MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2006
Autorizzazione alla societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a., al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e parte B, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/6/2005)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 20 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828601 con la quale la societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), piazza Sant'Anna n. 2, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 24 marzo 2006;
Considerato che la societa' CentroCot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a. soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a., con sede in Busto Arsizio (Varese), piazza Sant'Anna n. 2, e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per i prodotti di seguito elencati:
1) indumenti di segnalazione ad alta visibilita';
2) indumenti di protezione, guanti e accessori, contro il freddo (fino a - 50°);
3) indumenti di protezione, guanti e accessori, per operazioni di saldatura e similari;
4) indumenti di protezione da utilizzarsi in presenza di rischi di impigliamento con parti in movimento
5) guanti di protezione contro i rischi meccanici;
6) indumenti di protezione, guanti e accessori con caratteristiche di antistaticita';
7) indumenti di protezione, guanti e accessori per uso sportivo;
8) indumenti di protezione, guanti e accessori contro rischi biologici;
9) indumenti di protezione, guanti e accessori contro rischi chimici;
10) indumenti di protezione contro i rischi meccanici;
11) indumenti di protezione, guanti e accessori contro il freddo (oltre -50°);
12) indumenti di protezione, guanti e accessori per lavoratori esposti al calore; 13) indumenti di protezione per i vigili del fuoco.

Art. 2

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. La societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a. e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore generale sviluppo produttivo e competitività
Goti
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
Onelli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2006
Estensione dell'autorizzazione, a Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/6/2005)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 28 ottobre 2004, protocollo MAP 4183 del 9 novembre 2004 e successive integrazioni con la quale Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), con sede in Longarone (Belluno), zona industriale Villanova, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza di estensione e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 24 marzo 2006;

Decretano:

Art. 1

L'autorizzazione di cui alle premesse, gia' rilasciata a Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), per emettere certificazioni ed attestati di conformita' CE ai sensi degli articoli 10 ed 11 lettera A) della direttiva 89/686/CE per i dispositivi di protezione individuale e' estesa ad ulteriori categorie di prodotti come appresso: dispositivi di protezione della mano e del braccio destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche.

Art. 2

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico di Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), con sede in in Longarone (Belluno), zona industriale Villanova e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici scarl), e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' pari all'autorizzazione del decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore generale sviluppo produttivo e competitività
Goti

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
Onelli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2006
Autorizzazione alla societa' IMQ S.p.a. al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e parte B, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

(Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30/6/2005)

  
IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 15 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828548 con la quale la societa' IMQ S.p.a, con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 8 novembre 2005 e 13 febbraio 2006;
Considerato che la societa' IMQ S.p.a soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE; Decretano:

Art. 1

1. La societa' IMQ S.p.a., con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1) aste adattabili;
2) abiti conduttori;
3) manicotti di materiale isolante;
4) guanti e muffole;
5) grembiuli di protezione contro i raggi X.

Art. 2

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' IMQ S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. La societa' IMQ S.p.a. e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2006

Il direttore generale sviluppo produttivo e competitività
Goti
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
Onelli

         

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