DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n. 152
Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

(Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2/10/2008 - Suppl. Ordinario n. 227)

Testo in vigore dal: 17-10-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  31 marzo  2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali;
  Vista   la  direttiva  2004/18/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   31 marzo   2004,  che  coordina  le  procedure  di
aggiudicazione  degli  appalti  pubblici di lavori, di forniture e di
servizi;
  Visto   il   regolamento  (CE)  1874/2004  della  Commissione,  del
28 ottobre  2004,  che  modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  riguardo  alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adeguamento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 2004, ed in particolare
l'articolo 25,  comma 3,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare
disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 gennaio  2007,  n.  6,  recante
disposizioni   correttive  ed  integrative  del  decreto  legislativo
12 aprile  2006,  n.  163,  a  norma dell'articolo 25, comma 3, della
legge 18 aprile 2005, n. 62;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 luglio  2007,  n.  113, recante
ulteriori   disposizioni   correttive   ed  integrative  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora
inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunita' europee
alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
  Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06
e C-148/06;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 10 luglio 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2008;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con i Ministri
degli  affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno,  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali,
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, e per i rapporti con le regioni;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
               Disposizioni di adeguamento comunitario

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  3,  comma  8,  primo periodo, dopo le parole: «I
"lavori"»  sono  inserite  le  seguenti: «di cui all'allegato I» e al
terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;
    b) all'articolo  13,  dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti
normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con
le  parole  «artt.  13  e  35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «7-bis.  Gli  enti aggiudicatori
mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne
fanno  domanda  le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro
appalti  di  forniture,  di  lavori  o  di  servizi,  o le specifiche
tecniche  alle  quali  intendono  riferirsi  per gli appalti che sono
oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche
sono   basate  su  documenti  accessibili  agli  operatori  economici
interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a
tali documenti.»;
    c) all'articolo  18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti
normativi,  le  parole  «art.  22, direttiva 2004/17» sono sostituite
dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 e'
inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti
da  parte  degli  enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni
favorevoli  quanto  quelle  che  sono  concesse  dai Paesi terzi agli
operatori   economici   italiani  in  applicazione  dell'accordo  che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»;
    d) all'articolo 21,   comma 1,   le   parole:   «all'articolo che
precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;
    e) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a
terzi)  (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art.
4,  lett.  b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n.
158/1995).  -  1.  Il presente codice non si applica agli appalti nei
settori  di  cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione  a  terzi,  quando  l'ente  aggiudicatore non gode di alcun
diritto   speciale   o  esclusivo  per  la  vendita  o  la  locazione
dell'oggetto  di tali appalti e quando altri enti possono liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
  2.  Gli  enti  aggiudicatori  comunicano  alla  Commissione, su sua
richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano
escluse  in  virtu'  del  comma 1,  entro  il termine stabilito dalla
Commissione  medesima.  Nelle  comunicazioni  possono  indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.»;
    f) la  lettera  g),  del  comma 1, dell'articolo 32 e' sostituita
dalla  seguente:  «g)  lavori  pubblici  da  realizzarsi da parte dei
soggetti  privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in
via  diretta  l'esecuzione  delle  opere di urbanizzazione a scomputo
totale  o  parziale  del  contributo  previsto  per  il  rilascio del
permesso,   ai  sensi  dell'articolo 16,  comma 2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo
28,  comma  5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione
che  rilascia  il  permesso  di  costruire  puo'  prevedere  che,  in
relazione  alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente
diritto    a   richiedere   il   permesso   di   costruire   presenti
all'amministrazione  stessa,  in  sede  di  richiesta del permesso di
costruire,  un  progetto  preliminare  delle  opere  da eseguire, con
l'indicazione  del  tempo  massimo  in  cui devono essere completate,
allegando    lo   schema   del   relativo   contratto   di   appalto.
L'amministrazione,  sulla  base  del progetto preliminare, indice una
gara   con   le  modalita'  previste  dall'articolo 55.  Oggetto  del
contratto,  previa  acquisizione  del  progetto definitivo in sede di
offerta,  sono  la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori.
L'offerta  relativa  al  prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto   per   la   progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  per
l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;
    g) all'articolo 34,  comma 1,  dopo  la lettera f) e' inserita la
seguente:  «f-bis)  operatori  economici,  ai  sensi dell'articolo 3,
comma 22,  stabiliti  in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;
    h) all'articolo 37,  il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.
Qualora  nell'oggetto  dell'appalto  o  della  concessione  di lavori
rientrino,  oltre  ai  lavori  prevalenti,  opere  per  le quali sono
necessari  lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante  complessita'  tecnica,  quali  strutture, impianti e opere
speciali,  e  qualora  una  o  piu' di tali opere superi in valore il
quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei lavori, se i soggetti
affidatari  non  siano in grado di realizzare le predette componenti,
possono    utilizzare    il   subappalto   con   i   limiti   dettati
dall'articolo 118,  comma 2,  terzo periodo; il regolamento definisce
l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di
specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere
periodicamente  revisionati  con  il  regolamento stesso. L'eventuale
subappalto  non  puo'  essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In
caso   di   subappalto   la   stazione   appaltante   provvede   alla
corresponsione   diretta   al   subappaltatore   dell'importo   delle
prestazioni  eseguite  dallo  stesso,  nei  limiti  del  contratto di
subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»;
    i) all'articolo 45,  dopo  il  comma 1  e'  inserito il seguente:
«1-bis.  Per  gli  operatori economici facenti parte di un gruppo che
dispongono   di   mezzi   forniti   da  altre  societa'  del  gruppo,
l'iscrizione  negli  elenchi  indica specificamente i mezzi di cui si
avvalgono,  la  proprieta'  degli stessi e le condizioni contrattuali
dell'avvalimento.»;
    l) all'articolo 47:
      1)   nella   rubrica,   le  parole:  «Imprese  stabilite»  sono
sostituite dalle seguenti: «Operatori economici stabiliti»;
      2)  al  comma 1,  le  parole:  «alle  imprese  stabilite»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici stabiliti»;
      3)  al  comma 2,  le parole: «le imprese» sono sostituite dalle
seguenti:  «gli  operatori economici»; la parola «Esse» e' sostituita
dalla  seguente:  «Essi»;  le  parole  «delle  imprese italiane» sono
sostituite dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»;
    m) all'articolo 48,  dopo  il  comma 1  e'  inserito il seguente:
«1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di
limitare   il   numero   di   candidati   da   invitare,   ai   sensi
dell'articolo 62,   comma 1,   richiedono  ai  soggetti  invitati  di
comprovare     il     possesso    dei    requisiti    di    capacita'
economico-finanziaria    e    tecnico-organizzativa,    eventualmente
richiesti  nel  bando  di  gara,  presentando, in sede di offerta, la
documentazione  indicata  in detto bando o nella lettera di invito in
originale  o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo
periodo.»;
    n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per i lavori, il
concorrente  puo'  avvalersi  di  una  sola  impresa  ausiliaria  per
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara puo' ammettere
l'avvalimento  di  piu'  imprese  ausiliarie  in ragione dell'importo
dell'appalto  o  della peculiarita' delle prestazioni, fermo restando
il  divieto  di  utilizzo  frazionato  per il concorrente dei singoli
requisiti   economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi  di  cui
all'articolo  40,  comma  3,  lettera  b),  che  hanno  consentito il
rilascio dell'attestazione in quella categoria.»;
      2) il comma 7 e' soppresso;
    o) all'articolo 50,  comma 4, la parola: «diversi» e' soppressa e
dopo la parola: «servizi» sono aggiunte le seguenti: «e forniture»;
    p) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
      1) il comma 13 e' abrogato;
      2)  al  comma 15,  le parole: «e di quelli fissati ai sensi del
comma 13», sono soppresse;
    q) all'articolo 64,   comma 4,  le  parole:  «,  punto  3,»  sono
soppresse;
    r) all'articolo  65,  comma  5,  le  parole:  «,  punto  5,» sono
soppresse;
    s) all'articolo 70,   comma 12,   le   parole:   «e  nel  dialogo
competitivo» sono soppresse;
    t) all'articolo 79,  comma 5,  dopo  la lettera b) e' aggiunta la
seguente:   «b-bis)  la  decisione,  a  tutti  i  candidati,  di  non
aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.»;
    u) il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 e' soppresso;
    v) all'articolo 90 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma  1,  dopo  la lettera f) e' inserita la seguente:
«f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui
alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti  conformemente  alla  legislazione  vigente nei rispettivi
Paesi;»;
      2)  al  comma 1, lettera g), le parole: «ed f)» sono sostituite
dalle seguenti: «, f), f-bis) e h)»;
      3)  al  comma 6,  le  parole:  «f), g)»  sono  sostituite dalle
seguenti: «f), f-bis), g)»;
    z) all'articolo  91, comma 2, le parole: «f), g)» sono sostituite
dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;
    aa) all'articolo   101,  comma  2,  le  parole:  «f),  g),»  sono
sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g) e»;
    bb) all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per l'affidamento
dei  lavori  pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si
applica  la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto  ad  almeno  cinque  soggetti  se  sussistono  in tale numero
aspiranti idonei.»;
      2)  all'inizio  del  primo periodo del comma 9 sono inserite le
seguenti  parole:  «Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione
di  euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci;»;
    cc) all'inizio  del  primo  periodo del comma 8 dell'articolo 124
sono  inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture d'importo
inferiore  o  pari  a 100.000 euro» e, al secondo periodo, le parole:
«inferiore  a  cinque»  sono  sostituite dalle seguenti: «inferiore a
dieci;»;
    dd) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma 1,  dopo  le  parole:  «che ha formulato la prima
migliore  offerta,»  sono  inserite  le  seguenti:  «fino  al  quinto
migliore offerente»;
      2)  il  comma 2  e'  sostituito dal seguente: «2. L'affidamento
avviene   alle  medesime  condizioni  gia'  proposte  dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.»;
      3) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    ee) L'articolo 153 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  153  (Finanza  di  progetto).  -  1. Per la realizzazione di
lavori  pubblici  o  di  lavori  di pubblica utilita', inseriti nella
programmazione    triennale    e    nell'elenco    annuale   di   cui
all'articolo 128,    ovvero   negli   strumenti   di   programmazione
formalmente  approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della  normativa  vigente,  finanziabili  in  tutto  o  in  parte con
capitali  privati,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in
alternativa    all'affidamento    mediante   concessione   ai   sensi
dell'articolo 143,  affidare  una  concessione ponendo a base di gara
uno  studio  di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un bando
finalizzato  alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo
di   risorse   totalmente   o  parzialmente  a  carico  dei  soggetti
proponenti.
  2.  Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori,  ponendo a base di gara lo studio di fattibilita' predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
  3.   Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo 144,
specifica:
    a) che  l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la possibilita' di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare  al  progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche
eventualmente  intervenute in fase di approvazione del progetto e che
in   tal  caso  la  concessione  e'  aggiudicata  al  promotore  solo
successivamente  all'accettazione,  da  parte  di quest'ultimo, delle
modifiche  progettuali  nonche' del conseguente eventuale adeguamento
del piano economico-finanziario;
    b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare  modifiche  al  progetto  preliminare, l'amministrazione ha
facolta'  di  chiedere  progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria  l'accettazione  delle modifiche da apportare al progetto
preliminare  presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con  il  criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui
all'articolo 83.
  5.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 83  per il caso delle
concessioni,  l'esame  delle proposte e' esteso agli aspetti relativi
alla   qualita'   del  progetto  preliminare  presentato,  al  valore
economico  e  finanziario  del  piano  e  al contenuto della bozza di
convenzione.
  6.  Il  bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro
attribuita,  in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte.
  7.  Il  disciplinare  di  gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie  del  servizio  da  gestire,  in  modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
  8.  Alla  procedura  sono  ammessi  solo i soggetti in possesso dei
requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il  concessionario  anche
associando  o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti
di cui all'articolo 38.
  9.  Le  offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza
di  convenzione,  un  piano  economico-finanziario  asseverato da una
banca  nonche' la specificazione delle caratteristiche del servizio e
della  gestione;  il  regolamento  detta  indicazioni  per chiarire e
agevolare  le  attivita'  di  asseverazione ai fini della valutazione
degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario
comprende  l'importo  delle  spese  sostenute  per la predisposizione
delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno
di  cui  all'articolo 2578  del codice civile. Tale importo, non puo'
superare   il  2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento,  come
desumibile dallo studio di fattibilita' posto a base di gara.
  10. L'amministrazione aggiudicatrice:
    a) prende  in  esame  le  offerte  che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
    b) redige  una  graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato  la  migliore  offerta;  la nomina del promotore puo' aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
    c) pone  in  approvazione  il progetto preliminare presentato dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97. In tale fase e'
onere  del  promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie
ai   fini   dell'approvazione  del  progetto,  nonche'  a  tutti  gli
adempimenti  di  legge  anche  ai  fini  della valutazione di impatto
ambientale,  senza  che  cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne'
incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
    d) quando  il  progetto  non  necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
    e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta'  di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore   alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e  non
accettate dallo stesso.
  11.  La  stipulazione  del  contratto  di concessione puo' avvenire
solamente  a  seguito  della  conclusione,  con esito positivo, della
procedura   di   approvazione   del   progetto  preliminare  e  della
accettazione  delle  modifiche  progettuali  da  parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.
  12.  Nel  caso  in  cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a  carico  dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e  da  un'ulteriore  cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per  cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio
fattibilita'  posto  a  base  di  gara. Il soggetto aggiudicatario e'
tenuto  a  prestare  la  cauzione definitiva di cui all'articolo 113.
Dalla  data  di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da parte del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative  al  mancato  o  inesatto  adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali  relativi  alla  gestione dell'opera, da prestarsi nella
misura  del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 113; la mancata presentazione di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
  14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
  15.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   ferme   restando  le
disposizioni  relative  al  contenuto del bando previste dal comma 3,
primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a  quanto  prescritto dal
comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:
    a) pubblicare  un  bando precisando che la procedura non comporta
l'aggiudicazione  al  promotore  prescelto,  ma  l'attribuzione  allo
stesso   del  diritto  di  essere  preferito  al  migliore  offerente
individuato  con  le  modalita'  di  cui  alle successive lettere del
presente  comma,  ove  il  promotore  prescelto  intenda  adeguare la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa;
    b) provvedere  alla  approvazione  del  progetto  preliminare  in
conformita' al comma 10, lettera c);
    c) bandire  una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara
il  progetto  preliminare  approvato  e  le  condizioni  economiche e
contrattuali  offerte  dal  promotore,  con il criterio della offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
    d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella del promotore, il contratto e'
aggiudicato a quest'ultimo;
    e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte  valutate
economicamente  piu' vantaggiose di quella del promotore posta a base
di   gara,  quest'ultimo  puo',  entro  quarantacinque  giorni  dalla
comunicazione   dell'amministrazione   aggiudicatrice,   adeguare  la
propria  proposta  a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
contratto.  In  questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa
al  migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per
la  partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9,
terzo periodo;
    f) ove   il  promotore  non  adegui  nel  termine  indicato  alla
precedente  lettera e)  la  propria  proposta  a  quella  del miglior
offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo e' aggiudicatario del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui al comma 9, terzo periodo.
  Qualora   le  amministrazioni  aggiudicatrici  si  avvalgano  delle
disposizioni  del  presente  comma,  non  si  applicano  il comma 10,
lettere d), e),   il   comma 11   e   il   comma 12,  ferma  restando
l'applicazione degli altri commi che precedono.
  16.  In  relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di
cui  al  comma 1,  per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non
provvedano   alla  pubblicazione  dei  bandi  entro  sei  mesi  dalla
approvazione  dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei
requisiti  di  cui  al  comma 8 possono presentare, entro e non oltre
quattro  mesi  dal  decorso  di detto termine, una proposta avente il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui  all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del
possesso  dei  requisiti  soggettivi  e  dell'impegno  a prestare una
cauzione  nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel  caso  di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del
presente  comma.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di
quattro  mesi  di  cui  al  periodo  precedente,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel caso in cui sia pervenuta una
sola  proposta,  a  pubblicare  un  avviso  con  le  modalita' di cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori,  contenente  i  criteri  in  base  ai  quali  si procede alla
valutazione  delle  proposte.  Le  eventuali  proposte  rielaborate e
ripresentate  alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono
presentate  entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso;
le   amministrazioni   aggiudicatrici   esaminano   dette   proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi   dalla   scadenza   di   detto   termine.   Le  amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano  la  proposta  ritenuta di pubblico interesse, procedendo
poi in via alternativa a:
    a) se  il  progetto  preliminare  necessita di modifiche, qualora
ricorrano  le  condizioni  di cui all'articolo 58, comma 2, indire un
dialogo  competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e
la proposta;
    b) se  il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;
    c) se  il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
procedere  ai  sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.
  17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del  comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c)
del  comma 16,  l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia
di   cui   all'articolo 75.   Nelle   gare   di   cui  al  comma  16,
lettere a), b), c), si applica il comma 13.
  18.  Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di
cui  al  comma 16,  lettera a),  ha  diritto al rimborso, con onere a
carico  dell'affidatario,  delle spese sostenute nella misura massima
di  cui  al  comma 9,  terzo  periodo.  Al  promotore che non risulti
aggiudicatario  nelle  procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).
  19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche'
i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici,  a  mezzo di studi di fattibilita', proposte relative
alla  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di  lavori  di pubblica
utilita'   non   presenti   nella  programmazione  triennale  di  cui
all'articolo 128  ovvero  negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione   aggiudicatrice   sulla  base  della  normativa
vigente.  Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro
sei  mesi  dal  loro  ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei
propri  programmi,  gli  studi  di  fattibilita' ritenuti di pubblico
interesse;  l'adozione  non determina alcun diritto del proponente al
compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori,
ne'  alla  gestione  dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni
adottino  gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del
presente articolo.
  20.  Possono  presentare  le  proposte  di  cui al comma 19 anche i
soggetti   dotati   di   idonei   requisiti  tecnici,  organizzativi,
finanziari  e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche' i
soggetti   di   cui  agli  articoli 34  e  90,  comma 2,  lettera b),
eventualmente  associati  o  consorziati  con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita'  rientra  tra  i  settori  ammessi  di  cui  all'articolo 1,
comma 1,  lettera  c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.  Le  Camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito  degli  scopi  di  utilita' sociale e di promozione dello
sviluppo  economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di  fattibilita', ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la
loro autonomia decisionale.
  21.  Limitatamente  alle  ipotesi  di  cui  i  commi 16, 19 e 20, i
soggetti  che  hanno  presentato  le  proposte possono recedere dalla
composizione  dei  proponenti  in ogni fase della procedura fino alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno  la  presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso,
la  mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione.»;
    ff) gli articoli 154 e 155 sono abrogati;
    gg) all'articolo 156, comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»;
    hh) all'articolo 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  dopo  il  comma 1  e'  inserito il seguente: «1-bis. Per lo
svolgimento  delle  competenze di cui al secondo periodo del comma 1,
le  societa'  pubbliche  di  progetto  applicano  le disposizioni del
presente codice.»;
      2)  il  comma 3  e'  sostituito  dal  seguente: «3. La societa'
pubblica  di  progetto  e'  istituita  allo  scopo  di  garantire  il
coordinamento   tra   i  soggetti  pubblici  volto  a  promuovere  la
realizzazione  ed  eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a
promuovere  altresi'  la partecipazione al finanziamento; la societa'
e'  organismo  di  diritto  pubblico  ai  sensi del presente codice e
soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»;
    ii) all'articolo 174, il comma 5 e' abrogato;
    ll) all'articolo 175 sono apportate le seguenti modifiche:
      1)  il  comma  1  e'  sostituito dal seguente: «1. Il Ministero
pubblica  sul  sito  informatico  di  cui al decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  in  data  6 aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 100 del 2 maggio 2001, nonche' nella Gazzetta Ufficiale
italiana  e  comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel
programma  di  cui  al  comma 1  dell'articolo 162,  per  le  quali i
soggetti   aggiudicatori   intendono  avviare  le  procedure  di  cui
all'articolo 153.    Nella   lista   e'   precisato,   per   ciascuna
infrastruttura,  l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale
gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.»;
      2)  al  comma 2,  le parole: «di cui all'articolo 153, comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153, comma 20,»;
      3) al comma 3, le parole: «, ove valuti le proposte, presentate
a  seguito  dell'avviso  indicativo  di  cui  al  comma 1 di pubblico
interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono soppresse;
      4)  al  comma 5  le  parole:  «di  cui  all'articolo 155»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153»;
    mm) all'articolo 176,   comma 6,   dopo   le   parole:  «le  sole
disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «alla parte I e»;
    nn) all'articolo 179,  il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.
Relativamente      alle      infrastrutture      strategiche      per
l'approvvigionamento   energetico   gli  enti  aggiudicatori  di  cui
all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.»;
    oo) all'articolo 225,   comma 7,   le   parole:  «comma  7»  sono
sostituite con le parole «comma 9»;
    pp) all'articolo 230,  al comma 4, dopo le parole: «articoli 49 e
50»   sono   inserite  le  seguenti:  «con  esclusione  del  comma l,
lettera a)»;
    qq) all'articolo 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  comma 4, le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 3»;
    2)  al  comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 50» sono inserite
le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;
    rr) all'articolo  237,  dopo  le  parole:  «del  capo  III»  sono
aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'articolo 221».
  2.   La   disciplina  recata  dall'articolo 153  del  codice,  come
sostituito  dal  presente  decreto,  si  applica alle procedure i cui
bandi  siano  stati  pubblicati dopo la data di entrata in vigore del
presente   decreto;   in  sede  di  prima  applicazione  della  nuova
disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16,
primo  periodo,  decorre  dalla  data  di  approvazione del programma
triennale 2009-2011.      
                               Art. 2.
                    Disposizioni di coordinamento

  1.  Al  decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3:
      1)  dopo  il  comma 15  e'  inserito  il seguente: «15-bis. "La
locazione  finanziaria  di opere pubbliche o di pubblica utilita'" e'
il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e
l'esecuzione di lavori.»;
      2)  dopo  il  comma 15-bis e' inserito il seguente: «15-ter. Ai
fini  del  presente  codice,  i  "contratti  di partenariato pubblico
privato"  sono  contratti  aventi  per oggetto una o piu' prestazioni
quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione
di  un'opera  pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di
un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale
a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con
allocazione  dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi
comunitari  vigenti.  Rientrano,  a  titolo  esemplificativo,  tra  i
contratti  di partenariato pubblico privato la concessione di lavori,
la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di
lavori  mediante  finanza  di  progetto,  le  societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato
l'affidamento  a  contraente  generale  ove  il  corrispettivo per la
realizzazione  dell'opera  sia  in  tutto  o  in  parte posticipato e
collegato  alla  disponibilita'  dell'opera  per il committente o per
utenti  terzi.  Fatti  salvi  gli  obblighi di comunicazione previsti
dall'articolo 44,  comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31,  alle  operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i
contenuti delle decisioni Eurostat.»;
    b) all'articolo 5,  comma 6,  dopo le parole: «sulla cooperazione
allo  sviluppo,»  sono  inserite  le seguenti: «nonche' per lavori su
immobili  all'estero  ad uso dell'amministrazione del Ministero degli
affari esteri,»;
    c) all'articolo 6:
      1)  al  comma 3,  primo  periodo, le parole: «cinque anni» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sette anni fino all'approvazione della
legge di riordino delle autorita' indipendenti»;
      2)  al  comma 9,  lettera a),  dopo  le  parole «agli operatori
economici  esecutori dei contratti,» sono inserite le seguenti: «alle
SOA»;
    d) all'articolo 7:
      1)  al  comma 4,  lettera d),  la  parola:  «semestralmente» e'
sostituita dalle seguenti: «annualmente per estremi»;
      2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole «E'
istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori,
servizi  e forniture presso l'Osservatorio» e dopo le parole: «di cui
all'articolo 5  disciplina» sono inserite le seguenti: «il casellario
informatico  dei  contratti  pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonche»;
    e) all'articolo 13,  comma 2,  dopo  la lettera c) e' aggiunta la
seguente:  «c-bis)  in  relazione  al  procedimento di verifica della
anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.»;
    f) all'articolo 36, il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. I
consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati  il  consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il  consorzio sia il
consorziato;  in  caso  di  inosservanza  di  tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a piu'
di  un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano
della  facolta' di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124,
comma 8,  e'  vietata  la  partecipazione  alla medesima procedura di
affidamento  del  consorzio  stabile  e  dei  consorziati; in caso di
inosservanza  di  tale  divieto  si applica l'articolo 353 del codice
penale.»;
    g) all'articolo 37,  comma 7,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b),
qualora  le  stazioni  appaltanti  si avvalgano della facolta' di cui
all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, e' vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e
dei  consorziati;  in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.»;
    h) all'articolo 38:
      1)  al comma 1, lettera h), dopo le parole: «procedure di gara»
sono inserite le seguenti: «e per l'affidamento dei subappalti»;
      2)   al   comma 1,  lettera  m-bis),  la  parola:  «revoca»  e'
sostituita  dalla  seguente:  «decadenza»  e  le  parole:  «da  parte
dell'Autorita» sono soppresse;
    i) all'articolo 40:
      1)  al  comma 3,  le parole: «, sentita un'apposita commissione
consultiva  istituita  presso  l'Autorita'  medesima.  Alle  spese di
finanziamento  della  commissione consultiva si provvede a carico del
bilancio  dell'Autorita',  nei limiti delle risorse disponibili» sono
soppresse;
      2) al comma 4, la lettera a), e' soppressa;
      3)   al  comma 4,  lettere b)  e g),  la  parola:  «revoca»  e'
sostituita dalla seguente: «decadenza»;
      4)  al  comma 4,  dopo  la lettera g), e' inserita la seguente:
«g-bis)    la   previsione   delle   sanzioni   pecuniarie   di   cui
all'articolo 6,  comma 11,  e  di  sanzioni  interdittive,  fino alla
decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione, nei confronti degli
operatori  economici che non rispondono a richieste di informazioni e
atti  formulate dall'Autorita' nell'esercizio del potere di vigilanza
sul  sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti
non veritieri;»;
      5)  al  comma  9-bis,  la  parola: «revoca» e' sostituita dalla
seguente: «decadenza»;
      6)  all'inizio del comma 9-ter e' inserito il seguente periodo:
«Le  SOA  hanno  l'obbligo  di  comunicare  all'Autorita' l'avvio del
procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti
delle  imprese  nonche'  il  relativo esito», le parole: «di revocare
l'attestazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «di dichiarare la
decadenza  dell'attestazione»  e  le  parole:  «a  revocare  alla SOA
l'autorizzazione»  sono  sostituite  dalle seguenti: «a dichiarare la
decadenza dell'autorizzazione alla SOA»;
    l) all'articolo 41:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Negli  appalti  di forniture o servizi, la dimostrazione della
capacita'  finanziaria  ed  economica  delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
    a) dichiarazione  di  almeno  due istituti bancari o intermediari
autorizzati  ai  sensi  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
    b) bilanci   o   estratti   dei   bilanci   dell'impresa,  ovvero
dichiarazione  sottoscritta  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    c) dichiarazione,  sottoscritta  in conformita' alle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente  il  fatturato  globale d'impresa e l'importo relativo ai
servizi  o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.»;
    2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4.  La  dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), e' presentata
gia'  in  sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario e' tenuto ad
esibire  la  documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni
di cui al comma 1, lettere b) e c).»;
    m) all'articolo 53:
      1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 e' soppresso;
      2)  al comma 2, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Ai  fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i
fattori  ponderali  da  assegnare  ai  "pesi" o "punteggi" in modo da
valorizzare  la  qualita',  il  pregio  tecnico,  le  caratteristiche
estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;
      3)  al  comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti
dai  seguenti:  «I  contratti  di  appalto  di  cui  al comma 2, sono
stipulati  a corpo. E' facolta' delle stazioni appaltanti stipulare a
misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore
a  500.000  euro,  i  contratti  di  appalto relativi a manutenzione,
restauro  e  scavi archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi
comprese  le  opere  in  fondazione,  e  quelle di consolidamento dei
terreni.»;
    n) all'articolo  58,  comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:   «Per  i  lavori,  la  procedura  si  puo'  concludere  con
l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.»;
    o) al  primo  periodo del comma 3 dell'articolo 74 le parole: «Il
mancato   utilizzo»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Salvo  che
l'offerta  del  prezzo  sia  determinata  mediante prezzi unitari, il
mancato utilizzo»;
    p) all'articolo 75,  comma 7,  primo periodo, le parole «, ovvero
la  dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema.» sono soppresse;
    q) all'articolo 85:
      1)   al  comma 7,  dopo  le  parole:  «le  stazioni  appaltanti
effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta riservata,»;
      2)  al  comma 13, le parole: «Per l'acquisto di beni e servizi»
sono soppresse.
    r) all'articolo 88:
      1) il comma 6 e' soppresso;
      2)  al  comma 7  le  parole: «, se la esclude,» sono sostituite
dalle seguenti: «, se la ritiene anomala,» e, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «All'esito del procedimento di verifica la stazione
appaltante  dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che,
in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile,  e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della
migliore offerta non anomala.»;
    s) all'articolo 91:
      1)  al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite
dalle  seguenti:  «,  di coordinamento» e dopo le parole: «in fase di
esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;
      2)  al comma 2, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite
dalle  seguenti:  «,  di  coordinamento» e dopo le parole «in fase di
esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;
    t) all'articolo 92:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente «Corrispettivi,
incentivi  per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni
appaltanti»;
      2)  al  comma 2,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
corrispettivi  di  cui  al  comma 3  possono  essere utilizzati dalle
stazioni  appaltanti,  ove  motivatamente  ritenuti  adeguati,  quale
criterio  o base di riferimento per la determinazione dell'importo da
porre a base dell'affidamento.»;
      3)  al  comma 3,  le  parole:  «ai  fini  della  determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento» sono soppresse;
      4) il comma 4 e' abrogato;
      5)  dopo  il  comma 7  e'  inserito il seguente: «7-bis. Tra le
spese   tecniche   da  prevedere  nel  quadro  economico  di  ciascun
intervento  sono  comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonche' le
spese   di  carattere  strumentale  sostenute  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.»;
    u) all'articolo 112:
      1) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4-bis.  Il  soggetto  incaricato  dell'attivita'  di verifica deve
essere  munito,  dalla  data  di  accettazione  dell'incarico, di una
polizza  di  responsabilita'  civile  professionale,  estesa al danno
all'opera,   dovuta   ad   errori   od  omissioni  nello  svolgimento
dell'attivita'  di  verifica,  avente le caratteristiche indicate nel
regolamento.  Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i
soggetti  interni  alla  stazione  appaltante, e' a carico per intero
dell'amministrazione di appartenenza ed e' ricompreso all'interno del
quadro   economico;   l'amministrazione   di   appartenenza  vi  deve
obbligatoriamente   provvedere  entro  la  data  di  validazione  del
progetto.  Il  premio  e'  a carico del soggetto affidatario, qualora
questi sia soggetto esterno.»;
      2) al comma 5 la lettera c) e' soppressa;
    v) all'articolo 113:
      1)  al  comma 1  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
applica l'articolo 75, comma 7.»;
      2)   al  comma 4,  la  parola:  «revoca»  e'  sostituita  dalla
seguente: «decadenza»;
    z) all'articolo 117,  comma 3,  le parole: «quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;
    aa) all'articolo 118:
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Subappalto,
attivita' che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro»;
      2) al secondo periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto
di affidamento in subappalto» sono soppresse;
      3) all'ultimo periodo del comma 6 le parole: «nonche' copia dei
versamenti  agli  organismi  paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti» sono soppresse;
      4) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
  «6-bis.  Al  fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare,   il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva  e'
comprensivo  della  verifica  della  congruita' della incidenza della
mano   d'opera  relativa  allo  specifico  contratto  affidato.  Tale
congruita',  per  i  lavori  e'  verificata dalla Cassa Edile in base
all'accordo   assunto  a  livello  nazionale  tra  le  parti  sociali
firmatarie  del  contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative  per  l'ambito  del settore edile ed il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
    bb) all'articolo 120, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Per  i  contratti  relativi a lavori, servizi e forniture,
l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformita',
in  quanto  attivita' propria delle stazioni appaltanti, e' conferito
dalle  stesse,  a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento
all'oggetto  del  contratto,  alla  complessita'  e all'importo delle
prestazioni,  sulla  base  di criteri da fissare preventivamente, nel
rispetto  dei  principi  di rotazione e trasparenza; il provvedimento
che  affida  l'incarico  a  dipendenti della stazione appaltante o di
amministrazioni   aggiudicatrici  motiva  la  scelta,  indicando  gli
specifici   requisiti   di  competenza  ed  esperienza,  desunti  dal
curriculum  dell'interessato  e  da  ogni  altro elemento in possesso
dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno
della  stazione  appaltante  di  soggetti  in  possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento,
ovvero  di  difficolta'  a  ricorrere a dipendenti di amministrazioni
aggiudicatrici  con  competenze  specifiche  in  materia, la stazione
appaltante  affida  l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o
componente  della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti
secondo  le  procedure  e con le modalita' previste per l'affidamento
dei   servizi;   nel   caso   di  collaudo  di  lavori  l'affidamento
dell'incarico  a  soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91.
Nel   caso   di   interventi   finanziati   da  piu'  amministrazioni
aggiudicatrici,  la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a
dipendenti  appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla
base  di  specifiche  intese  che  disciplinano  i  rapporti  tra  le
stesse.»;
    cc) all'articolo 123,  comma 1,  le parole: «inferiore a 750.000»
sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 1 milione di euro»;
    dd) all'articolo 125,  comma 6, lettera b), le parole «di importo
non superiore a 100.000 euro» sono soppresse;
    ee) all'articolo 128:
      1)  al  comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche'  per  i  lavori  di  cui  all'articolo 153  per  i  quali  e'
sufficiente lo studio di fattibilita'.»;
      2)  al  comma 11,  le  parole:  «e  sono» sono sostituite dalle
seguenti:  «;  i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori
sono»;
      3)  al  comma 12,  dopo  la  parola:  «CIPE,»  sono inserite le
seguenti: «entro trenta giorni dall'approvazione»;
    ff) all'articolo 129,  comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  «i
contratti»  sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al secondo
periodo,  le  parole:  «i  contratti» sono sostituite dalle seguenti:
«gli appalti»;
    gg) all'articolo 133:
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Fermi  i  vigenti  divieti di anticipazione del prezzo, il
bando di gara puo' individuare i materiali da costruzione per i quali
i  contratti,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e imputabili
all'acquisto  dei  materiali,  prevedono  le  modalita'  e i tempi di
pagamento  degli  stessi,  ferma  restando  l'applicazione dei prezzi
contrattuali  ovvero  dei  prezzi  elementari  desunti  dagli stessi,
previa  presentazione  da  parte  dell'esecutore  di  fattura o altro
documento  comprovanti  il  loro acquisto nella tipologia e quantita'
necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo
specifico  contratto,  previa accettazione dei materiali da parte del
direttore  dei  lavori, a condizione comunque che il responsabile del
procedimento  abbia  accertato  l'effettivo  inizio  dei lavori e che
l'esecuzione  degli  stessi  proceda conformemente al cronoprogramma.
Per  tali  materiali  non  si  applicano  le  disposizioni  di cui al
comma 3,  nonche'  ai  commi da  4  a 7 per variazioni in aumento. Il
pagamento   dei   materiali   da   costruzione  e'  subordinato  alla
costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o assicurativa di
importo  pari  al  pagamento maggiorato del tasso di interesse legale
applicato  al  periodo  necessario  al  recupero del pagamento stesso
secondo  il  cronoprogramma dei lavori. La garanzia e' immediatamente
escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei
lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento
dell'opera  per  cause non imputabili al committente. L'importo della
garanzia  e'  gradualmente  ed  automaticamente ridotto nel corso dei
lavori,  in  rapporto  al progressivo recupero del pagamento da parte
delle  stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
      2)  al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  A  pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante  l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del
comma 3,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale
di cui al medesimo comma 3.»;
      4)  al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;
      5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis.  A  pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione
appaltante  l'istanza  di  compensazione, ai sensi del comma 4, entro
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  del  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 6.»;
    hh) all'articolo 135, nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola:
«revoca» e' sostituita dalla seguente: «decadenza»;
    ii) all'articolo 141, comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
    ll) all'articolo 159:
      1)   al   comma 1   le  parole:  «entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione  scritta  da  parte  del  concedente dell'intenzione di
risolvere  il  rapporto» sono soppresse e la lettera b) e' sostituita
dalla  seguente:  «b)  l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato  la  risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»;
    2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il
termine   individuato   nel   contratto  o,  in  mancanza,  assegnato
dall'amministrazione  aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli
enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.»;
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis.  Il  presente articolo si applica alle societa' di progetto
costituite  per  qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato
di cui all'articolo 3, comma 15-ter.»;
    mm) all'articolo 160, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  I  crediti  dei  soggetti  che  finanziano la realizzazione di
lavori  pubblici,  di  opere  di  interesse pubblico o la gestione di
pubblici   servizi   hanno   privilegio   generale,  ai  sensi  degli
articoli 2745  e  seguenti  del  codice  civile,  sui beni mobili del
concessionario  e delle societa' di progetto che siano concessionarie
o  affidatarie  di  contratto  di  partenariato  pubblico  privato  o
contraenti generali ai sensi dell'articolo 176.»;
    nn) all'articolo 160-bis:
      1)  al  comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
che  costituisce  appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi
abbiano   un  carattere  meramente  accessorio  rispetto  all'oggetto
principale del contratto medesimo»;
      2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis.  Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo  1° settembre  1993,  n. 385, e successive modificazioni,
deve  dimostrare  alla  stazione  appaltante che dispone, se del caso
avvalendosi  delle capacita' di altri soggetti, anche in associazione
temporanea  con  un  soggetto  realizzatore,  dei  mezzi necessari ad
eseguire  l'appalto.  Nel  caso  in cui l'offerente sia un contraente
generale,  di  cui  all'articolo 162,  comma 1, lettera g), esso puo'
partecipare   anche   ad  affidamenti  relativi  alla  realizzazione,
all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica
utilita'  non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in
possesso  dei  requisiti  determinati  dal  bando o avvalendosi delle
capacita' di altri soggetti.
  4-ter.  La  stazione  appaltante pone a base di gara un progetto di
livello    almeno   preliminare.   L'aggiudicatario   provvede   alla
predisposizione  dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione
dell'opera.
  4-quater.  L'opera  oggetto  del contratto di locazione finanziaria
puo' seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi
ed  espropriativi;  l'opera  puo'  essere  realizzata  su  area nella
disponibilita' dell'aggiudicatario.»;
    oo) all'articolo   188,   comma   1,  le  parole:  «previsti  nel
regolamento»,    sono    sostituite    dalle    seguenti:   «di   cui
all'articolo 38»;
    pp) all'articolo 189, comma 4, lettera b), la parola: «revoca» e'
sostituita dalla seguente: «decadenza»;
    qq) all'articolo 191,  comma 1,  lettera a),  le  parole: «di cui
all'articolo 188»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «di   cui
all'articolo 38»;
    rr) all'articolo 192:
      1)  al  comma 4,  alla fine del primo periodo, sono inserite le
seguenti   parole:  «,  che  fissa  anche  le  modalita'  tecniche  e
procedurali   di   presentazione   dei  documenti  e  rilascio  delle
attestazioni.» e il secondo periodo e' soppresso;
      2) il comma 5 e' abrogato;
      3) il comma 6 e' abrogato;
    ss) all'articolo 194,   comma 10,   le   parole:   «terminali  di
riclassificazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «terminali di
rigassificazione»;
    tt) all'articolo 203:
      1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  «3-bis.  Per  ogni  intervento,  il  responsabile del procedimento,
nella  fase  di  progettazione  preliminare, stabilisce il successivo
livello  progettuale  da porre a base di gara e valuta motivatamente,
esclusivamente  sulla  base  della natura e delle caratteristiche del
bene  e  dell'intervento  conservativo,  la possibilita' di ridurre i
livelli  di  definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari
livelli progettuali, salvaguardandone la qualita'.»;
      2) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
  «3-ter.   La  progettazione  esecutiva  puo'  essere  omessa  nelle
seguenti ipotesi:
    a) per  i  lavori  su  beni  mobili  e  superfici architettoniche
decorate che non presentino complessita' realizzative;
    b) negli  altri  casi,  qualora  il responsabile del procedimento
accerti  che  la  natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo
stato  di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di
analisi  e  rilievi  esaustivi;  in  tali  casi,  il responsabile del
procedimento  dispone  che  la progettazione esecutiva sia redatta in
corso  d'opera,  per  stralci  successivi, sulla base dell'esperienza
delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»;
    uu) dopo l'articolo 240, e' inserito il seguente:
  «Art.  240-bis (Definizione delle riserve) (art. 32, comma 4, d. m.
n.  145/2000).  - 1. Le domande che fanno valere pretese gia' oggetto
di  riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto
a quelli quantificati nelle riserve stesse.»;
    vv) all'articolo 253:
      1)  al  comma  1-quinquies,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite
alle  fattispecie  di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
fino   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 5.»;
      2)  al  comma 2  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
disposizioni   regolamentari   previste  ai  sensi  dell'articolo 40,
comma 4,  lettera g)  e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo
la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.» ;
      3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
  «9-bis.  In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al
31 dicembre  2010,  per la dimostrazione del requisito della cifra di
affari  realizzata  con  lavori  svolti mediante attivita' diretta ed
indiretta,  del  requisito  dell'adeguata  dotazione  di attrezzature
tecniche  e  del  requisito  dell'adeguato  organico  medio annuo, il
periodo  di  attivita'  documentabile  e' quello relativo ai migliori
cinque  anni  del  decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto  con  la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per
la  dimostrazione  del  requisito  dei  lavori realizzati in ciascuna
categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di  due  o  tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre
2010,   sono   da   considerare  i  lavori  realizzati  nel  decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento  della  qualificazione.  Le  presenti  disposizioni  si
applicano  anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con
le modalita' ivi previste.»;
      4) dopo il comma 15 e' inserito il seguente:
      «15-bis.  In  relazione  alle  procedure  di affidamento di cui
articolo 91,  fino  al  31 dicembre  2010  per  la  dimostrazione dei
requisiti       di       capacita'      tecnico-professionale      ed
economico-finanziaria,  il  periodo  di  attivita'  documentabile  e'
quello  relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai
migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione
del  bando  di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli
operatori  economici  di  cui  all'articolo 47,  con le modalita' ivi
previste.»;
      5) dopo il comma 26 e' inserito il seguente:
      «26-bis.   In   relazione   all'articolo 159,   comma 2,   fino
all'emanazione  del  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  i  criteri  e  le  modalita' di attuazione possono essere
fissati dalle parti nel contratto.»;
    zz) all'articolo 256:
      1)  al  comma 1,  primo  capoverso,  dopo le parole: «345» sono
inserite le seguenti: «351, 352, 353, 354 e 355»;
      2)  al  comma 1,  dopo  il  settimo  capoverso  e'  inserito il
seguente:  «-  l'articolo  4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155;»;
      3)  al  comma 1,  dopo il trentunesimo capoverso e' inserito il
seguente:  «-  l'articolo 32,  del  decreto  del  Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145;»;
      4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:
      «- l'articolo 2,  comma 2,  ultimo  periodo,  del decreto-legge
4 luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
        - l'articolo 19  del  decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;»;
      5) al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354;
355» sono soppresse;
    aaa) all'allegato  XXI, articolo 28, comma 4, secondo periodo, le
parole:  «gli  organismi statali di diritto pubblico» sono sostituite
dalle seguenti: «le amministrazioni pubbliche»;
    bbb) all'allegato  XXI,  articolo 37  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
      1)  al comma 1, le parole: «una polizza indennitaria civile per
danni  a  terzi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «una polizza di
responsabilita' civile professionale»;
      2)  al  comma 1, lettera c), le parole: «con il limite di dieci
milioni  di  euro»  sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di
cinque milioni di euro».      
                               Art. 3.
                          Norma finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica e le amministrazioni
interessate  vi  provvedono  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 settembre 2008

                             NAPOLITANO

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Ronchi,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
                              Scajola,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e
                              della tutela del territorio e del mare
                              Fitto,  Ministro  per i rapporti con le
                              regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

----> D.Lgs. 11/9/2008, n. 152 (completo con note) <----

         

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