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Testo in vigore dal:
23-9-2008
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 35 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395;
Visto i1 Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale dipendente
del comparto Ministeri, sottoscritto in data 12 giugno 2003 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;
Visti gli articoli 90, 91 e 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Visto l'articolo 17, comma 25 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134;
Visto l'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
che ha elevato al 2% dell importo posto a base di gara la somma da ripartire
tra il responsabile del procedimento, g1i incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori;
Visti i verbali degli accordi raggiunti in data 28 febbraio 2008, in sede di
contrattazione decentrata di amministrazione con i quali sono stati
stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto incentivo
economico;
Udito il parere n. 1246/2008 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008;
Vista la comunicazione effettuata in data 20 giugno 2008 alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto
1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. La ripartizione della
somma di cui all'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e' approvata dal dirigente dell'ufficio attuatore
dell'intervento.
2. Il personale destinatario della somma di cui al comma 1 individuato, in
base al predetto articolo 92 tra il responsabile unico del procedimento, gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza della
direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
3. La percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera
o di un lavoro, per determinare la somma di cui al comma 1 e da
corrispondere al personale di cui al comma 2, e' data dall'addizione di una
delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di
cui al seguente punto b):
a) aliquota percentuale relativa all'entita' dell'opera determinata come di
seguito:
1) 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda Euro
150.000,00;
2) 0,95% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra
Euro 150.000,00 e Euro 750.000,00;
3) 0,90% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra
Euro 750.000,00 e Euro 5.000.000,00;
4) 0,85% per progetti il cui importo posto a base di gara e' compreso tra
Euro 5.000.000,00 e Euro 25.000.000,00;
5) 0,75% per progetti il cui importo posto a base di gara supera Euro
25.000.000,00;
b) aliquota percentuale relativa alla complessita' dell'opera determinata
come di seguito:
1) 1,00% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e
risanamento conservativo;
2) 0,90% per progetti di manutenzione straordinaria;
3) 0,75% per progetti di manutenzione ordinaria.
4. Allorquando il progetto e costituito da piu' sotto-progetti specialistici
o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale
complessiva e' applicata nella misura massima del 2,0% dell'importo del
progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Note al
titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE): «Art. 92
(Corrispettivi e incentivi per la progettazione). - 1 . Le amministrazioni
aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione
aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le
modalita' per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato
il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1
dell'art. 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate.
3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati, ai fini
della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente
fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i
medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche
in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'art. 10,
comma 7 nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le attivita' dei
coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota
fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto
previsto dal comma 12-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di
gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali
e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola
opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei
lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal
regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da
realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma
corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi
criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione
di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le
modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche'
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e
geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura
dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento e
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti
d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri
bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia'
provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere
finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche
quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate
dall'ente mutuatario.».
Note alle
premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395
(Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria): «Art. 35 (Edilizia
penitenziaria. Personale e relative attribuzioni). - 1. Per far fronte alle
esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti
tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella IV
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
successive modificazioni, e' sostituito dal quadro C riportato nella tabella
F allegata alla presente legge. Alle dotazioni organiche, alle qualifiche
funzionali ed ai profili professionali del personale del Ministero di grazia
e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
14 settembre 1988 sono aggiunte le dotazioni organiche, le qualifiche
funzionali ed i profili professionali di cui alla tabella G allegata alla
presente legge.
2. Il personale ai cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, le seguenti finzioni:
a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia penitenziaria,
anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla pubblica
amministrazione;
b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva
sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della
progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con
decreto del Ministro di grazia e giustizia;
c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la
ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i propri
uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e
proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresi' la facolta', in
ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione relativa
ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni e
disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti anche
ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici o
concessionarie.
4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle
dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si
provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e
militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo
professionale previsto dal relativo bando di concorso.».
- Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) sono i seguenti: «Art.
90 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in
materia di lavori pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita'
del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le aziende
unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui agli articoli
30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi,
con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in
quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di
operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 36. E
vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da
ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e'
incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 36, comma 6, della presente
legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di
ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4
e 5 e di cui all'art. 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III
e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di
societa' cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita'
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle societa' agli
effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attivita'
in forma associata ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo
dovra' essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di cui ai capi V, VI e VII
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che
eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attivita'
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle
norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di' categoria cui
ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovra' essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e
i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le societa' di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio
della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione per
intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del
progetto preliminare, definivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di
attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in caso di carenza in organico
di personale tecnico, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgre le funzioni di istituto, ovvero in
caso di lavori di speciale complessita' o di rilevanza archittonica o
ambientale o in caso di necessita' di predisporre progetti integrali, cosi'
come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralita' di
competenze, casi che devono essere acceriti e certificati dal responsabile
del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia' in
sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalita' per
promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico
deve essere dimostrata la regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a
quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti.».
«Art. 91 (Procedure di affidamento). - 1. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le
disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero,
per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni
ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile
del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h)
dell'art. 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'art. 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non
puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche,
nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.
In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attivita'
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria l'opportunita' di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attivita' di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente
la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia,
l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione al progettista e' consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte III
del codice, possono affidare le progettazioni nonche' le connesse attivita'
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento
e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III,
direttamente a societa' di ingegneria di cui all'art. 90, comma 1, lettera
f), che siano da essi stessi controllate, purche' almeno l'ottanta per cento
della cifra d'affari media realizzata dalle predette societa' nell'Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate.
Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art. 2359 del codice
civile.
8. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre
procedure diverse da quelle previste dal presente codice.».
- Per il testo dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
vedasi in nota ai titolo.
- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina delle
attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 reca: «Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro».
- Si riporta il testo del comma 25, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo): «25. Il parere del Consiglio
di Stato e' richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri,
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per
l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o piu' Ministri.».
- Il decreto ministeriale 20 aprile 2000, n. 134 (Regolamento recante norme
per la ripartizione dell'incentivo economico di cui al comma 1 dell'art. 18
della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2000
Art. 2
1. La somma, determinata con
i criteri di cui al precedente articolo 1, e' ripartita tra il personale di
cui al comma 2 dell'articolo 1, in base a quanto segue:
a) responsabile del procedimento: 12%;
b) incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori: 49%;
c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici
collaboratori: 4%;
d) direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori: 20%;
e) incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori: 10%;
f) altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attivita' di supporto al
responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera: 5%.
2. Il dirigente di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ipotesi in cui la
redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralita' di competenze
tecniche specialistiche, puo' nominare un coordinatore della progettazione.
Al coordinatore della progettazione e ai suoi tecnici collaboratori spetta
il 10% della somma di cui al precedente punto b).
3. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1 comprende ogni ulteriore
compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
4. Per lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo
statico o al componente della commissione al quale e' affidato anche tale
collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma di cui al punto e),
comma 1, determinata come di seguito:
---->
Vedere a pag. 4 <----
dove
PCS = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della
commissione al quale e' affidato anche tale collaudo, IS = importo delle
strutture;
IT = importo totale delle opere;
CS = 0,5 per collaudo effettuato in commissione;
CS = 1 nel caso in cui il collaudo e' sostituito con il certificato di
regolare esecuzione.
La somma restante, nei casi in cui il collaudo e' affidato ad una
commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti.
5. L'aliquota di cui al punto e) del comma 1, fatta salva l'aliquota
spettante al collaudatore statico, e' addizionata a quella di cui al punto
d) del medesimo comma, nei casi in cui il certificato di collaudo e'
sostituito con quello di regolare esecuzione
Art. 3
1. Nel caso di progetti posti
a base di gara per i quali le procedure di affidamento non hanno avuto
seguito per ragioni non derivanti da errori od omissioni progettuali,
l'incentivo di cui al presente regolamento e ripartito esclusivamente tra
gli aventi diritto di cui alle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 2,
comma 1. Per gli aventi diritto di cui ai punti a) e f) l'incentivo viene
corrisposto nella misura del 50%. 2. Nel caso di sospensione dei lavori
perdurante per oltre mesi sei dalla data del relativo verbale, per motivi
non riconducibili a responsabilita' del direttore dei lavori, viene erogato
l'incentivo di cui al presente regolamento agli aventi diritto di cui alle
precedenti lettere a), d), e) e f) dell'articolo 2, comma 1,
proporzionalmente all'importo risultante al momento della sospensione dei
lavori
Art. 4
1. Qualora i dipendenti
dell'Amministrazione abbiano redatto solo alcune fasi della progettazione,
ferme restando le ripartizioni di cui agli articoli precedenti, l'aliquota
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene calcolata come di seguito:
I) redazione del progetto preliminare: 15%;
II) redazione del progetto definitivo: 70%;
III) redazione del progetto esecutivo: 15%.
Le somme corrispondenti a fasi della progettazione che non sono svolte dai
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'Amministrazione, costituiscono economie
Art. 5
1. Gli importi derivanti
dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e
spettanti al personale di cui all'articolo 2, comma 1, punti b), c), d) ed
e), e comma 2 sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:
---->
Vedere a pag. 4 <----
ove:
«Q i» indica la quota parte spettante a ogni singola unita';
«\sum » indica la somma da 1 a n del prodotto dei compensi professionali e
di progettazione;
«n» indica il numero degli aventi diritto al compenso;
«S» indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai
tecnici di cui ai punti b), c), d) ed e);
«N» il numero di tali tecnici; «i» un generico tecnico;
«C i» e ««D i»» rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di
cui al successivo comma 2 ed il coefficiente di prestazione di cui al
successivo comma 3.
2. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle
competenze assunte nell'ambito del progetto e' cosi' fissato:
a) progettista, direttore lavori, collaudatore e coordinatore della
progettazione: 0,60;
b) collaboratore: 0,40.
3. Il coefficiente di prestazione e' pari a 1 nel caso di totale
partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente,
nei casi in cui la partecipazione alle attivita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b), c) e d) non e' totale, e' fissato dal responsabile del
procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto rispetto a
quello assegnato, e, comunque, con valore inferiore all'unita'.
4. L'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, punto f) e'
ripartita in parti uguali tra i nominativi asseriti dal responsabile del
procedimento.
5. Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o
parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate
dagli incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo
Art. 6
1. Nei casi di realizzazione
di un'opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto,
della locazione finanziaria e della permuta, di cui all'articolo 145, comma
34, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incentivo spetta
nell'intera misura al responsabile del procedimento, ai suoi collaboratori e
al coordinatore di progetto.
Per tutto il restante personale si applica quanto disposto ai precedenti
articoli 2, 3, 4 e 5
Art. 7
1. Le disposizioni di cui
agli articoli 1, 3 e 4 del presente regolamento si applicano alle procedure
e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti di cui, alla
data suddetta, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
2. Fermo quanto stabilito al precedente comma 1, fino alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della giustizia 20
aprile 2000, n. 134
Art. 8
Alla data di entrata in
vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro della
giustizia 20 aprile 2000, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 25 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Registrato alla Corte dei
conti il 25 agosto 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n.
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