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IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita'
produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Vista la direttiva 89/686/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuali; Visto il decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del consiglio relativa ai
dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio1997, n. 10 di attuazione delle direttive
93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 77 del 2
aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione
degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza dell'11 giugno 2003, protocollo n. 826980 con la quale la
Societa' "Certitex S.r.l.", con sede in Milano, viale Sarca n. 223, ha
richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati
di conformita' ai sensi dell'art. 11 lettera B della Direttiva 89/686/CEE
relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva
del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003; Considerato che la societa' "Certitex
S.r.l." soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della
direttiva 89/686/CEE;
Decretano:
Art. 1
1. La societa' "Certitex
S.r.l." e' autorizzata al rilascio di attestati di conformita' ai sensi
dell'art. 11 lettera B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di
protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
indumenti; guanti ed altri prodotti tessili; calzature.
Art. 2
1. Gli oneri relativi al rilascio
ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico
della societa' "Certitex S.r.l.", con sede in Milano, viale Sarca n.
223 e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
2. La Societa' Certitex S.r.l. e' tenuta ad inviare al Ministero delle attivita'
produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' -
ispettorato tecnico - ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico,
l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
Art. 3
1. La presente autorizzazione
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale dalla data di emissione
del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero
delle attivita' produttive o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente
autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del
mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere
tempestivamente comunicato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione
generale sviluppo produttivo e competitivita' ispettorato tecnico ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti
controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e
professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 gennaio 2005
Il direttore generale per lo
sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero delle attivita' produttive
Goti
Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
Onelli
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