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Testo in vigore dal:
24-7-2008
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni recante
delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare la parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche ed
insediamenti produttivi), come modificato ed integrato dai decreti
legislativi del 26 gennaio 2007, n. 6, e del 31 luglio 2007, n. 113;
Visto l'articolo 28 dell'allegato XXI al predetto decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e, in particolare, il comma 4, come modificato dalla
lettera iii) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio
2007, n. 113, che recita: «Ferme restando le competenze del Ministero per le
attivita' produttive in materia di vigilanza sugli organismi di
accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il
Servizio tecnico centrale, e' organo di accreditamento delle unita' tecniche
delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli
organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN
ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di tipo
B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio
stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello
europeo, emanato con decreto del Ministero delle infrastrutture»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204,
recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori
pubblici»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17
luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che istituisce il
Ministero delle infrastrutture;
Vista la nota n. 2006PRS006 del 22 febbraio 2006 del SINCERT, Sistema
Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione;
Visto il parere favorevole reso, con voto 285/2007, sul citato schema di
regolamento tecnico dalla prima sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli
Atti Normativi, n. 139/2008 espressi nelle adunanze in data 21 gennaio 2008
ed in data 31 marzo 2008;
Vista la nota n. 3951 del 23 aprile 2008 di preventiva comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che occorre emanare il regolamento tecnico per l'accreditamento
degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17020, predisposto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e
integrazioni, con l'allegato recante le modalita' operative per la
richiesta, l'istruttoria ed il rilascio dell'accreditamento degli organismi
di ispezione di tipo B;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Emana
il seguente regolamento tecnico:
Parte I
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI
ORGANISMI DI ISPEZIONE
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento
disciplina l'accreditamento, da parte del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, delle unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico, ai
sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020,
quali organismi di ispezione di tipo B, al fine dello svolgimento dell'attivita'
di verifica della progettazione delle infrastrutture strategiche, ai sensi
dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non specificamente disposto dal presente regolamento si
applica la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nella versione di volta in
volta vigente
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento si intende per: verifica: l'attivita' di cui all'articolo 27,
comma 1, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni e integrazioni; validazione: l'attivita' di cui
all'articolo 35, comma 1, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; amministrazione: le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli organismi
statali di diritto pubblico; organismi di ispezione di tipo «B» (di seguito
OdI): apposita unita/ufficio/divisione, interna all'amministrazione, che
esegue verifiche di progetti di competenza dell'amministrazione di
appartenenza o di organizzazioni ad essa societariamente collegate. stazione
appaltante: il soggetto per conto del quale e' eseguita l'attivita' di
verifica, e che incarica l'OdI, specificando nel contratto l'oggetto e
l'obiettivo del servizio
Art. 3
Requisiti amministrativi
dell'organismo di ispezione
1. Gli atti organizzativi
dell'OdI prevedono espressamente lo svolgimento dell'attivita' di verifica.
2. L'OdI dispone di un disciplinare che stabilisca i rapporti tra la
stazione appaltante e l'OdI. Tale disciplinare e' trasmesso alla stazione
appaltante prima dell'emissione dell'ordine per il servizio di verifica.
Quando la stazione appaltante imponga un suo disciplinare, l'OdI ne verifica
la congruenza con il proprio disciplinare, eventualmente evidenziando alla
stazione appaltante stessa significativi scostamenti per l'attivita' di
verifica.
3. L'OdI dispone di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i
rischi derivanti dall'attivita' di propria competenza come indicato
all'articolo 37 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni e integrazioni
Art. 4
Indipendenza, imparzialita'
ed integrita'
1. Negli atti organizzativi
dell'OdI non sono previste attivita' che comportano conflitti di interesse
con le attivita' di verifica. Tali atti esplicitano altresi' l'impegno
formale dell'OdI a non effettuare l'attivita' di verifica in tutti i casi in
cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze
di indipendenza ed imparzialita' dell'attivita' di verifica.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, dell'allegato XXI al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e
integrazioni, «l'affidamento dell'incarico di verifica e' incompatibile con
lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del
coordinamento della medesima, della direzione dei lavori e con il collaudo».
3. Gli OdI possono svolgere le attivita' di verifica di progetti anche su
richiesta di stazioni appaltanti che, per legge, possono avvalersi
dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI.
4. L'unita' costituente l'OdI ha le seguenti caratteristiche: rispetta i
requisiti dell'appendice B della citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; e'
dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata alla attivita' di
verifica, separata ed identificabile all'interno dell'amministrazione di
appartenenza; tale struttura possiede una consistenza tecnico-numerica e
logistica (uffici, responsabile tecnico, coordinatori del servizio di
verifica, supporti di segreteria, ecc..) adeguata al volume ed alla
complessita' delle attivita' svolte.
5. Il responsabile tecnico dell'OdI non dipende gerarchicamente da persone
che assumono responsabilita' concernenti attivita' di progettazione,
direzione lavori e collaudo dell'opera cui si riferisce la verifica.
6. Il personale dell'unita' non svolge attivita' che possano mettere a
rischio l'indipendenza di giudizio in relazione all'attivita' di verifica.
E' interdetto al personale occuparsi della progettazione, direzione lavori e
collaudo dell'opera cui si riferisce la verifica.
7. Possono essere utilizzati, in qualita' di ispettori, tecnici appartenenti
ad altre unita/uffici/divisioni dell'amministrazione di appartenenza. I
suddetti ispettori, tuttavia, non possono svolgere attivita' di verifica su
opere nelle quali siano stati o siano coinvolti in attivita' di
progettazione, direzione lavori e collaudi.
8. Per gli OdI, l'accreditamento e' rilasciato all'amministrazione
richiedente, con la specificazione della denominazione
dell'unita/ufficio/divisione interna che svolge il ruolo di OdI
Art. 5
Riservatezza
1. L'OdI e' tenuto alla
riservatezza delle informazioni riguardanti la stazione appaltante, sia da
parte del personale dipendente che da parte degli eventuali collaboratori
esterni
Art. 6
Aspetti organizzativi e
gestionali
1. L'OdI e' dotato di un
organigramma aggiornato dei dipendenti direttamente impiegati nello
svolgimento delle attivita' di verifica.
2. L'OdI dispone di un responsabile tecnico, ingegnere o architetto dotato
di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli
ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il
responsabile tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione
da almeno dieci anni, secondo le norme del Paese dell'Unione europea cui
egli appartiene. Il responsabile tecnico dell'OdI deve aver maturato
un'esperienza lavorativa di almeno dieci anni nella progettazione, direzione
lavori, collaudo o in alternativa nel controllo tecnico. Il responsabile
tecnico e' un dipendente di ruolo dell'amministrazione.
3. L'OdI tramite il responsabile tecnico esercita la supervisione delle
attivita' effettuate dal proprio personale ispettivo, attraverso il riesame
dei rapporti di ispezione in modo da garantire la conformita' delle
attivita' svolte alle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34
dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. L'OdI dispone di sostituti in grado di svolgere le funzioni del
responsabile tecnico in assenza di quest'ultimo. I sostituti possiedono
tutti i requisiti previsti per il responsabile tecnico dal precedente comma
2. Nei casi in cui anche i sostituti non siano disponibili, l'OdI cessa
l'emissione di rapporti di ispezione sotto accreditamento
Art. 7
Sistema di gestione
1. L'amministrazione di
appartenenza dell'OdI definisce e documenta, in apposito manuale di
gestione, gli obiettivi e l'impegno a garantire la qualita' del servizio
erogato dall'OdI, con esplicito riferimento alle finalita' delle attivita'
di verifica. Il manuale di gestione contiene le informazioni minime
richieste dalla norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020), nonche' una
tabella di correlazione tra le varie parti (sezioni, capitoli, ecc.. ) del
manuale e i requisiti della norma. Il manuale e le procedure evidenziano le
parti interessate dall'ultima modifica. I documenti superati, conservati a
cura dell'OdI, sono identificati come tali.
2. Il sistema di gestione dell'OdI copre almeno i seguenti aspetti:
pianificazione e modalita' operative di esecuzione della verifica (analisi
di fattibilita', pianificazione delle risorse, analisi della documentazione
applicabile ecc..); modalita' di raccolta dei risultati delle verifiche e di
stesura e approvazione dei rapporti di ispezione; ruoli e responsabilita'
delle diverse figure coinvolte nella verifica; descrizione delle competenze
degli ispettori e tipologie di attivita' per le quali ne e' previsto
l'impiego, al fine di dare evidenza della totale ricopertura dello scopo di
accreditamento in termini di competenze ispettive.
3. L'OdI provvede alla distribuzione di tutta la documentazione necessaria
al personale interessato. Il sistema di controllo della documentazione
provvede alla rintracciabilita' di tutti i dati/documenti relativi alle
ispezioni effettuate, almeno fino al termine ultimo della garanzia richiesta
per i lavori dalla stazione appaltante, o stabilito per legge e/o definito
dalle norme che regolamentano la verifica.
4. L'OdI attua un programma di verifiche ispettive interne pianificate e
documentate, che comprenda il monitoraggio dei propri processi ispettivi. Il
personale addetto alle verifiche ispettive interne deve possedere e
dimostrare adeguata conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Art. 8
Personale
1. L'OdI identifica
responsabilita', compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico,
amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attivita' di verifica e
processi correlati. Tali elementi sono chiaramente descritti in opportuni
documenti («profili professionali»).
L'OdI assicura la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello
di competenza del personale ed a fornire la formazione e l'addestramento a
tal fine richiesti. L'OdI assicura che tutto il personale operi secondo le
procedure del proprio sistema di gestione. 2. Il gruppo di ispezione
soddisfa i seguenti requisiti: conoscenza delle norme e regole cogenti
applicabili, di natura tecnica, amministrativa ed economica rispetto alle
quali deve essere accertata la conformita'; conoscenza delle problematiche
di natura tecnica, amministrativa ed economica dei processi di progettazione
e realizzazione delle opere cui si riferisce la verifica.
3. Se l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI consente
l'affidamento di incarico a soggetto esterno per l'acquisizione di
collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente,
l'incarico e' espletato da professionisti iscritti negli appositi albi ove
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ed e' regolato dalle Parti
II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni e integrazioni. L'OdI informa tempestivamente la stazione
appaltante della propria intenzione di affidare un incarico a soggetto
esterno. L'OdI comunica al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'elenco
dei collaboratori esterni, con indicazione delle loro qualifiche
professionali.
4. Il coordinatore di un singolo servizio di verifica, che puo' coincidere
con il responsabile tecnico, e' dipendente dell'OdI e risponde ai seguenti
requisiti: essere ingegnere o architetto dotato di laurea magistrale, o di
laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, abilitato all'esercizio della
professione da almeno cinque anni secondo le norme del Paese dell'Unione
europea cui egli appartiene e con almeno cinque anni di accertata esperienza
lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di laurea triennale o diploma
universitario deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della
professione da almeno sette anni secondo le norme del paese dell'Unione
Europea cui egli appartiene e con almeno sette anni di accertata esperienza
lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di diploma deve essere un
tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni
secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con
almeno dieci anni di accertata esperienza lavorativa nel settore; possedere
capacita' di gestione del piano di ispezione.
5. I singoli ispettori ed esperti tecnici di settore, dipendenti e
collaboratori esterni, devono essere in possesso di laurea magistrale, o di
laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea
conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea triennale o diploma
universitario o di diploma di scuola media superiore. Essi sono qualificati
dall'OdI in base alle esperienze acquisite in attivita' lavorative inerenti
le specifiche materie, discipline e tecnologie, afferenti alle specifiche
caratteristiche dell'oggetto dell'ispezione, la cui padronanza e' essenziale
per le relative valutazioni. Si richiedono almeno tre anni di accertata
esperienza lavorativa in tali materie. Si richiede inoltre l'abilitazione
all'esercizio della professione da almeno tre anni secondo le norme del
Paese dell'Unione europea di appartenenza.
6. Tutti gli addetti alle verifiche adottano un comportamento ispirato a
correttezza ed etica professionale. I collaboratori esterni non possono
avere o aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti professionali con
soggetti coinvolti nel processo di progettazione, direzione lavori,
esecuzione e collaudo delle opere oggetto della verifica. I collaboratori
esterni si impegnano altresi', per iscritto, al momento dell'accettazione
dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizi con i
medesimi soggetti per i successivi due anni.
7. L'OdI mantiene aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche,
all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di
dimostrare la competenza dei singoli addetti ai requisiti delle ispezioni da
svolgere
Art. 9
Strutture e attrezzature
dell'organismo di ispezione
1. I software utilizzati
dall'OdI per le attivita' operative di verifica sono sottoposti a controllo
preventivo, allo scopo di confermarne l'adeguatezza allo specifico uso
Art. 10
Metodi e procedure di
ispezione
1. L'OdI dispone di una o
piu' procedure documentate descriventi la completa attivita' di ispezione
riferita alla verifica del progetto. 2. Per l'attivita' di verifica del
progetto sono richiesti piani di ispezione, da redigere sulla base degli
articoli 33 e 34 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni e integrazioni. Il piano di ispezione,
direttamente o attraverso documenti cui fa riferimento, prevede come minimo
i seguenti aspetti: descrizione del progetto; dati di base della verifica;
eventuali criticita' individuate in sede di affidamento dell'incarico;
competenze tecniche necessarie per svolgere l'attivita'; composizione del
gruppo di verifica con descrizione del ruolo e specializzazione di ciascuno
dei componenti il gruppo; impegni di tempo previsti per ciascuna risorsa del
gruppo di verifica; prove e controlli da effettuare; elenco delle attivita'
significative da svolgere, in sequenza logica e temporale, con la
individuazione di eventuali fasi supposte critiche; elementi o aspetti
particolari da tenere presenti in fase di verifica; procedura di
campionamento utilizzata, statisticamente valida ai fini della verifica.
3. L'OdI puo' operare con liste di controllo o documenti equivalenti (es.
modulistica o guide tecniche sviluppate all'interno dell'OdI). 4. Quando l'OdI
utilizza metodi o procedure di ispezione non normalizzati, in quanto non
contenuti in norme regionali, nazionali o estere, in disciplinari e testi
scientifici riconosciuti, tali metodi e procedure devono essere appropriati
e completamente documentati.
5. Gli OdI predispongono e tengono aggiornate banche dati relativamente a
dati statistici significativi ed altri elementi utili per il miglior
svolgimento delle attivita' di verifica. 6. Eventuali software impiegati per
verifiche di calcoli sono sottoposti ad appositi controlli preliminari da
parte dell'OdI
Art. 11
Manipolazione dei campioni
e degli oggetti sottoposti a ispezione
1. Gli elaborati oggetto
della verifica ai fini di validazione sono identificati, gestiti e
conservati come prescritto dal punto 11 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Art. 12
Registrazioni
1. Le registrazioni relative
alle attivita' di verifica svolte dall'OdI, sono conservate in condizioni di
sicurezza per un periodo, eventualmente concordato con la stazione
appaltante, non inferiore al termine stabilito dalle norme che regolamentano
la verifica
Art. 13
Rapporti di ispezione e
certificati di ispezione
1. Le attivita' di verifica
disciplinate dal presente regolamento richiedono l'emissione di due
tipologie di rapporti di ispezione:
a) rapporti di ispezione «intermedi», riportanti gli esiti di attivita'
intermedie destinate a confluire nei rapporti finali.
b) rapporti di ispezione «finali» emessi al termine dell'attivita' ispettiva
e riportanti i risultati conclusivi della medesima;
2. I rapporti intermedi e finali sono redatti con riferimento a quanto
riportato nell'appendice 3 della Guida EA IAF/ILAC-A4 «Guidance on the
application of ISO/IEC 17020».
3. Il responsabile tecnico dell'OdI approva e controfirma i rapporti
intermedi ed i rapporti finali di ispezione. I rapporti intermedi possono
essere approvati e controfirmati anche dal solo coordinatore del singolo
servizio di verifica.
4. I rapporti, sia intermedi che finali, riportano l'identificazione univoca
di tutti i componenti del gruppo di verifica che hanno partecipato alla
redazione degli stessi ed essere da quest'ultimi sottoscritti
Art. 14
Sub-fornitori
1. Fermo quanto previsto
all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento, gli OdI non possono
avvalersi del subappalto
Parte II
PROCEDIMENTO PER
L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE
Art. 15
Presentazione della domanda
di accreditamento
1. La domanda di
accreditamento di un OdI e' presentata utilizzando l'apposito modulo
disponibile sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sottoscritto dal legale rappresentante o dal dirigente
responsabile. La domanda e' compilata integralmente fornendo tutte le
informazioni e dati richiesti e motivando le eventuali inapplicabilita' in
caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa.
Gli oneri relativi alle procedure di accreditamento sono a carico dei
richiedenti e sono individuati dal regolamento di cui al comma 9
dell'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Alla domanda sono allegati: atto di organizzazione; manuale della
qualita'; regolamento generale per la gestione delle attivita' di
valutazione per le quali e' richiesto l'accreditamento; elenco delle
procedure, istruzioni operative e altri documenti applicabili alle attivita'
dell'OdI; copia tipo degli attestati di conformita' che rilascera' l'OdI che
ha presentato la domanda; attestato del versamento di una quota pari al 30%
degli oneri previsti per la procedura di accreditamento.
3. L'accreditamento puo' essere richiesto per uno o piu' raggruppamenti di
tipologie degli interventi di cui all'articolo 31 dell'allegato XXI al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e
integrazioni. I raggruppamenti sono i seguenti: organismi edilizi ed opere
di bioedilizia; opere per la mobilita' su gomma e ferro; opere relative al
ciclo integrato dell'acqua; opere fluviali e marittime; opere
impiantistiche; opere di impatto ambientale, di bonifica e di
ecocompatibilita'.
4. L'OdI si impegna a rispettare le condizioni di indipendenza e
imparzialita' di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
5. Ove l'OdI richiedente ritenga di affidare un incarico, inerente al
settore accreditato o accreditando, a soggetto esterno per l'acquisizione di
collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, del presente regolamento, si impegna a documentare
che tale soggetto sia competente per fornire il servizio in questione. I
nominativi di tali soggetti sono comunicati al Servizio tecnico centrale in
sede di relazione annuale di cui al successivo articolo 19, comma 3, del
presente regolamento
Art. 16
Istruttoria della domanda
1. Pervenuta l'istanza, il
direttore del Servizio tecnico centrale l'assegna al responsabile del
procedimento, comunicando il nominativo al richiedente entro quindici giorni
dal ricevimento della domanda.
2. Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento procede
all'esame preliminare della documentazione e alla comunicazione dell'esito
dell'esame.
3. Se la documentazione trasmessa dal richiedente e' incompleta, il
responsabile del procedimento provvede, nel termine di cui al comma 2, a
richiedere per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Il termine
di cui al comma 2 e' sospeso fino al ricevimento delle integrazioni
richieste che sono fornite entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta, pena la improcedibilita' della domanda.
4. Se l'esito dell'esame preliminare e' positivo, si procede all'esecuzione
delle verifiche ispettive presso la sede del richiedente. La data della
visita e' fissata entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
Entro tale data l'OdI richiedente documenta al Servizio tecnico centrale
l'avvenuto versamento di una ulteriore quota del 30% degli oneri previsti
per l'accreditamento. Le verifiche sono eseguite da almeno due ispettori del
Servizio tecnico centrale e si concludono entro trenta giorni. Dette
verifiche hanno lo scopo di accertare che le prassi operative adottate dall'OdI,
relativamente alle attivita' svolte, siano conformi alle prescrizioni del
presente regolamento tecnico e di ogni altro riferimento legislativo
generale e settoriale applicabile nonche' ai dati indicati nella domanda ed
ai regolamenti e alle procedure stabiliti dall'OdI stesso, cosi' come
formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del
medesimo (manuale di gestione, piani di ispezione, qualifiche del personale,
elenchi degli ispettori). L'OdI richiedente permette l'accesso dei
componenti del gruppo di verifica ispettiva alla propria sede e alla
documentazione detenuta e collabora con essi. Qualora, nel corso delle
verifiche in sede, vengano riscontrate e formalizzate una o piu' non
conformita', il processo di accreditamento e' sospeso fino alla
comunicazione dell'avvenuta adozione dei necessari provvedimenti,
dell'attuazione delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica
di efficacia. I suddetti adempimenti possono essere verificati tramite
appositi accertamenti supplementari. Il termine ultimo per l'attuazione
delle azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia e' di
centottanta giorni, pena la negativa conclusione dell'iter di
accreditamento.
5. Entro quindici giorni dal termine delle verifiche di cui al comma
precedente, gli ispettori, predispongono apposito rapporto di valutazione,
che e' sottoposto al responsabile del procedimento.
6. Il responsabile del procedimento, acquisito il rapporto di valutazione,
predispone, entro i successivi quindici giorni, una relazione istruttoria
con le proprie proposte per il direttore del Servizio tecnico centrale
Art. 17
Rilascio
dell'accreditamento
1. L'accreditamento e'
rilasciato, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 16, comma 6, con l'emissione di un «certificato di
accreditamento» firmato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale, previo
accertamento dell'avvenuto versamento del saldo degli oneri previsti per
l'accreditamento e determinati in via definitiva dal Servizio tecnico
centrale.
2. Nel certificato di accreditamento sono indicati i raggruppamenti di cui
al precedente articolo 15, comma 2, e le norme in base alle quali e'
avvenuto l'accreditamento stesso.
3. L'accreditamento ha validita' di quattro anni.
4. L'elenco degli OdI accreditati e' inserito sul sito informatico del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Il rilascio dell'accreditamento impegna l'OdI a mantenere la propria
struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conformemente ai
requisiti stabiliti nel presente regolamento tecnico e nelle norme e
riferimenti generali e settoriali applicabili
Art. 18
Mancato rilascio
dell'accreditamento
1. Se dall'istruttoria
risulta che non sussistono i requisiti per poter rilasciare
l'accreditamento, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale ne da' comunicazione
all'OdI richiedente con atto motivato
Art. 19
Sorveglianza e rinnovo
dell'accreditamento
1. Nel periodo di validita'
dell'accreditamento, il Servizio tecnico centrale svolge attivita' di
sorveglianza sull'OdI accreditato, anche mediante apposite verifiche
ispettive, onde accertare il rispetto delle prescrizioni e delle norme,
nonche' la persistenza dei requisiti in base ai quali e' avvenuto
l'accreditamento.
2. L'OdI comunica al Servizio tecnico centrale gli aggiornamenti apportati
alla sua organizzazione ed alla sua documentazione, rispetto alle
informazioni e ai dati forniti con la domanda iniziale di accreditamento,
che comportino mutamenti significativi nei procedimenti utilizzati per l'attivita'
ispettiva. In particolare, trasmette le edizioni aggiornate del manuale di
gestione, dei piani di ispezione, delle qualifiche del personale e degli
elenchi degli ispettori, evidenziando le modifiche rispetto alle precedenti
versioni.
3. Con cadenza annuale, a decorrere dal rilascio dell'accreditamento l'OdI
presenta al Servizio tecnico centrale una relazione sull'andamento delle
verifiche eseguite.
4. Gli esiti delle attivita' di sorveglianza di cui ai precedenti commi 1, 2
e 3 sono valutati dal Servizio tecnico centrale
5. Per rinnovare l'accreditamento, l'OdI presenta domanda di rinnovo con un
anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del periodo di validita'
dell'accreditamento stesso. Detto rinnovo avverra' con la stessa procedura
seguita per il primo rilascio dell'accreditamento. A seguito del rinnovo, e'
emesso un nuovo certificato di accreditamento ed e' aggiornato l'elenco
degli OdI accreditati
Art. 20
Variazione delle condizioni
di accreditamento
1. Nel caso di variazione
delle condizioni di accreditamento il Servizio tecnico centrale ne da'
comunicazione all'OdI. Questo ha la facolta' di mantenere l'accreditamento,
adeguando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento alle nuove
condizioni entro un termine congruo fissato dal Servizio tecnico centrale,
ovvero di rinunciare all'accreditamento stesso.
2. Nel caso di mantenimento dell'accreditamento, il Servizio tecnico
centrale ha la facolta' di disporre apposite verifiche per accertare la
corretta attuazione degli adeguamenti richiesti.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 aprile 2008
Il Ministro: Di Pietro
Visto, il Guardasigilli:
Alfano
Registrato alla Corte dei
conti il 25 giugno 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 7, foglio n. 128 |
|
A seguito dell'avvenuta pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008 del
decreto del Ministero delle infrastrutture 30 aprile 2008, n. 119, recante:
«Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di
tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'art. 28,
comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163, e
successive modificazioni ed integrazioni.», viene qui di seguito riportato
il testo delle relative note.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottoordinate al Ministro
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
ministri prima dalla loro emanazione.
4. I regolamenti di cui ai comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali che devono recare la denominazione di «regolamento» sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 27, comma 1 dell'allegato XXI del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il
seguente: «Art. 27 (Finalita' della verifica). - 1. La verifica di cui
all'art. 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, e'
finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei
requisiti minimi di appaltabilita', nonche' la conformita' dello stesso alla
normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto
aggiudicatore provvede altresi', ove necessario con il supporto di
consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la
qualita' del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal
progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed
economiche del soggetto aggiudicatore.».
- Il testo dell'art. 35, comma 1 dell'allegato XXI del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il
seguente: «Art. 35 (Le modalita' di validazione). - 1. La validazione del
progetto posto a base di gara e' espressa mediante un atto formale,
sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle
verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di
controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la
partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del
direttore dei lavori laddove nominato.».
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 37, dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente:
«Art. 37 (Le garanzie). - 1. Il soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di
una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti
dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e
durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del
progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data
di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini
della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovra' avere
durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione
appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore ai 5
per cento del valore dell'opera, con il limite di dieci milioni di' euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da
una polizza professionale generale per l'intera attivita', detta polizza
deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di
assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo
specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e' a carico della
Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attivita' di
verifica, mentre sara' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia
soggetto esterno.».
Note all'art. 4:
- Il testo del comma 5 dell'art. 30, dell'allegato XXI del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni e' il seguente: «5. L'affidamento dell'incarico esterno di
verifica e validazione e' incompatibile con lo svolgimento per il medesimo
progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della
direzione lavori e del collaudo.».
Note all'art. 6
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 reca: «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n, 266.
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 reca: «Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- I testi degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni sono i
seguenti: «Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini della
validazione). - 1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel
rispetto delle disposizioni della norma UNI GE EN ISO/IEC 17020 progetto
preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I -
Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto; progetto definitivo costituito dai
documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli
8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto, 2. Gli aspetti del
controllo sono:
a) completezza della documentazione progettuale;
b) contenuto degli elaborati
c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
d) controllo incrociato tra gli elaborati;
e) affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
a) Completezza della documentazione progettuale.
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza
dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e
verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti
b) Controllo del contenuto degli elaborati. Controllo relativo alla
completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,
descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di
riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei
manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle
descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo,
caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali);
c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche. Univoca definizione
dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati
e nelle quantita' riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la
corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi;
congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra
descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto;
d) Controllo incrociato fra elaborati. Verifica dell'assenza di discordanze
fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche
progettuali e/o discipline distinte; verifica dell'assenza di eventuali
incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi
costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;
e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento. Accertamento del
grado di approfondimento delle, indagini, delle ricerche, degli studi e
delle analisi eseguite a supporto della progettazione; rispondenza dei
criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle
indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella
documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente;
attuabilita' delle soluzioni proposte per quanto riguarda la
cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalita'
dell'opera, comparando il progetto con altri simili gia' realizzati e
sperimentati; verifica dell'attendibilita' delle relazioni di calcolo delle
strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di
calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle
opere provvisionali e definitive; verifica del livello di dettaglio dei
calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni
tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti
delle opere; rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di
manutenzione e gestione; verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli
organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonche' di
eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da
norme italiane e/o internazionali; rispondenza dell'intervento a quanto
previsto dal decreto legislativo 14 agosto i 990, n. 494 e dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi
comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza;
rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei
lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori
principali, esistenza di specifiche nonne nel capitolato speciale d'appalto.
3. A conclusione delle attivita' di verifica viene redatto un rapporto
finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli
ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica).».
«Art. 34 (Estensione del controllo e momenti della verifica).
1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello
progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attivita'
di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore
precisano nel dettaglio le modalita' di validazione, integrando le
previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessita'
dell'opera
2. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali e/o di
esistenza di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi gia' oggetto di
verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo
«a campione» e/o di «comparazione». Il metodo a campione prevede comunque
l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con
l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticita'; in ogni
caso delle scelte sopra citate dovra' essere fornita opportuna
giustificazione nella pianificazione dell'attivita' di controllo.
3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita' di controllo
successiva puo' essere svolta sulle parti costituenti modifica o
integrazione della documentazione progettuale gia' esaminata.
4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto
a base di gara. In relazione alla natura e complessita' dell'opera e delle
modalita' di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento puo'
disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri
livelli di progettazione, pianificando l'attivita' di verifica in funzione
del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di
approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della
verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attivita'
di verifica delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere documentato
attraverso la redazione di appositi verbali.».
Note all'art. 8:
- Le parti II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
rispettivamente recano: «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari». «Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nei settori speciali».
- Per i riferimenti del decreto 22 ottobre 2004, n, 270 e 3 novembre 1999,
n. 509 si veda nelle note all'art. 6.
Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si vedano le note all'art. 6. Note
all'art. 15 - Il testo dell'art. 7, comma 9 della legge 1° agosto 2002, n.
166 recante: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori
disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori
pubblici» e' il seguente: «9. All'unita' previsionale di base di cui al
comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con
l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle
funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di
altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in
detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di
studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere,
svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti
relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali,
ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove
geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del
1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che
riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di
prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle
costruzioni civili».
- Il testo dell'art. 31 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente:
«Art. 31 (Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle
attivita' di verifica). - 1. Il responsabile del procedimento individua i
requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della
attivita' di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre
anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte
l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di
servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a
quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via
esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi:
organismi edilizi ed opere di bioedilizia; opere per la mobilita' su gomma e
ferro; opere relative al ciclo intergrato dell'acqua; opere fluviali e
marittime; opere impiantistiche; opere di impatto ambientale, di bonifica e
di ecocompatibilita'.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione,
il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 puo' essere anche riferito
ad attivita' di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di
cui alla lettera b) dei comma 1 puo' essere soddisfatto attraverso la
dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione
dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello
oggetto della verifica da affidare.
3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede
di offerta le figure professionali alle quali sara' affidato l'incarico
della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso
delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
4. Alle procedure di affidamento delle attivita' di verifica possono
partecipare, in forma singola o associata, i soggetti, accreditati da enti
partecipanti all'European Cooperation for Acereditation (EA) ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione di tipo
A, nonche', per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore
a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d),
e), f), g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'art. 29,
comma 1, lettera b), del presente allegato. Per verifiche di progetti
relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,
l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di
ispezione di tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti
in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve
possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante,
in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di
possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento
dei requisiti stessi.
5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o
avere partecipato direttamente o indirettamente ne' alla gara per
l'affidamento della progettazione ne' alla redazione della stessa in
qualsiasi suo livello.
Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del
responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle
attivita' di verifica e, a tale fine, e comunicato agli organismi di
accreditamento». |