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IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro
Visto l'art. 13 della legge 12 marzo
1999, n. 68, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 37, lettera c)
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con il quale viene istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per
il diritto al lavoro dei disabili di seguito denominato Fondo - ed in
particolare: il comma 1 che prevede che le regioni e le province
autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle
risorse del Fondo e nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso,
per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato, attraverso
le convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge n. 68/1999; il
contributo e' concesso nel rispetto delle misure percentuali massime
individuate nel medesimo comma, alle lettere a) e b), misure queste
attribuite sulla base della riduzione della capacita' lavorativa o delle
minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto; il contributo puo'
essere concesso altresi' dalle regioni e province autonome, ai sensi
della lettera d) del medesimo comma 1, per il rimborso forfettario
parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro
per renderlo adeguato alle possibilita' operative dei disabili con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50 per cento, o per
l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione
delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l'integrazione lavorativa del disabile; il comma 2 che prevede
l'ammissibilita' al contributo unicamente delle assunzioni a tempo
indeterminato, realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del
provvedimento di riparto; il comma 4 che prevede che la concessione del
contributo ai datori di lavoro privati e' subordinata alla verifica, da
parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro;
Visto l'art. 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, cosi' come
introdotto dall'art. 1, comma 37, lettera b) della legge 24 dicembre
2007, n. 247, che prevede la possibilita' di accesso al Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili, con diritto di prelazione
nell'assegnazione delle risorse, da parte del datore di lavoro privato
committente che allo scadere della convenzione assume il lavoratore
disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare
l'art. 11, comma 1, il quale prevede che la trasparenza e' intesa come
accessibilita' totale delle informazioni e dei dati inerenti
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni
istituzionali, dei risultati dell'attivita' svolta dagli organi
competenti;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio
2010, con il quale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE)
n. 800/2008 della commissione sono stati definiti i criteri e le
modalita' per la ripartizione fra le regioni e province autonome, delle
disponibilita' del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'art. 13, comma 4, della citata legge n. 68/1999;
Considerato che l'art. 2 del predetto decreto interministeriale prevede
che, ai fini del riparto del Fondo da parte del Ministero del lavoro, le
regioni e le province autonome, per ciascuna richiesta di contributo di
cui all'art. 12-bis, comma 5, lettera b) e di cui all'art. 13, comma 1,
lettera a), b), d), della citata legge n. 68/1999 ritenuta ammissibile
in quanto conforme, assegnano un punteggio con le modalita' di cui ai
comma 2) e 3) del medesimo articolo;
Tenuto conto che non e' stato possibile il rispetto dei termini previsti
dall'art. 2, comma 7, del citato decreto del 4 febbraio 2010 per il
riparto del Fondo limitatamente alle richieste di contributo relative
alle assunzioni effettuate nel biennio 2008-2009 da parte dei datori di
lavoro privati, in quanto il citato decreto interministeriale e' stato
pubblicato in data 6 maggio 2010 nella Gazzetta Ufficiale n. 104/2010;
Ritenuto necessario individuare un modello comune di trasmissione delle
comunicazioni cui sono tenute le regioni e province autonome ai sensi
dell'art. 2 del decreto 4 febbraio 2010, e' stato predisposto dalle
regioni e province autonome un format telematico utile ed idoneo ai fini
del riparto del Fondo;
Tenuto conto che i dati relativi al biennio 2008-2009, distinti per
ciascun anno di riferimento, contenuti nel predetto format, trasmessi
alla scrivente amministrazione da ciascuna regione e provincia autonoma
risultano essere stati debitamente validati, cosi' come richiesto nella
nota ministeriale del 27 maggio 2010;
Considerato che la regione Valle D'Aosta con nota del 21 giugno 2010 ha
evidenziato che in ambito regionale, nel corso del biennio 2008-2009,
non sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato da parte di
imprese che abbiano presentato la domanda per beneficiare dei contributi
di cui all'art. 13 della legge n. 68/1999;
Vista la disponibilita' finanziaria a valere sull'esercizio 2009 per un
totale complessivo di 42 milioni di euro, di cui ai decreti di impegno
n. 11987 e n. 11989, datati 9 dicembre 2009, sui rispettivi capitoli di
spesa n. 3892 e n. 3893, nonche' la disponibilita' finanziaria a valere
sull'esercizio 2010 per l'ulteriore importo, in termini di cassa e
competenza, pari a 42 milioni di euro, di cui al capitolo n. 3892
iscritto nel bilancio dello Stato;
Considerato pertanto che la determinazione dell'importo finanziario
spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e' stata determinata
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalita'
di cui al comma 5, dell'art. 2 del citato decreto del 4 febbraio 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio
2010, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010, registro n. 13,
foglio n. 11, con il quale e' stato conferito l'incarico di direttore
generale della Direzione generale del mercato del lavoro al cons. Paola
Paduano;
Decreta:
Art. 1
1. Il riparto delle risorse del Fondo per
il diritto al lavoro dei disabili per euro 42 milioni a valere
sull'esercizio finanziario 2009, per le richieste di contributo relative
alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2008,
di cui ai decreti di impegno n. 11987 del 9 dicembre 2009 (capitolo n.
3892 per euro 10.500.000,00) e n. 11989 del 9 dicembre 2009 (capitolo n.
3893 per euro 31.500.000,00) e' ripartito, per i motivi di cui alle
premesse, tra le regioni e province autonome, cosi' come indicato nella
Tabella A del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili a valere sull'esercizio, finanziario 2010, per le richieste di
contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro
privati nell'anno 2009, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa
di 42 milioni di euro (capitolo n. 3892) e' ripartito, per i motivi di
cui alle premesse, tra le regioni e province autonome cosi' come
indicato nella Tabella B del presente decreto, che ne costituisce parte
integrante.
3. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 6 agosto 2010
Il direttore generale: Paduano
Registrato alla Corte dei conti il 1º
ottobre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 107
Parte di provvedimento in formato grafico
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