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Testo in vigore dal:
17-8-2004
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1
1. E' istituita la
"Giornata nazionale del Braille", da celebrarsi annualmente il
giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti.
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile e non determina
riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi
dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, ne', qualora cada nei
giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di
orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore
e l'efficacia.
Nota
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni
in materia di ricorrenze festive), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
maggio 1949, n. 124, e' il seguente: Art. 3. Sono considerate solennita'
civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e
dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l'11
febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato
con la Santa Sede; il 28 settembre: anniversario della insurrezione
popolare di Napoli.�.
Art. 2
1. Nell'ambito di tale
giornata, le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi operanti nel
settore sociale possono promuovere idonee iniziative di sensibilizzazione
e solidarieta', nonche' studi, convegni, incontri e dibattiti presso le
scuole e i principali mass-media, per richiamare l'attenzione e
l'informazione sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita
delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o
indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche
pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilita' di reale
inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione per tutti
coloro che soffrono di minorazioni visive.
Art. 3
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3
agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli:
Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica
(atto n. 900): Presentato dal senatore Bianco ed altri.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 4 ottobre 2006 con parere delle commissioni 5ª, 7ª e 12ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 5 e 25 ottobre
2006; 15 novembre 2006.
Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 14
novembre 2006 con parere delle commissioni 5ª, 7ª e 1ª. Esaminato
dalla 1ª commissione, in sede deliberante e approvato il 7 marzo 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2345): Assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede referente, il 14 marzo 2007 con pareri delle
commissioni V, VII, XI e XII. Esaminato dalla I commissione in sede
referente il 5 - 6 - 7 e 28 giugno 2007; 10 e 30 luglio 2007.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 26
luglio 2007 con il parere delle commissioni V, VII, XI e XII. Esaminato
dalla I commissione, in sede legislativa e approvato il 31 luglio 2007.
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