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IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»
ed in particolare l'art. 5, comma 1;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante «Regolamento di
attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici» ed in particolare l'art.
2, comma 2, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per dettare le
specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilita', da parte
degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'art. 5,
comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
Vista la legge 17 luglio
2006, n. 233, di conversione in legge con modificazioni del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale e' stato, tra
l'altro, istituito il Ministero della pubblica istruzione (art. 1, comma
7);
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale e'
stato, tra l'altro, istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca (art. 1, comma 8);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale e' stata conferita al Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, tra
l'altro, la delega in materia di innovazione organizzativa, gestionale e
tecnologica;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di cui al decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
Esperita
la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Decreta:
Art. 1
1. Ai fini del
presente decreto s'intendono per:
a) accessibilita': ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacita'
dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, anche a coloro che a causa di
disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, gli strumenti e le
soluzioni tecniche che permettono alla persona disabile, superando o
riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati
dai sistemi informatici;
c) strumenti didattici e formativi: programmi
informatici e documenti in formato elettronico usati nei processi di
istruzione e apprendimento. Sono tali, ad esempio, il software didattico
e i documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche
con programmi applicativi diversi dal software didattico, usati come
strumenti di lavoro nell'attivita' scolastica o essi stessi oggetto di
studio e addestramento;
d) software didattico: programmi applicativi
informatici finalizzati espressamente a supportare gli apprendimenti e
deliberatamente realizzati con tale finalita'. Sono tali, ad esempio, i
programmi basati sull'alternanza spiegazione - verifica (tutoriali), e
quelli basati sullo schema: domanda - risposta - verifica (eserciziari),
gli ambienti aperti orientati alla costruzione autonoma del sapere (in
cui si perseguono specifici obiettivi di apprendimento senza vincolare
lo studente con esplicite richieste), i programmi per effettuare prove o
valutazioni, gli ambienti di simulazione (riproduzioni simulate di
fenomeni che consentono l'interattivita' da parte dello studente), i
giochi educativi (con contenuti di apprendimento offerti in modalita'
gioco), i corsi interattivi di lingua straniera;
e) fruibilita': ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei servizi di
rispondere a criteri di facilita' e semplicita' d'uso, di efficienza, di
rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di
soddisfazione nell'uso del prodotto;
f) stile di paragrafo: nome
associato a un insieme di comandi utilizzati per la composizione grafica
del testo secondo un preciso formato (formattazione) che specifica la
funzione di una parte di testo nella struttura logica dell'intero
documento;
g) tecnologie Web, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo),
del decreto ministeriale 8 luglio 2005: «insieme degli standard definiti
dall'Organizzazione internazionale per le standardizzazioni (ISO) e
delle raccomandazioni del Consorzio World Wide Web (W3C Recommendation)
finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su reti che
utilizzano il protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto (Hyper
Text Transfer Protocol), comunemente definite tecnologie Internet»;
h)
interfaccia utente: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v), del
decreto ministeriale 8 luglio 2005, programma informatico che gestisce
il rapporto dell'utente da, e verso, un elaboratore in modo interattivo,
realizzato attraverso una rappresentazione basata su metafore grafiche
(interfaccia grafica), oppure attraverso comandi impartiti in modo
testuale (interfaccia testuale).
Art. 2
Requisiti tecnici
1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano l'accessibilita'
agli strumenti didattici e formativi di cui all'art. 5 della legge 9
gennaio 2004, n. 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75.
2. Agli strumenti
didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web si applicano
le norme definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 8 luglio 2005, in particolare negli allegati «A» e «B» al
decreto stesso.
3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), ove si tratti dei libri di testo di cui all'art. 5, comma 2
della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono forniti su supporto digitale
contenente: a) la copia del libro di testo in formato elettronico; b) il
relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato D
del decreto ministeriale 8 luglio 2005, nell'ultima versione ufficiale
disponibile al momento della fornitura e senza vincoli onerosi di
licenza d'uso;
c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro,
l'organizzazione del contenuto del supporto digitale, le modalita' di
installazione e di utilizzo del materiale fornito.
4. La copia del testo
di cui al precedente comma 3, punto a), e' redatta seguendo le linee
guida per l'accessibilita' pubblicate e rese disponibili dal produttore
del programma di lettura e rispettando le «Linee guida editoriali per i
libri di testo», di cui all'allegato «A», che fa parte integrante del
presente decreto.
5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilita' definiti nell'allegato «D» del citato decreto
ministeriale 8 luglio 2005. 6. Per il software didattico espressamente e
deliberatamente realizzato per agevolare e favorire i processi di
apprendimento e integrazione dei soggetti disabili, i requisiti
richiamati al precedente comma 5 sono applicati compatibilmente con le
particolari finalita' educative del software stesso.
7. Ai sensi
dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il software
didattico utilizzato da alunni disabili per valutazioni formali di
profitto nella scuola secondaria di secondo grado consente tempi piu'
lunghi per l'effettuazione delle prove.
8. Il presente decreto ha
efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009 ed e'
periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle normative
internazionali dell'Unione europea in materia di accessibilita' e delle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2008
Il
Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
Nicolais
Il Ministro della pubblica istruzione Fioroni Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Mussi
Allegato A
LINEE GUIDA
EDITORIALI PER I LIBRI DI TESTO
Requisito 1
Enunciato: organizzare e
delineare la struttura logica del libro di testo utilizzando gli stili
di paragrafo.
Requisito 2
Enunciato: preservare le caratteristiche
logiche e strutturali del libro di testo originale nella corrispondente
versione elettronica. Garantire che il corretto ordine di lettura sia
preservato anche quando il testo eventualmente suddiviso in blocchi o in
colonne venga presentato in modo linearizzato.
Requisito 3
Enunciato:
fornire i libri di testo di un sommario navigabile che permetta il
collegamento diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei
collegamenti ipertestuali per il ritorno all'indice o ai contenuti alla
fine di ciascuna sezione. Dotare gli elementi informativi a corredo del
testo, tra i quali note e relativi rimandi e riquadri di
approfondimento, di collegamenti ipertestuali espliciti al punto o
all'elemento corrispondente nel testo principale.
Requisito 4
Enunciato: evitare di utilizzare immagini o altri elementi grafici per
rappresentare contenuti testuali. Dotare le immagini, i grafici e le
tabelle utilizzate a scopo didattico di didascalie esaurienti che
forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione esercitata
dall'oggetto originale nello specifico contesto. Collegare
esplicitamente le didascalie all'immagine a cui si riferiscono tramite
numerazione sequenziale contestualizzata all'organizzazione del libro.
Requisito 5
Enunciato: garantire che i contenuti sottoposti a
ingrandimento siano visualizzati nel rispetto dell'ordine di
presentazione originale ed evitare che per la loro lettura si debba
ricorrere alla barra di scorrimento orizzontale del programma di lettura
utilizzato.
Requisito 6
Enunciato: consentire la esportazione dei
contenuti del libro di testo o di sue parti nel rispetto della normativa
sul diritto d'autore.
Requisito 7
Enunciato: garantire che il libro di
testo non contenga protezioni o altri vincoli che inibiscano o limitino
le funzioni di gestione del programma di lettura, la personalizzazione
della modalita' di visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e
dello sfondo, e l'interfacciamento con le tecnologie assistive
Allegato B
LINEE GUIDA
PER L'ACCESSIBILITA' E LA FRUIBILITA' DEL SOFTWARE DIDATTICO DA PARTE
DEGLI ALUNNI DISABILI
Premessa
I requisiti tecnici per l'accessibilita'
degli applicativi in generale sono gia' definiti nel decreto
ministeriale M.I.T. 8 luglio 2006, allegato D (Requisiti tecnici di
accessibilita' per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a
scaffale). In aggiunta ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari
e la natura stessa del software didattico e al fine di favorire il
raggiungimento dell'obiettivo di integrazione sul quale e' costituito il
sistema scolastico italiano, si e' reputato opportuno individuare una
serie di fattori aggiuntivi valorizzanti che potessero meglio descrivere
la capacita' del prodotto di adattarsi alle specifiche esigenze del
singolo progetto educativo. La personalizzazione della didattica, che e'
alla base del processo di integrazione nella nostra scuola, richiede
infatti strumenti flessibili e quindi adattabili alle particolari
esigenze di ciascun alunno affinche' tutti possano partecipare nel modo
piu' significativo possibile alle attivita' della classe, pur con
modalita' ed eventualmente con obiettivi diversi. Fermo restando dunque
il rispetto degli 11 requisiti di accessibilita' definiti nell'allegato
D del decreto ministeriale citato, si indicano qui di seguito gli
ulteriori fattori che e' opportuno considerare nella progettazione del
software didattico. 1 - Rispetto delle impostazioni generali
dell'utente Il programma dovra' mantenere i valori impostati, a livello
del sistema operativo, del numero dei colori, del livello di contrasto e
degli attributi del carattere, delle impostazioni del mouse ed e' in
grado di funzionare perfettamente, adeguandosi automaticamente, alle
impostazioni preesistenti. In alternativa prevede un menu di
personalizzazione che consente di impostare manualmente i valori e le
caratteristiche desiderati. Il software si adattera' dinamicamente alle
dimensioni reali dello schermo, rispettando le scelte dall'utente.
2 -
Regolazione dei tempi
In tutte le attivita' che prevedono un tempo di
esecuzione o di consultazione e' importante poter regolare la durata
predefinita nonche' disattivare completamente la temporizzazione.
Eventuali limiti di tempo vanno chiaramente comunicati all'utente. Si
ricorda che per consentire l'osservanza dell'art. 16, terzo comma, delle
legge n. 104/92, la possibilita' di regolare i tempi di esecuzione e' da
considerarsi requisito irrinunciabile quando il software didattico e'
usato per valutazioni formali di profitto nella scuola secondaria di
secondo grado. 3 - Regolazione della velocita'
Se sono presenti oggetti
dinamici, caratterizzati da movimento, variazione di forma, colore o
altro, e' opportuno poter regolare la velocita' degli spostamenti e
degli altri eventi soprattutto quando si chiede all'utente di
riconoscerli, comprenderne il significato, intercettarli o intervenire
su di essi. 4 - Testi scritti
Per ogni testo, sia in fase di lettura
che di scrittura, deve essere possibile definire il tipo di carattere,
le dimensioni, il colore dei caratteri e dello sfondo. Il programma
prevede la personalizzazione degli attributi del testo scritto, compreso
quello dei bottoni e dei menu: tipo, stile, colore del corpo e dello
sfondo.
L'ingrandimento dei caratteri avviene sempre riorganizzando
l'impaginazione del documento affinche' non si debba mai ricorrere allo
scorrimento orizzontale della finestra per poter leggere l'intera riga.
In caso di documenti lunghi, e' importante poter agire anche sui
parametri di formattazione del paragrafo che condizionano la difficolta'
di lettura, in particolare la lunghezza della riga e delle dimensioni
dell'interlinea. Vanno sempre osservate le regole di leggibilita'
grafica. E' utile prevedere la possibilita' di scegliere tra una
scrittura interamente in maiuscolo e una maiuscolo/minuscolo. Nel caso
di consegne, suggerimenti e indicazioni di lavoro, affiancare al testo
scritto una riproduzione iconico-grafico, o in lingua dei segni o in
riproduzione vocale. E' utile che eventuali testi inseriti nel software
didattico possano essere esportati in modo accessibile ed editabile, nel
rispetto dei diritto dell'autore, per essere adattati alle esigenze del
singolo alunno, intervenendo nella presentazione grafica, nonche'
predisponendo stampe alternative in braille o ingrandite. Se la
tecnologia lo consente, vanno inserite le indicazioni relative alla
lingua del testo affinche' la sintesi vocale possa essere
automaticamente impostata secondo le regole di pronuncia corrispondenti.
5 - Immagini e colori
E' utile poter personalizzare i fondamentali
elementi costitutivi dei disegni, in particolare lo spessore delle
linee, i colori principali e le dimensioni di eventuali testi inglobati.
Questo e' particolarmente importante quando il disegno ha una elevata
funzione informativa, ad esempio nel caso di grafici, diagrammi, carte
geografiche, mappe concettuali o altro. In questi casi inoltre il testo
alternativo, necessario per tutte le immagini significative, deve essere
particolarmente dettagliato ed esaustivo. Per tutte le immagini
complesse o importanti dal punto di vista dell'informazione e' prevista
la possibilita' di ingrandimento a tutto schermo, senza eccessiva
perdita di definizione.
6 - Suoni e voci
L'utente potra' regolare
facilmente il volume dei suoni nonche' disattivarli totalmente. Nei
messaggi parlati va evitata la confusione di voci sovrapposte e ridotto
al minimo il disturbo derivante da suoni o musiche di sottofondo.
7 -
Feedback E' utile poter personalizzare le modalita' di erogazione del
feedback, soprattutto quando si fa uso di effetti speciali di forte
impatto percettivo che possono risultare problematici per alcune
tipologie di utenti.
8 - Livelli di difficolta' e gradualita'
All'interno dei differenti livelli di difficolta' che il software offre
all'utente, e' opportuno prevedere elementi di facilitazione che
consentano all'insegnante di definire per gli alunni con ritardi o
disturbi di apprendimento un percorso almeno in parte simile a quello
dei compagni |