|
Testo in vigore dal:
18-5-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante
disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001,
recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott.
Lucio Stanca;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 luglio 2004;
Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, nonche' quelle di sviluppatori competenti in materia di
accessibilita' e di produttori di hardware e software;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del
23 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla
direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000,
n. 427;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per le pari opportunita';
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento s'intende per:
a) accessibilita': ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacita dei sistemi informatici, nelle
forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare
servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da
parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai
sistemi informatici;
c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei
servizi ai requisiti di accessibilita';
d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti
informatici, sulla base di parametri tecnici;
e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualita' dei servizi,
gia' giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con
l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di
considerazioni empiriche;
f) fruibilita': la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di
facilita' e semplicita' d'uso, di efficienza, di rispondenza alle
esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del
prodotto;
g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3
della legge n. 4 del 2004;
h) valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a
certificare le caratteristiche di accessibilita' dei servizi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea (G.U.C.E.).
Note alle
premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi
recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti
aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4
(Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici): «Art. 10 (Regolamento di attuazione). 1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita';
b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota
l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni
informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con
le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con
le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e
di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001
reca: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio Lucio
Stanca».
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421». - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427
reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive n. 98/34/CE
(pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204) e n. 98/48/CE
(pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217)». Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 2004,
n. 4: «1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «accessibilita»: la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e
nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e
fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche,
hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai
servizi erogati dai sistemi informatici».
Art. 2
Criteri e principi
generali per l'accessibilita'
1. Sono accessibili i
servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti
requisiti:
a) accessibilita' al contenuto del servizio da parte dell'utente;
b) fruibilita' delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1) facilita' e semplicita' d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni
da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra
loro;
2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra
contenuto, presentazione e modalita' di funzionamento delle interfacce,
nonche' la possibilita' di rendere disponibile l'informazione attraverso
differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente,
assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo
corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo
utilizzato per l'accesso;
4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al
servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per
l'utente;
c) compatibilita' con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle
raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilita' dell'Unione
europea, nonche' nelle normative internazionalmente riconosciute e
tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati,
anche internazionali, operanti nel settore, quali l'International
Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium
(W3C).
2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, sentiti la Conferenza unificata e il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate
specifiche regole tecniche che disciplinano 1'accessibilita', da parte
degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge n. 4 del 2004.
Nota
all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «Art.
5 (Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi): 1. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materiale
formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri
alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su
supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili
agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio.».
Art. 3
Valutazione dell'accessibilita'
1. Il Cnipa, con proprio
provvedimento, istituisce presso di se' l'elenco dei valutatori,
stabilendone le modalita' tecniche per la tenuta, nonche' garantisce la
pubblicita' dell'elenco medesimo e delle citate modalita' sul proprio
sito internet.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche
interessate che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti
requisiti:
a) garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle proprie
attivita';
b) disponibilita' di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle
metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui
all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e);
c) disponibilita' di figure professionali esperte nelle suddette
metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti
con specifiche disabilita'.
3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore,
all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;
b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano
avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di
soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei
ventiquattro mesi successivi, attivita' di implementazione sui siti o
servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione
stessa.
4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilita' dei servizi,
acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le
amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di
un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.
5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui
all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 2, lettere b) e c);
b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per
l'attivita' svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei
costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del
dieci per cento;
c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese
amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attivita' di cui
all'articolo 4, comma 1, nonche' l'entita' della quota dovuta al Cnipa
nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per l'espletamento delle
funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7.
6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'iscrizione
determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la
cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli obblighi
assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che
intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello
stesso dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al
riguardo. Il Cnipa provvede altresi' a dare adeguata pubblicita' della
avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
Note
all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio
2004, n. 4: «1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3,
comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di
cui all'art. 11 costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni
altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto
della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei
requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o
fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono stipulare, a pena
di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti
internet quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di
accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 11. I contratti in
essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, in
caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita',
alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di
accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
«Art. 11 (Requisiti tecnici). 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili
maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel
rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui
all'art. 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita';
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti
internet, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a
tale fine.».
Art. 4
Modalita' di richiesta
della valutazione
1. I soggetti privati
richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo,
allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del logo e'
limitata al periodo di validita' dell'attestato.
2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la
sua attivita', in caso di esito positivo, rilascia attestato di
accessibilita', con validita' non superiore a dodici mesi, eventualmente
indicante il livello di qualita' raggiunto di cui all'articolo 5.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'adozione del provvedimento di
cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 5
Logo attestante il
possesso del requisito di accessibilita'
1. Il logo che attesta il
superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di
colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate
rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le
quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all'esito della
verifica soggettiva, il diverso livello di qualita' raggiunto dal
servizio e' indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella
parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi,
ed il diverso livello di qualita' dei servizi, nonche' il modello del
logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge
n. 4 del 2004.
Nota
all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si veda la
nota all'art. 3.
Art. 6
Casi di aggiornamento
della valutazione di accessibilita'
1. In caso di modifiche
sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione
di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono
tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell'accessibilita' ad
uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la
verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone
contestualmente copia all'amministrazione per l'aggiornamento della
durata e del livello di qualita' del logo; in caso di rinnovo
dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire almeno quindici
giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa.
Art. 7
Poteri ispettivi di
controllo sui soggetti privati
1. Nei riguardi dei
soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto
interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei
siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 3, comma 1, purche' questi ultimi risultino estranei
alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e
adegua eventualmente il logo al livello di accessibilita' riscontrata
aggiornandone la validita' temporale.
2. In caso di riscontro di un livello di accessibilita' inferiore a
quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi
effettivi dell'avvenuta ispezione, nonche' una quota di partecipazione ai
costi per l'espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore
al doppio del costo effettivo dell'ispezione.
Art. 8
Modalita' di utilizzo
del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della
legge n. 4 del 2004
1. Le amministrazioni
pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui
servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilita'
sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4
del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente
l'utilizzo del logo.
Note
all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004,
n. 4: «1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende
private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate
regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle
aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione
di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.».
- Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si veda la
nota all'art. 3.
Art. 9
Controlli esercitabili
sui soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1. Per l'attuazione della
legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilita'
informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica
dirigenziale gia' in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui
funzione, in assenza di specifica designazione, e' svolta dal
responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni
interessate e per lo svolgimento di tale funzione non e' previsto
compenso aggiuntivo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del
2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa
comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata, verifica
il mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi
forniti e da' notizia dell'esito di tale verifica al dirigente
responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta
all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo
piano di adeguamento con l'indicazione delle attivita' e dei tempi di
realizzazione.
3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano
autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione
del presente regolamento.
4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti
delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento,
dandone altresi' comunicazione alla Conferenza unificata. Il presente
decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1°
marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 15 aprile 2005
Registro n. 4 Ministeri istituzionali, foglio n. 319
Note
all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 10 - 1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni
amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche,
individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze
professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale
qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente
inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorita' e assume la
responsabilita' per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione
con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera d). Ai fini della verifica dei risultati, i
compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorita'.
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire
alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorita'
entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato
dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione
delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane
utilizzate e dei benefici conseguiti. - Si riporta il testo dell'art. 7,
comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'art. 176 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle
disposizioni della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato
i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'art. 11, si sono
anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalita'
indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e
alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilita';
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti
finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e
degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al
sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica
per la vita indipendente e le pari opportunita' dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunita', lo scambio di
esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di
sviluppatori competenti in materia di accessibilita', amministrazioni
pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche
per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e per i beni e le attivita' culturali, iniziative per
favorire l'accessibilita' alle opere multimediali, anche attraverso
specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento
delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle
sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri
interessati, le regole tecniche per l'accessibilita' alle opere
multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di
accessibilita' delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi
informatici, nonche' l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilita'
nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della
presente legge.».
|