1. Sono legittimati ad
agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, in
forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata a pena di nullita', in nome e per conto del soggetto passivo
della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto
del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale.
Art. 2
Requisiti per il
riconoscimento della legittimazione ad agire
1. Il riconoscimento della
legittimazione ad agire, effettuato con le modalita' di cui all'art. 1 e
valutato sulla base della finalita' statutaria e della stabilita'
dell'organizzazione, e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
b) essere in possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica che preveda come scopo esclusivo o preminente la promozione
della parita' di trattamento e la tutela dei diritti delle persone con
disabilita' ovvero il contrasto ai fenomeni di discriminazione senza fini
di lucro;
c) non aver riportato condanne, ancorche' non definitive, o l'applicazione
di pena concordata per delitti non colposi, in relazione all'attivita'
dell'associazione o ente, salva riabilitazione, con riferimento al
rappresentante legale;
d) non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione,
con riferimento al rappresentante legale;
e) non rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli
stessi settori in cui opera l'associazione o l'ente, con riferimento al
rappresentante legale.
Art. 3
Richiesta di
riconoscimento della legittimazione ad agire
1. La domanda contenente la
richiesta di riconoscimento deve essere presentata entro il 30 aprile o il
30 ottobre di ciascun anno e:
a) essere indirizzata al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'
- Largo Chigi, 19 - 00187 Roma;
b) essere consegnata a mano o inviata a mezzo posta con raccomandata r.r.,
recando sulla busta la dicitura "Legge n. 67/2006 - Associazioni
legittimate ad agire a favore delle persone con disabilita";
c) essere redatta secondo il modello allegato A, che forma parte
integrante del presente decreto e sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto proponente.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo fra gli
aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;
b) relazione sull'attivita' svolta nel triennio precedente la richiesta di
riconoscimento e sui programmi che si intendono realizzare nell'anno
solare in corso, anche con riferimento alle risorse finanziarie impiegate;
c) copia dell'ultimo bilancio o dell'ultimo resoconto economico approvato;
d) elenco nominativo degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione o ente per
gli scopi statutari ed elenco nominativo di coloro che ricoprono le
diverse cariche associative;
e) autodichiarazione del rappresentante legale sull'assenza di condanne,
ancorche' non definitive, o di applicazione di pena concordata per delitti
non colposi, in relazione all'attivita' dell'associazione o ente, salva
riabilitazione;
f) autodichiarazione del rappresentante legale di non essere stato
dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione;
g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire la
qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e
servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione o l'ente.
Art. 4
Commissione di
valutazione
1. L'esame delle domande e'
affidato ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto
del Ministro per i diritti e le pari opportunita' e composta dal Capo del
Dipartimento dei diritti e le pari opportunita' o da persona da lui
delegata che la presiede, da due rappresentanti designati dal Ministro per
i diritti e le pari opportunita', due rappresentanti designati dal
Ministro della solidarieta' sociale e due rappresentanti designati dalle
federazioni maggiormente rappresentative delle associazioni operanti nel
campo della tutela dei diritti delle persone con disabilita'.
2. La Commissione provvede, con cadenza semestrale, all'istruttoria delle
domande inoltrate e alla redazione di un elenco delle associazioni e degli
enti che e' approvato con decreto del Ministro per i diritti e le pari
opportunita' di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale.
Art. 5
Conferma biennale
1. Ogni due anni le
associazioni e gli enti contemplati nel decreto di cui all'art. 4, comma
2, devono chiedere la conferma del riconoscimento della legittimazione ad
agire secondo il modello allegato B, che forma parte integrante del
presente decreto.
Art. 6
Norma transitoria
In sede di prima
applicazione del presente decreto le domande sono presentate entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2007
Il Ministro per i diritti e
le pari opportunita': Pollastrini
Il Ministro della solidarieta' sociale: Ferrero.
Allegato A
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Vedere allegato alle pagg. 15-16 <----
Allegato B
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Vedere allegato a pag. 17 <----