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Testo in vigore dal:
25-9-2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'allegato 1, n. 86;
Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;
Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 15 luglio 2009,
n. 94;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 1° aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei
deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari
costituzionali del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 luglio 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per lo sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di
applicazione
1. Le disposizioni del
presente regolamento disciplinano le modalita' con le quali sono rilasciate
le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza,
di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a
seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri
delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di
lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel
ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e
prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale,
qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 20 e
dell'allegato 1, n. 86 della legge 15 marzo1997, n. 59, recante «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa: «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un
programma di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri
competenti, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al
Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la
semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno
successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze
dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di
legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1
prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme
legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di regolamenti ai sensi
dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3.
Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie,
stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo,
l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto
normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia,
previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di
novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei
principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis)
coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme
abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi
generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla
partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti
previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d)
eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di
condizionamento della liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli
interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati
e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale
e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di
autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attivita' da presentare
da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle
attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f)
determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di
consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di
discrezionalita' amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle
certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attivita'
da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non
venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato
per categorie di atti in relazione alla complessita' del procedimento, con
esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente
rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusivita', anche alla
luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti
all'accesso e all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 4) alla
protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la
realizzazione della solidarieta' sociale; 5) alla tutela dell'identita' e
della qualita' della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita'; h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita' da parte delle
categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi
indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualita' delle
fasi delle attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono
soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita' private, previsione
dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonche'
di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione
all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati
per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilita'
dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel
settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni,
salvo il conferimento di funzioni a province, citta' metropolitane, regioni
e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi
fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da
parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m)
definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa
alle modalita' di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n)
indicazione esplicita dell'autorita' competente a ricevere il rapporto
relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689. 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna
materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto,
una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima
materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi. 4. I decreti
legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della
legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne
le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi: a)
semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi
risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel
rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e
delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei
procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d)
riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione
e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante
l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per
una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo
degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f)
aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale
utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis)
generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei
soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle
materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere
perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella
ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei
rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i
criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e
della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli
accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere
della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei
quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le
modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative
pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi
conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono
emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i
Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri
delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al
comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del
parere del Consiglio di Stato nonche' delle competenti commissioni
parlamentari. I pareri della conferenza unificata e del Consiglio di Stato
sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle commissioni
parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni
dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su
richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7.
I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti
legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa
data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui
al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi
monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi
o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di
interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilita' e delle procedure
di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla
legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei
procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi
piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da
parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e)
adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e
degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei
procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 8-bis. Il Governo
verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della
regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria,
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di
miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione
e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i
poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e l'omogeneita' degli
interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti,
l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto
normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di
partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie
economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di
regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno
compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti
amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per
la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.». «Allegato 86. Procedimento per la certificazione
antimafia: legge 31 maggio 1965, n. 575; legge 19 marzo 1990, n. 55; legge
17 gennaio 1994, n. 7; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.». - Si
riporta il testo del comma 94 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.
127, recante: Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: «94.
Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alla
legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla legge 17
gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i
regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone
fisiche, associazioni, imprese, societa' e consorzi obblighi in materia di
comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da esse previsti non siano piu' rilevanti ai fini della lotta alla
criminalita' organizzata.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, recante: «Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
luglio 1998, n. 176. - La legge 31 maggio 1965 n. 575 recante: «Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. - La legge 17
gennaio 1994, n. 47, recante: «Delega al Governo per l'emanazione di nuove
disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio
1994, n. 19. - Si riporta il testo dell'art. 5-bis (Poteri di accesso e
accertamento del prefetto) del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
recante: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia
nonche' disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di
contrasto alla criminalita' organizzata»: «Art. 5-bis (Poteri di accesso e
accertamento del prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a
prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto puo'
disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate
all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi
interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno
14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto
con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalita' di
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e
gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche'
dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi
a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi
la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione
ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge; e) 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di
Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli
uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di
Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica
della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti
delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente
articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari
vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione
implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro
funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque
obsolete.».
Note all'art.
1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. «Art.
10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o
autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche
e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni
di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni
negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei
costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del
commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i
mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a
contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti
o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici
o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione
determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni,
concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi
tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono
cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di
prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e
sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del
tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di
prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti
dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di
imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a
misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo
scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di
cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri
provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal
presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento
all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti
di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti,
ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica
amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono
essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti
indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui
confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre,
ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del
comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi
fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non
superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha
proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si
applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per
uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio
1998, n. 176: «Art. 10 (Informazioni del prefetto). - 1. Salvo quanto
previsto dall'art. 1, ed in deroga alle disposizioni dell'art. 4 del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento
di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli
enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le
informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di
rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia: a) pari o superiore a
quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in
materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 300
milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali
per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione
di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni
dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; c)
superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti,
cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici
o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 2. Quando, a seguito
delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate, le
amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono
stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne'
autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le
erogazioni. 3. Le informazioni del prefetto, sono richieste
dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del
contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando,
esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della
apposita dicitura antimafia. Nel caso di societa' consortili o di consorzi,
il certificato e' integrato con la indicazione dei consorziati che detengono
una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonche' dei
consorziati per conto dei quali la societa' consortile o il consorzio opera
in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le
imprese di costruzioni il certificato e' integrato con l'indicazione del
direttore tecnico. 4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al
comma 3 puo' essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante
recante le medesime indicazioni. 5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la
richiesta di informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le
associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e
subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari
degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso
comma 1. 6. La richiesta puo' essere effettuata anche dal soggetto privato
interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa
comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere
direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante
sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento
di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le
informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente. 7.
Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una
misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non
definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis, e
648-ter del codice penale, o dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di
taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis e 3-quater
della legge 31 maggio 1965, n. 575; c) dagli accertamenti disposti dal
prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati
dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per
quelli da effettuarsi in altra provincia. 8. La prefettura competente
estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello
Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli
indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta
dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle
circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di
infiltrazione mafiosa. 9. Le disposizioni dell'art. 1-septies del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15
novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal
presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite
siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.
Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in
vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive
europee.». Art. 2
Accessi ed accertamenti nei cantieri
1. Ai sensi dell'articolo
5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, il prefetto avvalendosi
del gruppo interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del
Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 2004, n. 54, dispone gli accessi e gli accertamenti
nei cantieri delle imprese indicate dall'articolo 1, comma 2.
2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 sono improntati ai
criteri di celerita' ed efficacia dell'azione amministrativa
Art. 3
Informazioni antimafia
1. Al termine degli accessi
ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro
trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite
nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, trasmettendola al prefetto che
ha disposto l'accesso.
2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva
l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi,
in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i
soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli
indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette,
entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo
interforze, l'informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale
audizione dell'interessato secondo le modalita' individuate dall'articolo 5.
3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto
che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla
relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le
modalita' stabilite nel comma 2
Art. 4
Effetti delle informazioni
rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri
1. Il rilascio
dell'informazione prevista all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, produce gli effetti di cui all'articolo
11, comma 3, del medesimo decreto.
2. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle
altre amministrazioni, dell'informazione di cui al comma 1 e' data
tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:
a) stazione appaltante;
b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di
accertamento;
c) prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa
antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture istituito presso l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici,
ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) Ministero dello
sviluppo economico
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.
252 del 1998 si vede nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»: «10. E' istituito il casellario informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il
regolamento di cui all'art. 5 disciplina il casellario informatico dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' le modalita' di
funzionamento del sito informatico presso l'osservatorio, prevedendo archivi
differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora
scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresi' il termine massimo di
conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonche' un
archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali
e lodi arbitrali.».
Art. 5
Procedimento per
l'audizione degli interessati
1. Il prefetto competente al
rilascio dell'informazione di cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile,
sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in
sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche
allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.
2. All'audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione
formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente
l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove
dovra' essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 3.
Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui
uno consegnato nelle mani dell'interessato
Art. 6
Acquisizione e gestione informatica dei dati
1. I dati acquisiti nel corso
degli accessi di cui all'articolo 1 devono essere inseriti a cura della
Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistema
informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia,
previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro
dell'interno in data 14 marzo 2003.
2. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente
comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di
effettuare le attivita' di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di
apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa
antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico
di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto
2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro
dello sviluppo economico
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Registrato alla Corte dei
conti il 25 agosto 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n.
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