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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle
attivita' produttive e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
Vista la direttiva
89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di
protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione
delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la
direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita'
produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da
produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione
CE;
Vista l'istanza del 15 settembre 2003, protocollo MAP n. 828143 con
la quale l'Italcert, con sede in Milano, viale Sarca n. 336, ha
richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di
attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai
sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art.
11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla
direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato
dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 10 giugno
2005;
Considerato che l'Italcert soddisfa i requisiti minimi previsti
dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1
1. L'Italcert con
sede in Milano, viale Sarca n. 336, e' autorizzato al rilascio di
attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai
sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art.
11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai
dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di
seguito elencate:
1) dispositivi di protezione per le vie respiratorie, inclusi i
dispositivi per la subacquea;
2) dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto per
l'industria e l'alpinismo;
3) indumenti per la protezione contro i prodotti chimici liquidi e
contro il calore e le fiamme;
4) dispositivi per prevenire l'annegamento o per uso come aiuto al
galleggiamento;
5) dispositivi di protezione del capo;
6) dispositivi di protezione degli occhi;
7) indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per
motociclisti.
Art. 2
1. Gli oneri relativi
al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma
precedente sono a carico dell'Italcert e saranno determinati ai
sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. L'Italcert e' tenuto ad inviare al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto
informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della
presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente
autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
ha validita' quinquennale dalla data di emissione del presente
decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il
Ministero delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza
dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo
appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante
ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente,
deve essere tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita'
- ispettorato tecnico - ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita'
tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente
autorizzazione.
Il presente decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2005
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività Goti
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro Onelli
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