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Considerati
alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando sono
destinati ad assolvere ad una funzione
di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si ritiene
opportuno richiamare l'attenzione sul
complesso della pertinente legislazione prevenzionistica, ai fini della
sua corretta e puntuale applicazione.
Gli indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni:
A) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o
divisa;
B) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa
all'espletamento della attività lavorativa;
C) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.
In tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi di
sicurezza che assolvono alla funzione
di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626. Rientrano,
ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) gli
indumenti fluorescenti che segnalano
la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione
contro il caldo od il freddo, gli
indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive
o con agenti biologici, ecc.
L'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
prevede che il datore di lavoro, debba
assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia
il mantenimento nel tempo delle loro
caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la
fluorescenza (vedi al riguardo la
sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11139/98 del 9
luglio 1998). Ciò vale ovviamente
anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi
personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di
lavoro provveda alla loro pulizia
stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere
effettuata sia direttamente all'interno
dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la scelta
ricade sotto la responsabilità del
datore di lavoro.
In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati
da agenti chimici, cancerogeni o
biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all'interno
dell'azienda, il datore di lavoro
dovrà tenere conto dei rischi connessi con manipolazione ed il
trattamento di tali indumenti da parte
dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di
protezione adottate nel processo
lavorativo; se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di
lavoro, come già ricordato,
responsabile delle buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali
D.P.I., efficienza che un'errata
pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l'impresa
stessa abbia requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e
curare che tali indumenti vengano
consegnati opportunamente imballati, ed evitare rischi di contaminazione
esterna. Il datore di lavoro inoltre,
dal momento che è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. n), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ad assumere gli appropriati
provvedimenti per evitare che le
misure tecniche adottate (uso dei D.P.I.) possono causare rischi per la
salute della popolazione, fra cui
rientra, a questi fini, il lavoratore esterno, deve provvedere alla
puntuale informazione della lavanderia
esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti
contaminati, e sulla loro entità.
Ovviamente l'impresa esterna è responsabile della sicurezza dei propri
dipendenti e dovrà pertanto provvedere
alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione e
protezione, anche sulla base delle
informazioni fornite dal datore di lavoro che ha conferito l'incarico
della pulizia degli indumenti.
Si evidenzia poi, in particolar modo, la disciplina specifica dettata
dagli artt. 14, comma 2, e 28 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nel caso in cui l'agente contaminante
sia il piombo o l'amianto. Il datore
di lavoro dovrà provvedere affinché gli indumenti di protezione siano
riposti in luogo separato da quello
destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere effettuato in
lavanderie appositamente attrezzate,
con macchine adibite esclusivamente all'attività specifica; il trasporto
dovrà essere effettuato in imballaggi
chiusi, opportunamente etichettati.
Il Sottosegretario di
Stato delegato
Claudio Caron
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