IL CONSIGLIO
Considerato in fatto
Con la legge 3 agosto 2007,
n.123 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia” è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti
a corredo dell’appalto, un “documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze” (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l’art. 86 del codice
degli appalti relativo al “criteri di valutazione delle offerte
anormalmente basse” soprattutto con riguardo all’ esclusione di ribassi
d’asta per il costo relativo alla sicurezza.
Ai sensi dell’art. 1 di
siffatta legge il Governo deve emanare entro nove mesi dalla pubblicazione
(avvenuta il 10 agosto 2007) uno o più decreti legislativi per il “riassetto
e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro”.
La prima novità di rilievo
operata dalla L. n.123/2007 è contenuta nell’art. 3, comma 1, lett.a), il
quale modifica l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 626,
riguardante il “miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro”. La disposizione novellata prevede
l’obbligo per il datore di lavoro committente di
promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore
attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei rischi”
(DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle
“interferenze”. La medesima disposizione aggiunge che “Tale documento è
allegato al contratto d’appalto o d’opera. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
Un’altra importante novità è
stata introdotta con l’art.8 della L.123/07, che modifica il comma 3 bis
dell’art. 86 D.Lgs.163/06 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede
che “Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Il citato
articolo 8, ha altresì introdotto un comma 3 ter dell’art. 86
del codice dei contratti pubblici: “Il costo relativo alla sicurezza non
può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”.
Dal delineato quadro
normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel comparto dei
lavori che in quello dei servizi e delle forniture – devono essere dalla
stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro
volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici
connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica
dell’anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la
congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o
fornitura.
Viene, infine,
normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture
data la natura generale del principio esposto all’art. 86 comma 3 ter, che
il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.
Considerata la rilevanza
delle questioni e delle problematiche già insorte nell’applicazione delle
nuove disposizioni in materia di appalti di servizi e forniture, l’Autorità
ha proceduto ad effettuare apposite audizioni con i rappresentanti
dell’ANCI –
Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell’UPI – Unione delle Province
d’Italia, di ITACA – Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale, del Ministero del Lavoro e Previdenza
– Direzione Generale per le politiche Previdenziali, del Ministero della
Solidarietà Sociale – Direzione Generale della Tutela Cond. Lav., dell’ANCE
– Direzione Generale Relazioni Industriali e Direzione Generale Sicurezza
Costruzioni, dell’ANIEM – Associazione Nazionale Imprese Edili, della CNA
Costruzioni – Conf. Naz. Artig. Piccola e Media impresa, della CONFAPI,
della CONFINDUSTRIA, dell’Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza,
della FILCA – CISL, della FILLEA – CGIL, dell’INAIL, dell’INPS, di ASSTRA –
Associazione Trasporti, dell’ANAEPA, della FILCAMS – CGIL, della TUCS – UIL,
della FISASCT – CISL, della FENEAL –UIL.
In tali audizioni è emersa
l’importanza della tematica sulla sicurezza e l’esigenza di un atto di
indirizzo dell’Autorità che dia indicazioni utili alle stazioni appaltanti
ed alle imprese; sono stati, inoltre, forniti importanti contributi che
hanno concorso a chiarire alcuni aspetti della normativa in materia.
Ritenuto in diritto
Le citate novità introdotte
dalla legge n.123/07 in materia di sicurezza creano difficoltà operative
alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e
delle forniture, poiché, non c’è, allo stato attuale, una normativa analoga
a quella prevista per gli appalti di lavori (D.lgs n.494/96 e D.P.R n.222/2003),
che dia indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI,
sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.
Gli aspetti che si ritiene
di dover chiarire riguardano in particolare:
A.
Esistenza di “interferenze” e il
conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
B.
Valutazione dei costi della
sicurezza;
C.
Costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso.
-
Esistenza di
“interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
Il DUVRI si configura quale
adempimento derivante dall’obbligo, previsto dal novellato art.7 comma 3,
del Dlgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la
cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o
i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle
stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su
come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei
luoghi di lavoro e nei cantieri: l’”interferenza”.
Si parla di interferenza
nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il
personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di
imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti.
In linea di principio,
occorre mettere in relazione i rischi presenti
nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i
rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Le Stazioni Appaltanti
hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l’art. 7 del citato
D.lgs n.626/94 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che
non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua
redazione.
Dal dettato normativo,
tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui
esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi
propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato
l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione
e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o
eliminare al minimo tali rischi.
In assenza di interferenze
non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella
documentazione di gara (bandi, inviti e
richieste di offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a
zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale
esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per
escluderne l’esistenza.
Per quanto riguarda la
problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo
esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
-
derivanti da
sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori
diversi;
-
immessi nel luogo di
lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
-
esistenti nel luogo di
lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria
dell’appaltatore;
-
derivanti da modalità di
esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività
appaltata).
Si rammenta che la circolare
interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.24 del
14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le
attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano
in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi,
alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi
gli adempimenti di legge.
Appare utile, in ogni caso,
precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all’interno
di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente
(scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che
il committente (in genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con
il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o
il servizio.
Deve, inoltre, essere
sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare
negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve
avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori
delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono
essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed
anche il pubblico esterno.
Per gli appalti di seguito
riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del
DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
·
la
mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie
attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura
stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di
lavoro o nei cantieri (con l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti
sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato
nel seguito);
·
i servizi per
i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante,
intendendo per “interno”
tutti i locali/luoghi
messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non
sede dei propri uffici;
·
i servizi di
natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
La citata circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il DUVRI
è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata
prima dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata
in caso di situazioni mutate, quali l’intervento di subappalti o di
forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.
L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato
in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi
necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di
esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del
documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96,
per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e Coordinamento,
l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono
contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale
evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.
Infine, si fa presente che
il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di
appalto, poiché l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste,
volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla
stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti
pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve
comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve,
quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.
-
Valutazione dei costi
della sicurezza
Per quantificare i costi
della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può
far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all’art. 7 comma
1 del DPR n.222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare :
a) gli apprestamenti (come
ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e
protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni
interferenti;
c) gli eventuali impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o
inadeguati all’esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di
lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di
protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
etc.);
e) le procedure previste per
specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di
coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dei costi dovrà
essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con
riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di
mercato.
Si precisa che anche
nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono
essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli
soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e
subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell’esecuzione è tenuto
a verificare che l’appaltatore committente corrisponda i costi della
sicurezza anche all’impresa subappaltatrice.
Potrebbe, infine,
verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti
di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.76 del Codice dei
contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di
esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere
tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114
del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la
necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una
rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si
palesa l’opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le
somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere
anche in tale evenienza.
Non è da escludere, infine,
che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale
del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare
modifiche al documento già posto a base d’appalto.
In analogia a quanto
previsto dall’art.131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi,
prevedersi in tale fase la possibilità per l’appaltatore di presentare
proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno
rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni
appaltanti. L’art. 131, comma 2, lett. a) del codice prevede infatti che
entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, l’appaltatore od il concessionario può presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento.
Si evidenzia, quindi,
l’opportunità di inserire nel capitolato d’oneri una apposita dicitura, la
quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e
che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche
su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere
tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative;
tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta
dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a
seguito della valutazione del committente.
-
Costi della sicurezza da
non assoggettare a ribasso.
In merito al novellato art.
86, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, occorre chiarire
se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto
quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare
o ridurre al minimo i rischi di interferenza oppure siano tutti i costi
riguardanti l’applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a
carico dell’impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività.
Per risolvere questa
problematica è necessario considerare che le modifiche all’art. 86 del
Codice dei contratti pubblici si collocano nell’ambito dei “criteri di
valutazione delle offerte anormalmente basse”, come recita espressamente
la titolazione della disposizione citata. In quest’ottica, il legislatore ha
chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruità
delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest’ultimo costo,
pertanto, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture. D’altro
canto anche l’art. 87, comma 4, allo stesso riguardo del Codice dei
contratti pubblici precisa che “Nella valutazione
dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e
risultare congrui rispetto all’entità e caratteristiche dei servizi e delle
forniture”.
Va inoltre considerato che
la più volte citata Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale ha precisato che “.., per tutti gli altri rischi non riferibili
alle interferenze resta immutato l’obbligo per ciascuna
impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare
o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta”.
Infine, occorre rilevare che
i rischi dell’attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in
maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante
conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si
aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente
connessi i rischi delle relative attività.
Sulla base di quanto sopra
discende che:
-
per i costi della
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna
impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi
sono a carico dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di
verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
-
per quanto riguarda i
costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da
interferenze, essi vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e
non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell’anomalia, detti
costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dalla Stazione Appaltante.
Rispetto alla valutazione
dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si
sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui
non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per
l’affidamento mediante procedura negoziata).
Conclusioni
Alla luce delle precedenti
considerazioni l’Autorità ritiene che:
A.
per gli appalti di seguito
riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del
DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
a.
la
mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie
attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura
stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di
lavoro o nei cantieri;
b.
i servizi per i quali non è
prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per
“interno” tutti i locali/luoghi
messi a
disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio,
anche non sede dei propri uffici;
c.
i servizi di natura intellettuale,
anche se effettuati presso la stazione appaltante.
B. Sono quantificabili come
costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di
cui all’art.7 comma 1 del DPR n.222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in
precedenza;
C. per i costi della
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa,
resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di
valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico
dell’impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia
delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai
prezzari o dal mercato.
I costi della sicurezza
necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti
distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. In fase
di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
Roma, 5 marzo 2008
Il presidente: Giampaolino
Il consigliere relatore: Moutier