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MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 11 Settembre 2006
Autorizzazione all'Istituto Giordano S.p.a., al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo
10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11 parte A e
parte B, della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione
individuale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 27/9/2005)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale
Vista la direttiva
89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la
direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da
produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione
CE;
Vista l'istanza del 20 ottobre 2004, protocollo MAP n. 2977 del 4
novembre 2004 con la quale l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in
Bellaria Igea Marina (Rimini), via Rossigni n. 2, ha richiesto il
riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art.
10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e
parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Rilevato che la documentazione e successive integrazioni, allegata
all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita'
produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato
dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 24 maggio
2007;
Considerato che l'Istituto Giordano S.p.a., soddisfa i requisiti
minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1
1. L'Istituto
Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), via
Rossigni n. 2 e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita'
per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del
controllo di produzione ai sensi dell'art. 11, parte A e parte B
della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione
individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - valvole per
bombole per gas.
2. Respiratori - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto
ad aria compressa.
3. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto
al galleggiamento - aiuto al galleggiamento 50 N.
4. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto
al galleggiamento - Accessori.
5. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto
al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 100 N.
6. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto
al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 150 N.
7. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto
al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 275 N.
8. Compensatori di galleggiamento.
Art. 2
1. Gli oneri relativi
al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma
precedente sono a carico dell'Istituto Giordano S.p.a. e saranno
determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
2. L'Istituto Giordano S.p.a. e' tenuto ad inviare al Ministero
dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su
supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi
della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente
decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei
requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi
controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante
ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente,
deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo
economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- Ispettorato tecnico Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre
2007
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e competitivita'
Bianchi
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Battistoni
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