
apparecchi e dei sistemi di protezione non devono provocare l'innesco di
un'esplosione, tenuto conto delle sollecitazioni di funzionamento prevedibili.
1.1.2. Nei limiti delle condizioni di impiego previste dal
fabbricante, fra i materiali utilizzati e i componenti dell'atmosfera
esplosiva non deve prodursi alcuna reazione che possa deteriorare la
situazione esistente per quanto concerne la prevenzione delle esplosioni.
1.1.3. I materiali debbono essere scelti in modo che i
campionamenti prevedibili delle loro caratteristiche e la compatibilità con
altri materiali impiegati congiuntamente non diminuiscano la protezione
assicurata, in particolare per quanto riguarda la resistenza alla corrosione,
la resistenza all'usura, la conducibilità elettrica, la resistenza agli urti,
l'invecchiamento e gli effetti delle variazioni di temperatura.
1.2. Progettazione e fabbricazione
1.2.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione debbono
essere progettati e fabbricati tenendo conto delle conoscenze tecnologiche in
materia di protezione contro le esplosioni, affinché essi possano funzionare
in modo sicuro per tutta la durata di funzionamento prevista.
1.2.2. I componenti destinati ad essere inseriti o
utilizzati come pezzi di ricambio negli apparecchi e nei sistemi di protezione
debbono essere progettati e fabbricati in modo che, se montati secondo le
istruzioni del fabbricante, abbiano una sicurezza di funzionamento adeguata
all'impiego cui sono destinati, per quanto riguarda la protezione contro le
esplosioni.
1.2.3. Sistema di costruzione stagna e prevenzione dei
difetti di tenuta.
Per gli apparecchi che possono essere all'origine di gas o di polveri
infiammabili, si debbono prevedere, per quanto possibile, solo ambienti
chiusi.
Se detti apparecchi presentano aperture o difetti di tenuta, questi devono,
per quanto possibile, far sì che le emissioni di gas o di polveri non possano
provocare, all'esterno, la formazione di atmosfere esplosive.
Gli orifizi di riempimento e di svuotamento debbono essere concepiti ed
attrezzati in modo da limitare, al momento del riempimento e dello
svuotamento, per quanto possibile, le emissioni di materie infiammabili.
1.2.4. Deposito di polveri
Gli apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in zone polverose debbono
essere progettati in modo da non provocare l'infiammazione dei depositi di
polveri che si formano sulla loro superficie.
Di norma, i depositi delle polveri debbono essere limitati al massimo. La
pulizia degli apparecchi e sistemi di protezione deve essere agevole.
Le temperature superficiali delle parti degli apparecchi debbono essere
nettamente inferiori alle temperature d'incandescenza delle polveri che vi si
depositano.
Occorre tener conto dello spessore dello strato di polveri che si depositano
e, se necessario, prendere misure di limitazione delle temperature, allo scopo
di evitare un accumulo di calore.
1.2.5. Mezzi di protezione supplementari
Gli apparecchi e sistemi di protezione che possono essere esposti a
determinati tipi di sollecitazioni esterne debbono essere dotati, se
necessario, di mezzi di protezione supplementari.
Gli apparecchi debbono poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti
senza che la protezione contro le esplosioni subisca alterazioni.
1.2.6. Apertura senza pericoli
Se gli apparecchi e sistemi di protezione sono alloggiati in un contenitore
(rigido o flessibile) facente parte della protezione stessa contro le
esplosioni, questo deve poter essere aperto soltanto con un attrezzo speciale
oppure con misure di protezione adeguate.
1.2.7. Protezione contro altri rischi
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e costruiti in
modo da:
a) evitare i rischi di ferite o altre lesioni dovuti a contatti diretti o
indiretti;
b) evitare che si producano temperature superficiali delle parti accessibili o
irradiamenti atti a generare pericoli;
c) eliminare i pericoli di carattere non elettrico riscontrati in base
all'esperienza;
d) far sì che le condizioni di sovraccarico previste non determinino
situazioni pericolose.
Quando, per gli apparecchi e sistemi di protezione, i rischi di cui al
presente paragrafo sono contemplati, totalmente o parzialmente, da altre
direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere
applicata per detti apparecchi e sistemi di protezione e per detti rischi, a
partire dall'applicazione di tali direttive specifiche.
1.2.8. Sovraccarico degli apparecchi
Allo scopo di evitare di sovraccaricare pericolosamente gli apparecchi
occorre, prevedere, fin dal momento della loro progettazione, dispositivi
integrati di misurazione, di comando e di regolazione quali limitatori di
sovracorrente, limitatori di temperatura, interruttori di pressione
differenziale, flussometri, relè a temporizzatore, contagiri e/o dispositivi
di controllo analoghi.
1.2.9. Sistemi di protezione antideflagrante
Se delle parti che possono innescare un'atmosfera esplosiva sono chiuse in un
contenitore flessibile, occorre accertarsi che questo resista alla pressione
sviluppata da un'esplosione interna di una miscela esplosiva ed impedisca la
trasmissione dell'esplosione all'atmosfera esplosiva circostante.
1.3. Sorgenti potenziali di innesco di esplosione
1.3.1. Pericoli derivanti da varie sorgenti di innesco
esplosive.
Si devono evitare sorgenti potenziali di innesco quali scintille, fiamme,
archi elettrici, temperature superficiali elevate, emissioni di energia
acustica, radiazioni ottiche, onde elettromagnetiche o altre sorgenti.
1.3.2. Pericoli provenienti dall'elettricità statica
Occorre evitare, con misure appropriate, formazione di cariche elettrostatiche
che potrebbero provocare scariche pericolose.
1.3.3. Pericoli derivanti dalle correnti elettriche
parassite e dalle fughe di corrente.
Occorre impedire che nelle parti conduttrici degli apparecchi si formino
correnti elettriche parassite o di fuga, che diano luogo, per esempio, alla
formazione di corrosioni pericolose, al riscaldamento delle superfici o a
scintille in grado di provocare un innesco.
1.3.4. Pericoli risultanti da surriscaldamento
In fase di progettazione occorre, per quanto possibile, evitare il
surriscaldamento degli apparecchi provocato da attriti o urti che possono
prodursi, ad esempio, nel caso di parti in moto relativo o per compenetrazione
di corpi estranei.
1.3.5. Pericoli dovuti a fenomeni di compensazione delle
pressioni
I processi di compensazione delle pressioni devono essere regolati, sin dalla
progettazione, rispettivamente con dispositivi integrati di misurazione, di
controllo o di regolazione, in modo da non provocare onde d'urto o di
compressione che possono provocare inneschi.
1.4. Pericoli derivanti da perturbazioni esterne
1.4.1.
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere progettati e fabbricati
in modo da svolgere con la massima sicurezza la funzione per la quale sono
previsti, anche in presenza di variazioni ambientali, di tensioni parassite,
di umidità, di vibrazioni, di inquinamenti o di altre perturbazioni esterne,
tenuto conto dei limiti delle condizioni di impiego indicati dal fabbricante.
1.4.2. Le parti degli apparecchi devono essere adeguate
alle sollecitazioni meccaniche e termiche previste e resistere all'azione
aggressiva delle sostanze presenti o prevedibili.
1.5. Requisiti delle attrezzature di sicurezza
1.5.1. I dispositivi di sicurezza debbono funzionare
indipendentemente dai dispositivi di misurazione e di comando necessari
all'esercizio.
Per quanto possibile, il guasto di un dispositivo di sicurezza deve essere
individuato con sufficiente rapidità, con l'ausilio di mezzi tecnici
appropriati, in modo da ridurre al minimo le probabilità di insorgenza di una
situazione pericolosa.
Di norma, va applicato il principio della sicurezza positiva (fail-safe).
Di norma, i comandi di sicurezza debbono agire direttamente sugli organi di
controllo interessati, senza intermediazione del software.
1.5.2. Per quanto possibile, in caso di guasto dei
dispositivi di sicurezza, gli apparecchi e/o i sistemi di protezione devono
essere messi in posizione di sicurezza.
1.5.3. I sistemi di arresto d'emergenza dei dispositivi di
sicurezza devono, per quanto possibile, essere muniti di un sistema di blocco
che impedisca la ripresa non intenzionale del funzionamento. Un nuovo ordine
di avvio deve poter agire sul funzionamento normale soltanto dopo che sia
stato deliberatamente reinserito il sistema di blocco che impedisce la ripresa
del funzionamento.
1.5.4. Dispositivi di segnalazione e di comando
Se utilizzati, i dispositivi di segnalazione e di comando debbono essere
progettati secondo principi ergonomici, per ottenere la massima sicurezza di
impiego per quanto riguarda il rischio di esplosione.
1.5.5. Requisiti applicabili ai dispositivi con funzioni di
misurazione, destinati alla protezione contro le esplosioni.
I dispositivi con funzioni di misurazione, per quanto riguarda apparecchi
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere progettati e
costruiti in modo conforme alle capacità di funzionamento prevedibili e alle
loro condizioni speciali di impiego.
1.5.6. In caso di necessità, la precisione di lettura e la
capacità di funzionamento dei dispositivi con funzioni di misurazione devono
poter essere controllate.
1.5.7. Nella progettazione dei dispositivi con funzioni di
misurazione, si deve tener conto di un coefficiente di sicurezza che
garantisca che la soglia di allarme sia abbastanza lontana dai limiti di
esplosività e/o di innesco dell'atmosfera da analizzare, prendendo
segnatamente in considerazione le condizioni di funzionamento dell'impianto e
le possibili imprecisioni dei sistemi di misurazione.
1.5.8. Rischi provenienti dal software
Già in fase di progettazione degli apparecchi e sistemi di protezione e dei
dispositivi di sicurezza comandati da software, occorre tenere conto
particolarmente dei rischi provenienti dalle anomalie dei programmi.
1.6. Integrazione dei requisiti di sicurezza del sistema
1.6.1. Gli apparecchi e sistemi di protezione incorporati
in processi automatici che deviano dalle condizioni di funzionamento previste
debbono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta le
condizioni generali di sicurezza.
1.6.2. Le energie accumulate devono essere dissipate nel
modo più rapido e sicuro possibile, oppure isolate, quando sono azionati gli
interruttori di emergenza, in modo da non costituire una fonte di pericolo.
Ciò non vale per le energie accumulate con metodi elettrochimici.
1.6.3. Pericoli derivanti dalle interruzioni di corrente
Gli apparecchi e sistemi di protezione in cui un'interruzione della corrente
può peggiorare la situazione di pericolo devono poter essere mantenuti in
condizioni di funzionamento sicure, indipendentemente dal resto dell'impianto.
1.6.4. Rischi derivanti dagli allacciamenti
Gli apparecchi e sistemi di protezione devono essere muniti di adeguate
entrate per i cavi e per le condutture.
Quando gli apparecchi e sistemi di protezione sono destinati ad essere
utilizzati congiuntamente ad altri apparecchi e sistemi di protezione, le
interfacce non devono costituire una fonte di pericolo.
1.6.5. Installazione di dispositivi di allarme quali parti
integranti di un apparecchio.
Qualora un apparecchio o un sistema di protezione sia dotato di dispositivi di
individuazione o di allarme destinati a controllare la formazione di
un'atmosfera esplosiva, devono essere fornite le indicazioni necessarie per
collocare detti dispositivi nei luoghi appropriati.
2. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER GLI APPARECCHI
2.0. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria
M del gruppo I.
2.0.1. Requisiti applicabili agli apparecchi della
categoria M 1 del gruppo I.
2.0.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e
fabbricati in modo che non si attivino sorgenti di innesco, neanche in caso di
anomalie eccezionali dell'apparecchio.
Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che
- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un secondo
strumento indipendente assicuri il livello di protezione richiesto
oppure
- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato
il livello di protezione richiesto.
Se necessario, detti apparecchi debbono essere muniti di speciali strumenti
supplementari di protezione, che debbono restare operativi in presenza di
atmosfere esplosive.
2.0.1.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere
fabbricati in modo che la polvere non possa penetrare all'interno.
2.0.1.3. Per evitare l'infiammazione delle polveri in
sospensione, le temperature superficiali degli apparecchi devono essere
nettamente inferiori alla temperatura di infiammazione della miscela
aria-polvere prevedibile.
2.0.1.4. Gli apparecchi devono essere progettati in modo
che sia possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco
soltanto in assenza di energia o in condizioni intrinseche di sicurezza.
Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve
apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.
Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di meccanismi di apertura
supplementari adeguati.
2.0.2. Requisiti applicabili agli apparecchi della
categoria M 2 del gruppo I.
2.0.2.1. Gli apparecchi devono essere muniti di mezzi di
protezione in modo che non possano attivarsi sorgenti d'innesco durante il
funzionamento normale, neppure in condizioni di esercizio gravose, dovute in
particolare ad un uso severo dell'apparecchio e a continue variazioni
ambientali. In presenza di atmosfere esplosive, l'alimentazione di energia di
detti apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.
2.0.2.2. Gli apparecchi devono essere progettati in modo
che l'apertura delle parti che possono costituire una sorgente di innesco sia
possibile soltanto in assenza di energia o con meccanismi di apertura
appropriati. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il
fabbricante deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili
degli apparecchi.
2.0.2.3. Per quanto concerne le misure di protezione contro
le esplosioni derivanti dalla presenza di polveri, devono essere rispettati i
requisiti corrispondenti della categoria M 1.
2.1. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria
1 del gruppo II
2.1.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas,
vapori o nebbia.
2.1.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e
fabbricati in modo da evitare che si attivi sorgenti di innesco, anche quelle
derivanti da una anomala eccezionale dell'apparecchio.
Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che:
- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione,
almeno un secondo strumento indipendente assicuri il livello di protezione
richiesto:
oppure
- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato
il livello di protezione richiesto.
2.1.1.2. Per gli apparecchi le cui superfici possono
riscaldarsi, occorre fare in modo che, anche nelle peggiori ipotesi, non venga
raggiunta la temperatura superficiale massima prescritta.
Devono essere presi in considerazione anche gli aumenti di temperatura
derivanti da un accumulo di calore e da reazioni chimiche.
2.1.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo
che sia possibile aprirne le parti che possono costituire sorgente di innesco
soltanto in assenza di energia o in condizioni intrinseche di sicurezza.
Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante deve
apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli apparecchi.
Se necessario, gli apparecchi devono essere dotati di meccanismi di apertura
supplementari adeguati.
2.1.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele
aria-polveri
2.1.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e
fabbricati in modo da evitare l'infiammazione di miscele aria-polveri, anche
quelle dovute ad un'anomalia eccezionale dell'apparecchio.
Essi devono essere muniti di strumenti di protezione tali che:
- in caso di guasto di uno degli strumenti di protezione, almeno un secondo
strumento indipendente assicuri il livello di protezione richiesto
oppure
- se si manifestano due anomalie indipendenti l'una dall'altra, sia assicurato
il livello di protezione richiesto.
2.1.2.2. Se necessario, gli apparecchi devono essere
costruiti in modo che la penetrazione o la fuoriuscita di polveri sia
possibile solo nei punti dell'apparecchio previsti a tal fine.
Anche le entrate dei cavi e dei raccordi devono soddisfare a questo requisito.
2.1..2.3. Per evitare l'infiammazione delle polveri in
sospensione, le temperature superficiali delle parti degli apparecchi devono
essere nettamente inferiori alla temperatura di infiammazione della miscela
aria-polveri prevedibile.
2.1.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo di
parti dell'apparecchio, si applica il requisito di cui al punto 2.1.1.3.
2.2. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria
2 del gruppo II
2.2.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas,
vapori o nebbie
2.2.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e
fabbricati in modo da evitare le sorgenti di innesco, anche in caso di
anomalie ricorrenti o di difetti di funzionamento degli apparecchi di cui
occorre abitualmente tener conto.
2.2.1.2. Le parti degli apparecchi devono essere progettate
e costruite in modo che la temperatura superficiale massima prescritta non sia
superata, neppure nel caso in cui i rischi provengano da situazioni anormali
previste dal fabbricante.
2.2.1.3. Gli apparecchi devono essere progettati in modo
che l'apertura delle parti che possono costituire sorgente di innesco sia
possibile soltanto in assenza di energia o attraverso meccanismi di apertura
adeguati. Qualora non sia possibile disattivare gli apparecchi, il fabbricante
deve apporre un'etichetta di avvertimento sulle parti apribili degli
apparecchi.
2.2.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele
aria-polveri
2.2.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e
fabbricati in modo da evitare l'infiammazione di miscele aria-polveri, anche
quella derivante da anomalie ricorrenti o da difetti di funzionamento degli
apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.
2.2.2.2. Per quanto concerne le temperature delle
superfici, si applica il requisito di cui al punto 2.1.2.3.
2.2.2.3. Per quanto concerne la protezione contro la
polvere, si applica il requisito di cui al punto 2.1.2.2.
2.2.2.4. Per quanto concerne l'apertura senza pericolo
delle parti di apparecchi, si applica il requisito di cui al punto 2.2.1.3.
2.3. Requisiti applicabili agli apparecchi della categoria
3 del gruppo II
2.3.1. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di gas,
vapori o nebbie.
2.3.1.1. Gli apparecchi devono essere progettati e
costruiti in modo da evitare le sorgenti di innesco prevedibili durante il
funzionamento normale.
2.3.2. Atmosfera esplosiva dovuta alla presenza di miscele
aria-polveri.
2.3.2.1. Gli apparecchi devono essere progettati e
costruiti in modo che le sorgenti d'innesco prevedibili in condizioni normali
di funzionamento non rischino di infiammare le miscele aria-polveri.
2.3.3.2. Gli apparecchi, comprese le entrate dei cavi e dei
raccordi previsti, devono essere fabbricati tenendo conto delle dimensioni
delle particelle di polveri per impedire la formazione di miscele
potenzialmente esplosive aria-polveri o di depositi di polvere pericolosi
all'interno.
3. REQUISITI SUPPLEMENTARI PER I SISTEMI DI PROTEZIONE
3.0. Requisiti generali
3.0.1. I sistemi di protezione devono essere dimensionati
in modo da ricondurre gli effetti di un'esplosione ad un livello di sicurezza
sufficiente.
3.0.2. I sistemi di protezione devono essere progettati e
installati in modo da impedire che le esplosioni si trasmettono
pericolosamente per reazione a catena oppure per irraggiamento del calore e
che le esplosioni non si trasformino sul nascere in detonazioni.
3.0.3. In caso di interruzione dell'alimentazione, i
sistemi di protezione devono conservare la capacità di funzionamento per un
periodo adeguamento, onde evitare situazioni pericolose.
3.0.4. I sistemi di protezione non devono presentare
anomalie i funzionamento dovute a perturbazioni esterne.
3.1. Studio e progettazione
3.1.1. Caratteristiche dei materiali
La pressione e la temperatura massima di riferimento per lo studio delle
caratteristiche dei materiali sono la pressione prevedibile in caso di
esplosione innescatasi in condizioni di esercizio estreme e l'effetto di
riscaldamento provocato dalla fiamma prevedibile.
3.1.2. I sistemi di protezione progettati per resistere
alle esplosioni o contenerle devono resistere all'onda d'urto senza perdere la
loro integrità.
3.1.3. Gli accessori collegati ai sistemi di protezione
devono resistere alla pressione massima di esplosione prevista, senza perdere
la capacità di funzionamento.
3.1.4. Nello studio e nella progettazione dei sistemi di
protezione, si deve tener conto delle conseguenze derivanti dalla pressione
sulle attrezzature periferiche e sulle tubature di allacciamento.
3.1.5. Scarichi
Se si prevede che i sistemi di protezione utilizzati saranno sollecitati al di
là della loro resistenza, si dovranno prevedere fin dalla progettazione
scarichi adeguati, che non espongano a pericoli il personale che si trova
nelle vicinanze.
3.1.6. Sistemi di soffocamento delle esplosioni
I sistemi di soffocamento delle esplosioni devono essere studiati e progettati
in modo che, in caso di incidente, controllino il più rapidamente possibile
l'esplosione sul nascere e la contrastino in modo ottimale, tenendo conto
dell'aumento di pressione più rapido e della pressione massima
dell'esplosione.
3.1.7. Sistemi di disinserimento
I sistemi previsti per disinserire determinati apparecchi sul nascere
dell'esplosione, con dispositivi adeguati ed entro brevissimo tempo, devono
essere studiati e progettati in modo da rimanere stagni alla trasmissione
della fiamma interna e conservare la resistenza meccanica nelle condizioni di
funzionamento.
3.1.8. I sistemi di protezione devono essere integrati nei
circuiti con una soglia di allarme adeguata, affinché, in caso di necessità,
vengano interrotti l'arrivo e l'uscita dei prodotti e vengano disinserite
quelle parti degli apparecchi che non garantiscono più un funzionamento
sicuro.
Allegato
III
(art. 6, comma 1, lettera a)
Modulo:
esame CE del tipo
1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui
un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo
della produzione considerata soddisfa le disposizioni della direttiva ad esso
relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata
dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata
dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo:
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a
nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare
rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato
"tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello
stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformità del prodotto ai requisiti della direttiva: deve comprendere, nella
misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il
funzionamento del prodotto e contenere, nella misura necessaria ai fini della
valutazione:
- una descrizione generale del tipo:
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti,
sottounità, circuiti, ecc.;
- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni
e schemi ed al funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto o in parte, e
la descrizione delle soluzione adottate per soddisfare i requisiti essenziali
qualora non siano state applicate le norme di cui a detto articolo;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. L'organismo notificato
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il
tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua
gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui
all'articolo 3 nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni
previste da tali norme;
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le
prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante
soddisfano i requisiti essenziali del regolamento qualora non siano state
applicate le norme di cui all'articolo 3;
4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le
prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di
conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente
applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami
e le necessarie prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del regolamento,
l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al
richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante,
le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo
approvato.
All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della
documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo,
l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto,
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che
detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo
di tutte le modifiche all'apparecchio o al sistema di protezione approvato che
devono ricevere un ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano
influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso
prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto
forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo.
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del
tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia
degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati
degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli
attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni
dall'ultima di fabbricazione dell'apparecchio o sistema di protezione.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica
incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato
comunitario.
Allegato
IV
(art. 6, comma 1, lettera a)
Modulo:
garanzia qualità produzione
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il
fabbricante che soddisfa agli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara
che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di
esame CE del tipo e soddisfano i requisiti del regolamento ad essi
applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di
conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero
d'identificazione dell'organismo responsabile della sorveglianza di cui al
paragrafo 4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità
approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove dell'apparecchio
finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3. Sistema qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del
suo sistema qualità per gli apparecchi interessati ad un organismo notificato
di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una
copia dell'attestato di esame CE del tipo.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità
degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai
requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema
qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi,
manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle
responsabilità di gestione in materia di qualità degli apparecchi;
-
dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche
di controllo e garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la
fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i
dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità
richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per
determinare se soddisfa ai requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la
conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la
corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve
essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della
valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso
gli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga
adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha
approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema
modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è
necessaria una seconda valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La
comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo
notificato
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di
accedere ai fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le
tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche
ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema
qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive
effettuate.
4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite
senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo
notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon
funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una
relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità
nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione
dell'apparecchio:
- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4,
ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi
notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi qualità
rilasciate o ritirate.
Allegato
V
(art. 6, comma 1, lettera a)
Modulo:
verifica su progetto
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, si accerta e
dichiara che gli apparecchi cui sono state applicate le disposizioni del
paragrafo 3 sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo
e soddisfano i requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché
il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al
tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti del
regolamento che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e
redige una dichiarazione di conformità.
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove
del caso per verificare la conformità dell'apparecchio ai requisiti della
direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto
stabilito al paragrafo 4.
Il fabbricante, e il suo mandatario, conserva copia della dichiarazione di
conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione
dell'apparecchio.
4. Verifica mediante controllo e prova di ogni singolo
apparecchio.
4.1. Tutti gli apparecchi vengono esaminati singolarmente e
su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità delle relative
norme di cui all'articolo 3, o prove equivalenti per verificarne la conformità
al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti del
regolamento ad essi applicabili.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo
numero di identificazione su ciascun apparecchio approvato e redige un
attestato di conformità inerente alle prove effettuate.
4.3. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in
grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo
notificato.
Allegato
VI
(art. 6, comma 1, lettera b)
Modulo:
conformità al tipo
1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e
dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto
dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti del regolamento
ad essi applicabili, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una
dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché
il processo di fabbricazione assicuri la conformità degli apparecchi al tipo
oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti del regolamento ad
essi applicabili.
3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della
dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di
fabbricazione dell'apparecchio. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo
mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione
la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione
dell'apparecchio o sistema di protezione nel mercato comunitario.
Per ciascun apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo
conto, le prove concernenti gli aspetti tecnici di protezione contro le
esplosioni. Tali prove vengono effettuate sotto la responsabilità di un
organismo notificato scelto dal fabbricante.
Il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il
numero di identificazione di quest'ultimo nel corso della fabbricazione.
Allegato
VII
(art. 6, comma 1, lettera b)
Modulo:
garanzia qualità prodotti
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il
fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara
che gli apparecchi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE
del tipo. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone
la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.
La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione
dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo
4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità
approvato per l'ispezione finale e le prove dell'apparecchio secondo quanto
specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza di cui
al paragrafo 4.
3. Sistema qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda per la valutazione
del suo sistema qualità per gli apparecchi ad un organismo notificato di sua
scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sulla categoria di apparecchi prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una
copia dell'attestato di esame CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema qualità ciascun apparecchio
viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle
norme relative di cui all'articolo 3, o prove equivalenti per verificarne la
conformità ai requisiti del regolamento. Tutti i criteri, i requisiti e le
disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo
sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi
attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle
responsabilità di gestione e di qualità del prodotto;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema qualità;
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i
dati sulle prove, la tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la
conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la
corrispondente orma armonizzata.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve
comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.
La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema qualità, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed
efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato
che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi previsto miglioramento del
sistema.
L'organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato
soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3;2 o se è necessaria una seconda
valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La
comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo
notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il
fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di
accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo
tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i
dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei
controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema
qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite
non preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo
notificato può effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per
verificare il corretto funzionamento del sistema qualità; esso fornisse al
fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una
relazione di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità
nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione
dell'apparecchio:
- la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;
- le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4,
ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli atri organismi
notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi qualità
rilasciate o ritirate.
Allegato
VIII
(art. 6, comma 1, lettera c)
Modulo:
controllo di fabbricazione interno
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui
al paragrafo 2, si accerta e dichiara che gli apparecchi soddisfano i requisiti
del regolamento ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun apparecchio e redige
una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta
al paragrafo 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la
tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per
almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione dell'apparecchio.
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformità dell'apparecchio ai requisiti corrispondenti del regolamento; deve
comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la
fabbricazione ed il funzionamento dell'apparecchio. Essa contiene:
- la descrizione di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti,
sottounità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e
schemi e il funzionamento dell'apparecchio;
- un elenco delle norme applicate completamente o in parte e la descrizione
adottate per soddisfare i requisiti di sicurezza della presente direttiva
qualora state applicate norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della
dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché
il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi alla
documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti del regolamento che
ad essi si applicano.
Allegato
IX
(art. 6, comma 1, lettera b)
Modulo:
verifica di un unico prodotto
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il
fabbricante accerta e dichiara che l'apparecchio o sistema di protezione
considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 2, è
conforme ai requisiti del regolamento ad esso relativi. IL fabbricante o il
suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE
sull'apparecchio o sistema di protezione e redige una dichiarazione di
conformità.
2. L'organismo notificato esamina l'apparecchio o sistema
di protezione e procede alle opportune prove, in conformità delle relative
norme di cui all'articolo 3 o a prove equivalenti, per verificarne la
conformità ai corrispondenti requisiti del regolamento.
L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di
identificazione sull'apparecchio approvato e redige un attestato di conformità
relativo alle prove effettuate.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformità dell'apparecchio o del sistema di protezione ai requisiti della
direttiva, di comprendere il suo progetto, la sua fabbricazione ed il suo
funzionamento.
La documentazione contiene, se necessario, ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del prodotto;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti,
sottunità, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e
schemi e il funzionamento del prodotto;
- un elenco delle norme di cui all'articolo 3, applicate in tutto o in parte,
e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare ai requisiti del
regolamento qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
- i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
Allegato
X
(art. 3, comma 1, lettera a)
A.
Marcatura CE
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
CE secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di
riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, dovranno essere rispettate le
proporzioni indicate dal grafico graduato di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
Si può derogare a detta dimensione minima per gli apparecchi, i sistemi di
protezione o i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, di piccole
dimensioni.
B. Contenuto della dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
- nome o marchio d'identificazione ed indirizzo del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità:
- descrizione dell'apparecchio, del sistema di protezione o del dispositivo di
cui all'articolo 1, comma 2;
- tutte le pertinenti disposizioni cui soddisfa l'apparecchio, il sistema di
protezione o il dispositivo di cui all'articolo 1, comma 2;
- eventualmente, nome, numero d'identificazione ed indirizzo dell'organismo
notificato nonché numero dell'attestato CE del tipo:
- eventuale riferimento alle norme armonizzate:
- se del caso, le norme e specifiche tecniche utilizzate:
- se del caso, il riferimento delle altre direttive comunitarie applicate:
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
Allegato
XI
(art. 8, comma 1)
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA
DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato
dello svolgimento delle operazioni di verifica non possono essere né il
progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore degli
apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, comma
2, oggetto del controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non
possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella
progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali
apparecchi, sistemi di protezione o dispositivi di cui all'articolo 1, comma
2. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche
fra il costruttore e l'organismo di controllo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo
devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità
professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da
qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che
possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in
particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i
mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed
amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche
disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che
esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni
nei quali si concretizzano i controlli effettuati.
5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo
deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere
commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali
controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di
responsabilità civile salvo quanto tale responsabilità sia direttamente
coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o quando si tratti di un
organismo pubblico.
7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto
professionale (salvo che nei confronti delle autorità amministrative
competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della
presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto
interno.
Allegato
XII
(art. 8, comma1)
MODALITÀ
E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA
CERTIFICAZIONE
L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui
all'articolo 7 deve essere indirizzata al Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato D.P.G.I. - Ispettorato tecnico. Alla domanda,
redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante
dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, ove richiesta per i soggetti di diritto privato;
b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto per i
soggetti privati ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto
pubblico;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle
caratteristiche tecniche e operative;
d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle mansioni,
nonché del rapporto esistente con l'organismo stesso, con particolare
riferimento al rispetto dei criteri di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato XI;
e) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non
inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività
di attestazione della conformità in ambito comunitario; tale obbligo non si
applica agli organismi pubblici;
f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie
EN 45000 contenente, tra l'altro, una specifica sezione dalla quale risultino
i seguenti elementi: requisito richiesto, normativa adottata e prova da essa
prevista, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato la taratura e
scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in cui
risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei
"requisiti minimi" di cui all'allegato XI;
i) documentazione comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal
punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
Verificata la regolarità della documentazione, verrà condotta, dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una ispezione in loco.
Dell'esito dei lavori di cui ai commi 1, 2 e 3 verrà redatto apposito verbale
al fine della emanazione del decreto di autorizzazione previsto dall'articolo
7.
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