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AVVERTENZA:
Il
testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art.
110, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate
dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate
nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Nel
testo di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 21 del 26 gennaio 1989, sono state, pertanto, inserite le
modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalla
legge 27 febbraio 1989, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989.
Art.
1
1.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei
mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata .
3.
La progettazione deve comunque prevedere:
a)
accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b)
idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c)
almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d)
l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori
terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini.
4.
E’ fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del
professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della presente legge.
Art.
2
1.Le
deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli
edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui
all’art. 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all’art. 1, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché
la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi
all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del
condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall’art. 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma
1, i portatori di handicap,
ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del
libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche
modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più
agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121,
terzo comma, del codice civile.
Art.
3
1.
Le opere di cui all’art. 2
possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste
dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine
interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a pi fabbricati.
2.
E’ fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o
alcuna area di proprietà o di uso comune.
Art.
4
1.
Per gli interventi di cui all’art. 2, ove l’immobile sia soggetto al
vincolo di cui all’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le
regioni, o le autorità da esse subdelegate,
competenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della
citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni.
2.
La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
3.
In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni
successivi, richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni
dalla data di ricevimento della richiesta.
4.
L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
5.
Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e
della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al
complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le
alternative eventualmente prospettate dall’interessato.
Art.
5
1.
Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica ai
sensi dell’art. 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda
di autorizzazione prevista dall’art. 13 della predetta legge la
competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario,
apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 4,
commi 2, 4 e 5.
Art.
6
1.
L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’art. 2, da realizzare
nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non è soggetta all’autorizzazione di cui all’art.
18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
2.
Resta fermo l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle
competenti autorità, a norma dell’art. 17 della stessa legge 2
febbraio 1974, n. 64.
Art.
7
1.
L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’art. 2 non è soggetta a
concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle
opere interne, come definite dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, contestualmente all’inizio dei lavori, in luogo di quella
prevista dal predetto art. 26, l’interessato presenta al sindaco
apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
2.
Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, si
applicano le disposizioni relative all’autorizzazione di cui all’art.
48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art.
8
1.
Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla
realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato
certificato medico in carta libera attestante l’handicap
e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino
l’ubicazione della propria abitazione, nonchè
le difficoltà di accesso.
Art.
9
1.
Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e
all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai
soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con
le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con
quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o
al portatore di handicap.
2.
Il contributo concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta
per costi fino a lire cinque milioni; aumentato del venticinque per cento
della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a
lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per
costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3.
Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli
10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla
mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi
dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di
beneficiari.
4.
Nella lettera e) del comma 1 dell’art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “mezzi necessari
per la deambulazione e la locomozione”, sono sostituite dalle parole
“mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento”. La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio
1988.
Art.
10
1.
E’ istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale
per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati.
2.
Il Fondo annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari
sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione
del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell’art. 11, comma 5.
Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3.
I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne
abbiano fatto tempestiva richiesta.
4.
Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti
coprire l’intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza
per le domande presentate da portatori di handicap
riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle
competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non
soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli
anni successivi.
5.
I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art.
11
1.
Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui
sito l’immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa
prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.
2.
Per l’anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
3.
Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 8.
4.
Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le
trasmette alla regione.
5.
La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro
trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al
Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo di cui all’art. 10, comma 2.
Art.
12
1.
Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese dei privati per
interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli
edifici" per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e
1991.
2.
Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate
al fondo per l'anno successivo.
3.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Circolare
Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.
Oggetto:
"Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13."
1.
Ambito di applicazione
1.1.
La legge 9.1.1989, n. 13 - così come modificata e integrata dalla L.
27.2.1989, n. 62, - reca "Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati", ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad
assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi
accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con
particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di
una ridotta o impedita capacità motoria.
Opera
pertanto, la legge 13/'89, nel solco di altri interventi normativi, che a
livello statuale, si sono nel passato avuti nella materia che ci occupa;
primo fra tutti la L. 30.3.1971, n. 118 (e il
D.P.R. 27.4.1978, n. 384 contenente il regolamento di attuazione ex art.
27 della predetta L. 118/1971) che affrontava
il problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici, privati aperti al pubblico e nel settore dei trasporti
pubblici. Meritano inoltre di essere menzionate le circolari del
Ministero dei LL.PP. 20.1.1967, n. 425 e, soprattutto, 19.6.1968, n. 4809
che possono essere considerati i primi approcci istituzionali al
problema.
Per
effetto di tali preesistenti normative la tematica del superamento delle
barriere architettoniche era riferita essenzialmente agli edifici
pubblici e a quelli privati aperti al pubblico (art. 27 L.
118/71) e, soltanto marginalmente, anche a quelli di edilizia
residenziale pubblica (art. 17 D.P.R. 384/1978).
Rimanevano
pertanto quasi del tutto estranei alla considerazione del legislatore gli
edifici ove, di norma, si svolge una considerevole e, sotto taluni
aspetti, primaria sfera della vita di relazione delle persone: gli
edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo. A colmare tale
lacuna è intervenuta la legge 13/'89.
1.2.
Per l'espressa disposizione contenuta nel titolo della legge e per quanto
è previsto all'art. 1, 1° comma, il campo di applicazione della
normativa in disamina è, per l'appunto, riferita agli edifici privati di
nuova costruzione; agli edifici di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione; alla ristrutturazione
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
ed agevolata; agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai
punti precedenti.
1.3.
La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali
la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi
edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1); la seconda
al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla
eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7); la terza,
infine, è volta a regolare la materia concernente la concessione di
contributi a fondo perduto per la realizzazione delle opere direttamente
finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche
in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti
(articoli 8-12).
2.
Nuove costruzioni e ristrutturazioni
2.1.
Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a
decorrere dall'11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi
dall'entrata in vigore delle legge previsti dall'art. 1, comma 1), tutti
i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici (siano essi, nel primo e nel secondo
caso, destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche
quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata,
dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al comma 2 dell'art. 1.
Restano
pertanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i soli
edifici pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le norme tecniche
contenute nel D.P.R. 384/1978.
Per
quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al pubblico
(che pur erano stati oggetto di disciplina da parte del D.P.R. da ultimo
citato) questi devono essere ritenuti compresi nell'ambito di
applicazione delle più recente L. 13/1989.
Per
ciò che concerne il contenuto dei termini accessibilità, adattabilità
e visitabilità adottati al 2° comma per
indicare i tre fondamentali livelli qualitativi di progettazione e di
realizzazione degli spazi costruiti, si rimanda a quanto disposto nel
decreto del Ministero Lavori Pubblici di cui allo stesso comma 2.
Il
comma 3 contiene una serie di norme prestazionali
dirette a stabilire i requisiti che la progettazione deve
"comunque" prevedere: tali criteri debbono essere quindi intesi
come "standard" minimi di progettazione, fermo restando le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità contenute
nel decreto.
3.
Innovazioni
3.1.
Le modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con
pluralità di proprietari (condominio), tendenti al superamento o
all'eliminazione delle barriere architettoniche, potranno essere
adottate, secondo quanto prescrive l'art. 2 comma 1, dall'assemblea
condominiale secondo le modalità previste nell'art. 1136, 2° e 3°
comma, del codice civile.
La
richiesta al condominio può essere fatta sia dal portatore di handicap
(ovvero da chi ne esercita la tutela o potestà) che da ogni altro
condomino.
E'
onere di chi ha interesse alla innovazione formulare al condominio
relativa richiesta scritta: da tale momento infatti decorrono i tre mesi
oltre i quali, nell'ipotesi di mancata pronunzia in odine
alla richiesta modifica, potrà essere esercitato il diritto di cui al
comma 2.
La
disposizione contenuta nell'art. 2 deve ritenersi applicabile, oltre alle
ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione
di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.
3.2.
Il comma 2 dell'art. 2 consente inoltre, nella ipotesi in cui il
condominio non approvi la innovazione prospettata o non si pronunzi entro
tre mesi dalla stessa richiesta di modifica, che il portatore di
handicap, ovvero che ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo
IX del libro primo del cod. civ., possa
procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di
particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio,
quali l'installazione di servoscala, o di
altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica
dell'ampiezza delle porte di accesso.
Il
diritto potestativo di cui si è detto è esercitabile
anche nei confronti dell'unico proprietario dell'immobile, sia esso
soggetto privato o pubblico.
Al
proprietario dell'immobile dovrà conseguentemente essere rivolta la
richiesta di innovazione.
3.3.
Potrà beneficiare delle disposizioni contenute nell'art. 2 in esame
colui il quale, affetto da obiettive menomazioni o per effetto di
patologie invalidanti irreversibili ( pneumopatie,
disturbi cardiocircolatori, ecc.), non sia in grado di raggiungere la
propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della
salute.
3.4.
Il comma 3 dell'art. 2, richiamandosi a specifiche norme del codice
civile, detta infine disposizioni comportanti il divieto di eseguire
innovazioni che possano recare pregiudizio all'immobile (art. 1120, 2°
comma, cod. civ.) e la possibilità da parte del condomino, che si sia
dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni
suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in
un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi
dell'art. 1121, 3° comma, cod. civ., alle
spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. La stessa facoltà, oltre
al condomino, spetta ai suoi eredi o aventi causa.
In
definitiva le opere oggetto delle deliberazioni di cui al comma 1
dell'art. 2, finalizzate al superamento delle barriere architettoniche,
incontrano gli unici limiti nel pregiudizio alla stabilità o alla
sicurezza del fabbricato, nell'alterazione del decoro architettonico o
nella inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di
parti comuni (art. 1120, 2° c., cod. civ.).
Le
innovazioni invece eseguibili ai sensi del comma 2 dell'art.2, cioè
quelle poste in essere dal portatore di handicap (ovvero da chi ne
esercita la tutela o potestà), a proprie spese, nell'ipotesi di rifiuto
o mancata risposta da parte del condominio, oltre ai limiti sopra
menzionati (art. 1120, 2° c., cod. civ.), possono riguardare
tassativamente soltanto gli interventi specificati nel comma stesso,
quali, a titolo esemplificativo, il servoscala,
la piattaforma mobile, i sistemi di apertura automatica di porte o
cancelli, le carrozzelle elettriche montascale
(ma non anche, quindi, l'ascensore).
3.5.
Problemi particolari possono sorgere con riguardo all'ipotesi in cui il
portatore di handicap abiti a titolo di proprietà o di locazione
l'alloggio, e a seconda che le opere incidano sulle parti comuni o meno.
Se
l'interessato è proprietario e le innovazioni riguardano parti comuni di
un edificio condominiale è necessario munirsi dell'autorizzazione del
condominio. Se l'assemblea approva, con le maggioranze previste, la
modifica, la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel
codice civile, per quote millesimali (fermo
restando la possibilità di ottenere il contributo di cui agli articoli 9
e segg.). Se invece l'assemblea non delibera l'innovazione (o comunque
non si pronuncia entro tre mesi in merito ad essa), nell'ipotesi in cui
le opere siano tra quelle comprese nell'elencazione formulata nel più
volte citato comma 2 dell'art. 2 e il portatore di handicap (o chi ne
esercita la tutela o potestà) intenda avvalersi del diritto di farle
eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico per l'espressa
previsione contenuta nella medesima disposizione (sempre salvo il
contributo di cui si è detto).
3.6.
Se il portatore di handicap occupa l'immobile a titolo di locazione e le
innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio, deve essere
acquisito il consenso del locatore. Tale consenso costituisce altresì
titolo per eventualmente ottenere, ai sensi dell'art. 1592 c.c., la
prescritta indennità per miglioramenti da parte del proprietario. Le
spese per l'innovazione sono a carico del conduttore.
Qualora,
fermo restando l'occupazione dell'alloggio a titolo di locazione, la
modifica sia inerente alle parti di uso comune sarà necessaria
l'autorizzazione del proprietario e le spese devono intendersi a carico
del portatore di handicap. In mancanza di tale autorizzazione il
portatore di handicap, sussistendo le ipotesi di cui all'art. 2, comma 2
potrà a proprie spese procedere alla esecuzione dell'opera (ferma
restando, nei tre casi da ultimo richiamati, la possibilità di ottenere
il contributo a fondo perduto).
3.7.
Nell'ottica di facilitare l'esecuzione delle opere volte al superamento
delle barriere architettoniche l'art. 3 introduce la possibilità di
"derogare" (con il limite di cui al comma 2) alle norme sulle
distanze precisate dai regolamenti edilizi, anche per quanto riguarda le
innovazioni incidenti sugli spazi interni ai fabbricati quali cortili, chiostrine
o spazi di uso comune.
3.8.
Le opere dirette al superamento o alla eliminazione delle barriere
architettoniche da eseguirsi su immobili vincolati ai sensi delle leggi
n. 1089 e n. 1497 del 1939 sono state oggetto di previsione da parte
degli articoli 4 e 5 della legge.
In
tali disposizioni sono state previste semplificazioni inerenti al
rilascio di nullaosta o pareri delle autorità preposte alla tutela dei
vincoli.
In
particolare, per gli immobili soggetti al vincolo storico-artistico
di cui alla legge 1089, l'istanza di autorizzazione va inoltrata alla Sovraintendenza
competente la quale dovrà pronunziarsi entro 120 giorni dalla data di
presentazione della domanda. Il predetto organo amministrativo potrà
impartire apposite prescrizioni ritenute idonee alla soluzione del
problema.
Trascorso
inutilmente il predetto termine il silenzio avrà valore di assenso.
Per
gli immobili soggetti al vincolo ambientale di cui alla legge 1497/1939
la domanda va presentata alla Regione (oppure all'ente da essa delegato),
la quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data della
presentazione.
Anche
in questo caso l'autorità amministrativa potrà dettare prescrizioni
tecniche. Anche in questo caso la mancata pronunzia entro il termine
predetto vale come implicita autorizzazione. Contro il diniego motivato
l'interessato può proporre ricorso entro il termine di 30 giorni al
Ministero dei beni culturali e ambientali il quale avrà tempo 120 giorni
per pronunciarsi in ordine alla richiesta. Il silenzio oltre il 120°
giorno, avrà, questa volta, valore di rigetto del ricorso.
La
compatibilità tra l'innovazione richiesta ed il vincolo storico-artistico
od ambientale trova limite soltanto nel "serio pregiudizio" che
verrebbe a prodursi a carico dell'immobile per effetto della esecuzione
dell'opera.
E'
da sottolineare come l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione
sia tenuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 4, non soltanto a motivare il
diniego con riferimento alla specifica natura e serietà del pregiudizio,
ma anche ad esaminare ed a pronunciarsi in merito alle soluzioni
alternative eventualmente prospettate nella richiesta.
3.9
L'art. 7 prevede in linea generale che l'esecuzione delle opere
necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche non sono
soggette né a concessione né ad autorizzazione edilizia; se si tratta
di opere interne va presentata una relazione a firma di un professionista
abilitato ai sensi dell'art. 26 della legge 47/1985; se invece le opere
incidono sulla struttura esterna dell'immobile modificandone la sagoma
occorre che le opere siano munite di autorizzazione edilizia.
4.
Il procedimento per la concessione dei contributi
4.1.
Le domande di cui all'art. 8 per la concessione di contributi per la
realizzazione delle opere descritte nell'art. 9 comma 1, concedibili ai
sensi del comma 3 dello stesso articolo per interventi su immobili
privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o
limitazioni funzionali permanenti, vanno presentate in carta da bollo,
non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta di
bollo.
4.2.
Le domande devono essere presentate dal portatore di handicap (ovvero da
chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro I°
del codice civile) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale
e per opere che eliminino ostacoli alla sua mobilità. Nel caso di
pluralità di handicappati fruitori la domanda può essere formulata da
uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un
solo contributo, secondo quanto più ampiamente oltre si dirà (v. n.
4.10).
Non
sono invece legittimati alla presentazione della domanda altri soggetti,
neanche quelli (quali il proprietario dell'immobile o l'amministratore
del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del
diritto ai contributi ai sensi del comma 3° dell'art. 9, come oltre
specificato: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal
portatore di handicap la domanda deve essere da questi sottoscritta per
conferma del contenuto e per adesione.
Ai
sensi dell'art. 11 la domanda deve essere presentata al sindaco del
comune in cui è sito l'immobile e deve contenere la descrizione anche
sommaria delle opere, nonché la spesa prevista; non è necessario un
preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un
tecnico o esperto, essendo sufficiente l'indicazione anche complessiva
della spesa proveniente dal richiedente (con l'avvertenza, però che una
inesatta indicazione potrà andare a scapito del richiedente, come di
seguito meglio precisato al punto 15).
Qualora
l'immobile sia soggetto ai vincoli storico-artistici
o ambientali richiamati dagli articoli 4 e 5, l'interessato deve
richiedere l'autorizzazione all'intervento.
Inoltre,
qualora l'immobile sia soggetto alle previsioni di cui all'art. 17 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64 (recante "Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche") il
richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e
dell'invio del progetto alle competenti autorità, obbligo mantenuto
fermo ai sensi del comma 2 dell'art. 6.
4.3.
Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo: la domanda può
riguardare, oltre ad una sola opera, un insieme di opere funzionalmente
connesse, come meglio si chiarisce oltre.
La
domanda deve indicare il soggetto avente diritto al contributo, che deve
identificarsi nel soggetto onerato dalle spese per la realizzazione
dell'opera. Questi può pertanto coincidere con l'handicappato
presentatore della domanda qualora egli stesso provveda a proprie spese,
ma può essere un diverso soggetto (che deve sottoscrivere, come si è
detto, la domanda, per conferma e adesione): fra questi, ad esempio,
coloro i quali abbiano a carico l'handicappato ai sensi dell'art. 12
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il condominio o il proprietario
dell'immobile ove risiede l'handicappato.
Nel
caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve
indicarsi il nominativo dell'amministratore.
4.4.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 1° marzo di
ciascun anno: per il solo 1989 al 31 luglio.
4.5.
La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate: i comuni nei
quali le opere debbono essere eseguite possono accertare che le domande
non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione,
anche mediante controlli a campione, da effettuarsi immediatamente dopo
la presentazione della domanda.
Per
le domande già presentate per l'anno 1989 il suddetto accertamento può
essere effettuato dai comuni anche successivamente ma comunque entro il
termine posto dalla legge per l'individuazione del fabbisogno
complessivo.
Le
domande già presentate per il corrente anno e non conformi alle
prescrizioni della presente circolare, possono essere adeguate alle
stesse su iniziativa del richiedente, o, in difetto, su invito del
sindaco a cui sono state presentate.
Dopo
la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare
direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento
amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata
concessione di contributo.
4.6.
Alla domanda devono essere allegati il certificato medico e la
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8.
Il
certificato medico, in carta semplice, può essere redatto e
sottoscritto, da qualsiasi medico, e deve attestare l'handicap del
richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive
difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove
occorre, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione
funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non
necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
Qualora
il richiedente si trovi nella condizione di portatore di handicap
riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla
competente unità sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza
prevista dal comma 4 dell'art. 10, deve allegare anche la relativa
certificazione della U.S.L. (anche in fotocopia autenticata).
4.7.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio deve specificare
l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole
intervenire, con indicazione del comune, della via o piazza e del numero
civico, nonché del piano e dell'interno qualora si tratti di
appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono inoltre essere
descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati
all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
L'interessato
deve inoltre dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso
di esecuzione. Deve altresì dichiarare se per le medesime opere gli
siano stati concessi altri contributi (v. punto n. 12).
4.8.
Affinché sorga il diritto ai contributi, ai sensi del comma 3 dell'art.
9, l'opera deve essere volta al superamento o all'eliminazione di
barriere architettoniche che costituiscano ostacolo a portatori di
menomazioni o limitazioni funzionali permanenti: fra queste l'art. 9
indica, a titolo esemplificativo, la cecità e le menomazioni relative
alla deambulazione e alla mobilità.
Inoltre
il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora
nell'immobile su cui si interviene: non sorge pertanto il diritto al
contributo qualora l'handicappato abbia nell'immobile dimora solo
saltuaria o stagionale ovvero precaria.
4.9.
Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la
realizzazione delle opere di modifica dell'immobile, i contributi possono
essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per
caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al
raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera
non realizzabile.
4.10.
Il contributo può essere concesso sia per opere da realizzare su parti
comuni dell'edificio, sia su immobili o porzioni degli stessi in
esclusiva proprietà o godimento all'handicappato: può, ad esempio,
concedersi per opera da realizzare all'interno dell'appartamento condotto
in locazione ove l'handicappato dimora stabilmente.
Ogni
contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di
opere funzionalmente connesse.
Per
opere funzionalmente connesse si intende una pluralità di interventi
sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo
alla stessa funzione (ad esempio portone di ingresso troppo stretto e
scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Ciò
implica le seguenti conseguenze.
Qualora
di un'unica opera possano fruire più handicappati, viene concesso un
solo contributo: viene quindi presentata una sola domanda, come già in
precedenza chiarito (n. 4.2).
Qualora
varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa
funzione, può formularsi un'unica domanda ed ottenere quindi un solo
contributo, per il compimento delle varie opere funzionalmente connesse.
Se
la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza
di ascensore e servizio igienico non fruibile), l'handicappato può
ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una
diversa domanda per ognuna di esse.
4.11.
L'entità del contributo concedibile va determinata ai sensi del disposto
del comma 2 dell'art. 9 sulla base delle spese effettivamente sostenute e
comprovate: il computo va effettuato, in relazione ai vari scaglioni di
spesa previsti, nei modi che si illustrano.
Per
costi entro i cinque milioni di lire il contributo è concesso in misura
pari alla spesa.
Per
costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni il contributo è
aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta.
Il
computo deve così eseguirsi: il contributo base di lire cinque milioni
si detrae dalla cifra spesa; sulla differenza si calcola il venticinque
per cento che si aggiunge al contributo base. Ad esempio per una spesa di
lire quindici milioni si deve così procedere: contributo base: lire
cinque milioni, detrazione della spesa di lire cinque milioni, con
risultato di lire dieci milioni; computo del venticinque per cento su
tale cifra residua, con risultato di lire due milioni e cinquecentomila
che, aggiunto al contributo base di lire cinque milioni, consente
l'erogazione del contributo totale di lire sette milioni e
cinquecentomila.
Per
costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni si aumenta
l'erogazione di un ulteriore cinque per cento. Pertanto devono sommarsi i
cinque milioni del contributo di base, il venticinque per cento del costo
ulteriore fino a lire venticinque milioni, cioè ulteriori lire cinque
milioni, pari al venticinque per cento di venti milioni, costituenti la
differenza tra la spesa massima dei primi due scaglioni (rispettivamente
di cinque e venticinque milioni), nonché il cinque per cento della
ulteriore spesa superiore ai venticinque milioni.
Ad
esempio per una spesa di lire ottanta milioni il contributo sarà
determinato come segue. Contributo base: lire cinque milioni; contributo
del venticinque per cento della differenza tra lire cinque e venticinque
milioni: lire cinque milioni; contributo del cinque per cento di lire
cinquantacinque milioni, cioè della differenza tra lire ottanta milioni
e lire venticinque milioni: lire due milioni e settecentocinquantamila.
In
totale, quindi, per una spesa di lire ottanta milioni può essere erogato
un finanziamento di lire dodici milioni e settecentocinquantamila (somma
fra le cifre parziali di lire cinque milioni, cinque milioni e due
milioni e settecentocinquantamila).
4.12.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 i contributi sono comulabili
con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o
istituto o al portatore di handicap; tuttavia, qualora l'altro contributo
sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione
complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.
Pertanto
il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri
contributi specifici.
Il
contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni
dalla presentazione delle fatture, ai sensi del comma 5 dell'art. 10.
4.13.
Il procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del
contributo così può riassumersi.
L'interessato
presenta la domanda (con le indicazioni e le documentazioni descritte)
entro il 1° marzo di ciascun anno (entro il 31 luglio per il 1989) al
sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
L'amministrazione
comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della
domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e
documentazioni, alla sussistenza in capo al richiedente di tutti i
descritti requisiti necessari per la concessione del contributo,
all'inesistenza dell'opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica
della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
Entro
30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il
fabbisogno del comune, computando in relazione all'importo complessivo
dei contributi determinati in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art.
9; forma inoltre l'elenco delle domande, ordinate secondo i criteri di
cui all'art. 10, elenco che deve essere pubblicato mediante affissione
presso le casa comunale.
4.14.
Il sindaco comunica alla regione il fabbisogno così individuato,
unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse; la
regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette al
Ministro dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di cui al comma 4 dell'art. 11, la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art. 10.
Il
Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli
affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in
proporzione al bisogno indicato dalle regioni.
Le
regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni
richiedenti; per quanto riguarda i criteri di tale ripartizione, si
rappresenta a titolo meramente esemplificativo che può essere effettuata
o in misura proporzionale ai vari fabbisogni ovvero, qualora l'eccessivo
numero di domande rispetto alle disponibilità finanziarie possa
implicare una frantumazione dei contributi in quote di valore
insufficiente a coprire le singole richieste, privilegiando il fabbisogno
dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.
4.15.
I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità
come sopra attribuite, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al
richiedente, i contributi agli interessati la cui richiesta,
tempestivamente formulata, sia stata a suo tempo ammessa ed inserita
nell'elenco trasmesso alla regione.
4.16.
Per l'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti
a coprire l'intero fabbisogno, il comma 4 dell'art. 10 detta due criteri
(subordinati ed integrati) di precedenza da seguire nella ripartizione;
primo criterio è quello della assoluta precedenza per le domande
presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali;
criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione
delle domande.
Pertanto,
l'elenco delle domande deve formarsi dando precedenza agli handicappati
aventi le caratteristiche testé rammentate, ordinate fra loro in base al
subordinato criterio cronologico (che in tal caso integra il primo
criterio); quindi devono porsi le altre domande, disposte in base
all'ordine temporale di presentazione.
I
contributi vengono concessi nell'ordine così formato.
4.17.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano
comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova
verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora
vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio:
trasferimento dell'istante in altra dimora).
Tali
domande mantengono l'ordine cronologico di presentazione, fermo restando
la precedenza delle domande degli handicappati riconosciuti invalidi
totali con difficoltà di deambulazione dalla competente U.S.L.,
anche se presentate nell'anno successivo.
Nell'ipotesi
in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno
successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la
realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione
della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il
nuovo importo.
4.18.
La concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione
dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il
richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione
del lavori con trasmissione della fattura: entro 15 giorni il comune,
accertato l'effettivo compimento dell'opera e la conformità rispetto
alle indicazioni contenute nella domanda, provvede all'erogazione,
dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.
Qualora
la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella
originariamente indicata nella domanda come spesa prevista, e sulla quale
pertanto è stata computata l'entità del contributo, il contributo è
ridotto tenendo conto della minor spesa, sempre in applicazione dei
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 9 (illustrati al punto 4.11).
Le
somme residue non erogate in favore del richiedente a cui erano state
concesse, vengono assegnate alle domande inevase, in ordine di
graduatoria.
Qualora
la spesa effettiva risulti invece superiore a quella prevista, non può
farsi luogo ad una erogazione superiore a quella assegnata.
4.19.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme in esame, si
rileva che i contributi possono essere erogati per interventi in edifici
privati, come emerge, fra l'altro, dalla stessa denominazione del Fondo
speciale istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.
Ciò
premesso, si rileva come la legge 27 febbraio 1989, n. 62, di modifica ed
integrazione alla L. 13/1989, abbia
introdotto la possibilità di concedere contributi anche per opere da
realizzare in edifici adibiti a centri o istituti residenziali per
l'assistenza agli handicappati.
Tale
espressa previsione consente l'erogazione anche qualora l'edificio su cui
si deve intervenire, ove abbia sede il centro o istituto, non sia
privato.
Affinché
sia concedibile il contributo occorrerà sempre che l'handicappato abbia
dimora stabile, abituale ed effettiva nell'edificio e che non possa
superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o
soluzioni diversi. Ad esempio, qualora sia possibile assegnare
all'handicappato residente in un istituto una stanza al piano terreno,
evitando così l'ostacolo costituito da una rampa di scale, non potrà
concedersi il contributo per un servoscala.
I
contributi possono comunque essere concessi per consentire l'accesso o la
visitabilità delle singole porzioni di
immobile assegnate specificamente all'handicappato (stanza, appartamento
ecc...), dei servizi igienici di uso individuale o collettivo e degli
spazi di uso collettivo (quali sale da pranzo, gabinetti medici ecc...),
esclusi i locali di servizio (quali depositi, cantine ecc...).
Il
contributo, richiesto sempre dal portatore di handicap, viene concesso al
soggetto onerato della spesa, quindi all'handicappato o al centro o
istituto.
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