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MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2006
Autorizzazione alla societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e
abbigliamento S.p.a., al rilascio di attestati di conformita' per la
certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo
di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e parte B, della
direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30/6/2005)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale
Vista la direttiva 89/686/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione
individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle
direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva
89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.
77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per
l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 20 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828601 con la quale la
societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a., con sede
in Busto Arsizio (Varese), piazza Sant'Anna n. 2, ha richiesto il
riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del
controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della
direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva
del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito
gruppo di lavoro interministeriale in data 24 marzo 2006;
Considerato che la societa' CentroCot - Centro tessile cotoniero e
abbigliamento S.p.a. soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V
della direttiva 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1
1. La societa' CentroCot -
Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a., con sede in Busto Arsizio
(Varese), piazza Sant'Anna n. 2, e' autorizzata al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del
controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della
direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per i
prodotti di seguito elencati:
1) indumenti di segnalazione ad alta visibilita';
2) indumenti di protezione, guanti e accessori, contro il freddo (fino a - 50°);
3) indumenti di protezione, guanti e accessori, per operazioni di saldatura e
similari;
4) indumenti di protezione da utilizzarsi in presenza di rischi di
impigliamento con parti in movimento
5) guanti di protezione contro i rischi meccanici;
6) indumenti di protezione, guanti e accessori con caratteristiche di
antistaticita';
7) indumenti di protezione, guanti e accessori per uso sportivo;
8) indumenti di protezione, guanti e accessori contro rischi biologici;
9) indumenti di protezione, guanti e accessori contro rischi chimici;
10) indumenti di protezione contro i rischi meccanici;
11) indumenti di protezione, guanti e accessori contro il freddo (oltre -50°);
12) indumenti di protezione, guanti e accessori per lavoratori esposti al
calore; 13) indumenti di protezione per i vigili del fuoco.
Art. 2
1. Gli oneri relativi al
rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente
sono a carico della societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e
abbigliamento S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6
febbraio 1996, n. 52.
2. La societa' CentroCot - Centro tessile Cotoniero e abbigliamento S.p.a. e'
tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale
sviluppo produttivo e competitivita' Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei
mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi
della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente autorizzazione
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di
emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero
delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla
presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini
del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere
tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio
F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti
controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e
professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 giugno 2006
Il direttore generale sviluppo
produttivo e competitività
Goti
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
Onelli
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MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2006
Estensione dell'autorizzazione, a Certottica (Istituto italiano per la
certificazione dei prodotti ottici scarl), al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo
10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A,
della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione
individuale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30/6/2005)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale
Vista la direttiva 89/686/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della
direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione
individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle
direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva
89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.
77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per
l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 28 ottobre 2004, protocollo MAP 4183 del 9 novembre 2004 e
successive integrazioni con la quale Certottica (Istituto italiano per la
certificazione dei prodotti ottici scarl), con sede in Longarone (Belluno),
zona industriale Villanova, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di
cui al decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 5 agosto 2003;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza di estensione e' conforme
alla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito
gruppo di lavoro interministeriale in data 24 marzo 2006;
Decretano:
Art. 1
L'autorizzazione di cui alle
premesse, gia' rilasciata a Certottica (Istituto italiano per la
certificazione dei prodotti ottici scarl), per emettere certificazioni ed
attestati di conformita' CE ai sensi degli articoli 10 ed 11 lettera A) della
direttiva 89/686/CE per i dispositivi di protezione individuale e' estesa ad
ulteriori categorie di prodotti come appresso: dispositivi di protezione della
mano e del braccio destinati a proteggere dalle aggressioni chimiche.
Art. 2
1. Gli oneri relativi al
rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente
sono a carico di Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei
prodotti ottici scarl), con sede in in Longarone (Belluno), zona industriale
Villanova e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
2. Certottica (Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici
scarl), e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita' produttive -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico
- ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle
certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente autorizzazione
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' pari all'autorizzazione
del decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5
agosto 2003.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero
delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla
presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini
del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere
tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio
F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti
controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e
professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 giugno 2006
Il direttore generale sviluppo
produttivo e competitività
Goti
Il direttore generale della
tutela delle condizioni di lavoro
Onelli
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MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DECRETO 23 giugno 2006
Autorizzazione alla societa' IMQ S.p.a. al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo
10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11, parte A e
parte B, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione
individuale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30/6/2005)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale
Vista la direttiva
89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la
direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da
produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione
CE;
Vista l'istanza del 15 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828548 con la
quale la societa' IMQ S.p.a, con sede in Milano, via Quintiliano n.
43, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al
rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di
prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai
sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE
relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla
direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre
2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato
dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 8 novembre
2005 e 13 febbraio 2006;
Considerato che la societa' IMQ S.p.a soddisfa i requisiti minimi
previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE; Decretano:
Art. 1
1. La societa' IMQ
S.p.a., con sede in Milano, via Quintiliano n. 43, e' autorizzata al
rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di
prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai
sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE
relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di
prodotto di seguito elencate:
1) aste adattabili;
2) abiti conduttori;
3) manicotti di materiale isolante;
4) guanti e muffole;
5) grembiuli di protezione contro i raggi X.
Art. 2
1. Gli oneri relativi
al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma
precedente sono a carico della societa' IMQ S.p.a. e saranno
determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
2. La societa' IMQ S.p.a. e' tenuta ad inviare al Ministero delle
attivita' produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su
supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi
della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente
decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza
dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo
appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante
ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente,
deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- Ispettorato tecnico ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2006
Il direttore generale
sviluppo produttivo e competitività
Goti
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
Onelli
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