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Testo in vigore dal:
1-2-2004
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Obiettivi e finalita)
1. La Repubblica riconosce
e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano
attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai
servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai
servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della
Costituzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della Costituzione e' il seguente: «Art. 3. -
Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.».
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente
legge, si intende per:
a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di
tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni
tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle
informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si
applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private
concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate
regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione
di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilita'
non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da
gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare
parte persone disabili.
Nota
all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Art. 4
(Obblighi per l'accessibilita)
1. Nelle procedure svolte
dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per
la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di
preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione
dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del
servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o
l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili
e' adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a
pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti
INTERNET quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di
accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti
in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di
nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei
requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale
adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per
l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte
di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di
postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e
servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui
all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del
dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia
assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di
telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori
di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
Nota
all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999,
n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e' il seguente: «1.
Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 4
del presente articolo:
a) omissis;
b) omissis;
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle
possibilita' operative dei disabili con riduzione della capacita'
lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie
di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che
limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.».
Art. 5
(Accessibilita' degli
strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della
presente legge si applicano, altresi', al materiale formativo e didattico
utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri
alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su
supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili
agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio.
Art. 6
(Verifica dell'accessibilita'
su richiesta)
1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
valuta su richiesta l'accessibilita' dei siti INTERNET o del materiale
informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi
dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui e' reso manifesto il possesso del requisito
dell'accessibilita';
d) le modalita' con cui puo' essere verificato il permanere del requisito
stesso.
Art. 7
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato
i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono
anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalita'
indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e
alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilita';
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti
finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e
degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al
sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica
per la vita indipendente e le pari opportunita' dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunita', lo scambio di
esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di
sviluppatori competenti in materia di accessibilita', amministrazioni
pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche
per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, iniziative per
favorire l'accessibilita' alle opere multimediali, anche attraverso
specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento
delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle
sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per l'accessibilita' alle opere
multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di
accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi
informatici, nonche' l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilita'
nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente legge.
Nota
all'art. 7:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 176 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), e' il seguente: «1. E' istituito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che
opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione
delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e
con indipendenza di giudizio.».
Art. 8
(Formazione)
1. Le amministrazioni di
cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui al comma
4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, e nell'ambito delle attivita' per l'alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8,
lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie
di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilita'
e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 e' effettuata con
tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento
professionale sull'accessibilita'.
Note
all'art. 8:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «4. Le
amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo
altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire
allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione): «8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina
vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti
obiettivi:
a)-f) omissis;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;».
Art. 9
(Responsabilita)
1. L'inosservanza delle
disposizioni della presente legge comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle norme vigenti.
Note
all'art. 9:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 21 (Responsabilita'
dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i
sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita'
disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In
relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre,
revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di
cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo.
2. [Abrogato].
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle
qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate. «Art. 55 (Sanzioni
disciplinari e responsabilita). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2,
comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del
codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20
maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma
restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di
comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle
relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su
segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora,
contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento
disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano
rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il
dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale,
deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta
dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere
ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione,
entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche
per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di
disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua
decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi
si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e'
presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e
indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la
periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e
dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano
cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la
nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede
il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei
membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne
garantiscono l'imparzialita'. 9. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne
regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei
principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei
confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
Art. 10
(Regolamento di
attuazione)
1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita';
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota
l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni
informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con
le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con
le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e
di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Note
all'art. 10:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) lettera soppressa.». - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni,
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il seguente: «Art.
8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
- UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 11
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone
disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce,
nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui
all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita';
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti
INTERNET, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a
tale fine.
Art. 12
(Normative
internazionali)
1. Il regolamento di cui
all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati
osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita' dell'Unione
europea, nonche' nelle normative internazionalmente riconosciute e
tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati,
anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 e' periodicamente aggiornato, con la
medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle
normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel
frattempo intervenute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9
gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 3978): Presentato dal Ministro senza portafoglio per l'innovazione e
le tecnologie (Stanca), dal Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica (Mazzella), dal Ministro senza portafoglio per le pari
opportunita' (Prestigiacomo) e dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali (Maroni) il 15 maggio 2003.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in
sede referente, il 26 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII,
VIII, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il
19 giugno 2003, 1° luglio 2003, 23, 24, 30 settembre 2003 e 1°, 7, 14 e
15 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 15 ottobre 2003 ed approvato il 16 ottobre 2003 in
un testo unificato con A.C. 232 (on. Piscitello), A.C. 494 (on. Bono),
A.C. 2950 (on. Jannone), A.C. 3486 (on. Campa e on. Calmieri), A.C. 3713
(on. Labate), A.C. 3845 (on. Zanella), A.C. 3846 (on. Di Teodoro), A.C.
3862 (on. Lusetti).
Senato della Repubblica (atto n. 2546): Assegnato alla 8ª commissione
(Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 28 ottobre 2003
con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª
e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede
deliberante, il 10 dicembre 2003 ed approvato il 17 dicembre 2003.
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