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LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del
16 novembre 2006:
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta' di promuovere e
sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita'
montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale
prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo puo' promuovere
la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni
unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; Vista la legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, con
particolare riferimento all'art. 11, disciplinante le convenzioni e
convenzioni di integrazione lavorativa;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente
regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e
di orientamento;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento
all'art. 39, che prevede che le amministrazioni pubbliche promuovono
programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla base delle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della finzione
pubblica e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali;
Considerato che, in attuazione di detta norma, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n.
7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso lo schema di direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro
dei disabili;
Considerato che le regioni e gli enti locali, nel condividere la
necessita' di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto
al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in
argomento, si faccia ricorso allo strumento dell'intesa prevista
dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003;
Considerato che l'Ufficio legislativo per le riforme e l'innovazione
nella pubblica amministrazione, con nota del 13 luglio 2006, ha reso noto
di accogliere la richiesta di fare ricorso allo strumento dell'intesa
prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003 in luogo della
richiamata direttiva;
Considerato che l'argomento in parola e' stato iscritto all'ordine del
giorno delle sedute di questa Conferenza del 28 marzo 2006 e del 20
aprile 2006;
Considerato che, nella riunione, a livello tecnico, tenutasi l'8 novembre
2006 e' stato condiviso il testo dell'intesa indicata in oggetto che e'
stata trasmessa, in data 10 novembre 2006, alle amministrazioni statali
interessate, alle regioni ed agli enti locali; Acquisito, pertanto,
l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome e degli
enti locali;
Sancisce la seguente intesa tra il Governo, le regioni, le province
autonome e gli enti locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131;
Art. 1
Campo di applicazione
1. Nelle more
dell'adozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle
convenzioni di cui all'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, la
presente intesa si applica, in coerenza con la normativa regionale in
materia, alle assunzioni dei lavoratori disabili presso le
amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi della suddetta legge con
particolare riferimento ai tirocini realizzati, al fine di favorire
l'inserimento lavorativo di persone disabili.
Art. 2
Determinazione del
numero dei posti
1. Ferme restando le quote
di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68 del 1999, le
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more dell'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 5, comma 1,
della legge n. 68/1999, individuano, entro il mese di febbraio di ciascun
anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per
cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da
coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei tirocini
di cui all'art. 6 della presente intesa. Il quaranta per cento delle
percentuali di cui sopra puo' essere destinato a lavoratori disabili di
cui all'art. 6, comma 2, della presente intesa.
2. Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori
disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento
degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge
n. 68/1999, ovvero attiva procedure concorsuali riservate o procede a
richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti.
Art. 3
Pubblicita' dei posti da
coprire
1. Le amministrazioni
pubbliche provvedono a dare adeguata pubblicita', anche a mezzo stampa,
mediante pubblicazione di appositi avvisi delle proprie determinazioni in
ordine alla qualita' dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni
da svolgere.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono necessariamente recare
l'indicazione:
a) del numero dei posti, della tipologia del rapporto di lavoro, nonche'
delle funzioni da svolgere;
b) del titolo di studio e dei requisiti scolastici e professionali;
c) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, in
data antecedente a quella dell'avviso, nell'ambito territoriale
preventivamente individuato nella convenzione;
d) dei requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi;
e) delle modalita' di svolgimento del tirocinio stabilite con la
convenzione di cui al successivo art. 6.
Art. 4
Ammissione al tirocinio
1. Fatto salvo quanto
previsto dal successivo art. 6, comma 2, le graduatorie per l'ammissione
al tirocinio, sono predisposte sulla base del punteggio risultante dalla
graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio. 2. In ogni caso,
qualunque sia la modalita' di scelta operata, gli interessati sono
ammessi al tirocinio, secondo la procedura prevista ai sensi dei commi 4
e 5 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999.
Art. 5
Inquadramento in ruolo
1. Al termine del periodo
di tirocinio, debbono essere effettuati la verifica della permanenza
dello stato invalidante e delle condizioni di disabilita' di cui all'art.
8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 e
l'accertamento delle condizioni di compatibilita' allo svolgimento delle
funzioni al fine di disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno
terminato il periodo di tirocinio.
2 I disabili, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative,
sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e profilo
professionale per il quale si e' svolto il tirocinio.
Art. 6
Tirocini realizzati
nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999
1. Le convenzioni, da
stipularsi ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dell'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le singole
amministrazioni o le sedi e gli uffici periferici delle stesse e i
servizi per l'impiego competenti per territorio di cui all'art. 6 della
legge n. 68 del 1999, devono indicare:
a) la durata della convenzione;
b) le linee fondamentali in base alle quali dovra' svolgersi il periodo
di tirocinio finalizzato all'assunzione, che non puo', comunque, essere
superiore a ventiquattro mesi;
c) il numero dei posti da coprire;
d) i tempi e le modalita' delle assunzioni, che la singola
amministrazione si impegna ad effettuare con individuazione dei servizi
territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di
effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali,
volte all'accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del
programma di assunzione.
2. La convenzione puo' prevedere l'inserimento con chiamata nominativa,
fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale
ulteriore modalita' di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una
riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 67% o invalidita'
ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del
lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidita', da avviare al
tirocinio finalizzato all'assunzione.
3. La chiamata nominativa e', comunque, assoggettata a criteri di
trasparenza e a procedure aperte alla partecipazione di tutti i soggetti
che versino nella situazione descritta al comma 2.
4 Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione di cui all'art.
11 della legge n. 68/1999 possono essere programmate secondo una
scansione predefinita, nel corso dell'intero periodo di validita' della
convenzione medesima.
5. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti
di cui al comma 1, non procedono ad avviamenti d'ufficio ai sensi della
legge n. 68/1999, per le unita' lavorative dedotte in convenzione e per
l'intera durata della convenzione.
6. Il servizio competente, qualora riscontri nell'attivita' periodica di
verifica di cui al comma 1, lettera d), il mancato adempimento degli
obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata, con
atto formale di diffida ne richiedera' l'adempimento entro trenta giorni,
decorsi i quali e, persistendo il comportamento inadempiente
dell'amministrazione contraente, la convenzione si intende immediatamente
risolta. Il servizio provinciale competente procede all'avviamento
d'ufficio con riferimento alle funzioni da svolgere gia' individuate
nella convenzione.
Art. 7
Norme transitorie
1. In via transitoria le
amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e
dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere
all'assunzione dei lavoratori disabili che, alla data di entrata in
vigore della presente intesa, abbiano svolto presso le amministrazioni
attivita' di tirocinio con esito positivo o, comunque, attivita'
lavorativa per almeno due anni.
2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono
computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3
della legge n. 68/1999.
Roma, 16 novembre 2006
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia
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