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Testo in vigore dal:
15-3-2004
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1
Autorizzazione alla
ratifica
1. Il Presidente della
Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti delle
persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera
esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita'
con quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 45 della Convenzione
e dall'articolo 13 del Protocollo medesimi
Art. 3
Istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita'
1. Allo scopo di
promuovere la piena integrazione delle persone con disabilita', in
attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1,
nonche' dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con
disabilita', di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in
numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari
opportunita' tra donne e uomini.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che
siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella
definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con
disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di
statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni
nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le
organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della
disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita', designati
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero
non superiore a cinque.
4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza
del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attivita'
svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini
della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e
dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque
non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga
sono adottati secondo la medesima procedura.
5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della
Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato
sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in
raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b)
predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti
e l'integrazione delle persone con disabilita', in attuazione della
legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di
dati statistici che illustrino la condizione delle persone con
disabilita', anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;
d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche
sulla disabilita', di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;
e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano
contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni
e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilita'.
6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato uno stanziamento annuo
di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le
parole: «entro il 15 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle
seguenti: «ogni due anni, entro il 15 aprile».
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 marzo
2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica
(atto n. 1279): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e
dal Ministro del lavoro, salute, politiche sociali (Sacconi) il 16
dicembre 2008.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 16
dicembre 2008, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª,
12ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18, 22 dicembre 2008 e 14 gennaio
2009.
Relazione scritta annunciata il 19 gennaio 2009 (atto n. 1279-A) relatore
sen. Compagna.
Esaminato in aula il 26 gennaio 2009 e approvato il 28 gennaio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2121): Assegnato alla III (Affari esteri) e
XII (Affari sociali) commissioni riunite in sede referente il 29 gennaio
2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, XI e Questioni
regionali.
Esaminato dalla III e XII commissioni il 5, 10, 17 e 18 febbraio 2009.
Esaminato in aula il 20 febbraio 2009 e approvato, il 24 febbraio 2009
Allegato
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Vedere da pag. 3 a pag. 41 <----
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