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IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante
«Norme di polizia delle miniere e delle cave», ed in
particolare il Titolo VIII - Esplosivi, art. 299, che istituisce
presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora Ministero delle attivita' produttive)
l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi
di accensione riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo
stesso Ministro;
Visti gli articoli 299, comma 3, e 301 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, i quali
dispongono che l'elenco e le relative aggiunte e variazioni sono
approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita' produttive);
Visti gli articoli 1 e 10 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro
delle attivita' produttive) in data 21 aprile 1979, recante «Norme
per il rilascio dell'idoneita' di prodotti esplodenti ed
accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.
128», modificato con decreti in data 21 febbraio 1996 e 23
giugno 1997;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza», ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco
dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle
attivita' estrattive avviene a seguito del versamento di un
canone annuo;
Considerato che l'amministrazione, fissato il canone per l'anno
2003 ai sensi della citata legge n. 273/2002, ha provveduto a
richiedere alle societa' produttrici o importatrici il
versamento, entro tre mesi dalla richiesta, del canone stesso
per tutti i prodotti ad esse intestati, ferma restando la
possibilita' di non versare il canone per i prodotti obsoleti o
comunque di scarso interesse commerciale;
Considerato che le societa' produttrici ed importatrici hanno
provveduto ad effettuare i richiesti versamenti per i prodotti
ritenuti ancora di interesse commerciale e che sono iscritti
nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei
all'impiego per attivita' estrattive soltanto i prodotti per i
quali le societa' produttrici o importatrici hanno effettuato il
versamento del canone per l'anno 2003;
Considerato che la procedura prevista dall'art. 17 del citato
decreto 21 aprile 1979 e' inattuabile in quanto non e' stato a
tutt'oggi emanato il decreto per l'individuazione delle prove di
controllo e per la descrizione delle relative modalita' di
attuazione, di cui all'art. 15 dello stesso decreto;
Ritenuto che la procedura sopra descritta attuata
dall'amministrazione per il versamento dei canoni annui
equivale, nella sostanza, a quella prevista dal citato art. 17
del decreto 21 aprile 1979 e tutela adeguatamente i diritti e
gli interessi degli operatori del settore;
Ritenuto che per gli esploditori (codici 3Ea e 3Eb) e per gli
ohmetri (codice 3F), gia' riconosciuti idonei e per i quali le
societa' produttrici o importatrici non hanno versato il
relativo canone di iscrizione, sia necessario conservare il
diritto all'utilizzo in quanto gia' dichiarati idonei e
probabilmente ancora impiegati nelle attivita' estrattive;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato
l'allegato elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei
all'impiego nelle attivita' estrattive.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio
2004
Il direttore
generale: Garribba
ALLEGATO
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