|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6
aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di
compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che
hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009
recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi
sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile
2009, n. 3753, del 9 aprile 2009, n. 3754, del 15 aprile 2009, n. 3755 e del
21 aprile 2009, n. 3757, recanti: «Primi interventi conseguenti agli eventi
sismici predetti»;
Visto, in particolare, l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 con cui i sindaci dei comuni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, sono nominati
soggetti attuatori;
Visto l'art. 9 del decreto-legge n. 39 del 2009, con cui vengono
disciplinati la rimozione e il trasporto, ad opera dei comuni, dei materiali
derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonche' quelli
provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto
presenti su aree pubbliche e private;
Visto in particolare il comma 9 del predetto art. 9 del decreto-legge n. 39
del 2009, che prevede la possibilita' di definire con ordinanze di
protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2, della sopra citata legge n.
225 del 1992 le modalita' operative per la gestione dei rifiuti di cui al
medesimo articolo;
Ravvisata la necessita' di disporre misure urgenti per la rimozione, il
trasporto, il recupero o lo smaltimento dei materiali derivanti dai crolli e
dalle demolizioni, dei rifiuti liquidi prodotti presso i campi di ricovero
della popolazione sfollata, nonche' per il ripristino degli impianti di
depurazione danneggiati dagli eventi sismici;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Dispone:
Art. 1
1. In relazione a quanto
disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al
fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti
nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 citata in premessa, gli attuali
siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente
normativa e presso i quali e' depositato detto materiale, sono all'uopo
autorizzati sino al termine di cui al comma 6. Le autorita' sindacali
determinano l'adozione di eventuali misure di carattere temporaneo al fine
di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica
e delle matrici ambientali.
2. Per le finalita' di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del
2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a
stoccaggio provvisorio e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli
edifici pubblici nonche' quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici
danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza
delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute
pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche gia' esperite ed, ove
necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443.
3. Le attivita' degli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno
dei siti di cui al comma 1, da porre in essere ai sensi dell'art. 9, comma
5, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere avviate previa
presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilita' di cui alla
parte II del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli esiti della procedura di
verifica.
4. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e limitatamente ai
materiali di cui al comma 1, i provvedimenti di iscrizione all'Albo
nazionale gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai CER del capitolo
17 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni devono intendersi estesi
anche alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20
marzo 1999.
5. I comuni provvedono alle iniziative di cui al comma 1 avvalendosi del
supporto tecnico e operativo della provincia di L'Aquila e scientifico dell'ARTA
Abruzzo. 6. In deroga alla legge regionale del 19 dicembre 2007, n. 45, i
comuni procedono alla rimozione dei materiali di cui al comma 2 depositati
nell'ambito degli interventi di emergenza nei giorni immediatamente
successivi all'evento sismico entro tre mesi dalla data di pubblicazione
della presente ordinanza, disponendone il conferimento alle aree di cui al
comma 1. 7. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti
per le attivita' di cui al presente articolo, al netto di eventuali ricavi
da avvio a recupero degli materiali
Art. 2
1. Limitatamente ai territori
dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110,
comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, n. 152 del 2006 e
successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di
ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in
rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.
2. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonche' le autorizzazioni e
le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo
smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1
identificati con il codice CER 20.03.04 devono intendersi estesi ai rifiuti
aventi codice CER 20.03.99.
3. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei
rifiuti di cui al comma 1 e' il Comune di origine dei rifiuti stessi, in
deroga all'art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti per la
gestione dei rifiuti di cui al presente articolo ai fini della verifica
contabile e della liquidazione.
5. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009, agli operatori incaricati delle
attivita' di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dal
crollo degli edifici pubblici e privati, di quelli provenienti dalle
demolizioni degli edifici danneggiati dall'evento sismico nonche' dei
rifiuti liquidi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 193, comma 4 del decreto legislativo n 152 del 2006 e successive
modifiche ed integrazioni, e possono svolgere le dette attivita' in deroga
all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo. La presente
ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi
|