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Testo in vigore dal:
19-3-2004
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1
1. La presente legge ha la
finalita' di tutelare, con la minore limitazione possibile della
capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante
interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul
l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2
1. La rubrica del titolo
XII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente:
"Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte
di autonomia".
Art. 3
1. Nel titolo XII del
libro primo del codice civile, e' premesso il seguente capo: "Capo
I. - Dell'amministrazione di sostegno. Art. 404. - (Amministrazione di
sostegno). - La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche
parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere
assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare
del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata
dell'incarico e relativa pubblicita). - Il giudice tutelare provvede
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla
nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato
immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati
nell'articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo'
essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa
esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e'
esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione
o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessita', il giudice
tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della
persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo
patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno
provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere. Il decreto
di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di
sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo
indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di
sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di
sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario
ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire
al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e
sociale del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo
determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato
pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine. Il decreto
di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed
ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso
dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a
cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere
comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le
annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere
cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o
in quello eventuale di proroga.
Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso
soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero
da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417. Se il ricorso concerne
persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente
all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al
giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari
e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona,
ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al
giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque
notizia al pubblico ministero.
Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione
dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del
beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la
nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se
conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il giudice
tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve
tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di
protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il
giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i
soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione
provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche d'ufficio, gli
accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai
fini della decisione. Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare
o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di
nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di
nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta
dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura
ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di
sostegno puo' essere designato dallo stesso interessato, in previsione
della propria eventuale futura incapacita', mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi
motivi, il giudice tutelare puo' designare con decreto motivato un
amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare
preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la
persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il
fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il
soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico
o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma
possono essere revocate dall'autore con le stesse forme. Non possono
ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei
servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso di
designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo'
chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona
idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale
rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di delegare con
atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i
doveri e tutte le facolta' previste nel presente capo.
Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario
conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di
sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni
caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria
vita quotidiana.
Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento
dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei
bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di
sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da
compiere nonche' il giudice tutelare in caso di dissenso con il
beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi
ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i
bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o
gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice
tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento
dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale
incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente,
dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si
applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I
provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice
tutelare. All'amministratore di sostegno si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni
caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore
dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del
beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata
alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. Il giudice
tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di
sostegno, o successivamente, puo' disporre che determinati effetti,
limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per
l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario
dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del
medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il
provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che
puo' essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di
sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del
giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in
violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto
dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere
annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico
ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono
essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno,
del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti
personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge
o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di
sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni.
Il termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di
sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il
beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o
taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano
determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di
sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza
motivata al giudice tutelare. L'istanza e' comunicata al beneficiario ed
all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto
motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni
mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresi', anche d'ufficio,
alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando
questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del
beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere
giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico
ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai
sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di
inabilitazione".
2. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima
dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che
sia decorso un anno dall'approvazione".
3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del
codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note
all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 417 del codice civile vedi note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351, 352, 353, 374, 375,
376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 596, 599 e
779 del codice civile: «Art. 349 (Giuramento del tutore). - Il tutore,
prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedelta' e diligenza.». «Art. 350 (Incapacita'
all'ufficio tutelare). - Non possono essere nominati tutori e, se sono
stati nominati, devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta
del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potesta'; 3)
coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i
discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per
effetto della quale puo' essere pregiudicato lo stato del minore o una
parte notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potesta' o nella
decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal registro dei falliti.».
«Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare). - Sono dispensati
dall'ufficio di tutore:
1) [I principi della Famiglia reale, salve le disposizioni che regolano
la tutela dei principi della stessa Famiglia];
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro collegio;
4) i presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei numeri 2), 3),
4) e 5) possono far noto al giudice tutelare che non intendono valersi
della dispensa.».
«Art. 352 (Dispensa su domanda). - Hanno diritto di essere dispensati su
loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;
3) [le donne];
4) i militari in attivita' di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha piu' di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica o risiede per
ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale
dove e' costituita la tutela.».
«Art. 353 (Domanda di dispensa). - La domanda di dispensa per le cause
indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice
tutelare prima della prestazione del giuramento, salvo che la causa di
dispensa sia sopravvenuta. Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere
l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra
persona.».
«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il tutore non puo'
senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore,
per la economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo
svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le
spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati
soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni
caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore
eta';
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o
di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per
riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.».
«Art. 375 (Autorizzazione del tribunale). - Il tutore non puo' senza
l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi; 4) fare
compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione e'
data su parere del giudice tutelare.».
«Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la vendita dei beni, il
tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private,
fissandone in ogni caso il prezzo minimo. Quando nel dare
l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di
reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.».
«Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti
articoli). - Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti
articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o
dei suoi eredi o aventi causa.». «Art. 378 (Atti vietati al tutore e al
protutore). - Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei
beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni
del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice
tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono
essere annullati su istanza delle persone indicate nell'articolo
precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno
compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare
cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.».
«Art. 379 (Gratuita' della tutela). - L'ufficio tutelare e' gratuito. Il
giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita' del patrimonio e le
difficolta' dell'amministrazione, puo' assegnare al tutore un'equa
indennita'. Puo' altresi', se particolari circostanze lo richiedono,
sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilita' da una o
piu' persone stipendiate.».
«Art. 380 (Contabilita' dell'amministrazione). - Il tutore deve tenere
regolare contabilita' della sua amministrazione e renderne conto ogni
anno al giudice tutelare. Il giudice puo' sottoporre il conto annuale
all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del
minore.».
«Art. 381 (Cauzione). - Il giudice tutelare tenuto conto della
particolare natura ed entita' del patrimonio, puo' imporre al tutore di
prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalita'. Egli
puo' anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che
avesse prestata.».
«Art. 382 (Responsabilita' del tutore e del protutore). Il tutore deve
amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di
famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato
violando i propri doveri. Nella stessa responsabilita' incorre il
protutore per cio' che riguarda i doveri del proprio ufficio.».
«Art. 383 (Esonero dall'ufficio). - Il giudice tutelare puo' sempre
esonerare il tutore dall'ufficio qualora l'esercizio di esso sia al
tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo.».
«Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore). - Il giudice tutelare
puo' rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di
negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto
nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per
atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il
giudice non puo' rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato;
puo' tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non
ammettono dilazioni.». «Art. 385 (Conto finale). - Il tutore che cessa
dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare
nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice
tutelare. Questi puo' concedere una proroga.».
«Art. 386 (Approvazione del conto). - Il giudice tutelare invita il
protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le
circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a
presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice
che non trova nel conto irregolarita' o lacune lo approva; in caso
contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato
o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorita'
giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.».
«Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla tutela). - Le azioni
del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative
alla tutela si prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore
eta' o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha
presentato il conto prima della maggiore eta' o della morte del minore,
il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice
tutelare pronunzia sul conto stesso. Le disposizioni di quest'articolo
non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal
conto definitivo.».
«Art. 596 (Incapacita' del tutore e del protutore). - Sono nulle le
disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore
del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato
il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo,
quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si
applica anche al protutore, se il testamento e' fatto nel tempo in cui
egli sostituiva il tutore. Sono pero' valide le disposizioni fatte in
favore del tutore o del protutore che e' ascendente, discendente,
fratello, sorella o coniuge del testatore.».
«Art. 599 (Persone interposte). - Le disposizioni testamentarie a
vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595,
596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il
coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.».
«Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore). - E' nulla la
donazione a favore di chi e' stato tutore o protutore del donante, se
fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per
il rendimento del conto medesimo. Si applicano le disposizioni dell'art.
599.».
- Si riporta il testo dell'art. 419 del codice civile: «Art. 419 (Mezzi
istruttori e provvedimenti provvisori).
- Non si puo' pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si
sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Il giudice
puo' in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Puo' anche
d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio,
interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e
assumere le necessarie informazioni. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto
opportuno, puo' essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o
un curatore provvisorio all'inabilitando.».
- Si riporta il testo dell'art. 388 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 388 (Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto). - Nessuna convenzione tra il tutore e il
minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima che sia decorso un anno
dall'approvazione del conto della tutela. La convenzione puo' essere
annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.».
Art. 4
1. Nel titolo XII del
libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le
seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della
inabilitazione e della incapacita' naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art.
414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di eta' e
il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale
infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la
loro adeguata protezione".
Art. 5
1. Nel primo comma
dell'articolo 417 del codice civile, le parole: "possono essere
promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono
essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal
coniuge, dalla persona stabilmente convivente".
Note
all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 417 del codice civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 417 (Istanza d'interdizione o di
inabilitazione). - L'interdizione o l'inabilitazione possono essere
promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge,
dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado,
dagli affini entro il secondo grado dal tutore o curatore ovvero dal
pubblico ministero. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la
patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o
l'inabilitazione non puo' essere promossa che su istanza del genitore
medesimo o del pubblico ministero.».
- Per il testo dell'art. 414 del codice civile vedi l'art. 4 della legge
qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 415 del codice civile: «Art. 415
(Persone che possono essere inabilitate). - Il maggiore di eta' infermo
di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo
all'interdizione, puo' essere inabilitato. Possono anche essere
inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande
alcoliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi
pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il
cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto
un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 14 quando
risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri
interessi.».
Art. 6
1. All'articolo 418 del
codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso
del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno
applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad
istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice
tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per
l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto
comma dell'articolo 405".
Note
all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 418 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 418 (Poteri dell'autorita'
giudiziaria). - Promosso il giudizio di interdizione, puo' essere
dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente. Se
nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle
condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza
al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello
stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria. Se nel corso del
giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare
l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di
parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In
tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione
puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art.
405.».
- Per il testo dell'art. 405 del codice civile, vedi l'art. 3 della legge
qui pubblicata.
Art. 7
1. Il terzo comma
dell'articolo 424 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona
piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati
nell'articolo 408".
Note
all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 424 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela
dell'inabilitato). - Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle
sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla
tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. Le stesse
disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del
tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina
il protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del
curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la
persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri,
indicati nell'art. 408.».
- Per il testo dell'art. 408 del codice civile vedi l'art. 3 della legge
qui pubblicata.
Art. 8
1. All'articolo 426 del
codice civile, al primo comma, dopo le parole: "del coniuge,"
sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente
convivente,".
Nota
all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 426 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno
e' tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della
persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.».
Art. 9
1. All'articolo 427 del
codice civile, al primo comma e' premesso il seguente: "Nella
sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni atti
di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto
senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".
Nota
all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 427 del codice civile come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e
dall'inabilitato). - Nella sentenza che pronuncia l'interdizione, o
l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione
possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con
l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la
sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore,
dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari
annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore
provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza di interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o
aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti
dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalita', dopo la
sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,
qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione. Per gli atti compiuti
dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina
del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo
seguente.».
Art. 10
1. All'articolo 429 del
codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se nel corso
del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare
opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito
dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di
parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".
Nota
all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 429 del codice civile, come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 429 (Revoca dell'interdizione e
dell'inabilitazione). - Quando cessa la causa dell'interdizione o
dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del
coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il
secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato
o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare
per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione
continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico
ministero. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il
soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale,
d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al
giudice tutelare.».
Art. 11
1. L'articolo 39 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
abrogato.
Capo III
NORME DI ATTUAZIONE, DI
COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12
1. L'articolo 44 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
sostituito dal seguente: "Art. 44. Il giudice tutelare puo'
convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e
l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni,
chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o
dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli
interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".
Art. 13
1. Dopo l'articolo 46
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
inserito il seguente: "Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti
relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del
codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal
contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota
all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: «Art. 9
(L) (Contributo unificato). - 1. E' dovuto il contributo unificato di
iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e
salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».
Art. 14
1. L'articolo 47 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
sostituito dal seguente: "Art. 47. Presso l'ufficio del giudice
tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli
interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli
inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno".
Art. 15
1. Dopo l'articolo 49
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
inserito il seguente: "Art. 49-bis. Nel registro delle
amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di
esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone
l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal
giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza
ai sensi dell'articolo 405 del codice;
2) le complete generalita' della persona beneficiaria;
3) le complete generalita' dell'amministratore di sostegno o del legale
rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non
si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la
revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".
Nota
all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 405 del codice civile vedi l'art. 3 della legge
qui pubblicata.
Art. 16
1. All'articolo 51 del
codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola:
"curatore" sono inserite le seguenti: ", amministratore di
sostegno".
Nota
all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di procedura civile come
modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 51 (Astensione del
giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione
di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto
in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come
consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore,
agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non
riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha
interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni
di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio
l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo
dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».
Art. 17
1. Al capo II del titolo
II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le
parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti:
", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".
2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile e' inserito il
seguente: "Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in
materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720. Contro il decreto
del giudice tutelare e' ammesso reclamo alla corte d'appello a norma
dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai
sensi del secondo comma puo' essere proposto ricorso per
cassazione".
Note
all'art. 17:
- Si riporta il testo della rubrica del capo II del titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata: dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione
di sostegno. - Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716, 719, 720
e 739 del codice di procedura civile: «Art. 712 (Forma della domanda). -
La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso
diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale
e' proposta ha residenza o domicilio. Nel ricorso debbono essere esposti
i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome
e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto
grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o
curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.».
«Art. 713 (Provvedimenti del presidente). - Il presidente ordina la
comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa
richiesta, puo' con decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti
nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione davanti a
lui del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre
persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il
ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il
termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma
precedente; il decreto e' comunicato al pubblico ministero.».
«Art. 716 (Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando).
- L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da
soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche
quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto
negli articoli 419 e 420 del codice civile.».
«Art. 719 (Termine per l'impugnazione). - Il termine per l'impugnazione
decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla
notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro
che parteciparono al giudizio. Se e' stato nominato un tutore o curatore
provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.».
«Art. 720 (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione). - Per la
revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme
stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di
promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel
giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare
la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non
parteciparono al giudizio.».
«Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del giudice tutelare
si puo' proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera
di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di
consiglio in primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo
deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto, se e' dato in confronto di una sola parte, o
dalla notificazione se e' dato in confronto di piu' parti. Salvo che la
legge disponga altrimenti, non e' ammesso reclamo contro i decreti della
corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di
reclamo.».
Art. 18
1. All'articolo 3, comma
1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' i
decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di
sostegno".
2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) e'
sostituita dalla seguente: "m) ai provvedimenti di interdizione, di
inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse
sono state revocate".
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' ai decreti che
istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o
modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati
revocati;".
Note
all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative di pendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui
pubblicata: «Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) - (art. 686 c.p.;
art. 194 att. c.p.p.; articoli 4 e 14, regio decreto n. 778/1931; art.
24, parte del sesto comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito,
con modificazioni, legge n. 835/1935; art. 58-bis, legge n. 354/1975;
art. 73, legge n. 689/1981). - 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono
per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche
pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi
degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo
quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la
definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle
ipotesi di cui all'art. 162 del codice penale, sempre che per quelli
esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la
sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza
personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia,
l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualita', di
professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla
detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato
o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilita', o
disposto una misura di sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni
sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'art. 66, terzo
comma, e all'art. 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli
articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo
di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'art. 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai
minori, di cui all'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835,
e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione
e quelli di revoca, nonche' i decreti che istituiscono, modificano o
revocano l'amministrazione di sostegno;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura
del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art.
15 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art.
12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti
gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i
provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 24 (L)
(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato) - (art. 689 c.p.p. 194, comma 2, att. c.p.p.; articoli
45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo
comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 835/1935). - 1. Nel certificato generale sono riportate le
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle
relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione
nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purche' il
beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle
condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice
penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa
speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente
applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la
riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale
e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come
reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure
sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo
di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del
giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle
iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi
all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato
riabilitato con sentenza definitiva.
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art.
24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive
modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto
dell'interessato) - (art. 689 c.p.c. 194, comma 2, att. c.p.c.; articoli
45 e 63, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000;
art. 24, settimo comma, regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 835/1935). - 1. Nel certificato penale sono
riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione
di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione
nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purche' il
beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle
condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, del codice
penale;
c) alle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa di
estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente
applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata la
riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice di procedura penale
e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come
reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure
sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo
di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del
giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle
iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e
inabilitazione e quelli di revoca, nonche' ai decreti che istituiscono,
modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; a
quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di chiusura
del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art.
12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'art.
24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive
modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato). (art. 689 c.p.p.). - 1. Nel certificato civile sono
riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e
inabilitazione salvo che siano stati revocati, ai decreti che
istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano
stati revocati;
b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia
stato riabilitato con sentenza definitiva;
c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art.
12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni
alla capacita' del condannato.».
Art. 19
1. Nell'articolo 92, primo
comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari,"
sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione,
di inabilitazione, ai procedimenti".
Note
all'art. 19:
Si riporta il testo dell'art. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario) come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art.
92 (Affari civili nel periodo feriale dei magistrati). - Durante il
periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali
ordinari trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia
corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione,
di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione
contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione,
nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti,
ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la
dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla citazione
o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate,
con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non
impugnabile.».
Art. 20
1. La presente legge entra
in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9
gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica
(atto n. 375): Presentato dal Sen. Elvio Fassone ed altri il 3 luglio
2001.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26
luglio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª. Esaminato
dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 25, 26 settembre
2001, 23 e 25 ottobre 2001.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 27 novembre 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª
e 12ª. Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante,
il 6, 12 e 20 dicembre 2001 e approvato il 21 dicembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 2189): Assegnato alla II commissione
(Giustizia), in sede referente, il 23 gennaio 2003 con pareri delle
commissioni I, V, VI e XII.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 30
gennaio 2002, 12, 19, 20, 26 febbraio 2002, 17 settembre 2002, 16, 22
ottobre 2002, 6, 19 novembre 2002, 19 febbraio 2003, 26 marzo 2003.
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 ed approvato il 15 ottobre 2003 con
modificazioni.
Senato della Repubblica (atto n. 375-B): Assegnato dalla 2ª commissione
(Giustizia), in sede deliberante, il 24 ottobre 2003 con parere delle
commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, ed
approvato il 22 dicembre 2003.
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