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MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 21 marzo 2005
Autorizzazione, alla societa' CSI S.p.a., al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10, e
del controllo di produzione ai sensi dell'articolo 11 parte A e parte B, della
direttiva n. 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.
(Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30/2/2005)
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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita'
produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Vista la direttiva n. 89/686/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della
direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione
individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive
n. 93/68/CEE, n. 93/95/CEE e n. 96/58/CE che modificano la direttiva n.
89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2
aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione
degli Organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza dell'8 ottobre 2003, protocollo MAP n. 828603 e successive
integrazioni protocollo MAP n. 14142 del 27 dicembre 2004 con la quale la
societa' «CSI S.p.a.», con sede in Milano, viale Lombardia 20, ha richiesto il
riconoscimento come Organismo notificato al rilascio di attestati di conformita'
per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di
produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva n. 89/686/CEE
relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva
del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo
di lavoro interministeriale in data 27 gennaio 2005; Considerato che la societa'
«CSI S.p.a.» soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della
direttiva n. 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1
1. La societa' «CSI S.p.a.» con
sede in Milano, viale Lombardia, 20 e' autorizzata al rilascio di attestati di
conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del
controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva
n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie
di prodotto di seguito elencate:
1. Protezione del capo: elmetti da lavoro; elmetti per VVFF; caschi per uso
sportivo: sci, ciclo adulti, ciclo bambini, skateboard, rollers, aereo, hockey,
canoa, equestre, alpinismo.
2. Protezione parziale e totale del viso: dispositivi di protezione contro
rischi meccanici; dispositivi di protezione contro calore, fiamma, infrarossi;
dispositivi di protezione contro rischi da freddo.
3. Protezione delle mani e braccio: guanti e accessori di protezione contro
rischi meccanici; guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;
guanti di protezione contro rischi di calore e fiamme; guanti di protezione
contro rischi da freddo.
4. Protezione del corpo: indumenti e accessori protettivi contro rischi
meccanici; indumenti protettivi contro rischi da calore e fiamme; indumenti
protettivi contro rischi da freddo.
5. Protezione degli occhi: occhiali, visiere, anche per uso sportivo, contro
rischi meccanici; visiere per protezione contro il calore, fiamma e infrarossi.
Art. 2
1. Gli oneri relativi al rilascio
ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico
della societa' «CSI S.p.a». e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. La societa' «CSI S.p.a.» e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico,
l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente autorizzazione
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione
del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero
delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente
autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del
mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere
tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti
controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e
professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 marzo 2005
Il direttore generale per lo
sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
Goti
Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
Onelli
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