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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 14 gennaio 2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
(Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4/2/2008 - Suppl. Ordinario n. 30)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5
novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere
in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e da
struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 recante «Procedura di
informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche
delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5,
comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica
sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per la
progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli
di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le «Norme
tecniche per le costruzioni»;
Visto l'art. 14-undevicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che
inserisce il comma 2-bis all'art. 5 del citato decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una
fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al
comma 1, e' consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di applicazione,
in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia,
di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio
1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque,
quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»,
Considerata la necessita' di procedere al previsto aggiornamento
biennale delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al
citato decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Visto il voto n. 74 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 13 e 27 luglio 2007
si e' espresso favorevolmente in ordine all'aggiornamento delle «Norme
tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale
14 settembre 2005;
Vista la nota del 7 agosto 2007, n. 2262, con la quale il Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all'Ufficio
legislativo del Ministero delle infrastrutture il suddetto
aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» licenziato
dall'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere
realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune
funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della
normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in
acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonche' i criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di
intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della
protezione civile, espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12
dicembre 2007, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 17
luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot.
n. 30-18/A-4-bis del 18 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma
1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
Vista l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 20
dicembre 2007, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto
legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001;
Vista la nota prot. n. 76703 del 21 dicembre 2007, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la notifica
2007/0513/I, contenente il parere circostanziato emesso dall'Austria
ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la
misura proposta presenterebbe aspetti che possono eventualmente
creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla liberta'
di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato
interno;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di
uno Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento
contenente le regole tecniche di quattro mesi a decorrere dalla data
in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione del progetto di
regola tecnica, termine fissato al 20 marzo 2008, e comporta
l'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che si intende
dare al parere stesso;
Ritenuto, tuttavia, di procedere all'approvazione tecniche per le
costruzioni, ad esclusione delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del
Capitolo 11.7, concernenti il legno, oggetto del parere
circostanziato sopra citato, in considerazione dell'urgente ed
indefettibile aggiornamento delle Norme tecniche di cui al decreto
ministeriale 14 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il testo
aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla
legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed
alla legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, allegato al presente decreto, ad eccezione
delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7.
Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto
ministeriale 14 settembre 2005.
Art. 2
Le norme tecniche di
cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 gennaio 2008
Il Ministro delle
infrastrutture Di Pietro Il Ministro dell'interno
Amato
Il Capo del Dipartimento della protezione civile
Bertolaso
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Vedere Il testo integrale <---- |
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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 6 maggio 2008
Integrazione al decreto 14 gennaio 2008
di approvazione delle nuove «Norme tecniche per le costruzioni».
(Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2/7/2008)
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IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante
«Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva
98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e successive modifiche e integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;
Vista la legge 17 luglio 2004, n. 186, di conversione, del decreto-legge 28
maggio 2004, n. 136 ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la
redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche
per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche' per
la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e
sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le
costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in
osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in
zone sismiche;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005 recante «Norme tecniche per
le costruzioni»;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 recante «Approvazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - supplemento ordinario n. 30, che
sostituisce il predetto decreto ministeriale 14 settembre 2005;
Considerato che sul testo delle norme tecniche per le costruzioni allegato
al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ai sensi delle sopra
richiamate disposizioni di legge, sono stati acquisiti il concerto del
Ministro dell'interno, espresso con nota prot. n. 30-18/A-4-bis del 18
dicembre 2007, il concerto del Capo Dipartimento della protezione civile,
espresso con nota prot. n. DPC/CG/75468 del 12 dicembre 2007, nonche'
l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella seduta del 20 dicembre
2007;
Considerato che in ordine al citato testo delle norme tecniche allegate al
predetto decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nell'ambito della procedura
di informazione di cui alla richiamata legge 21 giugno 1986, n. 317 e
successive modificazioni e integrazioni, l'Austria ha emesso un «parere
circostanziato», comunicato dal Ministero dello sviluppo economico con nota
n. 76703 del 21 dicembre 2007;
Considerato che l'emissione di un parere circostanziato da parte di uno
Stato membro determina il rinvio dell'adozione del provvedimento contenente
le regole tecniche di sei mesi dalla data in cui la Commissione europea ha
ricevuto la comunicazione del progetto di regola tecnica, termine fissato al
20 marzo 2008, e comporta l'obbligo di riferire alla Commissione europea sul
seguito che si intende dare al parere stesso;
Considerato che, in considerazione del predetto «parere circostanziato»
nonche' dell'urgente ed indefettibile aggiornamento delle norme tecniche di
cui al citato decreto ministeriale 14 settembre 2005, si e' ritenuto di
procedere all'approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni,
con la esclusione del capitolo 11.7 e delle tabelle 4.4.III e 4.4.V
concernenti il legno, oggetto del suddetto «parere circostanziato»;
Considerato che con la nota prot. n. 0001789 del 15 febbraio 2008 l'Ufficio
legislativo ha formulato, per il tramite del Ministero dello sviluppo
economico, alla Commissione europea la risposta dell'Italia in ordine al
citato «parere circostanziato»;
Considerato che e' trascorso il termine fissato del 20 marzo 2008 e che,
altresi', nessun ulteriore seguito e' pervenuto da parte della Commissione
europea in merito alla suddetta risposta; Ritenuto che e' urgente ed
indefettibile procedere all'approvazione completa del testo normativo di cui
al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e quindi delle richiamate
tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7;
Decreta:
Art. 1
Sono approvati il capitolo 11.7 e le tabelle
4.4.III e 4.4.IV del testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni allegate al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 - supplemento ordinario
n. 30. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2008 Il
Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dell'interno
Amato Il capo del
Dipartimento della protezione civile
Bertolaso |
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MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 5 agosto 2009
Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime
transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248. (09A09857).
(Gazzetta Ufficiale n. 187
del 13/8/2009)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Il 30 giugno 2009, in virtu'
della disposizione recata dall'art. 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
terminato il regime transitorio stabilito dall'art. 20 (Regime transitorio
per l'operativita' della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 28 febbraio 2008, n. 31). Pertanto, dal 1° luglio 2009 e'
obbligatoria l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008). Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti
in ordine al regime intertemporale degli interventi per i quali, avuto
riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio
procedimentale raggiunto, anche dopo il termine del 30 giugno 2009, e'
consentita l'applicazione della normativa tecnica precedentemente in vigore
al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonche' chiarimenti circa l'utilizzabilita'
dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del
termine del 30 giugno 2009. Poiche' e' necessario orientare in maniera
univoca gli operatori del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente
circolare. Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione
della previgente normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto
ministeriale 14 settembre 2005) o della nuova disciplina (decreto
ministeriale 14 gennaio 2008), in relazione all'ambito oggettivo, sono stati
chiaramente indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell'art. 20 del
citato decreto-legge n. 248/2007 e' statuito che: «Per le costruzioni e le
opere infrastrutturali iniziate, nonche' per quelle per le quali le
amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti
definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale
delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad
applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti,
fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.».
Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli
di natura privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che il
legislatore ha ritenuto di adottare per stabilire in quali casi, dopo il
termine del 30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione le norme
tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Per i lavori
pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 del citato
decreto-legge n. 248/2007, il richiamato comma 3 del medesimo art. 20
esplicita chiaramente la volonta' del legislatore di consentire
l'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei
progetti (e fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo), e
quindi anche quella previgente al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, sia
alle opere gia' affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a
quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti
definitivi o esecutivi; tale ultima circostanza non puo' che essere
accertata e dichiarata, nell'ambito dei propri compiti, dal responsabile del
procedimento, di cui alle disposizioni dell'art.10 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE». Per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, e'
esplicita la volonta' del legislatore di prevedere l'applicazione
obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al
citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo
il 30 giugno 2009. Cio' evidentemente sulla base di una riconosciuta
esigenza di rendere immediatamente operative le nuove norme, piu' penetranti
rispetto alla sicurezza strutturale, in un ambito, quale quello del comparto
costruttivo privatistico, che ha evidenziato maggiori criticita' riguardo a
controlli e verifiche sia sulla progettazione che in corso di esecuzione.
E' da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo
interpretativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, anche per i
lavori iniziati prima di tale data, ove in corso d'opera il privato avesse
la necessita' di presentare una variante, dovranno essere integralmente
applicate le predette nuove norme tecniche (decreto ministeriale 14 gennaio
2008), allorquando la variante stessa modifichi in maniera sostanziale
l'organismo architettonico ovvero il comportamento statico globale della
costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa
progettazione strutturale rispetto a quella originaria. Restano ovviamente
salve le disposizioni di cui all'art. 30 (Costruzioni in corso in zone
sismiche di nuova classificazione) della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche», trasfuso nell'art. 104 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia». Per quanto
riguarda poi la qualificazione dei materiali e dei prodotti da costruzione,
va evidenziato che la materia e' soggetta ad un proprio autonomo regime
giuridico-normativo, che trova la sua cornice, in primis, nei principi
comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE recante «Direttiva del
Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernente i
prodotti da costruzione», recepita in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, «Regolamento di attuazione della
direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da costruzione». Al riguardo, si
osserva che la stessa disposizione di legge (comma 2-bis dell'art. 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione», convertito,
con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato
l'avvio della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni, consentendo la possibilita' di utilizzare, in alternativa, la
precedente normativa tecnica, ha, necessariamente, «fatto salvo, comunque,
quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246». Pertanto, ai fini
dell'impiego di elementi per uso strutturale, prodotti anche prima del
termine del 30 giugno 2009, occorre riferirsi a tali disposizioni
regolamentari. In merito, va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11
(Materiali e prodotti per uso strutturale) del decreto ministeriale 14
gennaio 2008, che peraltro sostanzialmente riproducono quelle del
corrispondente capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) della
normativa tecnica approvata con decreto ministeriale 14 settembre 2005
(sostituita da quella approvata con decreto ministeriale 14 gennaio 2008),
costituiscono il necessario riferimento circa le modalita' di
identificazione, qualificazione ed accettazione dei materiali e dei prodotti
da costruzione per uso strutturale. La presente circolare e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it
Roma, 5 agosto 2009
Il Ministro : Matteoli |
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CENTRO STUDI C.N.I.
Nota sulla compatibilità delle
disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le
costruzioni e gli Eurocodici
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La Nota analizza la
compatibilità delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e quelle
riportate negli Eurocodici, sia nel settore privato che in quello dei lavori
pubblici. Nel primo è il decreto ad avere la preminenza, salva la
possibilità di applicare gli Eurocodici, in quanto compatibili; nel secondo,
viceversa, la preminenza spetta agli Eurocodici (in particolare per gli
incarichi svolti in altro Stato membro), fatta salva la possibilità di
applicare il Decreto in quanto conforme per legge agli stessi.
Data di inserimento:
10.09.2009 |
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Circolare CNI 01/10/2009I <---- |
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MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 11 dicembre 2009
Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 -
Ulteriori considerazioni esplicative. (09A15018)
(Gazzetta Ufficiale n. 297
del 22/12/2009)
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Come noto, con l'entrata in
vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 e'
cessato il regime transitorio per l'operativita' della revisione delle norme
tecniche per le costruzioni. La conseguente obbligatorieta' di applicazione,
a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni
di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da piu' parti
un legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al
regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30
giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in
vigore. Con l'intento di orientare in maniera univoca gli operatori del
settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009
recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime
transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di
seguito denominata «circolare». Riguardo al merito della suddetta
«circolare», continuano a pervenire numerose segnalazioni aventi quale
comune denominatore l'evidenza di una persistente difficolta' di
assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del
periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione
del discrimine della obbligatorieta' di applicazione della nuova normativa
per le costruzioni di natura privatistica.
Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette
problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in
argomento che trascende l'ambito della disciplina del territorio per
attingere a valori di tutela dell'incolumita' pubblica, si ritiene opportuno
evidenziare quanto segue.
Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei confronti delle
iniziative private, le maggiori criticita' progettuali ed esecutive poste
dalla «circolare» a fondamento della diversita' di disciplina tra dette
iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore con il
quale e' stato individuato il momento di applicazione della nuova
disciplina.
A tal fine il momento di discrimine tra l'utilizzo della vecchia e della
nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici,
nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva
o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura
privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della
costruzione dell'opera o della infrastruttura.
Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle
iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare
di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento
non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti
uffici comunali comunque denominati.
Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a quanto gia'
trattato nella «circolare», appare opportuno fornire ulteriori precisazioni
nel caso si ricorra ad una variante in corso d'opera. Al riguardo
preliminarmente si ribadisce che l'elemento discriminante e' la presenza di
modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un
sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera. In ogni
caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica
incolumita' e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti
introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione
strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche
prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della
stabilita'. Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno
essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto
ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovra' essere effettuata una
esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove
norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero
organismo costruttivo. La figura professionalmente competente a valutare la
sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante
sostanziale», non puo' che individuarsi nel progettista strutturale
dell'opera.
Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza
con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell'inizio delle
costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica
potra' essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di
variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro la data del 30
giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.
Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme alla
ratio legis, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali
pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti
aggiudicatori, nonche' di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto
comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza
pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, commi
25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, si precisa che in tali casi, qualora siano stati
affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1°
luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale
collaudo.
La presente circolare e' pubblicata sul sito internet del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
www.mit.gov.it
Roma, 11 dicembre 2009
Il Ministro: Matteoli |
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Norme Tecniche per le Costruzioni – DECRETO del 14 GENNAIO
2008
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008, Supplemento Ordinario n. 30, le nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni. Si tratta del DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni”, che entrerà in vigore entro trenta
giorni dalla pubblicazione.
Decreto
Ministeriale del 14 gennaio 2008
Indice
generale
01 –
Oggetto
02 –
Sicurezza e prestazioni attese
03 –
Azioni sulle costruzioni
04 –
Costruzioni civili e industriali
05 –
Ponti
06 – Progettazione
geotecnica
07 – Progettazione
per azioni sismiche
08 –
Costruzioni esistenti
09 –
Collaudo statico
10 – Redazione
dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
11 –
Materiali e prodotti per uso strutturale
12 – Riferimenti tecnici
Allegato
A (Pericolosità sismica) e Allegato B (Tabelle
dei parametri che definiscono l’azione sismica)
Tabella 1
Tabella 2
File compresso
contenete il DM e tutti gli allegati
(5,4 MB)
Fonte: FOIV
Sono
entrate in vigore il 5 marzo le nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni emanate con il atteso DM 14 gennaio 2008.
È in vigore invece dal 1° marzo scorso la Legge n. 31 del 28 febbraio 2008
di conversione del decreto Milleproroghe.
Parte dunque il nuovo periodo transitorio disciplinato dall’articolo 20
della Legge 31/2008 che consente, fino al 30 giugno 2009, l’applicazione
facoltativa delle nuove NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, delle NTC
approvate con il DM 14 settembre 2005, e dei decreti del Ministro dei lavori
pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9
gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Più restrittiva invece la disciplina per le costruzioni e le opere
infrastrutturali iniziate, e per quelle per le quali le amministrazioni
aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o
esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delNTC: a
queste opere continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la
redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale
collaudo.
La proroga al 30 giugno 2009 non si applica, inoltre, alle verifiche
tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici
di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile. Lo stesso vale per gli edifici e le opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del
dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione
dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell’OPCM 20 marzo 2003, n. 3274,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.
Inoltre, le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata
OPCM n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate
in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a
cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010, e riguardare in
via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
Fonte: FOIV |
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