A seguito della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2008, del decreto ministeriale 21
dicembre 2007 n. 272, concernente l'oggetto, si ritiene opportuno, previa
intesa con l'Autorita' per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e
forniture, fornire alcuni chiarimenti con riferimento alla durata della
verifica straordinaria ed al limite temporale per la trasmissione dei dati
relativi ai certificati di lavori ed alle fatture utilizzati per il rilascio
delle attestazioni SOA.
Al riguardo, la disposizione contenuta nel comma 2, dell'art. 2 del predetto
decreto prevede che: «Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1, le SOA trasmettono all'Osservatorio presso l'Autorita', di seguito
denominato "Osservatorio", i dati previsti dall'art. 4, comma 1, relativi ai
certificati ed alle fatture di cui all'art. 1, utilizzando i predetti
modelli informatici di comunicazione.» Il mancato rispetto del termine di
sessanta giorni puo' comportare l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 3. Preliminarmente va precisato che, sebbene le attestazioni SOA
abbiano efficacia quinquennale, la disposizione legislativa (art. 253, comma
21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) non limita la verifica
alle attestazioni vigenti, ma la estende a tutte quelle rilasciate nel
periodo dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006 (data quest'ultima di entrata in
vigore del codice), e dunque anche a quelle non piu' efficaci al momento in
cui la verifica straordinaria ha inizio.
A tale previsione si conforma l'art. 1 del decreto ministeriale 21 dicembre
2007, n. 272. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di sessanta
giorni previsto dall'art. 2, comma 2, per la comunicazione dei dati da parte
delle SOA, esso coincide con la trasmissione dei modelli informatici da
parte dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture. Detta trasmissione avverra', nel rispetto del principio della
simultaneita' per tutte le SOA destinatarie, per periodi di tempo omogenei,
che l'autorita', di volta in volta, individuera', anche alla luce
dell'esperienza operativa dell'andamento della verifica straordinaria e
delle eventualita' criticita' segnalate dai soggetti chiamati a confermare i
dati relativi ai certificati di lavori ed alle fatture. Su tale via, se l'autorita'
di vigilanza trasmettera', ai sensi dell'art. 2, comma 1, il modello
informatico relativo alle attestazioni rilasciate nel corso dell'anno 2005,
le SOA, entro sessanta giorni, dovranno trasmettere all'osservatorio i
certificati e le fatture relativi a quella annualita'. Questo consentira'
anche di programmare e scaglionare, nel rispetto dei principi di buon
andamento, efficacia ed efficienza, l'attivita' di tutti i soggetti
coinvolti dalla verifica straordinaria di cui all'art. 253, comma 21, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Roma, 28 febbraio 2008
Il Ministro: Di Pietro