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LA CONFERENZA PERMANENTE PER
I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E DI BOLZANO
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il
titolo V della parte II della Costituzione, ha ridefinito le competenze
legislative tra Stato e regioni.
Visto il protocollo generale d'intesa predisposto dall'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici sul quale e' stato acquisito in data 16
dicembre 1999 il concerto della Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Visti i protocolli
d'intesa stipulati tra l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici e le
regioni e le province autonome per la definizione dell'articolazione
dell'Osservatorio dei lavori pubblici in una Sezione centrale ed in Sezioni
regionali aventi sede presso le regione e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006 «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», il quale prevede
che l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma,
istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la
denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, estendendo la propria attivita' di vigilanza
anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e
speciali.
Visto l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale
prevede che nell'ambito dell'Autorita' opera l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una Sezione
centrale e da Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Visto
l'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006, il quale prevede che
l'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
Visto l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, cosi' come
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
113/2007, secondo il quale la Sezione centrale dell'Osservatorio -
avvalendosi delle Sezioni regionali competenti per territorio per
l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento di tutti i
compiti ivi richiamati, oltre a quelli previsti da altre norme - provvede,
tra l'altro, alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale, promuove
la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti,
nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui
contratti pubblici e garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni.
Visto l'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il
quale le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000
euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione
della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei
verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori
ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei
lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.
Visto l'art. 7, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo il
quale i dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle Sezioni regionali
dell'Osservatorio che li trasmettono alla Sezione centrale.
Visti gli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo n. 163/2006 nei
quali e' stabilito, tra l'altro, che gli avvisi e i bandi di gara, i
risultati della procedura di affidamento e gli avvisi di pre-informazione
inerenti ai contratti pubblici sono pubblicati, altresi', sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l'Osservatorio ed il successivo art. 253 il quale, al
comma 10 specifica che sino alla entrata in funzione del sito informatico
presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi sono pubblicati solo sul sito
informatico di cui al richiamato decreto ministeriale, laddove e' chiarito,
peraltro, che la pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara di ambito statale
e/o di interesse nazionale avviene sul sito predisposto dal Ministero delle
infrastrutture, mentre per le amministrazioni che realizzano opere di
interesse regionale, la relativa pubblicazione avviene sugli appositi siti
internet predisposti dalle regioni e dalle province autonome. In caso di
mancata attivazione da parte delle regioni o delle province autonome del
sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate pubblicano
sul sito del Ministero delle infrastrutture.
Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati
personali.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice
dell'amministrazione digitale.
Viste le linee guida CNIPA per il sistema pubblico di cooperazione
dell'ottobre 2004.
Considerata la necessita' di pervenire a forme stabili ed efficaci di
cooperazione tra l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in ragione delle innovazioni normative sopra richiamate e dei
profili problematici evidenziatesi in fase di prima applicazione della
disciplina di riferimento.
Considerato che tale cooperazione, nel rispetto
del dettato costituzionale, deve tendere a soddisfare precipuamente i
bisogni di conoscenza e di indirizzo dei soggetti preposti alle diverse attivita' e contestualmente semplificare e coordinare le procedure e gli
adempimenti in capo ai soggetti vigilati, adottando modalita' di dialogo e
di interscambio tra procedure informatiche facenti capo all'Autorita' ed
alle regioni e province autonome e ricorrendo per quanto possibile,
nell'ambito della realizzazione di un sistema informativo integrato, al
riuso del software esistente secondo le linee guida CNIPA.
Considerata la
correlata necessita' di adeguare il vigente protocollo generale d'intesa tra
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni di legge
intervenute, ed in particolare ai disposti di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture», e successive modificazioni ed integrazioni.
Tenuto
conto degli ordinamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti nelle
materie di cui al presente protocollo.
Tutto quanto sopra visto e
considerato, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, nella persona del suo Presidente, prof. Luigi
Giampaolino, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona del suo
presidente, on. Linda Lanzillotta, sottoscrivono il presente Protocollo
d'intesa
Art. 1
Finalita'
1. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano si impegnano a cooperare per l'assolvimento dei compiti
e delle funzioni a ciascuno attribuiti dalla normativa sui contratti
pubblici, secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti.
2. Il presente accordo e' finalizzato, in particolare, a realizzare forme
stabili di cooperazione, ridefinendo i modi ed i protocolli della
articolazione territoriale dell'Osservatorio dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture sulla scorta delle linee di indirizzo e
direttive strategiche definite di concerto tra i soggetti sottoscrittori.
3.
L'accordo disciplina, altresi', i rapporti tra la Sezione centrale
dell'Osservatorio e le Sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le
province autonome, provvedendo a definire, in coerenza con il dettato
normativo vigente, i rispettivi modi e protocolli operativi.
Art. 2
Forme di collaborazione e cooperazione
1. Le forme di collaborazione tra l'Autorita'
per vigilanza sui contratti pubblici e le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano attengono, in particolare, alla costituzione di un sistema
informativo integrato per l'acquisizione e condivisione dei dati dei
contratti pubblici tramite la realizzazione di una piattaforma di
collaborazione ed integrazione condivisa, ricorrendo, per quanto possibile,
al riuso del software esistente secondo le linee guida CNIPA, ed allo
sviluppo di sinergie per la promozione e la realizzazione di iniziative e
attivita' coordinate nel campo del monitoraggio dei settori di interesse
comune.
2. La cooperazione interistituzionale si attua mediante procedimenti ed
iniziative coordinate che assicurino la condivisione in tempo reale di dati
ed informazioni e realizzi un reciproco vantaggio, ai fini anche di favorire
l'interoperabilita' e la cooperazione tra le strutture pubbliche,
nell'ambito del processo di riforma e innovazione della pubblica
amministrazione, in termini di prevenzione e accertamento di fenomeni
distorsivi, promozione e diffusione delle best practice, miglioramento dei
servizi, trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa, potenziamento
dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche e contenimento dei costi
dell'azione amministrativa.
3. Nell'ambito della cooperazione di cui ai commi precedenti, i dati e le
informazioni afferenti ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
relativi ai settori ordinari e speciali aggiudicati e/o affidati dalle
stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o
sovraregionale sono acquisiti e verificati dalla Sezione centrale
dell'Osservatorio, mentre quelli relativi ai contratti pubblici di interesse
regionale, provinciale e comunale sono acquisiti e verificati dalla
competente Sezione regionale ai sensi di legge. I dati e le informazioni
raccolte funzionali al raggiungimento delle rispettive finalita'
istituzionali vengono poste in condivisione e rese disponibili per le
elaborazioni di interesse, con le modalita' di cui all'allegato A. Qualora
gli standard di funzionamento di una Sezione regionale non corrispondano ai
requisiti minimi individuati in sede di commissione mista, e' previsto un
intervento sostitutivo della Sezione centrale dell'Osservatorio, previa
valutazione con la Sezione regionale interessata, sentita la commissione
mista.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati relativi ai bandi, agli avvisi ed
ai programmi triennali saranno oggetto di valutazione tecnica in sede di
commissione mista di cui all'art. 5 del presente protocollo, successivamente
all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all'art. 5 del
decreto legislativo n. 163/2006.
5. La Sezione centrale, con riferimento alle necessita' discendenti dalle
previsioni di cui ai commi precedenti, provvede alla formazione di
specifiche banche dati e/o anagrafiche delle stazioni appaltanti ed
operatori economici del settore, anche attraverso il collegamento
informatico con l'Anagrafe tributaria, poste in condivisione e rese
disponibili alle Sezioni regionali competenti per territorio.
6. La Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di rendere
efficace ed efficiente il rapporto di cooperazione e collaborazione
istituzionale tra l'Autorita' e le regioni, attiva opportune forme di
coordinamento.
7. Il collegamento informatico fra le Sezioni dell'Osservatorio avviene
mediante l'adozione di standard evoluti per l'interoperabilita' e la
cooperazione applicativa e per la sicurezza delle informazioni.
8. La Sezione centrale dell'Osservatorio garantira' l'uniformita' delle
anagrafiche anche con web service e collegamenti ad anagrafi ufficiali.
9. La Sezione centrale dell'Osservatorio e le Sezioni regionali dotate di
propri sistemi informativi, mettono a disposizione di tutte le regioni in
riuso gratuito detti sistemi.
Art. 3
Schema tipo dei protocolli attuativi
1. I vigenti protocolli attuativi tra l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vengono adeguati allo
schema tipo di protocollo attuativo, di cui all'allegato B, che forma parte
integrante del presente atto.
2. Lo schema tipo di protocollo di cui al
comma precedente e' adeguatamente integrato o modificato in relazione alle
specifiche necessita' correlate alla diversa definizione del quadro
normativo regionale nei settori di comune interesse.
Art. 4
Attribuzione delle risorse
1. L'Autorita' concorre con apporti finanziari
al fine di assicurare la funzionalita' delle Sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e dei rapporti
tra le suddette Sezioni e la Sezione centrale dell'Osservatorio dei
contratti pubblici.
2. Gli apporti dell'Autorita' sono determinati annualmente nei limiti delle
disponibilita' del proprio bilancio. I contributi alle Sezioni regionali,
finalizzati a garantire la funzionalita' del sistema complessivo e il
funzionamento e lo sviluppo delle strutture organizzative facenti capo agli
ambiti regionali o provinciali di minori dimensioni territoriali o
demografiche, tenendo conto dei costi di primo impianto e dei costi a regime
delle strutture decentrate, nonche' dei principi di equita' e solidarieta',
saranno comunicati alle Sezioni regionali all'atto dell'approvazione del
bilancio preventivo.
3. I contributi finanziari di cui ai precedenti commi sono suddivisi in una
quota fissa per il funzionamento del sistema complessivo, ed una quota
determinata in modo proporzionale alle attivita' sviluppate tenendo conto,
del numero delle stazioni appaltanti soggette agli obblighi di
comunicazione, del numero degli appalti affidati e/o aggiudicati dalle
medesime nel corso dell'anno di riferimento, nonche' dell'adeguatezza della
qualita' dei dati trasmessi alla Sezione centrale dell'Osservatorio e della
completezza e tempestivita' di trasmissione degli stessi.
4. L'Autorita', alla luce dei principi e dei criteri di cui ai commi
precedenti, sentita la commissione mista di cui all'art. 5, provvede alla
ripartizione ed all'erogazione dei contributi da destinare alle distinte
Sezioni regionali, dandone successiva comunicazione alla Conferenza
permanente Stato-regioni.
Art. 5
Commissione mista
1. E' istituita una Commissione per la
valutazione delle problematiche connesse alle modalita' attuative del
presente protocollo. La Commissione esprime valutazioni anche in ordine
all'adeguamento dei contenuti della rilevazione di cui all'allegato A che si
rendesse opportuno o necessario, anche a seguito di nuove disposizioni
normative, ovvero per la rilevazione delle fattispecie contrattuali non
espressamente previste nell'allegato medesimo.
2. La Commissione esprime, altresi', su richiesta dell'Autorita' o della
Conferenza permanente Stato-regioni, entro 20 giorni dal ricevimento
dell'istanza, valutazioni in ordine a:
a) lo stato di avanzamento ed il livello di efficacia delle iniziative
intraprese sulla scorta dei protocolli attuativi di cui al comma 1 e le
problematiche evidenziatesi nella fase di attuazione;
b) modalita' di collaborazione tra Sezione centrale e Sezioni regionali;
c) procedure di elaborazione dei dati in sede regionale e provinciale, ai
fini della loro funzionalita' rispetto al loro successivo utilizzo per le
finalita' istituzionali dell'Autorita';
d) modalita' di collaborazione per la determinazione dei costi
standardizzati per tipo di lavoro, servizio o fornitura e per specifiche
aree territoriali;
e) modalita' di divulgazione a livello regionale e delle province autonome
di Trento e Bolzano dei dati informativi e delle elaborazioni tematiche
prodotte dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
f) modalita' per la condivisione delle informazioni sottese al monitoraggio
dei contratti pubblici al fine di realizzare un sistema informativo
integrato per la raccolta e gestione degli stessi, cosi', anche, da
garantire e rendere disponibile via internet l'accesso generalizzato ai
medesimi;
g) i possibili elementi/indicatori da porre alla base del calcolo per
l'attribuzione delle risorse di cui all'art. 4;
h) standard di funzionamento delle Sezioni regionali, aventi sede presso le
regione e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. La Commissione e' composta di dodici membri di cui sei nominati dall'Autorita',
e sei nominati dalla Conferenza permanente Stato - regioni, scelti tra i
responsabili delle Sezioni regionali, oltre a tre membri supplenti sempre
nominati da ciascuna delle parti, ed e' presieduta da uno dei componenti
nominati dall'Autorita', ed individuato dalla stessa. I componenti della
commissione restano in carica per un periodo di due anni.
4. La commissione si riunisce a Roma presso la sede dell'Autorita'
periodicamente su convocazione del presidente della commissione e, comunque,
almeno ogni novanta giorni. Qualora, in caso di valutazioni divergenti, non
emerga un orientamento comune, la commissione riferisce in ordine alle
differenti posizioni evidenziatesi in sede di valutazione tecnica. La
commissione, tramite il segretario incaricato dal presidente, predispone i
relativi ordini del giorno ed i verbali sintetici delle riunioni recanti i
partecipanti, le questioni trattate e le considerazioni svolte in ordine
alle stesse da trasmettere, per le opportune determinazioni, al consiglio
dell'Autorita' e alla Conferenza permanente Stato-regioni.
5. Alle riunioni della commissione, in relazione a specifiche questioni,
possono essere invitati i rappresentanti del CNIPA, dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNCEM o altri soggetti il cui intervento sia ritenuto utile o
necessario dalla commissione stessa.
Art. 6
Modifiche dell'accordo
1. Le parti potranno definire con successivi
accordi eventuali variazioni o correttivi alle modalita' di cooperazione
oggetto dell'accordo che si renderanno opportune o necessarie, anche a
seguito di nuove disposizioni di legge.
Art. 7
Durata dell'accordo
1. Il presente accordo ha durata biennale a
decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente
rinnovato in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare
almeno entro tre mesi dalla data di scadenza.
Art. 8
Sicurezza delle informazioni e privacy
1. Le modalita' e le finalita' dei trattamenti
dei dati personali gestiti nell'ambito delle attivita' svolte nel presente
accordo e nel sistema informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture saranno improntate ai principi di correttezza, liceita' e
trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche
e integrazioni. Roma,
28 marzo 2008 p.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
Il presidente: Giampaolino
p. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
Il presidente: Lanzillotta
Allegato A
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Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 32 <----
Allegato B
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Vedere Allegato da pag. 33 a pag. 39 <---- |