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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale
Vista la direttiva
89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la
direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da
produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione
CE;
Vista l'istanza del 5 novembre 2007, protocollo MiSE n. 64059 del 5
novembre 2007 con la quale la societa' Dolomiticert Scarl, con sede
in z.i. Villanova Longarone (Belluno), ha richiesto il
riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli
articoli 10 e 11 parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi di protezione individuale; Rilevato che la
documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del
Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato
dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 novembre
2007; Considerato che la societa' Dolomiticert Scarl, soddisfa i
requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva
89/686/CEE; Decretano:
Art. 1
1. La societa' «Dolomiticert
Scarl», con sede in Z.I. Villanova Longarone (Belluno), e'
autorizzata al rilascio di attestati di conformita' per la
certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte
A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione
individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1) dispositivi di protezione dell'udito;
2) dispositivi di protezione del capo;
3) dispositivi di protezione delle cadute dall'alto;
4) dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
5) indumenti protettivi con esclusione degli indumenti e/o accessori
destinati a proteggere contro i rischi elettrici;
6) dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe, anche con
funzioni antiscivolo, compresi quelli destinati a proteggere
dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento
infrarosso, con esclusione di quelli destinati a proteggere dalle
aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti;
7) dispositivi di protezione della mano o del braccio con esclusione
di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie
in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, o dalle radiazioni
ionizzanti.
Art. 2
1. Gli oneri relativi
al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma
precedente sono a carico della societa' Dolomiticert Scarl e saranno
determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
2. La societa' Dolomiticert Scarl e' tenuto ad inviare al Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su
supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi
della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente
decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei
requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi
controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante
ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente,
deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo
economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita -
Ispettorato tecnico Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
autorizzazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre
2007
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
Bianchi
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Battistoni
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale
Vista la direttiva
89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la
direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da
produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione
CE;
Vista l'istanza del 5 novembre 2007, protocollo MiSE n. 64051 del 5
novembre 2007 con la quale la societa' Certottica Scarl con sede in
z.i. Villanova Longarone (Belluno), ha richiesto il riconoscimento
come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita'
per la certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11
parte A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla
direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre
2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato
dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 novembre
2007;
Considerato che la societa' Certottica, soddisfa i requisiti minimi
previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1
1. La societa' «Certottica
Scarl» con sede in Z.I. Villanova Longarone (Belluno), e'
autorizzata al rilascio di attestati di conformita' per la
certificazione CE di prodotti ai sensi degli articoli 10 e 11 parte
A della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione
individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1) dispositivi di protezione per gli occhi;
2) dispositivi di protezione totali e parziali del viso.
Art. 2
1. Gli oneri relativi
al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma
precedente sono a carico della societa' Certottica Scarl e saranno
determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
2. La societa' Certottica Scarl e' tenuta ad inviare al Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su
supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi
della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente
decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei
requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi
controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante
ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente,
deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo
economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita -
Ispettorato tecnico Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
autorizzazione.
5. I decreti interministeriali 10 gennaio 1995, 22 dicembre 1999, 18
luglio 2003 e 23 giugno 2006 relativi alle precedenti autorizzazioni
sono abrogati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre
2007
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
Bianchi
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Battistoni
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