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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 12 marzo
1999, n. 68, recane "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili", ed in particolare l'art. 5, comma 8, che prevede per i
datori di lavoro privati la possibilita' di essere autorizzati ad assumere
in unita' produttive un numero di lavoratori aventi diritto al
collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando
l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre
unita' produttive;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10
ottobre 2000, n. 333, che attribuisce al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla
compensazione territoriale per le sedi ed unita' produttive situate in
ambiti provinciali pluriregionali;
Vista la nota ministeriale n. 1630/M76 dell'11 ottobre 2001, con la quale,
e' stato ritenuto inammissibile il ricorso contestuale della societa', per
la provincia interessata alle maggiori assunzioni, all'istituto della
compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 8, della legge n.
68/1999 e all'istituto dell'esonero parziale di cui all'art. 5, comma 3,
della citata legge n. 68/1999;
Ritenuto di dover contemperare l'esigenza occupazionale locale dei
soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio con quelle
organizzative prospettate dal datore di lavoro richiedente;
Ritenuto, altresi', necessario, assicurare il rispetto del principio della
parita' di trattamento tra Societa' con analoghi problemi organizzativi,
le cui unita' produttive provinciali sono situate in aree geografiche
omogenee;
Ritenuto pertanto di individuare criteri uniformi per la concessione
dell'autorizzazione alla compensazione territoriale;
Considerato che le aree geografiche omogenee, sono individuate in due
gruppi e specificatamente il Centro-nord ricomprendente le regioni Val
d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e il Centro-sud
ed isole ricomprendente le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna;
Decreta:
1. Ai fini del rilascio del
provvedimento di compensazione territoriale, di cui all'art. 5, comma 8,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda,
tenuto conto del dato numerico dichiarato dalla Societa' istante, relativo
agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/1999, ancora non
assolti sia in ambito nazionale, sia in ogni provincia interessata alla
compensazione territoriale, distinti tra art. 1 ed art. 18 della citata
legge n. 68, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite direttamente
in fase istruttoria, operata sulla base dei seguenti criteri e modalita':
a) l'autorizzazione ad
assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero
rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura
percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non
assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unita' e
le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate in
regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area geografica del
Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse;
b) l'autorizzazione ad
assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero
rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura
percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non
assolti, quando gli obblighi di assunzione, indipendentemente dal numero
delle unita', e le province interessate alle minori assunzioni, sono
ubicate in regioni del Centro-nord e lo spostamento avviene in favore di
province ubicate nelle regioni del Centro-sud ed Isole;
c) l'autorizzazione ad
assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero
rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura
percentuale pari al 100%, quando nelle province interessate alle minori
assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l'esiguo numero
dei dipendenti costituisce base di computo, risultando inferiore alle
otto unita', non concretizza obbligo di assunzione, ma frazione
percentuale di esso;
d) l'autorizzazione ad
assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero
rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura
percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non
assolti, quando la particolare organizzazione aziendale della societa'
richiedente si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro
temporaneita', in qualunque ambito territoriale sono situati;
e) l'autorizzazione ad
assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero
rispetto a quello previsto dalla citata legge, e' concessa nella misura
percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti,
quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due
unita' e le province interessate alla compensazione territoriale sono
ubicate in regioni dell'area geografica del Centro-nord o dell'area
geografica del Centro-sud e Isole, come specificato nelle premesse;
f) l'autorizzazione ad
assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero
rispetto a quello previsto dalla citata legge, non e' concessa quando,
indipendentemente dal numero delle unita' da assumere, le province
interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del
Centro-sud ed Isole e lo spostamento avviene in favore di province
ubicate nelle regioni del Centro-nord;
g) l'autorizzazione ad
assumere soggetti di cui all'art. 1 e 18 della legge n. 68/1999,
iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero
rispetto a quello previsto dalla citata legge, non e' concessa quando a
norma della nota ministeriale n. 1630/M/76 dell'11 ottobre 2001, citata
in premessa, per la provincia interessata alle maggiori assunzioni, la
medesima societa', ha presentato istanza di esonero parziale ovvero e'
titolare del relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale ai
sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/1999.
2. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2007
Il Ministro: Damiano
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Nel decreto citato in epigrafe,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 dell'11
maggio 2007, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 11, seconda colonna, al punto 1., alla fine del periodo, dove e'
scritto: "...ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase
istruttoria, operata sulla base dei seguenti criteri e modalita':",
leggasi: "...ulteriori informazioni acquisite direttamente in fase
istruttoria, opera sulla base dei seguenti criteri e modalita':";
ed ancora, alla pag. 12, prima colonna, punto 1., lettera c), all'ottavo
rigo, dove e' scritto: "...dipendenti costituisce base di
computo,...", leggasi: "...dipendenti costituenti base di
computo,...".
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