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DECRETO
LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 9/12/1992) |
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Art. 2. - NORME ARMONIZZATE E NORME NAZIONALI «Art. 3. - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA Art. 4. - CATEGORIE DI DPI Art. 5. - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE CE Art. 6. - ORGANISMI DI CONTROLLO Art. 7. - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE Art. 8. - SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI DPI DI TERZA CATEGORIA Art. 9. - CONTROLLO DEL PRODOTTO FINITO Art. 10. - CONTROLLO DEL SISTEMA DI QUALITÀ Art. 11. - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE «Art. 12. - MARCATURA CE «Art. 12- bis . - DISPOSIZIONI COMUNI PER LA MARCATURA CE Art. 13. - COMPITI DI VIGILANZA DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Art. 14. - SANZIONI E DISPOSIZIONI PENALI «Art. 14- bis . - ADEGUAMENTO DEGLI ALLEGATI ALLE NORME COMUNITARIE Art. 15. - NORME FINALI E TRANSITORIE ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA 1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI 2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI 3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE Allegato III - DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE MARCATURA DI CONFORMITÀ CE E ISCRIZIONI REQUISITI MINIMI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI AUTORIZZATI MODELLO DELLA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione; Emana Art. 1 Campo di applicazione e definizione 1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI. 2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza. 3. Sono considerati DPI: a) l’insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei; b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificatamente destinato alla protezione della persona che lo indossi e lo porti con sé; c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest’ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento; d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l’intero periodo di esposizione a rischio. 4.
Sono
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati
nell’allegato I. Art. 2 Norme armonizzate e norme nazionali 1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE. 2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con requisiti essenziali di sicurezza si cui all’allegato II del presente decreto. 4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 5.
I
DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si
presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell’allegato
II. Art. 3 Requisiti essenziali di sicurezza 1. I DPI non possono essere immersi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. 2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti dalla marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di certificazione di cui all’articolo 7. 3. E’ consentita l’immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI. 4.
In
occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non
sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito
cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità
degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi
conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere
prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle
persone. Art. 4 Categorie di DPI 1. I DPI sono suddivisi in tre categorie. 2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutare l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. 3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. 4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. 6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50 °C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto; g)
i DPI
destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono
a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per altre
tensioni elettriche. Art. 5 Procedure di certificazione CE 1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE di cui all’articolo 7. 2. Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui all’allegato III, anche al fine di esibirla, a richiesta, all’organismo di controllo o dall’amministrazione di vigilanza. 3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto dalla dichiarazione di conformità CE di all’art. 11. 4. I DPI di terza categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10. Procedure
di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE. (Applicazione
art. 47 legge 6 febbraio 1996 n. 52 - Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994): 2)
Le
spese relative all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese
relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a
carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei
prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l’esame a
campione dei prodotti certificati. 3)
I
proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da
organi dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, e
dell’attività di cui al comma 2, sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti,
per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per
l’effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere
effettuati dalle autorità competenti mediante l’acquisizione
temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori. 4)
Con uno
o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due
anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per
le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell’amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei
costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione
delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai
controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì
determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla
vigente normativa, al personale dell’amministrazione centrale e
periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi comma 1
e 2, nonché le modalità per l’acquisizione a titolo gratuito e la
successiva eventuale restrizione dei prodotti ai fini dei controlli sul
mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell’ambito dei
poteri attribuiti dalla normativa vigente. L’effettuazione dei
controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal personale
comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato. 5)
Con
l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono
abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE. 6)
In sede
di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 Organismi di controllo 1. Le attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del presente articolo. 2. Possono essere autorizzati organismi in possesso sei requisiti minimi di cui all’allegato v e degli altri requisiti stabiliti, unitamente a contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore delpresente decreto. 3. La domanda di autorizzazione è presentata all’Ispettorato tecnico dell’industria del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 4. L’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante stabilito nella Comunità europea. 6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi di controllo autorizzati e hanno facoltà di procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto. 7. Qualora l’organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma 1, l’autorizzazione revocata con decreto interministeriale nelle stesse forme di cui al comma 4. 8.
Il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tramite
il Ministro degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli
Stati membri l’elenco degli organismi di controllo autorizzati di cui
al comma 1, indicandone i compiti specifici. Il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura al
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell’elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati
dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla
Commissione europea. Art. 7 Attestato di certificazione CE 1. L’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto. 2. La domanda di certificazione CE è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella Comunità europea, ad un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI. 3. Nella domanda sono compresi: a) il nome e l’indirizzo del costruttore e, se diverso, del richiedente, nonché la ditta e la sede dell’impresa, se il costruttore è un imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede principale, se trattasi di società; b) il luogo di produzione del DPI; c) la documentazione tecnica di costruzione indicata nell’allegato III. 4. La domanda è corredata da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione. 5. L’organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle norme armonizzate di cui all’art. 2 6. Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia applicate solo parzialmente, l’organismo di controllo verifica la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all’allegato II e, successivamente, la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle specifiche tecniche. 7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6 e accertato che il modello sia stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza secondo l’impegno previsto, l’organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle norme armonizzate di cui all’art. 2. 8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, l’organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello a dette specifiche. 9. In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati, l’organismo di controllo rilascia al richiedente l’attestato di certificazione CE. Nell’attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di certificazione CE. Nell’attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati, nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto di certificazione. 10. In caso di esito negativo degli accertamenti, l’organismo di controllo comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento della domanda di certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo. 11. Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso o ad un altro organismo di controllo se non abbia apportato al modello le modifiche eventualmente indicate nella comunicazione di cui al comma 10 e, comunque, quelle necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di cui all’art. 2 o ai requisiti essenziali di cui allegato II. 12. Nelle forme di cui al comma 8 dell’art. 6, si da notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei provvedimenti di revoca degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi di controllo. 13.
La
documentazione deve essere tenuta a disposizione dell’amministrazione
di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del DPI. Art. 8 Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria 1. I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno dei sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.
Art. 9 Controllo del prodotto finito 1. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione, ivi comprese l’ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca l’omogeneità della produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello descritto nell’attestato di certificazione CE. 2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza preavviso da un organismo di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli di almeno un anno. 3. L’organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza con il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone il numero sufficiente di esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle comunque necessarie. 4. Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità, l’organismo di controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l’attestato di certificazione CE, può assumere da quest’ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari. 5. L’organismo di controllo redige un resoconto delle attività svolte e ne da copia al costruttore. 6.
Qualora
l’organismo di controllo accerti che la produzione non è omogenea o
che i DPI esaminati non corrispondono al modello descritto
nell’attestato CE e che non siano conformi ai requisiti essenziali di
cui all’allegato II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a
quanto verificato e ne informa immediatamente il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato per gli eventuali
provvedimenti di cui all’art. 13. Art. 10 Controllo del sistema di qualità 1. Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione del proprio sistema di qualità. 2. Nell’ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove di cui al comma 3 dell’art. 9 per verificare la rispondenza dei DPI ai requisiti essenziali di cui all’allegato II. 3. La domanda di cui comma 1, comprende: a) tutte le informazioni relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se necessaria, la documentazione inerente al modello oggetto di certificazione CE; b) la documentazione sul sistema di qualità; c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema di qualità. 4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione: a) degli obiettivi del sistema di qualità, dell’organizzazione con l’indicazione per ciascun dipendente dei loro poteri e delle loro responsabilità; b) dei controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti; c) dei mezzi di controllo dell’efficienza del sistema di qualità. 5. L’organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura del sistema di qualità e ne accerta la capacità di rispettare quanto previsto dal comma 2, in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra DPI prodotti e il modello oggetto di certificazione CE. 6. La decisione dell’organismo di controllo è comunicata al richiedente. Nella comunicazione sono riportati i risultati dei controlli effettuati e la motivazione della decisione. 7. Il costruttore informa l’organismo di controllo che ha approvato il sistema di qualità di ogni progetto di modifica del sistema. 8. L’organismo di controllo valuta il progetto e comunica la propria decisione nelle forme di cui al comma 6. 9. All’organismo di controllo è demandata sorveglianza sul sistema di qualità. 10. L’organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli accertamenti per verificare che il costruttore mantenga gli impegni assunti relativamente al sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far accedere l’organismo di controllo nei locali di ispezione, prova ed immagazzinamento dei DPI e fornisce ogni informazione necessaria e, in particolare, la documentazione sul sistema di qualità e la documentazione tecnica. L’organismo di controllo redige una relazione e ne da copia al costruttore. 11. L’organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi senza preavviso presso il costruttore al quale viene data copia del resoconto dell’accesso.
Art. 11 Dichiarazione
di conformità CE 1.
Il
fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario,
prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di
conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello,
secondo le indicazioni riportate nell’allegato VI, con la quale attesta
che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni nel
presente decreto, e appone sul DPI la marcatura CE di cui all’articolo
12. Art. 12 Marcatura CE 1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell’allegato IV, è costituita dalla sigla CE. 2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, come previsto dall’articolo 10, viene aggiunto il suo numero di identificazione. 3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio. 4. E’ vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.
Art. 12/bis Nuove disposizioni in materia di marcatura CE 1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante il periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate. 2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana. 3. Gli organismi di cui all’articolo 6 trasmettono al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché l’indicazione delle domande respinte. 4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui all’art. 6, l’interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti che, entro sessanta giorni, precedono al riesame, comunicandone l’esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.
Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato 1. Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II dei DPI in commercio è operato dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato e dal Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico di uffici tecnici dello Stato. 3. Qualora gli organismi di prevenzione nello svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti essenziali di sicurezza di cui allegato II, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Qualora sia segnalata la potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata. 5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato informa la Commissione CEE dei provvedimenti di cui comma 4, precisando se l’accertamento riguardi
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati. 7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti all’esame CE del tipo, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantire il ritiro dal mercato. 8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari, unitamente all’indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. 9.
Gli
oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a
carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI.
Art. 14
Sanzioni e disposizioni penali
1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del presente decreto è punito: a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni; b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con l’ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni; c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni. 2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria prima che sia stato richiesto o rilasciato l’attestato di certificazione CE è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. La sanzione di cui al comma 2 si applica altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che omette di effettuare la dichiarazione di cui all’art. 11 o di effettuare il marchio CE di cui all’art.12. 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 3, chiunque pone in commercio DPI privi del marchio CE di cui all’art. 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui al comma 4 e 7 dell’articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui all’art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.
Art. 14 bis
Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie
1. Con regolamento adottato dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono adottate, le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia DPI.
Art.
15 1. I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994. 2. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile che già svolgono l’attività di omologazione dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22 possono continuare tale attività fino al termine del periodo transitorio di cui al primo comma.
ALLEGATO
I ELENCO ESAUSTIVO DELLE CATEGORIE DI DPI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DIRETTIVA 1.
DPI
progettati fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il
mantenimento dell’ordine (caschi, scudi ecc.). ALLEGATO II REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA 1.
REQUISITI
DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI I
DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi. 1.1
Principi
di progettazione 1.1.1 Ergonomia I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile. 1.1.2
Livelli
e classi di protezione 1.1.2.1 Livelli di protezione quanto possibili elevati Il
livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto
della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni
risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva
utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento
dell’attività. 1.1.2.2 Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio. Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate. 1.2
Innocuità
dei DPI 1.2.1
Assenza
di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni” I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impegno. 1.2.1.1 Materiali costitutivi appropriati I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l’igiene o la salute dell’utilizzatore. 1.2.1.2 Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc.., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite. 1.2.1.3 Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone.
1.3
Fattori
di comfort e di efficacia 1.3.1 Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore. I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull’utilizzatore, nella posizione appropriata e adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri. 1.3.2 Leggerezza e solidità di costruzione I
DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la
solidità di costruzione e la loro efficacia. Oltre ai requisiti supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili. 1.3.3 Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore. Se i diversi modelli di DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili.
1.4
Nota
informativa del fabbricante La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell’ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l’utilizzatore; c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12); h) se del caso, i referenti delle direttive applicate conformemente all’articolo 12-bis, comma 1; i)
nome,
indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che
intervengono nella fase di certificazione dei DPI. 2.
REQUISITI
SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI
2.1
DPI
dotati di sistema di regolazione I DPI dotati di sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che dopo regolazione non possono spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego, indipendentemente dalla volontà dell’utilizzatore. 2.2
DPI
“che avvalgono” le parti del corpo da proteggere I
DPI che “avvalgono” le parti del corpo da proteggere devono essere
sufficientemente aerati, per quanto possibile, onde limitare il sudore
derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore. 2.3 DPI del visto, degli occhi o delle vie respiratorie
I
DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie, devono limitare il
meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore. I
sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere un grado di
neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno
minuziose e/o prolungate dell’utilizzatore. Se
necessario, devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano
di evitare la formazione di vapore. I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere compatibili con l’uso di occhiali o lenti a contatto che apportino tale correzione.
2.4 DPI soggetti a invecchiamento
Se
le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo
possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di
invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI
immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di
fabbricazione e/o, se possibile, quella di scadenza impressa in modo
indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea. Se
il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di
un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa ogni dato utile
all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un termine di
scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del
modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia,
di revisione e di manutenzione. Qualora
si constatasse che i DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile
delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato
dall’applicazione periodica di un possibile, su ciascun dispositivo
posto in commercio, l’indicazione del numero massimo di pulitura al di
là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI; in mancanza
di ciò il fabbricante deve
fornire tale dato nella nota informativa. 2.5
DPI
suscettibili di restare impigliati durante l’impiego Se
le condizioni di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio
che il DPI resti impigliato in un soggetto in movimento e ponga in tal
modo in pericolo l’utilizzatore, il DPI deve avere una soglia di
resistenza superata la quale la rottura di
uno degli elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo. 2.6 DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive
I DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che non vi possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica, elettrostatica o risultante da un urto che possa infiammare una miscela esplosiva.
2.7 DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamente
Questi
tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere
indossati e/o tolti il più rapidamente Se
sono dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli
nella posizione giusta sull’utilizzatore o a manovrati agevolmente e rapidamente.
2.8 DPI d’intervento in situazioni estremamente pericolose
La
nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi in
situazioni estremamente pericolose di cui all’articolo 8, paragrafo 4,
lettera a) deve comprendere in particolare informazioni destinate
all’uso di persone competenti,
addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare
dall’utilizzatore. Nella
nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare
sull’utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato
e pronto per l’impiego. Se
un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta in mancanza del
livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo deve
essere progettato e strutturato in modo tale che l’allarme possa essere
avvertito dall’utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per
le quali il DPI è immesso sul mercato.
2.9
DPI
dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore Se
dei DPI comprendono componenti regolabili o amovibili da parte
dell’utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono essere
progettati o fabbricati in modo tale da poter
essere regolati, montati e smontati facilmente a mano. 2.10 DPI raccordabili a un altro dispositivo complementare esterno al DPISe i DPI sono dotati di un sistema di collegamento raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo deve essere progettato e fabbricato in modo tale da poter essere montato solamente su un dispositivo adatto.
2.12
DPI
con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione
riguardanti direttamente o
indirettamente la salute e la sicurezza Le
indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente
o indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su questa categoria o
tipi di DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi
armonizzati perfettamente leggibili e restare tali per tutta la durata
prevedibile di questi DPI. Queste indicazioni devono essere inoltre
complete, precise, comprensibili per evitare qualsiasi interpretazione
erronea. In particolare, se tali indicazioni comprendono parole o frasi,
queste ultime devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali dello
Stato membro utilizzatore. Se
a causa delle piccole dimensioni di un DPI (o componente di DPI) non è
possibile apporre interamente o in parte l’indicazione necessaria,
questa deve figurare sull’imballaggio e nella nota informativa del
fabbricante. 2.13
Indumenti
DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva Gli
indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui si
prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la
presenza dell’utilizzatore devono essere dotati di uno o più
dispositivi o mezzi di segnalazione opportunamente collocati, che
emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa, con intensità
luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche. 2.14
DPI
“multirischio” 3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE 3.1
Protezione
contro gli urti meccanici 3.1.1
Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall’impatto
di una parte del corpo contro un ostacolo. Le
suole di usura delle calzature atte a pervenire gli scivolamenti devono
essere progettate, fabbricate o dotate di dispositivi applicati
appropriati, in modo da assicurare una buona aderenza mediante
ingranamento o sfregamento, in funzione della natura o dello stato del
suolo. 3.2 Protezione contro la compressione(statica) di una parte del corpo DPI
destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di
compressione (statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da
prevenire lesioni gravi o affezioni croniche. 3.3
Protezione
contro le aggressioni meccaniche superficiali (sfregamento, punture,
tagli, morsicature) I
materiali costitutivi e altri componenti dei DPI destinati a proteggere
interamente o parzialmente
il corpo contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti,
punture, tagli o morsicature, devono essere scelti o progettati e
strutturati in modo tale che questi tipi DPI sono resistenti alla
abrasione, alla perforazione e alla tranciatura
(vedi anche il punto 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili
di impiego. 3.4
Prevenzione
di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio) I
DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più
presto possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute
l’utilizzatore eventualmente privo di forze o di conoscenze immerso in
un ambiente liquido e tenerlo a galla in una posizione che gli consenta
di respirare in attesa di soccorsi. I DPI possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o manualmente, o con il fiato. Nelle condizioni di impiego prevedibili: -
i DPI
devono poter resistere, senza pregiudicare la loro idoneità al
funzionamento, agli effetti dell’impatto con l’ambiente liquido e ai
fattori ambientali inerente a tale ambiente: -
i DPI
gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente. Qualora
particolari condizioni di impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di
DPI devono inoltre soddisfare una o più delle seguenti condizioni
complementari: -
devono
essere muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo
comma e/o di un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora ; -
devono
essere muniti di un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che
consenta di estrarre l’utilizzatore dell’ambiente liquido; -
devono
essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell’attività
che espone l’utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta
o in ambiente liquido. Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell’impiego prevedibile, sicuro da portare che dia un sostegno positivo nell’acqua. Nelle condizioni prevedibili d’impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell’utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone. 3.5 Protezione contro gli effetti nefasti del rumore I
DPI destinati a prevenire gli effetti nefasti del rumore devono poter
attenuare quest’ultimo in modo che i livelli sonori equivalenti,
invertiti dall’utilizzatore, non superino mai i valori limiti di
esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella
direttiva 86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell’esposizione al
rumore durante il lavoro. 3.6
Protezione
contro il calore e/o il fuoco I DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco devono avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati alle condizioni prevedibili di impiego. 3.6.1
Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI 3.7 Protezione contro il freddo I
DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte
di esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica
adeguata alle prevedibili condizioni
di impiego per cui sono immessi dal mercato. 3.8 Protezione contro gli shock elettrici I
DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti
della corrente elettrica, devono possedere un grado di isolamento
adeguato ai valori di tensione ai quali l’utilizzatore è esposto nelle
più sfavorevoli condizioni d’impiego prevedibili. 3.9 Protezione contro le radiazioni 3.9.1
Radiazioni non ionizzati 3.10 Protezione dalle sostanze pericolose e gli agenti infettivi 3.10.1
Protezione respiratoria 3.11
Dispositivi
di sicurezza delle attrezzature per l’immersione 1)
Apparecchio respiratorio L’apparecchio
respiratorio deve costituire di alimentare l’utilizzatore con una
miscela gassosa respirabile, nelle condizioni prevedibili d’impiego e
tenuto conto, segnatamente, della profondità massima d’immersione. 2)
Qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano, i
dispositivi devono comprendere: a)
una tuta che assicuri la protezione dell’utilizzatore contro la
pressione dovuta alla profondità di immersione (vedi punto 3.2) e/o
contro il freddo (vedi punto 3.7); b)
un dispositivo d’allarme destinato ad avvertire in tempo utile
l’utilizzatore della mancanza di ulteriore alimentazione della miscela
gassosa respirabile (vedi punto 2.8); c) una tuta di salvataggio che consenta all’utilizzatore di risalire in superficie (vedi punto 3.4.1).
ALLEGATO III
DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE
La
documentazione di cui l’articolo 8, paragrafo 1 deve comprendere i dati
utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere la conformità di
un DPI ai pertinenti requisiti essenziali. Nel caso dei modelli dei DPI di cui l’articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere i particolari: 1) un fascicolo tecnico di fabbricante così costituito: a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario alla verifica dell’osservanza dei requisiti essenziali; b)
l’elenco esaustivo dei requisiti essenziali per la sicurezza e la
salute, nonché delle norme armonizzate o altre specifiche tecniche,
tenuti presenti al momento della progettazione del modello;
2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello stabilimento del fabbricante; 3) una copia della nota informativa di cui al punto 1.4 dell’allegato II.
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE secondo il simbolo grafico che segue:
-
In
caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui
sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
ALLEGATO V
1.
Gli
organismi incaricati di esaminare le attrezzature devono disporre del
personale qualificato e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente
le mansioni tecniche ed amministrative connesse con il rilascio degli
attestati ed avere accesso alle apparecchiature necessarie per gli esami
eccezionali previsti dalle direttive particolari. 2.
L’organismo,
il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il
fornitore, né l’installatore delle attrezzature, né il mandatario di
una di queste persone. Essi possono non intervenire, né direttamente né
come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella
commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali
attrezzature. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di
informazione tecniche tra il costruttore e l’organismo autorizzato. 3.
Il
personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio
dell’attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con
la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da
qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario,
che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in
particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati
dell’esame. 4.
Il
personale incarico degli esami deve possedere: -
una
buona formazione tecnica e professionale; -
una
conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami che
esegue e una pratica sufficiente su tali lavori; -
l’attitudine
richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori
effettuati. 5.
Deve
essere garantita l’indipendenza del personale incaricato dell’esame.
La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al
numero dei controlli effettuati, né ai risultati
ottenuti. 6.
L’organismo,
non pubblico, deve essere assicurato in materia di responsabilità
civile. 7. Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell’esercizio delle funzioni.
ll
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità
(1): ________________________________________________________________________________ dichiara
che il nuovo DPI descritto in appresso (2) ________________________________________________________________________________ è
conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso,
alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata n............(per
i DPI di cui all’articolo 8, paragrafo 3) è
identico al DPI oggetto dell’attestato di certificazione CE
n.................rilasciato da (3) ________________________________________________________________________________ è
sottoposto alla procedura prevista all’articolo 11, punto A o punto
B(4) dalla direttiva 89/686/CEE, sotto il controllo dell’organismo
notificato (4) ________________________________________________________________________________ Fatto
a....................................il..........................
.
Firma (5)
(1)
Ragione sociale, indirizzo completo: se c’è un mandatario , indicare
anche la ragione sociale e
l’indirizzo del fabbricante (2)
Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc) (3)
Nome e indirizzo dell’organismo notificato designato (4)
Cancellare la menzione inutile (5) Norme e funzione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il mandatario di quest’ultimo
AVVERTENZA N.B.:
TESTO
COORDINATO
|
|
DECRETO
LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30/1/1997) |
|
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Emana Art. 1 Marcatura CE 1. Nel testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le parole: "marchio CE" e "marchio di conformità CE" sono sostituite dalle seguenti: "marcatura CE". Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, è sostituito dal seguente: Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 475, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, il comma 1 è sostituito dal seguente: Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, il comma 8 è sostituito dal seguente: Art. 7 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, è sostituito dal seguente: Art. 8 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. L'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, è sostituito dal seguente: Art. 9 Nuove disposizioni in materia di marcatura CE 1. Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente: Art. 10 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, il comma 7 è sostituito dai seguenti: Art. 11 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, il comma 5 è sostituito dal seguente: Art. 12 Modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 475 del 1992 1. All'allegato I del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente:
- In caso di riduzione o di ingrandimento della
marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il
simbolo grafico graduato di cui sopra. Art. 13 Norme di rinvio 1. Ai fini delle procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, cosi come modificato dal presente decreto, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. |
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