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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sulla proposta
DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare,
l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia
abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli
minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della
persona umana;
Visto altresi', il comma 12 del richiamato art. 11, che
dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano
nazionale di edilizia abitativa e' istituito un apposito Fondo nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale
confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis, e
41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;
Visto altresi', il comma 12-bis del richiamato art. 11 che dispone che per il
tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale e'
destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
Vista l'intesa,
espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 12 marzo 2009, sulla
proposta concernente il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui al
richiamato art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il parere
condizionato espresso ai sensi del comma 1 del menzionato art. 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) con deliberazione in data 8 maggio 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2009;
Considerato
che nel testo di «Piano nazionale di edilizia abitativa» proposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state recepite le
osservazioni formulate dal CIPE nella sopracitata deliberazione 8 maggio
2009;
Decreta:
Articolo unico
E' approvato il «Piano nazionale di edilizia
abitativa» allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 3
agosto 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 7, foglio n. 385
Allegato
Piano nazionale di
edilizia abitativa
Art. 1
Linee d'intervento
1. Il piano e' articolato in
sei «linee di intervento», di seguito indicate:
a) costituzione di un
sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione
e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione
di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di
soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento
dell'offerta abitativa in locazione;
b) incremento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle
province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese
quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle
normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c)
promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai
sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i
soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni
amministrative nonche' termini di durata predeterminati per la
partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa;
e) programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale anche sociale;
f) interventi di competenza degli ex
IACP comunque denominati o dei comuni, gia' ricompresi nel Programma
straordinario di edilizia residenziale pubblica, approvato con decreto
ministeriale del Ministro delle infrastrutture del 18 dicembre 2007,
regolarmente inoltrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
caratterizzati da immediata fattibilita', ubicati nei comuni ove la domanda
di alloggi sociali risultante dalle graduatorie e' piu' alta. L'immediata
fattibilita' degli interventi e' accertata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione che, entro
30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di cui il presente Piano costituisce allegato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano effettuano per documentare lo stato
delle procedure tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola
opera.
2. Agli interventi di cui al presente piano si applicano, qualora
oggetto di finanziamento pubblico anche parziale, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 2
Dotazione finanziaria
1. In fase di prima attuazione la dotazione
finanziaria del Fondo nazionale di edilizia abitativa e' costituita dalle
risorse di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le disponibilita' finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art.
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono utilizzate:
a) sino all'importo
massimo di 150 milioni di euro per gli interventi di cui al successivo art.
11;
b) una quota non superiore a 200 milioni di euro per gli interventi di
cui all'art. 1, comma 1, lettera f);
c) nei limiti delle residue risorse per
concedere contributi per il finanziamento di ciascuna linea d'intervento
come indicate nel seguente art. 3.
Art. 3
Articolazione delle risorse
1. Le
risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), del presente decreto sono
ripartite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato,
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti
stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17
marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e
destinate:
a) al finanziamento delle linee di intervento di cui all'art. 1,
comma 1, lettere b), c) e d);
b) alla promozione di programmi integrati di
edilizia residenziale anche sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettera e).
Art. 4
Accordi di programma e infrastrutture strategiche
1. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni,
sulla base delle procedure attuative di cui all'art. 8, la sottoscrizione di
appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi
sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla
dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed
energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo
coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e
allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'art. 11
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo
sono attuati anche ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, gli interventi
sono attuati con le modalita' di approvazione di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163.
Art. 5
Parametri di finanziamento
1. Ciascuna tipologia d'intervento ricadente
nelle linee d'intervento di cui all'art. 1, lettere da b) ad f), e' oggetto
di contributo statale.
2. In relazione a ciascun intervento l'onere a carico
dello Stato non puo' essere superiore al 30% del costo di realizzazione,
acquisizione o recupero degli alloggi che saranno offerti in locazione a
canone sostenibile, anche trasformabile in riscatto, alle categorie
individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Per gli alloggi locati, ai sensi del comma 1 dell'art. 6, per una
durata superiore a 25 anni, l'onere a carico dello Stato non puo' essere
superiore al 50% del predetto costo. Nel caso invece di alloggi di edilizia
residenziale pubblica a canone sociale l'onere a carico dello Stato puo'
essere pari al costo di realizzazione. 3. Per la realizzazione ed il
recupero degli alloggi in attuazione del presente Piano si applica quanto
previsto dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, e successive
modificazioni e integrazioni, relativo al rendimento energetico
nell'edilizia.
Art. 6
Canone di locazione
1. Gli alloggi realizzati o
recuperati ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e oggetto
del finanziamento statale andranno locati per una durata non inferiore a 25
anni ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ad un canone non superiore a quello di cui all'art. 2, comma 3, del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri
della solidarieta' sociale, delle politiche per la famiglia, e per le
politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n. 146.
2. Nel caso di alloggi
in locazione con patto di promessa di vendita, la durata della locazione puo' essere inferiore a quella indicata al comma 1, ma comunque non
inferiore ai 10 anni, e il canone di locazione dovra' essere determinato ai
sensi del precedente comma 1.
Art. 7
Vendita degli alloggi
1. Al termine
del periodo di locazione a canone agevolato di cui all'art. 6, gli alloggi
potranno essere alienati secondo le seguenti modalita', nell'ordine di
seguito indicato: a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma
collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione
rivalutato, su base annua, del 1,3 per cento oltre l'inflazione reale
registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilita' e il
momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in
mora degli inquilini; b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma
individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione
rivalutato, su base annua, del 2 per cento oltre l'inflazione reale
registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilita' e il
momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto a messa in mora
degli inquilini; c) cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in
prelazione agli inquilini;
d) offerta al comune ed agli ex IACP comunque
denominati ad un prezzo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutato
dell'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilita' e il momento dell'offerta.
Art. 8
Procedure attuative
1. Per
partecipare al piano, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati
propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma
coordinato con riferimento alle linee di intervento di cui all'art. 1,
lettere da b) ad e), volti a incrementare, in risposta alle diverse
tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale,
anche sociale, per le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
2. Il proponente, attraverso procedure di evidenza
pubblica, promuove e valuta, ai fini dell'ammissibilita', le proposte di
intervento candidate all'inserimento nel programma di edilizia abitativa che
pervengono dai soggetti pubblici, dagli ex Iacp comunque denominati, e dai
privati interessati.
3. Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni
previste nelle proposte di intervento, sia necessaria la contestuale
definizione o variazione di piu' atti di programmazione
economico-finanziaria e di pianificazione territoriale di competenza di
amministrazioni diverse, il proponente promuove apposita conferenza di
servizi, cui partecipano tutti i soggetti interessati al rilascio di atti di
assenso comunque denominati. Il proponente richiede al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia convocata ai
sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
Art. 9
Linee di indirizzo per la selezione degli interventi
1. La
selezione degli interventi, oggetto degli accordi e delle modalita' di cui
all'art. 4, e' effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere
generale: a) soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai soggetti
di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, lett. d), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
b) apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle
di provenienza privata;
c) incidenza del numero di alloggi a canone sociale
e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi; d) fattibilita'
urbanistica e rapida cantierabilita'; e) perseguimento di livelli elevati di
efficienza energetica e sostenibilita' ambientale secondo le migliori
tecnologie disponibili; f) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale o degli oneri di costruzione di pertinenza comunale. 2. I programmi
di intervento di cui al comma 1 dell'art. 8 devono pervenire al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del decreto di cui all'art. 3, comma 1.
Art. 10
Poteri sostitutivi
1. In
caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con riferimento
ai tempi di realizzazione e alle modalita' attuative previste, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi, previa
diffida, con le modalita' che saranno definite con apposito decreto
ministeriale anche attraverso la nomina di apposito commissario ai sensi
dell'art. 20 del decreto-legge del 28 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 11
Sistema integrato
di fondi immobiliari
1. E' avviata la procedura per la definizione delle modalita' di partecipazione, attraverso l'utilizzo fino ad un massimo di 150
milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'art. 11 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o piu' fondi immobiliari chiusi ai sensi
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni
ed integrazioni, le cui quote possano essere sottoscritte esclusivamente da
investitori istituzionali di lungo termine.
2. I fondi immobiliari di cui al
comma 1 dovranno essere dedicati allo sviluppo di una rete di fondi o altri
strumenti finanziari che contribuiscano a incrementare la dotazione di
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale, delle politiche per
la famiglia, e per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n. 146.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui il presente Piano costituisce allegato, istituisce, presso il proprio
Ministero un gruppo di lavoro cui partecipano tre rappresentanti dello
stesso Ministero, tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti degli enti
locali indicati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' due esperti designati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione
ed il coordinamento della politica economica. Il gruppo di lavoro potra',
altresi', essere integrato da eventuali ulteriori esperti nominati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai partecipanti al gruppo di
lavoro non sono dovuti compensi a qualsiasi titolo.
4. Il gruppo di lavoro
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, indica
i requisiti che i regolamenti dei fondi di cui al comma 1 devono possedere,
sulla base dei seguenti criteri:
a) dimensione obiettivo pari a 3 miliardi
di euro e ammontare minimo di 1 miliardo di euro;
b) durata non inferiore a
25 anni;
c) rendimento obiettivo in linea con quelle di strumenti finanziari
comparabili presenti sul mercato;
d) adeguata diversificazione territoriale
degli investimenti;
e) composizione degli organi del Fondo tale da
assicurare un'adeguata rappresentativita' agli investitori;
f) criteri di
partecipazione agli investimenti locali, acquisendo partecipazioni di
minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla base fra gli altri dei
seguenti elementi: f.1) strategia di investimento;
f.2) rendimento obiettivo
in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul
mercato;
f.3) sostenibilita' economico-finanziaria del piano di attivita' o
previsione di adeguati presidi in tal senso;
f.4) fermo restando quanto
previsto dalla normativa vigente in termini di onorabilita' e
professionalita', esperienza dei promotori e delle societa' di gestione
locali;
f.5) modalita' di diversificazione e mitigazione dei rischi; f.6)
dimensione significativa degli interventi;
f.7) durata e modalita' di
dismissione a scadenza della partecipazione detenuta dal fondo nazionale;
f.8) regole di governo che consentano al fondo nazionale un'efficace
monitoraggio e partecipazione alle procedure d'investimento;
f.9)
un'efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale attraverso la
realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista economico,
sociale, ambientale ed energetico;
f.10) l'integrazione con le politiche
pubbliche locali, evidenziata dal coordinamento con programmi regionali e
comunali per l'edilizia sociale (piani casa regionali e comunali), programmi
di riqualificazione o trasformazione urbana, realizzazione di infrastrutture
locali strategiche per il territorio, nonche' piani di valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico anche ai sensi dell'art. 11, comma 10, e
dell'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
f.11) l'eventuale apporto
di contributi pubblici o privati, ad esempio attivati a amministrazioni
locali, dallo Stato o dall'Unione europea compresi quelli di cui all'art. 44
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 sui
fondi strutturali e quelli in cui puo' intervenire il Fondo Europeo per gli
Investimenti;
f.12) l'eventuale coinvolgimento di piu' comunita' locali;
f.13) un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata
realizzazione degli interventi immobiliari, anche con riferimento al loro
percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione;
g) previsione
della possibilita' di investire fino ad un massimo del 10% del proprio
ammontare sottoscritto in iniziative locali anche in deroga al limite
massimo del 40% sopra indicato, nel rispetto degli altri criteri indicati ed
in particolare del rendimento obiettivo del fondo.
5. Qualora per gli
interventi locali realizzati ai sensi dell'art. 4 si intenda proporre la
partecipazione all'investimento di uno o piu' Fondi di cui al comma 1 del
presente articolo, i medesimi sono invitati a partecipare alla negoziazione
ed alla eventuale sottoscrizione dell'Accordo di programma.
6.
L'investimento in fondi di cui al comma 1 e' attuabile in applicazione delle
previsioni di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), e comma 8, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e da parte delle fondazioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, mediante destinazione del reddito, ai
sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio ed e'
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attivita' di copertura
delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti
legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, e successive
modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del 1996, e successive
modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenute.
7. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto da
emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 4 gli
adempimenti necessari per la definizione e l'attuazione delle procedure di
cui al presente articolo, ivi compreso i criteri di ripartizione dei fondi
di cui al comma 1 in caso di partecipazione alle procedure di piu' di un
concorrente.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' autorizzare
l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi dedicati
al settore dell'edilizia sociale quali, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo fondi di garanzia, forme di finanziamento in pool, piani di
«risparmio casa» che favoriscano il riscatto a medio termine degli alloggi
anche in collaborazione con istituti bancari.
Art. 12
Ammissione al piano
degli interventi senza contributi
1. Al fine di utilizzare le procedure e le
agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, nell'ambito delle
singole linee di intervento, sono inseriti, d'intesa con le regioni,
province autonome ed i comuni interessati per ogni annualita', gli
interventi rispondenti alle finalita' del presente decreto per i quali non
sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.
2. Le procedure e le
agevolazioni di cui all'art. 4 e all'art. 8, comma 3, possono essere
comunque attivate per gli interventi dei fondi immobiliari chiusi previsti
dall'art. 12.
Art. 13
Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di
edilizia abitativa
1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti
istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il
monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa, costituito da dieci
membri, di cui cinque individuati dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno su
proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
programmazione ed il coordinamento della politica economica, ed i restanti
cinque individuati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni e degli
enti locali.
2. Il Comitato di cui al comma 1 attiva il sistema di
monitoraggio del Piano avvalendosi eventualmente di esperti del settore
anche al fine di suggerire nuove modalita' d'intervento per le finalita' di
cui all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. Per l'attuazione dei
commi precedenti non possono essere previsti compensi a qualsiasi titolo.
Art. 14
Competenze delle province autonome di Trento e Bolzano
1. Le
province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il presente Piano
costituisce allegato, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo
quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto
disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386
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