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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 12 marzo
1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che
all'art. 5, comma 3, prevede che i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro
attivita', possano essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere
l'intera percentuale di disabili prescritta versando al Fondo regionale
per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna
unita' non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno
lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;
Visto l'art. 5, comma 6, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 che
rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
l'adeguamento degli importi del contributo esonerativo e della
maggiorazione di cui al medesimo articolo, comma 5, da effettuarsi ogni
cinque anni, sentita la Conferenza unificata;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, recante «Disciplina
dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi
occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»;
Visto che la normativa in materia di collocamento obbligatorio non
individua il criterio sulla base del quale effettuare l'adeguamento in
questione, si e' convenuto di utilizzare la retribuzione media
giornaliera lorda prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro del settore privato con riferimento al mese di marzo 2006, tenuto
conto che l'istituto dell'esonero parziale costituisce di fatto una
misura residuale, temporanea ed alternativa all'assunzione obbligatoria;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 3541 del
25 maggio 2006 da cui risulta che l'importo della retribuzione media
mensile lorda, relativamente al mese di marzo 2006, ammonta ad euro
1.685,30, che, rapportato a 22 giornate lavorative mensili, fornisce il
dato della retribuzione media giornaliera lorda pari ad euro 76,60;
Considerato che, nel contemperamento delle posizioni giuridicamente
rilevanti quali quella del soggetto disabile ad essere avviato al lavoro
e quella del datore di lavoro ad accedere all'istituto dell'esonero
parziale, l'importo da versare a titolo di contributo esonerativo e'
fissato ad euro 30,64, ovvero il 40% di euro 76,60;
Ritenuto di non procedere all'adeguamento della maggiorazione del
contributo esonerativo, in quanto il limite minimo del 5% e quello
massimo del 24% su base annua, previsti dall'art. 5, comma 5, della legge
12 marzo 1999, n. 68, risultano essere idonei a perseguire la finalita'
sanzionatoria prescritta dalla norma;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere
favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 18 ottobre
2001;
Decreta:
Art. 1
1. L'importo del
contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68, e' convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed e' adeguato
ad euro 30,64.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: Damiano
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