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IL DIRETTORE GENERALE
per gli affari generali, il bilancio le risorse umane e la formazione
Visto il decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; Visto il decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2004, n. 173, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in
particolare l'art. 1, comma 1141;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre
2006, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007»,
che assegna la somma di euro 10.000.000,00 al cap. 7825 Piano Gestionale 12;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 26
febbraio 2007, istitutivo della Commissione per l'analisi delle
problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e
delle attivita' culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 14
settembre 2007, recante la ripartizione delle somme summenzionate e, in
particolare, l'art. 3 che dispone che la somma di euro 1.750.000,00 del cap.
7825 e' destinata ad interventi per la creazione di percorsi museali,
bibliotecari e archivistici finalizzati alla fruizione da parte di
ipovedenti, non vedenti e di persone con disabilita' e che le modalita' di
accesso ai finanziamenti sono definite con apposito bando di gara del
direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e
la formazione;
Decreta:
Art. 1
1. I finanziamenti citati in
premessa sono concessi ad istituzioni e organismi privati, Universita', Enti
di ricerca nel settore della disabilita', cooperative sociali, associazioni
ed Onlus che si occupano delle persone con disabilita', sulla base di
progetti finalizzati alla creazione di percorsi museali, bibliotecari ed
archivistici per la fruizione da parte di ipovedenti e non vedenti e di
persone con disabilita', nonche' alla realizzazione di un sistema di
qualita' per la fruizione del patrimonio museale da parte di ipovedenti e
non vedenti.
2. Saranno privilegiati i progetti che prevedano il raccordo, il
coordinamento, la messa in rete e l'informazione al pubblico di tutte le
iniziative e buone pratiche svolte da soggetti radicati sul territorio (universita',
enti locali, centri specializzati, associazioni, Onlus e cooperative
sociali) per favorire la piena accessibilita' al patrimonio culturale delle
persone con disabilita' sensoriale, motoria e psicocognitiva anche
attraverso la creazione di formati alternativi e di sistemi informatizzati
che consentano la messa in rete delle informazioni, nonche' la visita e la
conoscenza di musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche,
indipendentemente dalla presenza in loco, attraverso l'uso delle nuove
tecnologie. In tale ambito si potra' prevedere anche la creazione di portali
specializzati (con visibilita' nazionale e internazionale) di ricerca e
fruizione di documenti in formato alternativo. Saranno inoltre privilegiati
i progetti dedicati alla creazione di reti di informazione ed erogazione di
servizi tra universita' e tra enti locali.
3. Saranno privilegiati anche progetti che promuovano la ricerca di
soluzioni architettoniche per interventi di salvaguardia e valorizzazione di
edifici o siti storici culturali volti a garantire la piena accessibilita'
anche attraverso soluzioni originali ed innovative.
4. Fermi e impregiudicati i summenzionati criteri, gli articoli 2 e 3
delineano le caratteristiche che dovranno essere possedute in particolare da
due categorie di progetti individuate volte ad assicurare: la piena
accessibilita' di 10 siti culturali mediante la dotazione di idonei
strumenti; un sistema informativo per la qualita' nella fruizione dei beni
culturali da parte di persone con esigenze specifiche.
Art. 2
1. Saranno selezionati
progetti finalizzati a realizzare la piena accessibilita' e fruibilita' di
10 siti culturali statali individuati dalla Commissione ministeriale per
l'analisi delle problematiche relative alla disabilita' nello specifico
settore dei beni e delle attivita' culturali, sentiti gli uffici
ministeriali competenti.
2. I progetti dovranno prevedere la realizzazione della piena accessibilita'
e fruibilita' dei siti secondo criteri che saranno verificati dalla
Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla
disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita' culturali, in
particolare attraverso l'allestimento di idonee attrezzature volte a
consentire una accessibilita' anche superiore agli standard minimi previsti
dalla legge. Il risultato dovra' garantire, anche attraverso la
sperimentazione dei supporti piu' innovativi e la specifica formazione del
personale addetto all'accoglienza nei siti culturali, una migliore fruizione
del patrimonio culturale alle persone con disabilita' temporanea e
permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva, nel rispetto della loro
autonomia e delle pari opportunita' e soddisfacendo realmente il fabbisogno
culturale e informativo di tutta la popolazione.
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo della piena accessibilita' dei 10
siti selezionati e' previsto un finanziamento complessivo di euro 800.000,00
comprensivo delle varie forniture di apposite strutture ed attrezzature
previste per ciascun sito, al fine di realizzare la piena accessibilita' di
tutti i siti individuati. 4. L'approvvigionamento di tali forniture dovra'
avvenire con la supervisione del responsabile del procedimento individuato
ai sensi dell'art. 7.
Art. 3
1. Sara' selezionato un
progetto che prevede come obiettivo un sistema informativo per la qualita'
nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze
specifiche mediante la rilevazione delle condizioni di accessibilita' di
siti culturali e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per
consentire alla persona con disabilita' di poter stabilire se, rispetto alle
proprie specifiche esigenze, le caratteristiche di quella particolare
struttura consentano una fruibilita' soddisfacente. La rilevazione dovra'
tenere conto delle diverse forme di disabilita' (temporanea e permanente,
motoria, sensoriale e psicocognitiva) e dovra' essere effettuata su un
numero stimato di 800 siti culturali statali.
2. La metodologia dovra' essere caratterizzata dai seguenti elementi: la
raccolta delle informazioni deve essere basata sulla rilevazione diretta da
parte del personale della struttura selezionata, supportato da operatori
adeguatamente formati; la raccolta delle informazioni deve avvenire mediante
l'utilizzo di un questionario, appositamente studiato con la collaborazione
delle associazioni e della Commissione ministeriale per l'analisi delle
problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e
delle attivita' culturali, per la rilevazione di tutte le caratteristiche e
degli elementi necessari per garantire un'informazione esauriente in
relazione ad una larga tipologia di esigenze. Il questionario sara'
somministrato attraverso la rete intranet del Ministero; la rilevazione sul
campo deve avvenire mediante l'utilizzo di un'articolata serie di strumenti.
Le informazioni testuali dovranno essere integrate in mappe dei siti
rilevati, messe a disposizione dal responsabile del sito e corredate di
fotografie per garantire maggior chiarezza nella descrizione delle
condizioni di fruibilita' di ogni struttura. Il progetto dovra' prevedere le
seguenti attivita': coordinamento, organizzazione logistica della campagna
di rilevazione, rendicontazione progetto; confronto con le associazioni
delle persone disabili e con la Commissione ministeriale per l'analisi delle
problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e
delle attivita' culturali; definizione degli elementi che identificano le
strutture da rilevare; definizione dei questionari relativi; supporto alla
realizzazione del software di rilevazione e del sistema di restituzione
delle informazioni: attivita' di confronto con gli esperti del Ministero per
la definizione del sistema di acquisizione e restituzione informazioni;
formazione dei rilevatori: impostazione 3 corsi, predisposizione materiale
didattico, coordinamento calendario docenti, erogazione corsi,
preferibilmente in modalita' di e-learning; supporto alla campagna di
rilevazione in 800 siti culturali statali, incluso spese di missione;
assistenza e supporto del personale incaricato della rilevazione per la
soluzione di problemi durante la stessa; validazione delle rilevazioni e
rilascio delle informazioni: verifica dei dati pervenuti attraverso la
compilazione del questionario, breve descrizione degli elementi
significativi all'interno della struttura (caratteristiche dei sistemi di
collegamento, tipologia dei servizi offerti, ecc), rilascio definitivo del
dato validato. L'obiettivo del progetto dovra' essere quello di fornire alla
generalita' degli utenti la possibilita' di avere informazioni sull'accessibilita'
dei luoghi della cultura attraverso l'uso di mappe che riproducano gli spazi
fisici dei luoghi della cultura (musei, aree archeologiche, archivi,
biblioteche, ...) con icone e dettagli di approfondimento. Le icone potranno
descrivere gli elementi presenti nel sito culturale, valutati come
significativi per la comoda, sicura ed autonoma fruizione del bene. Il
progetto sara' realizzato in raccordo con la Direzione generale per
l'innovazione tecnologica e la promozione del Ministero. Per la
realizzazione di tale progetto e' previsto un finanziamento complessivo di
euro 250.000,00.
Art. 4
1. Le domande per la
concessione dei finanziamenti, corredate dallo specifico progetto, in regola
con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante
dovranno essere inoltrate al Ministero per i beni e le attivita' culturali -
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto
per il libro, via dell'Umilta', 33 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. L'elencazione dei 10 siti culturali, individuati ai sensi dell'art. 2
dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative
alla disabilita' nello specifico settore dei beni e delle attivita'
culturali, sara' pubblicata sul sito internet della Direzione generale per i
beni librari e gli istituti culturali (www.librari. beniculturali.it).
Art. 5
1. I progetti saranno
valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero
(d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione, composta da tre
rappresentanti della Commissione ministeriale per l'analisi delle
problematiche relative alla disabilita' nello specifico settore dei beni e
delle attivita' culturali, un rappresentante della Direzione generale per i
beni librari e gli istituti culturali, un rappresentante della Direzione
generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, un
rappresentante della Direzione generale per i beni architettonici e
paesaggistici, un rappresentante della Direzione generale per i beni
archeologici, un rappresentante della Direzione generale per i beni
archivistici, un rappresentante della Direzione generale per l'innovazione
tecnologica e la promozione, avra' il compito di accertare l'ammissibilita'
delle domande, di valutare la qualita' tecnico scientifica dei progetti e di
proporre al Responsabile del procedimento il piano di ripartizione dei
finanziamenti.
2. La partecipazione alla Commissione non da' luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti, indennita'. Ai componenti della Commissione spetta,
secondo le disposizioni vigenti, il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno documentate, i cui oneri graveranno sul pertinente capitolo del
Centro di responsabilita' beni librari e istituti culturali, nei limiti
delle disponibilita' di bilancio assegnate.
Art. 6
1. Ai fini dell'erogazione
dei finanziamenti il responsabile del procedimento, sulla scorta della
proposta espressa dalla Commissione, predispone il relativo piano di
ripartizione, che viene approvato dal Direttore generale per i beni librari
e gli istituti culturali con proprio decreto.
2. Detto decreto dirigenziale e' pubblicato, anche solo per via telematica,
a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.
3. I finanziamenti sono erogati per meta' dopo l'adozione del decreto
dirigenziale indicato al punto 1 e per la restante meta' a seguito di una
relazione dettagliata che illustri la regolare realizzazione del progetto
corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti verificata dalla
Commissione.
4. La Commissione segnala al direttore generale per i beni librari e gli
istituti culturali l'ammissibilita' alla restante parte del finanziamento,
oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la
revoca di quanto gia' erogato. Al recupero delle somme conseguente alla
revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.
L'amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attivita' di
verifica e monitoraggio sulle modalita' di gestione dei finanziamenti
concessi.
5. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al
progetto di investimento, distinte in:
a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per
elaboratore (anche in forma di licenze);
b) spese di consulenza per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi
previsti dal progetto;
c) spese di personale direttamente impiegato per la realizzazione del
progetto;
d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprieta'
industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi
previsti dal progetto;
e) spese per la formazione del personale;
f) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.
Art. 7
1. I soggetti destinatari dei
finanziamenti sono tenuti, nel triennio successivo alla conclusione del
progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le realizzazioni
finanziate: «Intervento realizzato con il contributo finanziario del
Ministero per i beni e le attivita' culturali». Una dizione equivalente
deve essere inserita con adeguata visibilita' nei siti Internet il cui
adeguamento alle esigenze dei disabili sia realizzata con le strutture
finanziate all'interno del progetto. Il responsabile del procedimento e' il
dirigente dell'Istituto per il libro della Direzione generale per i beni
librari e gli istituti culturali. Per informazioni rivolgersi ai numeri
telefonici 06/69654217-4212 o all'indirizzo di posta elettronica dg-bl.
programmadisabilita@beniculturali.it
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2007
Il direttore generale:
Turetta
Registrato alla Corte dei
conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 7, foglio n. 135
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