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Testo in vigore dal:
17-10-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del
28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante
ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora
inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunita' europee
alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06
e C-148/06;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 10 luglio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e per i rapporti con le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni di adeguamento comunitario
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I
"lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e al
terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;
b) all'articolo 13, dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti
normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con
le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 e'
aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne
fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro
appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono
oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche
sono basate su documenti accessibili agli operatori economici
interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a
tali documenti.»;
c) all'articolo 18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti
normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17» sono sostituite
dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti
da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli
operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»;
d) all'articolo 21, comma 1, le parole: «all'articolo che
precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;
e) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art.
4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n.
158/1995). - 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei
settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun
diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione
dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.»;
f) la lettera g), del comma 1, dell'articolo 32 e' sostituita
dalla seguente: «g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo
totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del
permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo
28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione
che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto a richiedere il permesso di costruire presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di
costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con
l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate,
allegando lo schema del relativo contratto di appalto.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una
gara con le modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del
contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per
l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;
g) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la
seguente: «f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3,
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;
h) all'articolo 37, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere
speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in valore il
quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti
affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati
dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce
l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale
subappalto non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In
caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla
corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»;
i) all'articolo 45, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che
dispongono di mezzi forniti da altre societa' del gruppo,
l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si
avvalgono, la proprieta' degli stessi e le condizioni contrattuali
dell'avvalimento.»;
l) all'articolo 47:
1) nella rubrica, le parole: «Imprese stabilite» sono
sostituite dalle seguenti: «Operatori economici stabiliti»;
2) al comma 1, le parole: «alle imprese stabilite» sono
sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici stabiliti»;
3) al comma 2, le parole: «le imprese» sono sostituite dalle
seguenti: «gli operatori economici»; la parola «Esse» e' sostituita
dalla seguente: «Essi»; le parole «delle imprese italiane» sono
sostituite dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»;
m) all'articolo 48, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di
limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi
dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di
comprovare il possesso dei requisiti di capacita'
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in
originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo.»;
n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per i lavori, il
concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere
l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie in ragione dell'importo
dell'appalto o della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando
il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il
rilascio dell'attestazione in quella categoria.»;
2) il comma 7 e' soppresso;
o) all'articolo 50, comma 4, la parola: «diversi» e' soppressa e
dopo la parola: «servizi» sono aggiunte le seguenti: «e forniture»;
p) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al comma 15, le parole: «e di quelli fissati ai sensi del
comma 13», sono soppresse;
q) all'articolo 64, comma 4, le parole: «, punto 3,» sono
soppresse;
r) all'articolo 65, comma 5, le parole: «, punto 5,» sono
soppresse;
s) all'articolo 70, comma 12, le parole: «e nel dialogo
competitivo» sono soppresse;
t) all'articolo 79, comma 5, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente: «b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.»;
u) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 e' soppresso;
v) all'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;»;
2) al comma 1, lettera g), le parole: «ed f)» sono sostituite
dalle seguenti: «, f), f-bis) e h)»;
3) al comma 6, le parole: «f), g)» sono sostituite dalle
seguenti: «f), f-bis), g)»;
z) all'articolo 91, comma 2, le parole: «f), g)» sono sostituite
dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;
aa) all'articolo 101, comma 2, le parole: «f), g),» sono
sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g) e»;
bb) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per l'affidamento
dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si
applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.»;
2) all'inizio del primo periodo del comma 9 sono inserite le
seguenti parole: «Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione
di euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;
cc) all'inizio del primo periodo del comma 8 dell'articolo 124
sono inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture d'importo
inferiore o pari a 100.000 euro» e, al secondo periodo, le parole:
«inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a
dieci;»;
dd) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «che ha formulato la prima
migliore offerta,» sono inserite le seguenti: «fino al quinto
migliore offerente»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'affidamento
avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.»;
3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
ee) L'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti nella
programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui
all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con
capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi
dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara
uno studio di fattibilita', mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo
di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
proponenti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144,
specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita' di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che
in tal caso la concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle
modifiche progettuali nonche' del conseguente eventuale adeguamento
del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha
facolta' di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli aspetti relativi
alla qualita' del progetto preliminare presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le
tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una
banca nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e
agevolare le attivita' di asseverazione ai fini della valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, non puo'
superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo' aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e'
onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell'approvazione del progetto, nonche' a tutti gli
adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto
ambientale, senza che cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne'
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non
accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo' avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del
concessionario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con
le modalita' di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le
disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal
comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta
l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo
stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente
individuato con le modalita' di cui alle successive lettere del
presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in
conformita' al comma 10, lettera c);
c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara
il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e
contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto e'
aggiudicato a quest'ultimo;
e) ove siano state presentate una o piu' offerte valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base
di gara, quest'ultimo puo', entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la
propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo;
f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla
precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior
offerente individuato in gara, quest'ultimo e' aggiudicatario del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle
disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10,
lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando
l'applicazione degli altri commi che precedono.
16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di
cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una
sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla
valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo
poi in via alternativa a:
a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e
la proposta;
b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16,
lettere a), b), c), si applica il comma 13.
18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima
di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche'
i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita', proposte relative
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro
sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori,
ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni
adottino gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del
presente articolo.
20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonche' i
soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i
soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso,
la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i
requisiti necessari per la qualificazione.»;
ff) gli articoli 154 e 155 sono abrogati;
gg) all'articolo 156, comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»;
hh) all'articolo 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per lo
svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1,
le societa' pubbliche di progetto applicano le disposizioni del
presente codice.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La societa'
pubblica di progetto e' istituita allo scopo di garantire il
coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la
realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a
promuovere altresi' la partecipazione al finanziamento; la societa'
e' organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»;
ii) all'articolo 174, il comma 5 e' abrogato;
ll) all'articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero
pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici in data 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel
programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i
soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui
all'articolo 153. Nella lista e' precisato, per ciascuna
infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.»;
2) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 153, comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153, comma 20,»;
3) al comma 3, le parole: «, ove valuti le proposte, presentate
a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1 di pubblico
interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono soppresse;
4) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 155» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153»;
mm) all'articolo 176, comma 6, dopo le parole: «le sole
disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «alla parte I e»;
nn) all'articolo 179, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
Relativamente alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui
all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.»;
oo) all'articolo 225, comma 7, le parole: «comma 7» sono
sostituite con le parole «comma 9»;
pp) all'articolo 230, al comma 4, dopo le parole: «articoli 49 e
50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma l,
lettera a)»;
qq) all'articolo 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 3»;
2) al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 50» sono inserite
le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;
rr) all'articolo 237, dopo le parole: «del capo III» sono
aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'articolo 221».
2. La disciplina recata dall'articolo 153 del codice, come
sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui
bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova
disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16,
primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma
triennale 2009-2011.
Art. 2.
Disposizioni di coordinamento
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. "La
locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'" e'
il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e
l'esecuzione di lavori.»;
2) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente: «15-ter. Ai
fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico
privato" sono contratti aventi per oggetto una o piu' prestazioni
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione
di un'opera pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di
un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale
a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con
allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi
comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i
contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori,
la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di
lavori mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato
l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la
realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e
collegato alla disponibilita' dell'opera per il committente o per
utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i
contenuti delle decisioni Eurostat.»;
b) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «sulla cooperazione
allo sviluppo,» sono inserite le seguenti: «nonche' per lavori su
immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli
affari esteri,»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «sette anni fino all'approvazione della
legge di riordino delle autorita' indipendenti»;
2) al comma 9, lettera a), dopo le parole «agli operatori
economici esecutori dei contratti,» sono inserite le seguenti: «alle
SOA»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 4, lettera d), la parola: «semestralmente» e'
sostituita dalle seguenti: «annualmente per estremi»;
2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole «E'
istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture presso l'Osservatorio» e dopo le parole: «di cui
all'articolo 5 disciplina» sono inserite le seguenti: «il casellario
informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonche»;
e) all'articolo 13, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente: «c-bis) in relazione al procedimento di verifica della
anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.»;
f) all'articolo 36, il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. I
consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu'
di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124,
comma 8, e' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.»;
g) all'articolo 37, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b),
qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di cui
all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e
dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.»;
h) all'articolo 38:
1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: «procedure di gara»
sono inserite le seguenti: «e per l'affidamento dei subappalti»;
2) al comma 1, lettera m-bis), la parola: «revoca» e'
sostituita dalla seguente: «decadenza» e le parole: «da parte
dell'Autorita» sono soppresse;
i) all'articolo 40:
1) al comma 3, le parole: «, sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorita' medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del
bilancio dell'Autorita', nei limiti delle risorse disponibili» sono
soppresse;
2) al comma 4, la lettera a), e' soppressa;
3) al comma 4, lettere b) e g), la parola: «revoca» e'
sostituita dalla seguente: «decadenza»;
4) al comma 4, dopo la lettera g), e' inserita la seguente:
«g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla
decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli
operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e
atti formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza
sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti
non veritieri;»;
5) al comma 9-bis, la parola: «revoca» e' sostituita dalla
seguente: «decadenza»;
6) all'inizio del comma 9-ter e' inserito il seguente periodo:
«Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita' l'avvio del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti
delle imprese nonche' il relativo esito», le parole: «di revocare
l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di dichiarare la
decadenza dell'attestazione» e le parole: «a revocare alla SOA
l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a dichiarare la
decadenza dell'autorizzazione alla SOA»;
l) all'articolo 41:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero
dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata
gia' in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad
esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c).»;
m) all'articolo 53:
1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 e' soppresso;
2) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i
fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da
valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche
estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;
3) al comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti
dai seguenti: «I contratti di appalto di cui al comma 2, sono
stipulati a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a
misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore
a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione,
restauro e scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi
comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei
terreni.»;
n) all'articolo 58, comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i lavori, la procedura si puo' concludere con
l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.»;
o) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 74 le parole: «Il
mancato utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che
l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il
mancato utilizzo»;
p) all'articolo 75, comma 7, primo periodo, le parole «, ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema.» sono soppresse;
q) all'articolo 85:
1) al comma 7, dopo le parole: «le stazioni appaltanti
effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta riservata,»;
2) al comma 13, le parole: «Per l'acquisto di beni e servizi»
sono soppresse.
r) all'articolo 88:
1) il comma 6 e' soppresso;
2) al comma 7 le parole: «, se la esclude,» sono sostituite
dalle seguenti: «, se la ritiene anomala,» e, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «All'esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che,
in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della
migliore offerta non anomala.»;
s) all'articolo 91:
1) al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite
dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole: «in fase di
esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;
2) al comma 2, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite
dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole «in fase di
esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;
t) all'articolo 92:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Corrispettivi,
incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti»;
2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle
stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da
porre a base dell'affidamento.»;
3) al comma 3, le parole: «ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento» sono soppresse;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Tra le
spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun
intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le
spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.»;
u) all'articolo 112:
1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica deve
essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una
polizza di responsabilita' civile professionale, estesa al danno
all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento
dell'attivita' di verifica, avente le caratteristiche indicate nel
regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti interni alla stazione appaltante, e' a carico per intero
dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso all'interno del
quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve
obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del
progetto. Il premio e' a carico del soggetto affidatario, qualora
questi sia soggetto esterno.»;
2) al comma 5 la lettera c) e' soppressa;
v) all'articolo 113:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applica l'articolo 75, comma 7.»;
2) al comma 4, la parola: «revoca» e' sostituita dalla
seguente: «decadenza»;
z) all'articolo 117, comma 3, le parole: «quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
aa) all'articolo 118:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Subappalto,
attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro»;
2) al secondo periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto
di affidamento in subappalto» sono soppresse;
3) all'ultimo periodo del comma 6 le parole: «nonche' copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti» sono soppresse;
4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e'
comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruita', per i lavori e' verificata dalla Cassa Edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
bb) all'articolo 120, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture,
l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita',
in quanto attivita' propria delle stazioni appaltanti, e' conferito
dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento
all'oggetto del contratto, alla complessita' e all'importo delle
prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel
rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento
che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di
amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli
specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal
curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso
dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno
della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
ovvero di difficolta' a ricorrere a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione
appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o
componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti
secondo le procedure e con le modalita' previste per l'affidamento
dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento
dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91.
Nel caso di interventi finanziati da piu' amministrazioni
aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a
dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla
base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le
stesse.»;
cc) all'articolo 123, comma 1, le parole: «inferiore a 750.000»
sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 1 milione di euro»;
dd) all'articolo 125, comma 6, lettera b), le parole «di importo
non superiore a 100.000 euro» sono soppresse;
ee) all'articolo 128:
1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali e'
sufficiente lo studio di fattibilita'.»;
2) al comma 11, le parole: «e sono» sono sostituite dalle
seguenti: «; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori
sono»;
3) al comma 12, dopo la parola: «CIPE,» sono inserite le
seguenti: «entro trenta giorni dall'approvazione»;
ff) all'articolo 129, comma 3, primo periodo, le parole: «i
contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al secondo
periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti:
«gli appalti»;
gg) all'articolo 133:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il
bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali
i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili
all'acquisto dei materiali, prevedono le modalita' e i tempi di
pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi
contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi,
previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro
documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantita'
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo
specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del
direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che
l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma.
Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3, nonche' ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il
pagamento dei materiali da costruzione e' subordinato alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso
secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia e' immediatamente
escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei
lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento
dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte
delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
2) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del
comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale
di cui al medesimo comma 3.»;
4) al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al
comma 6.»;
hh) all'articolo 135, nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola:
«revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
ll) all'articolo 159:
1) al comma 1 le parole: «entro novanta giorni dalla
comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di
risolvere il rapporto» sono soppresse e la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: «b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il
termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato
dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il presente articolo si applica alle societa' di progetto
costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato
di cui all'articolo 3, comma 15-ter.»;
mm) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di
lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli
articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del
concessionario e delle societa' di progetto che siano concessionarie
o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o
contraenti generali ai sensi dell'articolo 176.»;
nn) all'articolo 160-bis:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi
abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto
principale del contratto medesimo»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso
avvalendosi delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad
eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente
generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso puo'
partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione,
all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita' non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in
possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti.
4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di
livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla
predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione
dell'opera.
4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria
puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi
ed espropriativi; l'opera puo' essere realizzata su area nella
disponibilita' dell'aggiudicatario.»;
oo) all'articolo 188, comma 1, le parole: «previsti nel
regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 38»;
pp) all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: «revoca» e'
sostituita dalla seguente: «decadenza»;
qq) all'articolo 191, comma 1, lettera a), le parole: «di cui
all'articolo 188» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 38»;
rr) all'articolo 192:
1) al comma 4, alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti parole: «, che fissa anche le modalita' tecniche e
procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle
attestazioni.» e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) il comma 6 e' abrogato;
ss) all'articolo 194, comma 10, le parole: «terminali di
riclassificazione» sono sostituite dalle seguenti: «terminali di
rigassificazione»;
tt) all'articolo 203:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento,
nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo
livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del
bene e dell'intervento conservativo, la possibilita' di ridurre i
livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.»;
2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. La progettazione esecutiva puo' essere omessa nelle
seguenti ipotesi:
a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche
decorate che non presentino complessita' realizzative;
b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento
accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo
stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di
analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del
procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in
corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza
delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»;
uu) dopo l'articolo 240, e' inserito il seguente:
«Art. 240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, comma 4, d. m.
n. 145/2000). - 1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto
di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse.»;
vv) all'articolo 253:
1) al comma 1-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite
alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40,
comma 4, lettera g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo
la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.» ;
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al
31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed
indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature
tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori
cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per
la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna
categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre
2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si
applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con
le modalita' ivi previste.»;
4) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
«15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui
articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei
requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, il periodo di attivita' documentabile e'
quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai
migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione
del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalita' ivi
previste.»;
5) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
«26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino
all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, i criteri e le modalita' di attuazione possono essere
fissati dalle parti nel contratto.»;
zz) all'articolo 256:
1) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «345» sono
inserite le seguenti: «351, 352, 353, 354 e 355»;
2) al comma 1, dopo il settimo capoverso e' inserito il
seguente: «- l'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155;»;
3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso e' inserito il
seguente: «- l'articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;»;
4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:
«- l'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
- l'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;»;
5) al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354;
355» sono soppresse;
aaa) all'allegato XXI, articolo 28, comma 4, secondo periodo, le
parole: «gli organismi statali di diritto pubblico» sono sostituite
dalle seguenti: «le amministrazioni pubbliche»;
bbb) all'allegato XXI, articolo 37 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «una polizza indennitaria civile per
danni a terzi» sono sostituite dalle seguenti: «una polizza di
responsabilita' civile professionale»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «con il limite di dieci
milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di
cinque milioni di euro».
Art. 3.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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D.Lgs. 11/9/2008, n. 152 (completo con note) <---- |