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IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro
Visto l'art. 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi
pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999, di lire 60 miliardi pari a euro
30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, e di euro 37.000.000 a decorrere
dall'anno 2007;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la
procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle
Regioni;
Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra
loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto
dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia
d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti,
illustrati nella relazione presentata dalle Regioni ai sensi dell'art. 4,
comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente
presso le Regioni stesse;
Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2007, relativa alle
iniziative assunte dalle Regioni nel corso del 2006, e' stata concordata tra
Ministero, Regioni e Province autonome l'individuazione di taluni criteri
che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo
l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti
ammessi al beneficio della fiscalizzazione;
Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato, per l'anno 2007,
quanto segue: di riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo
ed equitativo, gia' introdotto l'anno precedente, secondo cui il computo del
10% delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente al numero
complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia autonoma (dati ISTAT
2004); l'entita' delle risorse da ripartire secondo questo criterio
testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del
complessivo impianto del riparto; il valore equitativo e' individuato nella
proporzionalita' con la popolazione residente posto che la percentuale di
persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita
lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non
prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;
l'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri di
riparto utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro un peso pari
rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale;
l'indicazione nelle tabelle impiegate per il calcolo del punteggio relativo
al criterio a) di punti 1 per i tirocini sostenuti (relativamente alla voce
assicurativa Inail) dal Fondo nazionale art. 13, L. 68/99 e finalizzati
all'assunzione; tale opportunita' sussiste esclusivamente per le Regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
l'individuazione di un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole
Regioni e Province autonome nella misura del 23% per cento delle risorse
disponibili per il riparto del Fondo nazionale 2006, ridistribuendo
proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le restanti Regioni e
Province autonome;
Considerato, altresi', che il riparto tiene parzialmente conto delle risorse
assegnate nelle precedenti annualita' ed ancora non programmate, come da
apposite comunicazioni delle Regioni e Province autonome;
Tenuto conto delle restanti somme gia' assegnate alle Regioni e Province
autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, che
rimangono nella disponibilita' delle rispettive tesorerie con il medesimo
vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni
successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della
legge n. 68 del 1999; Sentiti i rappresentanti delle Regioni e Province
autonome, riuniti nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l'esame e
la valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, definitivamente approvata nella riunione
del 19 luglio 2007;
Decreta:
Art. 1
1. Il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di
euro 37.000.000,00 e' ripartito tra le Regioni e Province autonome secondo
l'elenco allegato (Tabella 1, che forma parte integrante del presente
decreto) tranne che per le Regioni:
Valle d'Aosta e Calabria che hanno comunicato di non avere ancora esaurito i
fondi derivanti dalle assegnazioni degli anni precedenti.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per il visto e la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 19 luglio 2007
Il direttore generale:
Menziani Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 6, foglio n. 138.
Allegato
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