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IL CONSIGLIO
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche e integrazioni (di seguito il codice) ed, in
particolare, gli articoli 2, 6 e 8, comma 3, del medesimo decreto;
Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita' approvato in data 20
dicembre 2007;
Ritenuto di dover disciplinare l'attivita' di indagine della Direzione
generale vigilanza lavori e della Direzione generale vigilanza servizi e
forniture, in relazione alle attivita' di cui all'art. 38, comma 1, lettera
a) ed all'art. 39, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento di
organizzazione; Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina
l'esercizio dell'attivita' di indagine, di competenza dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del codice
Art. 2
Attivita' d'indagine
1. Le attivita' di indagine vengono attuate
sulla base di programmi annuali, definiti dal Consiglio dell'Autorita',
aventi ad oggetto specifiche problematiche o criticita' del settore dei
contratti pubblici.
2. Le attivita' di indagine possono altresi' essere svolte sia d'iniziativa
d'ufficio che su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse. In quest'ultimo
caso la segnalazione deve essere presentata secondo l'apposito modulo
predisposto e disponibile sul sito Web dell'Autorita'.
3. Le segnalazioni presentate secondo quanto previsto dal precedente comma
sono catalogate dagli Uffici e costituiscono oggetto di apposita relazione
riepilogativa bimestrale anche al fine di concorrere ad individuare le
tematiche oggetto della direttiva annuale sull'azione amministrativa.
4. Le segnalazioni pervenute sono catalogate a cura del dirigente
dell'ufficio, mentre compete al Direttore generale l'apertura e la
definizione del procedimento, all'esito della relativa attivita'
istruttoria, nei seguenti casi:
a) questioni in relazione alle quali non sussistono dubbi interpretativi;
b) questioni alle quali puo' applicarsi, anche in via analogica, una
precedente pronuncia dell'Autorita'.
5. Non sono, invece, oggetto di una specifica istruttoria i seguenti tipi di
segnalazioni:
a) quando non e' stato utilizzato l'apposito modulo o la compilazione e'
incompleta, previa richiesta di compilazione o integrazione;
b) quanto fa difetto in modo evidente la competenza dell'Autorita', ossia
quando la questione proposta esula dalle attribuzioni dell'Autorita' stessa
sotto il profilo oggettivo o soggettivo;
c) nei casi di manifesta infondatezza dell'istanza, ossia quando vengono
dedotti fatti o circostante fondati su dati giuridici o di fatto palesemente
inesatti;
d) ove risultano dedotte questioni attinenti al bando di gara o allo
svolgimento della stessa nei casi in cui sussistano i presupposti per
ricorrere alla procedura di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006;
e) quando la richiesta di intervento ha carattere di generalita' tale da
giustificare l'emanazione di un atto a portata generale.
6. Le segnalazioni pervenute e, in particolare, quelle relative a gare il
cui valore sia inferiore a 150 mila euro, nonche' quelle relative a
procedure di aggiudicazione concluse da piu' di sei mesi, ovvero a procedure
di esecuzione dei contratti pubblici per le quali e' stato emesso il
certificato di collaudo definitivo, vengono valutate dagli Uffici ai fini
dello svolgimento di eventuali indagini di carattere generale.
7. L'apertura del procedimento per le seguenti segnalazioni, di particolare
rilevanza, e' altresi' di competenza del Direttore generale, salvo che non
ritenga di rimetterla all'esame del Consiglio:
a) contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;
b) interventi riportati dalla stampa nazionale;
c) interventi nei quali siano state commesse gravi violazioni delle norme
sulla sicurezza dei lavoratori;
d) interventi nei quali si sia verificata la sospensione dell'attivita' per
un tempo superiore a un anno;
e) subappalti non autorizzati;
f) casi che presuppongono un intervento di rilevanza generale;
g) casi in cui sia necessario rivedere l'orientamento gia' espresso dal
Consiglio;
h) casi la cui definizione implichi segnalazione alla Procura della
Repubblica o della Corte dei conti.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
procedimenti gia' pendenti presso gli Uffici
Art. 3
Richieste di informazioni e di esibizione di
documenti 1. Le
richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6,
comma 9, lettera a) del codice, devono essere formulate per iscritto e
comunicate secondo le modalita' di cui all'art. 11.
2. Esse devono sinteticamente indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) lo scopo;
c) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito
il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso
ed alla quantita' e qualita' delle informazioni richieste, e comunque non
inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni;
d) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni
e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o
comunicate le informazioni richieste;
e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti
richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o
esibiti documenti non veritieri.
3. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in
originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei
titolari o rappresentanti legali delle imprese.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere
formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo
note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal
comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata
di documenti, e' consentito integrare nel termine stabilito gli elementi
forniti.
5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene
redatto processo verbale, secondo le modalita' di cui all'art. 10
Art. 4
Avvio dell'istruttoria
1. L'atto di avvio dell'istruttoria indica gli
elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di
conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento, l'ufficio
dove si puo' prendere visione degli atti del procedimento, nonche' il
termine entro il quale le imprese e gli enti interessati possono esercitare
il diritto di essere sentiti ovvero di depositare memorie e documenti.
2. L'atto di avvio dell'istruttoria e' comunicato, ai sensi dell'art. 11,
alle stazioni appaltanti, alle imprese e agli enti interessati, nonche' ai
soggetti che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno
presentato denunce o istanze utili all'avvio dell'istruttoria.
3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione
personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la stessa e'
effettuata tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorita'
Art. 5
Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali e' stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria,
ai sensi dell'art. 4, comma 2;
b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' le
associazioni rappresentative dei consumatori, cui possa derivare un
pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto
dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa e che
facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla
pubblicazione sul sito web del provvedimento di avvio dell'istruttoria.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
a) accedere ai documenti, secondo quando previsto dal regolamento
sull'accesso agli atti; b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni
e pareri.
3. I soggetti ai quali e' stato comunicato l'atto di avvio dell'istruttoria,
possono essere sentiti in audizione dinanzi agli uffici.
4. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati possono comparire in
persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale
munito di apposita documentazione giustificativa del potere di
rappresentanza.
Essi possono altresi' farsi assistere da consulenti di propria fiducia,
senza tuttavia che l'esercizio di tale facolta' comporti la sospensione
dell'audizione Art. 6
Ispezioni
1. L'Ufficio esegue le ispezioni presso chiunque
sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini dell'istruttoria. I
dirigenti formulano proposte motivate al Direttore generale ai fini della
autorizzazione all'ispezione. Il Direttore generale procede a formalizzare
l'incarico di ispezione con proprio atto, anche ai fini dell'impegno delle
relative risorse umane e finanziarie.
2. I funzionari dell'Autorita' incaricati di procedere alle ispezioni
esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi
l'oggetto, lo scopo dell'accertamento e le sanzioni per il rifiuto,
l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni
ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel caso in
cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di
omissione, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari, circolari o
disposizioni di servizio interni della Stazione appaltante;
b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti
aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni fiscali o
amministrative; d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o
industriale, salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze
segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e utilizzati ai fini
dell'attivita' della stazione appaltante o dell'impresa, indipendentemente
dal livello di responsabilita' e rappresentativita' dell'autore del
documento, nonche' ogni documento prodotto o contenuto su supporto
informatico
5. I funzionari di cui al comma 2 possono:
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei
cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di' residenza
o domicilio estranei all'attivita' aziendale oggetto dell'indagine;
b) controllare i documenti di cui al comma 4;
c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b);
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere
da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale
facolta' comporti la sospensione dell'ispezione.
7. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con particolare
riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, e' redatto processo
verbale secondo le modalita' di cui all'art. 10.
8. Nello svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Autorita' puo' avvalersi
della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, che, ai sensi
dell'art. 6, comma 9, lettere b) e d) del codice, agiscono con i poteri e le
facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
dalle altre norme tributarie
Art. 7
Conclusione dell'istruttoria e relativa
comunicazione 1.
Completata l'istruttoria, viene adottato l'atto finale, che viene comunicato
ai soggetti interessati. Della decisione adottata e' data notizia mediante
pubblicazione sul sito web dell'Autorita'.
2. Nei casi di cui all'art. 2, comma 7, gli uffici trasmettono al Consiglio
le risultanze istruttorie, il Consiglio, verificata la non manifesta
infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli
elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle
risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 4, comma 2.
3. Nei procedimenti di cui all'art. 4, comma 3, la comunicazione delle
risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante pubblicazione nel
sito web ovvero mediante altre forme di pubblicita' idonee, stabilite di
volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la
comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal
caso, nella pubblicazione si deve tenere conto dell'interesse a che non
vengano divulgati segreti commerciali o industriali.
4. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle risultanze
istruttorie, le stazioni appaltanti, le imprese e gli enti interessati
possono presentare controdeduzioni ed eventuale istanza di audizione finale
di fronte agli uffici. Ove intendano essere sentiti dinanzi al Consiglio,
essi devono far pervenire apposita richiesta entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. Il Consiglio
valuta la richiesta, fissando la data della audizione, che e' comunicata
agli interessati.
5. Il Consiglio puo' sentire i soggetti interessati separatamente o
congiuntamente. In quest'ultimo caso si deve tenere conto dell'interesse dei
presenti a che non vengano divulgati i segreti relativi alla propria
attivita'.
6. Dell'audizione e' redatto processo verbale, contenente le principali
dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalita' di cui all'art.
10 Art. 8
Monitoraggio dei contratti pubblici
1. Il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti
pubblici puo' essere condotto dall'Ufficio, al fine di verificare le
motivazioni del mancato conformarsi alle decisioni dell'Autorita' ovvero a
verificare fatti irregolari ulteriori conseguenza di quelli rilevati.
2. Il monitoraggio e' attuato mediante una richiesta di informazioni e
documenti avente ad oggetto:
a) eventuali nuove irregolarita';
b) il persistere di irregolarita' o di situazioni di inefficienza senza
provvedimenti;
c) la necessita' di scelte della stazione appaltante per ovviare a
situazioni abnormi; d) gli effetti di irregolarita' emerse e denunciate; e)
ulteriori aspetti ritenuti necessari in ordine alla questione oggetto di
segnalazione Art. 9
Segreto di ufficio
1. Le informazioni raccolte in applicazione del
codice e del presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del
codice sono tutelate, fino alla conclusione dell'istruttoria, dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi
gli obblighi di denuncia di cui all'art. 331 del codice di procedura penale
Art. 10
Verbalizzazioni
1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal
presente regolamento il verbale, contenente le principali dichiarazioni
delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione, e'
sottoscritto, al termine dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dal
titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese ovvero da
soggetto cui sia stata conferita apposita procura.
2. Quando taluna delle parti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere il
verbale, ne e' fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del
motivo.
3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono
consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di
verbalizzazione che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, puo' essere effettuata
registrazione fonografica delle audizioni
Art. 11
Comunicazioni
1. Le richieste, la trasmissione di documenti e
convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti
modi:
a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) consegna a mano contro ricevuta;
c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;
d) telex o telegramma.
2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di
richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi
all'Autorita'. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i
documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui
sono stati inviati, salvo prova contraria.
Roma, 15 gennaio 2009
Il presidente: Giampaolino |