Il Consiglio - Assemblea
legislativa regionale
ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:
Art.
1
(Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto dei
principi contenuti nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), disciplina le modalità di stima,
contabilità, liquidazione e pagamento dei costi per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili per la
realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche di interesse regionale da
parte dei seguenti soggetti:
a) la Regione, gli enti, le aziende e le agenzie da essa dipendenti, nonché
le società partecipate dalla medesima;
b) gli enti pubblici territoriali e gli organismi di diritto pubblico ad
essi collegati;
c) i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle
opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui
alle lettere a) e b);
d) le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente legge, si intendono per lavori o opere di
interesse regionale quelli realizzati sul territorio della regione ad
esclusione dei lavori o opere strumentali allo svolgimento dei compiti e
delle funzioni mantenute allo Stato.
3. Ai lavori privati soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) o a
permesso di costruire, ai sensi degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), la presente legge si applica limitatamente agli articoli
3, 4, 5, 6, 7, all'articolo 12, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e all'articolo 13,
commi 1 e 3.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si
intende per:
a) codice: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) testo unico: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
c) apprestamento della sicurezza: qualunque opera provvisionale necessaria
alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzatura di sicurezza: qualunque attrezzatura necessaria alla
sicurezza e salute dei lavoratori diversa dalle attrezzature di lavoro come
definite dall'articolo 69, comma 1, lettera a), del testo unico;
e) piano di sicurezza e coordinamento (PSC): il piano di cui all'articolo
100 del testo unico;
f) prezzario regionale: il prezzario ufficiale vigente della Regione Marche
in materia di lavori pubblici;
g) costi della sicurezza: i costi o gli oneri per l'attuazione delle
prescrizioni previste nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o gli
oneri di cui all'articolo 131, comma 3, del codice;
h) costi della sicurezza inclusa: i costi della sicurezza inclusi nei prezzi
unitari delle singole lavorazioni, determinati in sede di analisi del prezzo
della lavorazione o stabiliti nel prezzario regionale, di cui all'articolo
5;
i) costi della sicurezza aggiuntiva: i costi della sicurezza aggiuntivi a
quelli previsti nei prezzi unitari, individuati nel piano di sicurezza e
coordinamento, derivanti da procedure, apprestamenti e attrezzature per la
sicurezza di tipo particolare, di cui all'articolo 6;
l) coordinatore per la progettazione (CSP): il coordinatore in materia di
sicurezza e salute durante la progettazione di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera e), del testo unico;
m) coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE): il coordinatore in
materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera di cui
all'articolo 89, comma 1, lettera f), del testo unico;
n) procedura di sicurezza: qualunque misura preventiva necessaria a ridurre
l'accadimento di eventi dannosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
o) responsabile unico del procedimento (RUP): il soggetto di cui
all'articolo 10, comma 1, del codice;
p) piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS): il piano di cui
all'articolo 136 del testo unico;
q) piano operativo di sicurezza (POS): il piano di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera h), del testo unico e all'articolo 131, comma 2, lettera
c), del codice;
r) imprenditore: una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza
personalità giuridica, ivi compreso il gruppo costituito ai sensi del d.lgs.
23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n.
85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n.
428), cui viene affidato il contratto per la realizzazione di lavori o
opere;
s) direttore tecnico di cantiere: il direttore tecnico dell'imprenditore o
altro tecnico formalmente incaricato dall'imprenditore, con lo specifico
compito di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere;
t) esecutore: una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza
personalità giuridica, ivi compreso il Gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 240/1991, che realizza a qualsiasi
titolo lavori o opere;
u) committente: il soggetto per conto del quale l'intero lavoro o opera
viene realizzato, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di lavoro o opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
del contratto;
v) direttore dei lavori: il soggetto nominato dal committente e da esso
preposto alla direzione e al controllo dell'esecuzione dell'opera.
Art. 3
(Compiti del committente)
1. Il committente individua i costi
della sicurezza inclusa e quelli della sicurezza aggiuntiva.
2. La determinazione dei costi della sicurezza inclusa avviene in
conformità agli articoli 5 e 7.
3. I costi della sicurezza aggiuntiva sono determinati dal
coordinatore per la progettazione (CSP) nell'ambito del piano di sicurezza e
coordinamento in conformità agli articoli 6 e 7.
4. I costi della sicurezza inclusa e di quella aggiuntiva non sono
assoggettati al ribasso di gara.
5. Il committente stabilisce altresì le modalità di contabilizzazione
dei costi della sicurezza inclusa, prevedendo alternativamente:
a) modalità conformi a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni per le
lavorazioni, tramite iscrizione in atti contabili separati da quelli
riguardanti la contabilità ordinaria delle lavorazioni;
b) modalità forfettarie stabilite in conformità all'articolo 12.
Art. 4
(Compiti del coordinatore per la progettazione,
del progettista e del responsabile unico del procedimento)
1. Il coordinatore per la
progettazione (CSP) e il progettista cooperano al fine di uniformare le
scelte tecniche di progettazione e di organizzazione del cantiere ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del testo
unico.
2. Il progettista nella elaborazione del progetto, nonché del quadro
economico e del capitolato speciale d'appalto, tiene conto dei costi e delle
condizioni della sicurezza.
3. Prima dell'avvio della fase di affidamento dei lavori o delle
opere, il responsabile unico del procedimento (RUP) accerta che gli atti
posti a base dell'affidamento medesimo, ivi compreso lo schema di contratto,
siano coerenti con il progetto e il piano di sicurezza e coordinamento.
Art. 5
(Costi della sicurezza inclusa)
1. Si considerano costi della
sicurezza inclusa:
a) le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi
all'area dei lavori;
b) la segnaletica di sicurezza;
c) la predisposizione della viabilità di cantiere e dei percorsi pedonali in
condizioni di ordinarietà;
d) i servizi igienici assistenziali di cantiere;
e) gli impianti di terra contro i contatti indiretti;
f) i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati, quali: il
casco, i guanti protettivi, le scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori
ordinari e i facciali filtranti;
g) i presidi sanitari quali il pacchetto o la cassetta di medicazione,
esclusa la camera di medicazione;
h) i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi;
i) gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del
prezzario;
l) gli oneri per la redazione del POS, del PiMUS, del piano di lavoro nella
bonifica dall'amianto, del piano per estese demolizioni e di ogni altro
simile adempimento posto dalle vigenti disposizioni a carico dell'esecutore;
m) gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza
sanitaria, l'informazione e la formazione dei lavoratori, la consultazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, derivanti
dall'attuazione della contrattazione collettiva e territoriale;
n) gli oneri della sicurezza derivanti dalla applicazione degli accordi
collettivi nazionali e territoriali, quale la contribuzione per gli
organismi paritetici, per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo.
Art. 6
(Costi della sicurezza aggiuntiva)
1. I costi della sicurezza aggiuntiva
sono destinati alla risoluzione di situazioni con rischi interferenti.
2. Si considerano costi della sicurezza aggiuntiva:
a) le maggiorazioni per recinzioni e delimitazioni di cantiere o di aree di
cantiere, integrative rispetto a quanto avviene ordinariamente, quale
l'utilizzo per la delimitazione dell'area di lavoro di barriere new jersey
al posto di coni segnalatori;
b) i servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare, quali
le unità di decontaminazione del personale nei lavori di bonifica
dall'amianto;
c) la viabilità di cantiere per estesi cantieri o per rendere accessibili i
cantieri tramite la predisposizione di vie esterne;
d) gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per
legge;
e) gli specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali, quali gli
impianti semaforici temporanei;
f) gli impianti antincendio provvisori;
g) la camera di medicazione;
h) i sistemi di rilevazione fumi e gli impianti antincendio, ove previsti
nel PSC;
i) l'impianto elettrico di tipo speciale, qualora richiesto;
l) l'impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e
fognature cittadine;
m) gli impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati;
n) l'illuminazione di sicurezza, quando necessaria;
o) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature richiesti per eliminare
pericoli di interferenza tra le lavorazioni e tra queste e l'area esterna,
quale il costo dei movieri per la disciplina del traffico;
p) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature di sicurezza della
singola lavorazione qualora siano ritenuti non ordinari e non contemplati
nella singola voce di prezzario, quale il blindaggio degli scavi a sezione
ristretta qualora il suo onere non sia previsto nella voce dello scavo;
q) i dispositivi di protezione individuale contro i rischi interferenti e
quelli di tipo specifico, quali i sistemi di imbracatura degli operai
costituiti dall'imbracatura del corpo, il cordino e il punto o linea di
ancoraggio, ovvero il sistema di respirazione assistita a mezzo di
autorespiratori e simili;
r) gli oneri per indagini specialistiche in cantiere, quali il rilievo di
impianti a rete interrati interferenti con i lavori di scavo, oppure il
prelievo e l'analisi dell'aria dei luoghi confinati;
s) gli oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese,
quali: il calcolo dei ponteggi fuori schema ministeriale, il calcolo centine
di grandi dimensioni, la progettazione impianti contro le scariche
atmosferiche;
t) il maggiore onere per lo sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni
incompatibili tra loro o con lo stato dei luoghi;
u) gli oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC.
Art. 7
(Stima dei costi della sicurezza)
1. Le stime dei costi della sicurezza
inclusa e di quella aggiuntiva devono essere indicate distintamente nel
quadro economico del progetto e non sono soggette a ribasso di gara.
2. La stima dei costi della sicurezza, sia inclusa che aggiuntiva, in
caso di utilizzo del prezzario regionale, è effettuata come segue:
a) la stima dei costi della sicurezza inclusa si esegue mediante redazione
di un computo metrico estimativo cui si applicano i prezzi della sicurezza
riportati a margine di ogni lavorazione;
b) la stima dei costi della sicurezza aggiuntiva si esegue mediante
redazione di un computo metrico estimativo cui si applicano le voci e i
prezzi del relativo capitolo di prezzario regionale, tenuto conto delle
indicazioni ivi riportate. In assenza di specifica voce nel prezzario
regionale si procede mediante apposita analisi del relativo prezzo.
3. I contratti indicano specificatamente l'importo complessivo dei
lavori o delle opere, nonché l'ammontare dei costi della sicurezza inclusa e
della sicurezza aggiuntiva.
4. La stima dei costi della sicurezza aggiuntiva concorre alla
determinazione dell'importo complessivo dell'affidamento.
5. Nei casi in cui non è prevista la figura del coordinatore per la
progettazione (CSP), il progettista, qualora ne ravvisi la necessità,
propone motivatamente al responsabile unico del procedimento (RUP) la stima
dei costi della sicurezza aggiuntiva, sulla base di specifico computo
metrico estimativo. Il responsabile unico del procedimento si esprime sulla
proposta con decisione motivata.
Art. 8
(Quadro economico)
1. Ai fini delle presenti
disposizioni, l'importo dei lavori costituente il quadro economico
dell'intervento indica l'importo complessivo delle lavorazioni e delle
sicurezze distinto in:
a) importo delle sole lavorazioni soggette a ribasso di gara;
b) costi della sicurezza inclusa non soggetti a ribasso di gara;
c) costi della sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso di gara.
Art. 9
(Clausole sociali)
1. Ai fini dell'articolo 36 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento) e dell'articolo 118, comma 6, del codice,
lo schema di contratto deve prevedere che:
a) nell'esecuzione dei lavori o delle opere oggetto del contratto,
l'imprenditore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti
integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella
località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei
contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione;
b) all'applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi di cui alla
lettera a) sono obbligati anche gli imprenditori eventualmente non aderenti
alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed
indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi e
da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale;
c) l'imprenditore è responsabile, in rapporto al committente,
dell'osservanza delle norme di cui alle lettere a) e b) da parte degli
eventuali subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non siano stati
autorizzati, non esime l'imprenditore dalla responsabilità di che trattasi;
d) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b) e c),
accertata dal committente o ad esso segnalata dai competenti uffici di
controllo, il committente medesimo ne dà comunicazione all'imprenditore,
nonché ai predetti uffici qualora non abbiano provveduto essi stessi alla
segnalazione e procede:
1) se i lavori sono in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5 al 20
per cento sui pagamenti in acconto in relazione alla gravità della
inottemperanza accertata e, comunque, non inferiore al triplo dell'entità
dell'inottemperanza medesima;
2) se i lavori sono ultimati, alla sospensione del pagamento del saldo;
e) il pagamento all'imprenditore delle somme accantonate non è effettuato
sino a quando i competenti uffici di controllo non hanno accertato che gli
obblighi sono stati integralmente adempiuti;
f) l'imprenditore si obbliga a trasmettere al committente periodicamente e,
comunque, ogni qualvolta si raggiunga un avanzamento dei lavori o delle
opere tale che ne sia dovuto il pagamento, il documento unico di regolarità
contributiva riguardante l'imprenditore stesso e i subappaltatori o i
subcontraenti intervenuti nella esecuzione dei lavori o delle opere.
2. Lo schema di contratto deve prevedere altresì che le somme
accantonate ai sensi del comma 1, lettera d), siano destinate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi in questione.
3. Resta, in ogni caso, salva la disciplina sul trattamento economico
e normativo dei prestatori di lavoro, nonché sulla sicurezza del lavoro,
dettata da norme statali e dai contratti collettivi di lavoro in materia di
realizzazione di lavori pubblici.
Art. 10
(Verifica della progettazione)
1. In sede di verifica della
progettazione, ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 2, del codice, occorre
accertare che:
a) il coordinatore per la progettazione (CSP) e il progettista si siano
attenuti, nell'ambito delle proprie rispettive attribuzioni, alle
disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 e che i relativi documenti
progettuali siano coerenti tra loro;
b) la stima dei costi della sicurezza sia coerente con le disposizioni di
cui all'articolo 7;
c) gli elaborati siano coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 9.
Art. 11
(Adempimenti propedeutici all'inizio
dei lavori o delle opere)
1. Prima dell'inizio dei lavori:
a) il direttore dei lavori istituisce un apposito registro in cui vengono
annotati, a cura ed onere di ogni esecutore, gli estremi del personale
giornalmente impiegato in cantiere, ai fini di cui all'articolo 124, comma
4, lettera a), del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di
lavori pubblici e successive modificazioni), salvo quanto disposto
dall'articolo 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 248
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale);
c) il responsabile unico del procedimento (RUP) trasmette al direttore dei
lavori, che ne dà espressamente atto nel verbale di consegna dei lavori,
copia della relativa documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile,
agli enti assicurativi e antinfortunistici, pervenutagli dall'imprenditore,
nonché del documento unico di regolarità contributiva relativo
all'imprenditore medesimo;
d) il responsabile unico del procedimento (RUP) trasmette al direttore dei
lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile qualora si tratti di impresa edile,
assicurativi e antinfortunistici riguardanti il subappaltatore o il
subcontraente, pervenutagli dall'imprenditore, nonché del documento unico di
regolarità contributiva relativo al subappaltatore o al subcontraente.
Art. 12
(Contabilità e liquidazione dei lavori)
1. Il responsabile unico del
procedimento (RUP), in occasione dell'emissione dei certificati di pagamento
degli acconti in corso d'opera, oltre alle comunicazioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia di lavori o opere pubbliche:
a) trasmette agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile
qualora si tratti di impresa edile, i dati risultanti dal registro di cui
all'articolo 11;
b) verifica la regolare contabilità dei costi della sicurezza e, in caso
positivo, applica la detrazione, prevista a tutela dei lavoratori dalle
vigenti disposizioni in materia di realizzazione di lavori pubblici o opere
pubbliche, all'importo liquidato dal direttore dei lavori, comprensivo
dell'importo delle lavorazioni e dei costi della sicurezza. In caso di esito
negativo, apporta le necessarie rettifiche e applica la detrazione prevista
all'importo rettificato, sempre comprensivo dell'importo delle lavorazioni e
dei costi della sicurezza.
2. Il direttore dei lavori, al fine di non assoggettare a ribasso i
costi della sicurezza inclusa, provvede alla loro contabilizzazione in
conformità alla scelta effettuata dal committente ai sensi del comma 5
dell'articolo 3.
3. Nell'ipotesi in cui il committente abbia scelto una modalità di
contabilizzazione forfettaria, il direttore dei lavori, in occasione
dell'emissione del singolo stato di avanzamento lavori, contabilizza i costi
della sicurezza inclusa in misura proporzionale ai lavori eseguiti e
regolarmente contabilizzati mediante l'indice della sicurezza inclusa,
determinandolo preventivamente sulla base:
a) del rapporto tra la stima dei costi della sicurezza inclusa stabilita in
progetto e l'importo dei lavori, nel caso di affidamento con il criterio del
prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari o sull'importo
a corpo di progetto;
b) del rapporto tra la stima dei costi della sicurezza inclusa stabilita in
progetto e il prezzo offerto dall'appaltatore, nel caso di affidamento con
il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
4. L'indice della sicurezza inclusa, salvo il caso di redazione e
approvazione di varianti in corso d'opera, rimane fisso e invariato per
tutta la durata dei lavori.
5. La liquidazione dei costi della sicurezza aggiuntiva è effettuata
dal direttore dei lavori, con le stesse modalità stabilite dalle vigenti
disposizioni per le lavorazioni, tramite iscrizione in atti contabili
separati da quelli riguardanti la contabilità ordinaria delle lavorazioni.
6. Ai fini di cui al comma 5, il direttore dei lavori procede alla
liquidazione previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione
(CSE), quando previsto per legge. L'approvazione è resa nel rispetto dei
termini previsti dal contratto stipulato tra il committente e
l'imprenditore.
7. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di motivare la liquidazione e
il pagamento dei costi della sicurezza aggiuntiva, qualora si discosti
dall'approvazione di cui al comma 6.
Art. 13
(Varianti in corso d'opera)
1. Nell'ipotesi di contabilizzazione
forfettaria, l'indice della sicurezza inclusa, in occasione della redazione
e approvazione di varianti in corso d'opera, è rideterminato sulla base
delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Il responsabile unico del procedimento (RUP), in sede di verifica
delle varianti in corso d'opera interessanti anche la sicurezza aggiuntiva,
accerta che le stesse siano state redatte coerentemente con le disposizioni
della presente legge e che non ricorrano i casi di errore o omissione
progettuale di cui all'articolo 132, comma 6, del codice.
3. In sede di redazione di varianti in corso d'opera, il coordinatore
per l'esecuzione (CSE) svolge le analoghe funzioni svolte dal coordinatore
per la progettazione (CSP) in sede di progettazione originaria.
Art. 14
(Disposizione finale)
1. Per quanto non previsto dalla
presente legge si applicano le norme contenute nel testo unico.
Art. 15
(Abrogazioni)
1. Gli articoli 26, 27, 28 e 28 bis
della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti
contrattuali regionali) sono abrogati.
La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 18 novembre 2008.
IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL
TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.
IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI'
PUBBLICATI:
a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.
NOTE
Note all'art. 1, comma 3
Il testo degli articoli 10 e 22 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è
il seguente:
- "Art. 10 - (Interventi subordinati a permesso di costruire) - 1.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o
delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non
connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti,
sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi
che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico,
sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma
non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.".
- "Art. 22 - (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività) -
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di
vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del
certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono
parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati
mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino
approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da
apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni
plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano,
comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con
legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi
da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di
tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi
1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui
all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In
questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta
all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera d)
- Il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 69 del d.lgs 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è
il seguente:
"Art. 69 - (Definizioni) - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
Omissis.".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera g)
Il testo del comma 3 dell'articolo 131 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è il seguente:
"Art. 131 - (Piani di sicurezza) - Omissis.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri
vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al
comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la
risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore
di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza.
Omissis."
Nota all'art. 2, comma 1, lettere l) e m)
Il testo delle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 89 del d.lgs 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) è il seguente:
"Art. 89 - (Definizioni) - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente capo si intendono per:
Omissis
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il
datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato;
Omissis.".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera o)
Il testo del comma 1 dell'articolo 10 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è il seguente:
"Art. 10 - (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Per ogni
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
Omissis.".
Nota all'art. 2, comma 1, lettera p)
Il testo dell'articolo 136 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è il seguente:
"Art. 136 - (Montaggio e smontaggio) - 1. Nei lavori in quota il
datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano
di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità
del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza
realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella
particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano
può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da
istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti
il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla
sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere
collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno
può fare parte del parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito
tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo
antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità
portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei
ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio
sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da
sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione
sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo
spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di
spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non
pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di
pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono
l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o
trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e
conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve
riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di
validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.".
Note all'art. 2, comma 1, lettera q)
- Il testo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 89 del d.lgs 9 aprile
2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è
il seguente:
"Art. 89 - (Definizioni) - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui
al presente capo si intendono per:
Omissis
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XV;
Omissis.".
- Il testo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 131 del d. lgs 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è
il seguente:
"Art. 131 - (Piani di sicurezza) - Omissis.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti
di cui all'articolo 32: Omissis
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del
piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
Omissis.".
Nota all'art. 4, comma 1
- Il testo dell'articolo 15 del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è il seguente:
"Art. 15 - (Misure generali di tutela) - 1. Le misure generali di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro
sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e
dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione
al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi
di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.".
Nota all'art. 9, comma 1
Il testo dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il
seguente:
"Art. 36 - (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e
degli appaltatori di opere pubbliche) - Nei provvedimenti di concessione
di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di
imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo
per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli
impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione
sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi
adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e
nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi
da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l'adozione delle sanzioni.".
Nota all'art. 10, comma 1
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 112 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è il seguente:
"Art. 112 - (Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori)
- 1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei
termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la
loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la
verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di
affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione
esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva,
la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura
della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di
affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo
prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
Omissis.".
Note all'art. 11, comma 1, lettera a)
- Il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 124 del d.p.r. 21
dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive
modificazioni) è il seguente:
"Art. 124 - (Direttore dei lavori) - Omissis.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo
stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento
nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte
dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
Omissis.".
- Il testo del comma 4 dell'articolo 36 bis della legge 4 agosto 2006, n.
248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
è il seguente:
"Art. 36 bis - (Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro) - Omissis.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo
delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma
3.".
Nota all'art. 13, comma 2
Il testo del comma 6 dell'articolo 132 del d. lgs 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è il seguente:
"Art. 132 - (Varianti in corso d'opera) - Omissis.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.".
a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:
* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 184 dell'11
settembre 2008;
* Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 5 novembre
2008;
* Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta del 11 novembre 2008, n. 120.
b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITA' ED INFRASTRUTTURE. |