MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 30 aprile 2008, n. 119
Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9/7/2008)

Testo in vigore dal: 24-7-2008

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ed in particolare la parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi), come modificato ed integrato dai decreti legislativi del 26 gennaio 2007, n. 6, e del 31 luglio 2007, n. 113;
Visto l'articolo 28 dell'allegato XXI al predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, il comma 4, come modificato dalla lettera iii) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che recita: «Ferme restando le competenze del Ministero per le attivita' produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il Servizio tecnico centrale, e' organo di accreditamento delle unita' tecniche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo, emanato con decreto del Ministero delle infrastrutture»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che istituisce il Ministero delle infrastrutture;
Vista la nota n. 2006PRS006 del 22 febbraio 2006 del SINCERT, Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione;
Visto il parere favorevole reso, con voto 285/2007, sul citato schema di regolamento tecnico dalla prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 139/2008 espressi nelle adunanze in data 21 gennaio 2008 ed in data 31 marzo 2008;
Vista la nota n. 3951 del 23 aprile 2008 di preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che occorre emanare il regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, predisposto ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, con l'allegato recante le modalita' operative per la richiesta, l'istruttoria ed il rilascio dell'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Emana
il seguente regolamento tecnico:

Parte I

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI DI ISPEZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'accreditamento, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico, ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quali organismi di ispezione di tipo B, al fine dello svolgimento dell'attivita' di verifica della progettazione delle infrastrutture strategiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non specificamente disposto dal presente regolamento si applica la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nella versione di volta in volta vigente

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: verifica: l'attivita' di cui all'articolo 27, comma 1, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; validazione: l'attivita' di cui all'articolo 35, comma 1, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; amministrazione: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli organismi statali di diritto pubblico; organismi di ispezione di tipo «B» (di seguito OdI): apposita unita/ufficio/divisione, interna all'amministrazione, che esegue verifiche di progetti di competenza dell'amministrazione di appartenenza o di organizzazioni ad essa societariamente collegate. stazione appaltante: il soggetto per conto del quale e' eseguita l'attivita' di verifica, e che incarica l'OdI, specificando nel contratto l'oggetto e l'obiettivo del servizio

Art. 3

Requisiti amministrativi dell'organismo di ispezione

1. Gli atti organizzativi dell'OdI prevedono espressamente lo svolgimento dell'attivita' di verifica.
2. L'OdI dispone di un disciplinare che stabilisca i rapporti tra la stazione appaltante e l'OdI. Tale disciplinare e' trasmesso alla stazione appaltante prima dell'emissione dell'ordine per il servizio di verifica. Quando la stazione appaltante imponga un suo disciplinare, l'OdI ne verifica la congruenza con il proprio disciplinare, eventualmente evidenziando alla stazione appaltante stessa significativi scostamenti per l'attivita' di verifica.
3. L'OdI dispone di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attivita' di propria competenza come indicato all'articolo 37 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni

Art. 4

Indipendenza, imparzialita' ed integrita'

1. Negli atti organizzativi dell'OdI non sono previste attivita' che comportano conflitti di interesse con le attivita' di verifica. Tali atti esplicitano altresi' l'impegno formale dell'OdI a non effettuare l'attivita' di verifica in tutti i casi in cui vi siano situazioni che possano risultare in contrasto con le esigenze di indipendenza ed imparzialita' dell'attivita' di verifica.
2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, «l'affidamento dell'incarico di verifica e' incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione dei lavori e con il collaudo».
3. Gli OdI possono svolgere le attivita' di verifica di progetti anche su richiesta di stazioni appaltanti che, per legge, possono avvalersi dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI.
4. L'unita' costituente l'OdI ha le seguenti caratteristiche: rispetta i requisiti dell'appendice B della citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020; e' dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata alla attivita' di verifica, separata ed identificabile all'interno dell'amministrazione di appartenenza; tale struttura possiede una consistenza tecnico-numerica e logistica (uffici, responsabile tecnico, coordinatori del servizio di verifica, supporti di segreteria, ecc..) adeguata al volume ed alla complessita' delle attivita' svolte.
5. Il responsabile tecnico dell'OdI non dipende gerarchicamente da persone che assumono responsabilita' concernenti attivita' di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'opera cui si riferisce la verifica.
6. Il personale dell'unita' non svolge attivita' che possano mettere a rischio l'indipendenza di giudizio in relazione all'attivita' di verifica. E' interdetto al personale occuparsi della progettazione, direzione lavori e collaudo dell'opera cui si riferisce la verifica.
7. Possono essere utilizzati, in qualita' di ispettori, tecnici appartenenti ad altre unita/uffici/divisioni dell'amministrazione di appartenenza. I suddetti ispettori, tuttavia, non possono svolgere attivita' di verifica su opere nelle quali siano stati o siano coinvolti in attivita' di progettazione, direzione lavori e collaudi.
8. Per gli OdI, l'accreditamento e' rilasciato all'amministrazione richiedente, con la specificazione della denominazione dell'unita/ufficio/divisione interna che svolge il ruolo di OdI

Art. 5

Riservatezza

1. L'OdI e' tenuto alla riservatezza delle informazioni riguardanti la stazione appaltante, sia da parte del personale dipendente che da parte degli eventuali collaboratori esterni

Art. 6

Aspetti organizzativi e gestionali

1. L'OdI e' dotato di un organigramma aggiornato dei dipendenti direttamente impiegati nello svolgimento delle attivita' di verifica.
2. L'OdI dispone di un responsabile tecnico, ingegnere o architetto dotato di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il responsabile tecnico deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, secondo le norme del Paese dell'Unione europea cui egli appartiene. Il responsabile tecnico dell'OdI deve aver maturato un'esperienza lavorativa di almeno dieci anni nella progettazione, direzione lavori, collaudo o in alternativa nel controllo tecnico. Il responsabile tecnico e' un dipendente di ruolo dell'amministrazione.
3. L'OdI tramite il responsabile tecnico esercita la supervisione delle attivita' effettuate dal proprio personale ispettivo, attraverso il riesame dei rapporti di ispezione in modo da garantire la conformita' delle attivita' svolte alle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'OdI dispone di sostituti in grado di svolgere le funzioni del responsabile tecnico in assenza di quest'ultimo. I sostituti possiedono tutti i requisiti previsti per il responsabile tecnico dal precedente comma 2. Nei casi in cui anche i sostituti non siano disponibili, l'OdI cessa l'emissione di rapporti di ispezione sotto accreditamento

Art. 7

Sistema di gestione

1. L'amministrazione di appartenenza dell'OdI definisce e documenta, in apposito manuale di gestione, gli obiettivi e l'impegno a garantire la qualita' del servizio erogato dall'OdI, con esplicito riferimento alle finalita' delle attivita' di verifica. Il manuale di gestione contiene le informazioni minime richieste dalla norma di riferimento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020), nonche' una tabella di correlazione tra le varie parti (sezioni, capitoli, ecc.. ) del manuale e i requisiti della norma. Il manuale e le procedure evidenziano le parti interessate dall'ultima modifica. I documenti superati, conservati a cura dell'OdI, sono identificati come tali.
2. Il sistema di gestione dell'OdI copre almeno i seguenti aspetti: pianificazione e modalita' operative di esecuzione della verifica (analisi di fattibilita', pianificazione delle risorse, analisi della documentazione applicabile ecc..); modalita' di raccolta dei risultati delle verifiche e di stesura e approvazione dei rapporti di ispezione; ruoli e responsabilita' delle diverse figure coinvolte nella verifica; descrizione delle competenze degli ispettori e tipologie di attivita' per le quali ne e' previsto l'impiego, al fine di dare evidenza della totale ricopertura dello scopo di accreditamento in termini di competenze ispettive.
3. L'OdI provvede alla distribuzione di tutta la documentazione necessaria al personale interessato. Il sistema di controllo della documentazione provvede alla rintracciabilita' di tutti i dati/documenti relativi alle ispezioni effettuate, almeno fino al termine ultimo della garanzia richiesta per i lavori dalla stazione appaltante, o stabilito per legge e/o definito dalle norme che regolamentano la verifica.
4. L'OdI attua un programma di verifiche ispettive interne pianificate e documentate, che comprenda il monitoraggio dei propri processi ispettivi. Il personale addetto alle verifiche ispettive interne deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Art. 8

Personale

1. L'OdI identifica responsabilita', compiti e mansioni del personale direttivo, tecnico, amministrativo e operativo in genere coinvolto nelle attivita' di verifica e processi correlati. Tali elementi sono chiaramente descritti in opportuni documenti («profili professionali»).
L'OdI assicura la rispondenza tra suddetti requisiti e l'effettivo livello di competenza del personale ed a fornire la formazione e l'addestramento a tal fine richiesti. L'OdI assicura che tutto il personale operi secondo le procedure del proprio sistema di gestione. 2. Il gruppo di ispezione soddisfa i seguenti requisiti: conoscenza delle norme e regole cogenti applicabili, di natura tecnica, amministrativa ed economica rispetto alle quali deve essere accertata la conformita'; conoscenza delle problematiche di natura tecnica, amministrativa ed economica dei processi di progettazione e realizzazione delle opere cui si riferisce la verifica.
3. Se l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza dell'OdI consente l'affidamento di incarico a soggetto esterno per l'acquisizione di collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, l'incarico e' espletato da professionisti iscritti negli appositi albi ove previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ed e' regolato dalle Parti II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. L'OdI informa tempestivamente la stazione appaltante della propria intenzione di affidare un incarico a soggetto esterno. L'OdI comunica al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'elenco dei collaboratori esterni, con indicazione delle loro qualifiche professionali.
4. Il coordinatore di un singolo servizio di verifica, che puo' coincidere con il responsabile tecnico, e' dipendente dell'OdI e risponde ai seguenti requisiti: essere ingegnere o architetto dotato di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, abilitato all'esercizio della professione da almeno cinque anni secondo le norme del Paese dell'Unione europea cui egli appartiene e con almeno cinque anni di accertata esperienza lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di laurea triennale o diploma universitario deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno sette anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno sette anni di accertata esperienza lavorativa nel settore. Oppure, se in possesso di diploma deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno dieci anni di accertata esperienza lavorativa nel settore; possedere capacita' di gestione del piano di ispezione.
5. I singoli ispettori ed esperti tecnici di settore, dipendenti e collaboratori esterni, devono essere in possesso di laurea magistrale, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea triennale o diploma universitario o di diploma di scuola media superiore. Essi sono qualificati dall'OdI in base alle esperienze acquisite in attivita' lavorative inerenti le specifiche materie, discipline e tecnologie, afferenti alle specifiche caratteristiche dell'oggetto dell'ispezione, la cui padronanza e' essenziale per le relative valutazioni. Si richiedono almeno tre anni di accertata esperienza lavorativa in tali materie. Si richiede inoltre l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno tre anni secondo le norme del Paese dell'Unione europea di appartenenza.
6. Tutti gli addetti alle verifiche adottano un comportamento ispirato a correttezza ed etica professionale. I collaboratori esterni non possono avere o aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti professionali con soggetti coinvolti nel processo di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo delle opere oggetto della verifica. I collaboratori esterni si impegnano altresi', per iscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizi con i medesimi soggetti per i successivi due anni.
7. L'OdI mantiene aggiornate le registrazioni relative alle qualifiche, all'addestramento ed all'esperienza del proprio personale, al fine di dimostrare la competenza dei singoli addetti ai requisiti delle ispezioni da svolgere

Art. 9

Strutture e attrezzature dell'organismo di ispezione

1. I software utilizzati dall'OdI per le attivita' operative di verifica sono sottoposti a controllo preventivo, allo scopo di confermarne l'adeguatezza allo specifico uso

Art. 10

Metodi e procedure di ispezione

1. L'OdI dispone di una o piu' procedure documentate descriventi la completa attivita' di ispezione riferita alla verifica del progetto. 2. Per l'attivita' di verifica del progetto sono richiesti piani di ispezione, da redigere sulla base degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni. Il piano di ispezione, direttamente o attraverso documenti cui fa riferimento, prevede come minimo i seguenti aspetti: descrizione del progetto; dati di base della verifica; eventuali criticita' individuate in sede di affidamento dell'incarico; competenze tecniche necessarie per svolgere l'attivita'; composizione del gruppo di verifica con descrizione del ruolo e specializzazione di ciascuno dei componenti il gruppo; impegni di tempo previsti per ciascuna risorsa del gruppo di verifica; prove e controlli da effettuare; elenco delle attivita' significative da svolgere, in sequenza logica e temporale, con la individuazione di eventuali fasi supposte critiche; elementi o aspetti particolari da tenere presenti in fase di verifica; procedura di campionamento utilizzata, statisticamente valida ai fini della verifica.
3. L'OdI puo' operare con liste di controllo o documenti equivalenti (es. modulistica o guide tecniche sviluppate all'interno dell'OdI). 4. Quando l'OdI utilizza metodi o procedure di ispezione non normalizzati, in quanto non contenuti in norme regionali, nazionali o estere, in disciplinari e testi scientifici riconosciuti, tali metodi e procedure devono essere appropriati e completamente documentati.
5. Gli OdI predispongono e tengono aggiornate banche dati relativamente a dati statistici significativi ed altri elementi utili per il miglior svolgimento delle attivita' di verifica. 6. Eventuali software impiegati per verifiche di calcoli sono sottoposti ad appositi controlli preliminari da parte dell'OdI

Art. 11

Manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a ispezione

1. Gli elaborati oggetto della verifica ai fini di validazione sono identificati, gestiti e conservati come prescritto dal punto 11 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020

Art. 12

Registrazioni

1. Le registrazioni relative alle attivita' di verifica svolte dall'OdI, sono conservate in condizioni di sicurezza per un periodo, eventualmente concordato con la stazione appaltante, non inferiore al termine stabilito dalle norme che regolamentano la verifica

Art. 13

Rapporti di ispezione e certificati di ispezione

1. Le attivita' di verifica disciplinate dal presente regolamento richiedono l'emissione di due tipologie di rapporti di ispezione:
a) rapporti di ispezione «intermedi», riportanti gli esiti di attivita' intermedie destinate a confluire nei rapporti finali.
b) rapporti di ispezione «finali» emessi al termine dell'attivita' ispettiva e riportanti i risultati conclusivi della medesima;
2. I rapporti intermedi e finali sono redatti con riferimento a quanto riportato nell'appendice 3 della Guida EA IAF/ILAC-A4 «Guidance on the application of ISO/IEC 17020».
3. Il responsabile tecnico dell'OdI approva e controfirma i rapporti intermedi ed i rapporti finali di ispezione. I rapporti intermedi possono essere approvati e controfirmati anche dal solo coordinatore del singolo servizio di verifica.
4. I rapporti, sia intermedi che finali, riportano l'identificazione univoca di tutti i componenti del gruppo di verifica che hanno partecipato alla redazione degli stessi ed essere da quest'ultimi sottoscritti

Art. 14

Sub-fornitori

1. Fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento, gli OdI non possono avvalersi del subappalto

Parte II

PROCEDIMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE

Art. 15

Presentazione della domanda di accreditamento

1. La domanda di accreditamento di un OdI e' presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sottoscritto dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile. La domanda e' compilata integralmente fornendo tutte le informazioni e dati richiesti e motivando le eventuali inapplicabilita' in caso di mancata compilazione, pena la non accettazione della domanda stessa. Gli oneri relativi alle procedure di accreditamento sono a carico dei richiedenti e sono individuati dal regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Alla domanda sono allegati: atto di organizzazione; manuale della qualita'; regolamento generale per la gestione delle attivita' di valutazione per le quali e' richiesto l'accreditamento; elenco delle procedure, istruzioni operative e altri documenti applicabili alle attivita' dell'OdI; copia tipo degli attestati di conformita' che rilascera' l'OdI che ha presentato la domanda; attestato del versamento di una quota pari al 30% degli oneri previsti per la procedura di accreditamento.
3. L'accreditamento puo' essere richiesto per uno o piu' raggruppamenti di tipologie degli interventi di cui all'articolo 31 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. I raggruppamenti sono i seguenti: organismi edilizi ed opere di bioedilizia; opere per la mobilita' su gomma e ferro; opere relative al ciclo integrato dell'acqua; opere fluviali e marittime; opere impiantistiche; opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilita'.
4. L'OdI si impegna a rispettare le condizioni di indipendenza e imparzialita' di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
5. Ove l'OdI richiedente ritenga di affidare un incarico, inerente al settore accreditato o accreditando, a soggetto esterno per l'acquisizione di collaborazioni o di un supporto operativo al personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del presente regolamento, si impegna a documentare che tale soggetto sia competente per fornire il servizio in questione. I nominativi di tali soggetti sono comunicati al Servizio tecnico centrale in sede di relazione annuale di cui al successivo articolo 19, comma 3, del presente regolamento

Art. 16

Istruttoria della domanda

1. Pervenuta l'istanza, il direttore del Servizio tecnico centrale l'assegna al responsabile del procedimento, comunicando il nominativo al richiedente entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
2. Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento procede all'esame preliminare della documentazione e alla comunicazione dell'esito dell'esame.
3. Se la documentazione trasmessa dal richiedente e' incompleta, il responsabile del procedimento provvede, nel termine di cui al comma 2, a richiedere per iscritto le necessarie integrazioni documentali. Il termine di cui al comma 2 e' sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste che sono fornite entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, pena la improcedibilita' della domanda.
4. Se l'esito dell'esame preliminare e' positivo, si procede all'esecuzione delle verifiche ispettive presso la sede del richiedente. La data della visita e' fissata entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Entro tale data l'OdI richiedente documenta al Servizio tecnico centrale l'avvenuto versamento di una ulteriore quota del 30% degli oneri previsti per l'accreditamento. Le verifiche sono eseguite da almeno due ispettori del Servizio tecnico centrale e si concludono entro trenta giorni. Dette verifiche hanno lo scopo di accertare che le prassi operative adottate dall'OdI, relativamente alle attivita' svolte, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento tecnico e di ogni altro riferimento legislativo generale e settoriale applicabile nonche' ai dati indicati nella domanda ed ai regolamenti e alle procedure stabiliti dall'OdI stesso, cosi' come formalizzati nella documentazione relativa al sistema di gestione del medesimo (manuale di gestione, piani di ispezione, qualifiche del personale, elenchi degli ispettori). L'OdI richiedente permette l'accesso dei componenti del gruppo di verifica ispettiva alla propria sede e alla documentazione detenuta e collabora con essi. Qualora, nel corso delle verifiche in sede, vengano riscontrate e formalizzate una o piu' non conformita', il processo di accreditamento e' sospeso fino alla comunicazione dell'avvenuta adozione dei necessari provvedimenti, dell'attuazione delle corrispondenti azioni correttive e relativa verifica di efficacia. I suddetti adempimenti possono essere verificati tramite appositi accertamenti supplementari. Il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive e relativa dimostrazione di efficacia e' di centottanta giorni, pena la negativa conclusione dell'iter di accreditamento.
5. Entro quindici giorni dal termine delle verifiche di cui al comma precedente, gli ispettori, predispongono apposito rapporto di valutazione, che e' sottoposto al responsabile del procedimento.
6. Il responsabile del procedimento, acquisito il rapporto di valutazione, predispone, entro i successivi quindici giorni, una relazione istruttoria con le proprie proposte per il direttore del Servizio tecnico centrale

Art. 17

Rilascio dell'accreditamento

1. L'accreditamento e' rilasciato, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 6, con l'emissione di un «certificato di accreditamento» firmato dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale, previo accertamento dell'avvenuto versamento del saldo degli oneri previsti per l'accreditamento e determinati in via definitiva dal Servizio tecnico centrale.
2. Nel certificato di accreditamento sono indicati i raggruppamenti di cui al precedente articolo 15, comma 2, e le norme in base alle quali e' avvenuto l'accreditamento stesso.
3. L'accreditamento ha validita' di quattro anni.
4. L'elenco degli OdI accreditati e' inserito sul sito informatico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
5. Il rilascio dell'accreditamento impegna l'OdI a mantenere la propria struttura organizzativa ed il proprio funzionamento conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento tecnico e nelle norme e riferimenti generali e settoriali applicabili

Art. 18

Mancato rilascio dell'accreditamento

1. Se dall'istruttoria risulta che non sussistono i requisiti per poter rilasciare l'accreditamento, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su proposta del direttore del Servizio tecnico centrale ne da' comunicazione all'OdI richiedente con atto motivato

Art. 19

Sorveglianza e rinnovo dell'accreditamento

1. Nel periodo di validita' dell'accreditamento, il Servizio tecnico centrale svolge attivita' di sorveglianza sull'OdI accreditato, anche mediante apposite verifiche ispettive, onde accertare il rispetto delle prescrizioni e delle norme, nonche' la persistenza dei requisiti in base ai quali e' avvenuto l'accreditamento.
2. L'OdI comunica al Servizio tecnico centrale gli aggiornamenti apportati alla sua organizzazione ed alla sua documentazione, rispetto alle informazioni e ai dati forniti con la domanda iniziale di accreditamento, che comportino mutamenti significativi nei procedimenti utilizzati per l'attivita' ispettiva. In particolare, trasmette le edizioni aggiornate del manuale di gestione, dei piani di ispezione, delle qualifiche del personale e degli elenchi degli ispettori, evidenziando le modifiche rispetto alle precedenti versioni.
3. Con cadenza annuale, a decorrere dal rilascio dell'accreditamento l'OdI presenta al Servizio tecnico centrale una relazione sull'andamento delle verifiche eseguite.
4. Gli esiti delle attivita' di sorveglianza di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono valutati dal Servizio tecnico centrale
5. Per rinnovare l'accreditamento, l'OdI presenta domanda di rinnovo con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza del periodo di validita' dell'accreditamento stesso. Detto rinnovo avverra' con la stessa procedura seguita per il primo rilascio dell'accreditamento. A seguito del rinnovo, e' emesso un nuovo certificato di accreditamento ed e' aggiornato l'elenco degli OdI accreditati

Art. 20

Variazione delle condizioni di accreditamento

1. Nel caso di variazione delle condizioni di accreditamento il Servizio tecnico centrale ne da' comunicazione all'OdI. Questo ha la facolta' di mantenere l'accreditamento, adeguando la propria organizzazione ed il proprio funzionamento alle nuove condizioni entro un termine congruo fissato dal Servizio tecnico centrale, ovvero di rinunciare all'accreditamento stesso.
2. Nel caso di mantenimento dell'accreditamento, il Servizio tecnico centrale ha la facolta' di disporre apposite verifiche per accertare la corretta attuazione degli adeguamenti richiesti.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2008

Il Ministro: Di Pietro

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 128

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Avviso di pubblicazione delle note al decreto del Ministero delle infrastrutture 30 aprile 2008, n. 119. (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008).

(Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31/7/2008)

 
A seguito dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 9 luglio 2008 del decreto del Ministero delle infrastrutture 30 aprile 2008, n. 119, recante: «Regolamento tecnico per l'accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'art. 28, comma 4, dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2008, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.», viene qui di seguito riportato il testo delle relative note.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottoordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima dalla loro emanazione.
4. I regolamenti di cui ai comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 27, comma 1 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente: «Art. 27 (Finalita' della verifica). - 1. La verifica di cui all'art. 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, e' finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilita', nonche' la conformita' dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresi', ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita' del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore.».
- Il testo dell'art. 35, comma 1 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente: «Art. 35 (Le modalita' di validazione). - 1. La validazione del progetto posto a base di gara e' espressa mediante un atto formale, sottoscritto dal responsabile del procedimento, che riporti gli esiti delle verifiche effettuate ai fini della validazione da parte dell'organismo di controllo e quelli dell'esame in contraddittorio con progettista, con la partecipazione delle strutture tecniche o degli organismi di controllo e del direttore dei lavori laddove nominato.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 37, dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente: «Art. 37 (Le garanzie). - 1. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attivita' di propria competenza avente le seguenti caratteristiche e durata:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di validazione del progetto preliminare, la polizza medesima deve avere durata fino alla data di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante;
b) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo, la polizza medesima dovra' avere durata fino alla approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante;
c) tutte le polizze suddette dovranno avere un massimale non inferiore ai 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di dieci milioni di' euro;
d) nel caso in cui l'affidatario dell'incarico di validazione sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui ai punti a), b), c) per lo specifico progetto.
2. Il premio relativo a tale copertura assicurativa e' a carico della Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, mentre sara' a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.».

Note all'art. 4:
- Il testo del comma 5 dell'art. 30, dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente: «5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione e' incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo.».

Note all'art. 6
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 reca: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n, 266.
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- I testi degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni sono i seguenti: «Art. 33 (Principi generali delle verifiche ai fini della validazione). - 1. La verifica ai fini della validazione, eseguite nel rispetto delle disposizioni della norma UNI GE EN ISO/IEC 17020 progetto preliminare costituito dai documenti di progetto descritti nella Sezione I - Articoli 1/2/3/4/5/6/7 del presente atto; progetto definitivo costituito dai documenti progettuali descritti alla Sezione II - Articoli 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18 del presente atto, 2. Gli aspetti del controllo sono:
a) completezza della documentazione progettuale;
b) contenuto degli elaborati
c) congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche;
d) controllo incrociato tra gli elaborati;
e) affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento.
a) Completezza della documentazione progettuale.
Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell'obbligo normativo di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell'esistenza di quanto prescritto dalle normative vigenti
b) Controllo del contenuto degli elaborati. Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici anche in relazione alla documentazione di riferimento al fine di raggiungere un'univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni tecniche (geometria delle opere, tipo, caratteristiche, qualita' e quantita' dei materiali);
c) Congruenza fra tavole grafiche e relazioni tecniche. Univoca definizione dell'opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e nelle quantita' riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra elaborati progettuali e computi metrici estimativi; congruenza tra i risultati delle verifiche interne eseguite, sopra descritte, e le prescrizioni contenute nello schema di contratto;
d) Controllo incrociato fra elaborati. Verifica dell'assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a tematiche progettuali e/o discipline distinte; verifica dell'assenza di eventuali incongruenze all'interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra di loro;
e) Affidabilita' e funzionalita' tecnica dell'intervento. Accertamento del grado di approfondimento delle, indagini, delle ricerche, degli studi e delle analisi eseguite a supporto della progettazione; rispondenza dei criteri di scelta e dimensionamento delle soluzioni progettuali alle indagini eseguite, alle prescrizioni e alle indicazioni fornite nella documentazione di riferimento e nelle specifiche fornite dal committente; attuabilita' delle soluzioni proposte per quanto riguarda la cantierizzazione e le fasi degli interventi in relazione alle funzionalita' dell'opera, comparando il progetto con altri simili gia' realizzati e sperimentati; verifica dell'attendibilita' delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti con particolare riguardo ai procedimenti di calcolo e ai livelli di sicurezza per l'analisi del comportamento delle opere provvisionali e definitive; verifica del livello di dettaglio dei calcoli in rapporto alle indagini eseguite, alle descrizioni delle relazioni tecniche e alle illustrazioni degli elaborati grafici delle diverse parti delle opere; rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; verifica di ottemperanza alle prescrizioni degli organismi preposti alla tutela ambientale e paesaggistica, nonche' di eventuali altri organismi e controllo del rispetto dei parametri fissati da norme italiane e/o internazionali; rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto i 990, n. 494 e dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 520, in materia di piani di sicurezza, ivi comprese le computazioni analitiche dei relativi costi della sicurezza; rispondenza dei tempi di risoluzione delle interferenze con l'avvio dei lavori principali o, nel caso di sovrapposizione dei tempi con i lavori principali, esistenza di specifiche nonne nel capitolato speciale d'appalto. 3. A conclusione delle attivita' di verifica viene redatto un rapporto finale sottoscritto dal responsabile del gruppo di ispezione e dagli ispettori. Il rapporto attesta l'esito finale della verifica).».
«Art. 34 (Estensione del controllo e momenti della verifica).
1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attivita' di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalita' di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessita' dell'opera
2. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali e/o di esistenza di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi gia' oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo «a campione» e/o di «comparazione». Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticita'; in ogni caso delle scelte sopra citate dovra' essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attivita' di controllo.
3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita' di controllo successiva puo' essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia' esaminata.
4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e complessita' dell'opera e delle modalita' di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento puo' disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando l'attivita' di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza.
5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attivita' di verifica delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.».

Note all'art. 8:
- Le parti II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rispettivamente recano: «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari». «Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali».
- Per i riferimenti del decreto 22 ottobre 2004, n, 270 e 3 novembre 1999, n. 509 si veda nelle note all'art. 6.

Note all'art. 10:
- Per il testo degli articoli 33 e 34 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si vedano le note all'art. 6. Note all'art. 15 - Il testo dell'art. 7, comma 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici» e' il seguente: «9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili».
- Il testo dell'art. 31 dell'allegato XXI del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni e' il seguente: «Art. 31 (Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attivita' di verifica). - 1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attivita' di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.
Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi: organismi edilizi ed opere di bioedilizia; opere per la mobilita' su gomma e ferro; opere relative al ciclo intergrato dell'acqua; opere fluviali e marittime; opere impiantistiche; opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilita'.
2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 puo' essere anche riferito ad attivita' di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) dei comma 1 puo' essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare.
3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sara' affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
4. Alle procedure di affidamento delle attivita' di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Acereditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come organismi di ispezione di tipo A, nonche', per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera b), del presente allegato. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione di tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.
5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente ne' alla gara per l'affidamento della progettazione ne' alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attivita' di verifica e, a tale fine, e comunicato agli organismi di accreditamento».

         

Home page  >  Legislazione  >  Legislazione Cantieri - Edilizia

  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo e negli ipertesti sopra riportati.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
  

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi