MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4/2/2008 - Suppl. Ordinario n. 30)

 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le «Norme tecniche per le costruzioni»;
Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»,
Considerata la necessita' di procedere al previsto aggiornamento biennale delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007 si e' espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture il suddetto aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» licenziato dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 20 dicembre 2007, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
Vista la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la notifica 2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende dare al parere stesso;
Ritenuto, tuttavia, di procedere all'approvazione tecniche per le costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, concernenti il legno, oggetto del parere circostanziato sopra citato, in considerazione dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7.
Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005.

Art. 2

Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2008

Il Ministro delle infrastrutture Di Pietro Il Ministro dell'interno
Amato
Il Capo del Dipartimento della protezione civile
Bertolaso

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 6 maggio 2008
Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni».

(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2/7/2008)

 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per le costruzioni»;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30, che sostituisce il predetto decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Considerato che sul testo delle norme tecniche per le costruzioni allegato al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge, sono stati acquisiti il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, il concerto del Capo Dipartimento della protezione civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, nonche' l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella seduta del 20 dicembre 2007;
Considerato che in ordine al citato testo delle norme tecniche allegate al predetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nell'ambito della procedura di informazione di cui alla richiamata legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni e integrazioni, l'Austria ha emesso un «parere circostanziato», comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 76703 del 21 dicembre 2007;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente le regole tecniche di sei mesi dalla data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di riferire alla Commissione europea sul seguito che si intende dare al parere stesso;
Considerato che, in considerazione del predetto «parere circostanziato» nonche' dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle norme tecniche di cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005, si e' ritenuto di procedere all'approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, con la esclusione del capitolo 11.7 e delle tabelle 4.4.III e 4.4.V concernenti il legno, oggetto del suddetto «parere circostanziato»;
Considerato che con la nota prot. n. 0001789 del 15 febbraio 2008 l'Ufficio legislativo ha formulato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea la risposta dell'Italia in ordine al citato «parere circostanziato»;
Considerato che e' trascorso il termine fissato del 20 marzo 2008 e che, altresi', nessun ulteriore seguito e' pervenuto da parte della Commissione europea in merito alla suddetta risposta; Ritenuto che e' urgente ed indefettibile procedere all'approvazione completa del testo normativo di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e quindi delle richiamate tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni allegate al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2008

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dell'interno
Amato

Il capo del Dipartimento della protezione civile
Bertolaso

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 5 agosto 2009
Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. (09A09857).

(Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13/8/2009)

 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il 30 giugno 2009, in virtu' della disposizione recata dall'art. 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' terminato il regime transitorio stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31). Pertanto, dal 1° luglio 2009 e' obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, e' consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche' chiarimenti circa l'utilizzabilita' dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009. Poiche' e' necessario orientare in maniera univoca gli operatori del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare. Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che: «Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.».
Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Per i lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volonta' del legislatore di consentire l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere gia' affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non puo' che essere accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e' esplicita la volonta' del legislatore di prevedere l'applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Cio' evidentemente sulla base di una riconosciuta esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, piu' penetranti rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticita' riguardo a controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione.
E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse la necessita' di presentare una variante, dovranno essere integralmente applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia». Per quanto riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia e' soggetta ad un proprio autonomo regime giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante «Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente i prodotti da costruzione», recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo, si osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l'avvio della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, consentendo la possibilita' di utilizzare, in alternativa, la precedente normativa tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246». Pertanto, ai fini dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni regolamentari. In merito, va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle del corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005 (sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008), costituiscono il necessario riferimento circa le modalita' di identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it

Roma, 5 agosto 2009

Il Ministro : Matteoli

CENTRO STUDI C.N.I.
Nota sulla compatibilità delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni e gli Eurocodici

La Nota analizza la compatibilità delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e quelle riportate negli Eurocodici, sia nel settore privato che in quello dei lavori pubblici. Nel primo è il decreto ad avere la preminenza, salva la possibilità di applicare gli Eurocodici, in quanto compatibili; nel secondo, viceversa, la preminenza spetta agli Eurocodici (in particolare per gli incarichi svolti in altro Stato membro), fatta salva la possibilità di applicare il Decreto in quanto conforme per legge agli stessi.

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(formato:application/pdf, dimensione:380.004bytes)

Data di inserimento: 10.09.2009

----> Circolare CNI 01/10/2009I <----

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 11 dicembre 2009
Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative. (09A15018)

(Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/2009)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Come noto, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 e' cessato il regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. La conseguente obbligatorieta' di applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da piu' parti un legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore. Con l'intento di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito denominata «circolare». Riguardo al merito della suddetta «circolare», continuano a pervenire numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l'evidenza di una persistente difficolta' di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorieta' di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.
Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in argomento che trascende l'ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei confronti delle iniziative private, le maggiori criticita' progettuali ed esecutive poste dalla «circolare» a fondamento della diversita' di disciplina tra dette iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore con il quale e' stato individuato il momento di applicazione della nuova disciplina.
A tal fine il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura.
Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.
Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a quanto gia' trattato nella «circolare», appare opportuno fornire ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d'opera. Al riguardo preliminarmente si ribadisce che l'elemento discriminante e' la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera. In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilita'. Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovra' essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo. La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», non puo' che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera.
Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell'inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica potra' essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati. Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme alla ratio legis, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonche' di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si precisa che in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
La presente circolare e' pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro: Matteoli

 

 

Norme Tecniche per le Costruzioni – DECRETO del 14 GENNAIO 2008

 

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento Ordinario n. 30, le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Si tratta del DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, che entrerà in vigore entro trenta giorni dalla pubblicazione.

 

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008

 

Indice generale

 

01 – Oggetto

 

02 – Sicurezza e prestazioni attese

 

03 – Azioni sulle costruzioni

 

04 – Costruzioni civili e industriali

 

05 – Ponti

 

06 – Progettazione geotecnica

 

07 – Progettazione per azioni sismiche

 

08 – Costruzioni esistenti

 

09 – Collaudo statico

 

10 – Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo

 

11 – Materiali e prodotti per uso strutturale

 

12 – Riferimenti tecnici

 

Allegato A (Pericolosità sismica) e Allegato B (Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica)

 

Tabella 1

 

Tabella 2

 

File compresso contenete il DM e tutti gli allegati   (5,4 MB)

 

Fonte: FOIV

 

Sono entrate in  vigore il 5 marzo le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il atteso DM 14 gennaio 2008.

È in vigore invece dal 1° marzo scorso la Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 di conversione del decreto Milleproroghe.

Parte dunque il nuovo periodo transitorio disciplinato dall’articolo 20 della Legge 31/2008 che consente, fino al 30 giugno 2009, l’applicazione facoltativa delle nuove NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, delle NTC approvate con il DM 14 settembre 2005, e dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Più restrittiva invece la disciplina per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, e per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delNTC: a queste opere continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.

La proroga al 30 giugno 2009 non si applica, inoltre, alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.

Inoltre, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata OPCM n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.

 

Fonte: FOIV

         

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