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MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
DECRETO 12 dicembre 2005
Autorizzazione, al «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», al rilascio
di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi
dell'articolo 10, e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo
11, parte A e parte B, della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi
di protezione individuale.
(Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28/12/2005)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
Vista la direttiva
89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la
direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da
produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione
CE;
Vista l'istanza del 10 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828506 e
successiva integrazione protocollo MAP n. 0047989 dell'11 agosto
2005 con la quale il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», con
sede in Agrate Brianza (Milano), viale Colleoni n. 9, e sede
operativa in via Cuorgne' n. 21 - Torino, ha richiesto il
riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art.
10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e
parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla
direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre
2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato
dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 18 ottobre
2005;
Considerato che il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.» soddisfa
i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva
89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1
1. Il «Consorzio
DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», con sede in Agrate Brianza (Milano),
viale Colleoni n. 9, e sede operativa in via Cuorgne' n. 21 -
Torino, e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita' per
la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del
controllo di produzione ai sensi dell'art. 11, parte A e parte B
della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione
individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
1) cuffie antirumore (anche montate su elmetti) - art. 10;
2) inserti auricolari - art. 10;
3) caschi - art. 10 e art. 11;
4) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per
motociclisti - art. 10.
Art. 2
1. Gli oneri relativi
al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma
precedente sono a carico del «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.»
e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
2. Il «Consorzio DNV-Modulo Uno S.c. a r.l.», e' tenuto ad inviare
al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale
sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio
F2, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle
certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente
decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza
dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo
appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante
ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente,
deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- Ispettorato tecnico - Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
autorizzazione.
Il presente decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre
2005
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Goti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
Onelli
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