|
Quadro Normativo
• Legge 22
novembre 2002, n. 266 : “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante
disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale”;
• Decreto
Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” ;
• Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
• Legge 27
dicembre 2006, n. 296 : "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)",
art. 1, commi 1175 e 1176;
• Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
• Decreto
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24
ottobre 2007 recante “Documento Unico di Regolarità contributiva”;
• Circolari
Inail n. 38 del 25 luglio 2005 e n. 52 del 22 dicembre 2005
recanti istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità
Contributiva;
• Circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5
: “Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti
analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui
all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006”.
PREMESSA
La Finanziaria 2007 1
ha previsto che i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale siano subordinati, fermo restando gli altri obblighi
di legge, al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
rinviando ad apposito decreto ministeriale, sia la definizione delle
modalità di rilascio e i contenuti analitici del certificato, sia le
tipologie di irregolarità pregresse non ostative al rilascio di detto
documento.
Il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha emanato il decreto attuativo in data 24
ottobre 2007 2
e, successivamente, la circolare esplicativa 3,
alla quale si fa integrale rinvio.
Ciò premesso, si
illustrano le principali novità riguardanti il documento unico di
regolarità contributiva 4
e si forniscono le istruzioni per gli aspetti di competenza.
LA NUOVA DISCIPLINA
Il decreto, in vigore dal
31 dicembre 2007, introduce le seguenti novità:
1) Nel caso degli appalti
pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili, anche i
lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC;
2) Se l'Istituto
previdenziale che rilascia il DURC è lo stesso soggetto che ammette il
richiedente alla fruizione del beneficio contributivo 5
ovvero agisce in qualità di Stazione Appaltante, lo stesso provvede
direttamente alla verifica dei requisiti di regolarità senza emettere il
certificato;
3) In mancanza dei
requisiti di regolarità contributiva, nei casi diversi dalla
partecipazione a gare d'appalto, prima dell'emissione del DURC o
dell'annullamento di un DURC già rilasciato, l'azienda deve essere
invitata a regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di
15 giorni;
4) Nel solo caso di
partecipazione a gare d'appalto, la regolarità contributiva deve essere
dichiarata in presenza di “scostamento non grave tra le somme dovute e
quelle versate”;
5) Ai fini della fruizione
di benefici contributivi e normativi, sono previste “cause ostative”
al rilascio del DURC.
AMBITO DI
APPLICAZIONE
L'ambito di applicazione
del DURC riguarda attualmente:
• tutti gli appalti
pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività
pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
• i lavori privati
dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di
costruire;
• i finanziamenti e
sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina
comunitaria;
• i benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
• l'attestazione
SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi
specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i
quali è richiesto il DURC.
A) Soggetti
obbligati a richiedere il durc
Nei casi sopra indicati, i
datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC. Nel solo caso
degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati
edili, devono essere in possesso del DURC anche i lavoratori autonomi 6.
La richiesta di DURC per i
lavoratori autonomi e il procedimento di emissione del relativo
certificato seguono le stesse modalità già previste per i datori di
lavoro 7
e i loro intermediari.
Si ricorda che, in tutti
gli appalti, sono obbligati al possesso del DURC sia gli appaltatori che i
subappaltatori e che tale obbligo sussiste per tutte le fasi, sia
dell'appalto che del subappalto.
Le richieste di DURC
possono essere effettuate ( esclusivamente per via telematica 8)
anche dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o a rilevanza pubblica, dalle
Pubbliche Amministrazioni che erogano/concedono benefici, agevolazioni,
sovvenzioni nonché dagli intermediari 9
e dalle SOA.
Nel caso in cui l'INAIL sia
il soggetto a cui va presentato il DURC 10,
l'azienda è esonerata dall'obbligo di richiedere il certificato 11.
Sarà lo stesso Istituto ad effettuare la verifica della regolarità,
anche presso gli altri enti previdenziali, senza emettere formalmente il
certificato 12.
B) Soggetti
obbligati a rilasciare il durc
Al momento, il DURC è
rilasciato da INPS ed INAIL che verificano la regolarità sulla base della
rispettiva normativa di riferimento. Tale regolarità deve riferirsi non
solo alla correntezza contributiva, ma anche all'adempimento di tutti gli
altri obblighi nei confronti degli Istituti.
Per gli appalti pubblici di
opere, per i lavori privati in edilizia, e per tutte le altre tipologie di
richiesta effettuate da imprese edili, il DURC è rilasciato, previa
convenzione con INPS e INAIL, dalle Casse Edili costituite da una o più
associazioni di datori o di prestatori di lavoro che siano, per ciascuna
parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 13.
A seguito di apposita
convenzione con INPS ed INAIL - approvata dal Ministero del Lavoro - il
DURC potrà poi essere rilasciato anche da altri Istituti Previdenziali
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, nonché dagli Enti
Bilaterali 14.
Sul punto, si fa riserva di
successive comunicazioni.
C) Emissione del
durc e sua validita'
Il termine massimo per il
rilascio del DURC è di 30 giorni dalla richiesta 15,
al netto del periodo (massimo) di sospensione di 15 giorni che può essere
attivato:
• per fini
istruttori , in caso di temporanea indisponibilità delle
informazioni in possesso dell'operatore o di necessario aggiornamento
degli atti occorrenti per la verifica;
• per la
regolarizzazione della posizione contributiva , esclusi i casi di
partecipazione a gare d'appalto.
La sospensione di 15 giorni
può essere attivata una sola volta dagli Enti certificatori.
Il previgente termine di 10
giorni per la sospensione istruttoria presente nella procedura www.sportellounicoprevidenziale.it
, come concordato con INPS e Casse Edili, sarà quindi portato a 15
giorni.
Sono previsti i seguenti
periodi di validità del DURC 16:
• per i lavori
privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale;
• per le
agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione
sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa
comunitaria, il certificato ha validità mensile.
Negli altri casi, la
validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e
quindi:
• per tutti gli
appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla
fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula
contratto, pagamento SAL, ecc.);
• per
l'attestazione SOA e l'iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico
motivo della richiesta.
Si ricorda che l'utilizzo
di un DURC non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed
è punito ai sensi del codice penale.
REQUISITI DI
REGOLARITA'
Il Decreto Ministeriale,
oltre a confermare i requisiti necessari per il rilascio della regolarità
contributiva che sono comuni agli Istituti Previdenziali, prevede casi
particolari che consentono di certificare
comunque la regolarità,
nonché fattispecie in presenza delle quali il DURC non può essere emesso
17.
A) Requisiti
necessari per la regolarità contributiva
La regolarità contributiva
è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni:
• Correntezza degli
adempimenti mensili o, comunque, periodici;
• Corrispondenza
tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti
previdenziali come dovuti;
• Inesistenza di
inadempienze in atto;
• Richiesta di
rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere
favorevole;
• Sospensioni dei
pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
• Istanza di
compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Si ricorda che per la
regolarità contributiva ai fini INAIL, è richiesto il corretto
adempimento di tutti gli obblighi di denuncia previsti dal Testo Unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali 18
e successive modifiche, comprese le denunce di modificazione di estensione
e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e di cessazione
della lavorazione.
In particolare, dal momento
in cui inizia l'esecuzione dell'appalto deve sussistere la corrispondenza
tra il rischio assicurato e quello proprio dell'appalto, fermo restando
che la denuncia di variazione dell'attività deve essere effettuata entro
30 giorni dal momento in cui le modificazioni o le variazione del rischio
si sono verificate.
Il Decreto ha espressamente
previsto che, esclusa l'ipotesi di partecipazione a gara d'appalto, in
mancanza della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva,
prima di attestare l'irregolarità o di annullare una regolarità già
dichiarata, l'Ente previdenziale inviti sempre l'interessato a
regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 15 giorni
dall'accertamento dell'irregolarità stessa 19.
Si tratta in realtà di un
principio già applicato dalle Unità territoriali, in quanto i debiti
contributivi sono sempre regolarizzabili, con applicazione delle sanzioni
civili.
Si ritiene che l'invito a
regolarizzare non sia soggetto a particolari requisiti di forma (ad es.
raccomandata r.r.), tenuto conto dell'esigenza di definire il procedimento
con esito positivo nel minor tempo possibile.
E' peraltro da sottolineare
che tutte le aziende assicurate all'Inail possono in qualunque momento
verificare in www.inail.it Punto Cliente
la propria situazione debitoria/creditoria, come risulta negli archivi
informatizzati dell'Istituto, sia direttamente, sia attraverso loro
intermediari abilitati ai sensi della Legge 12/1979.
B) Cause non
ostative ai fini della regolarità CONTRIBUTIVA
1) Scostamento non
grave
Ai soli fini della
partecipazione ad un appalto o della verifica di un'autocertificazione in
fase di gara, la regolarità contributiva deve essere dichiarata anche in
presenza di uno “scostamento non grave” 20
tra somme dovute e somme versate .
Lo scostamento si intende
“non grave” quando “con riferimento a ciascun periodo di paga o di
contribuzione” c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è
inferiore o pari al 5%, o comunque un debito inferiore a 100 euro.
Come precisato nella
circolare ministeriale, la norma va interpretata nel senso che la
regolarità contributiva deve essere dichiarata, anche in presenza di uno
scostamento superiore al 5 %, qualora il debito contributivo sia inferiore
a 100 Euro.
Per quanto riguarda
l'INAIL, entrambi i criteri si applicano alla somma dei versamenti dovuti
aventi scadenza in uno stesso anno.
In caso di un certificato
di regolarità rilasciato in presenza di scoperture “non gravi”, il
datore di lavoro o il lavoratore autonomo sono comunque obbligati a
versare l'importo dovuto entro i 30 giorni successivi. Pertanto, in tali
casi, la Sede deve comunque invitare l'azienda a sanare la propria
posizione debitoria entro il predetto termine dal rilascio del DURC.
Se l'azienda non provvede
al pagamento dell'importo dovuto nel termine fissato, l'irregolarità sarà
dichiarata nei DURC rilasciati in occasione delle successive fasi
dell'appalto.
Diversamente, in tutti i
casi di richiesta del DURC diversi dalla partecipazione alla gara o dalla
verifica dell'autodichiarazione, la presenza di una scopertura anche
inferiore ai limiti sopra indicati, comporta la irregolarità dell'azienda
(con sospensione della pratica e invito a regolarizzare la posizione entro
15 giorni).
2) Cause non
ostative alla regolarità contributiva
Comportano il rilascio di
un certificato di regolarità contributiva le seguenti situazioni:
• crediti
dell'Istituto già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la
sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o
giudiziario;
• crediti
dell'Istituto non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di
contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o
di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza)
21;
• aiuti di Stato 22
non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato.
C) Irregolarità in
materia di tutela delle condizioni di lavoro ostative al rilascio del DURC
per benefici normativi e contributivi
Il Decreto Ministeriale ha
disposto che “la violazione, da parte del datore di lavoro o del
dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in
materia di tutela di condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al
presente decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del DURC per i
periodi indicati, con riferimento a ciascuna violazione prevista nello
stesso allegato. A tal fine non rileva l'eventuale successiva sostituzione
dell'autore dell'illecito”.
Nella Circolare n. 5/2008,
alla quale senz'altro si rimanda per una compiuta disamina della
disciplina, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha
precisato che le violazioni riportate nell'Allegato A al Decreto sono da
considerarsi cause ostative al rilascio del DURC nella sola ipotesi della
fruizione di benefici normativi e contributivi.
DURC PER BENEFICI
NORMATIVI E CONTRIBUTIVI
Ai fini della corretta
applicazione della norma, il Ministero, con la Circolare citata, ha
individuato i criteri per stabilire quali benefici rientrino nell'ambito
di applicazione del Decreto.
In via generale, per
beneficio normativo e contributivo si intende qualsiasi vantaggio
economico disposto da norme specifiche, in favore di soggetti
predeterminati, le quali operano sempre una deroga rispetto alla
disciplina ordinaria.
L'estrema varietà dei
benefici attualmente previsti ha imposto, però, di operare distinzioni in
rapporto alle finalità e al meccanismo operativo dei singoli benefici.
Secondo quanto precisato
dal Ministero, i benefici contributivi e normativi soggetti all'ambito di
applicazione del DURC, “sembrano potersi individuare in quegli sgravi
collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che
rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però
non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia
costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata
secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la
“regola” per un determinato settore e categoria di lavoratori”.
Restringendo l'analisi ai
benefici contributivi attualmente applicabili nei confronti dell'INAIL,
sulla scorta delle indicazioni ministeriali sono quindi da escludere
dall'ambito di applicazione del DURC, sia i benefici consistenti nella
sospensione dei termini di versamento disposti a seguito di calamità
naturali, ovvero nel pagamento agevolato di quanto dovuto, sia le
riduzioni contributive previste in favore di determinati territori (es.
Campione d'Italia) o di specifici settori produttivi (es. gli esercenti la
piccola pesca, zootecnia nelle zone montane e svantaggiate, autotrasporto
conto terzi, artigiani).
Rientrano, invece, nella
disciplina del DURC, tutti gli sgravi collegati alla costituzione e
gestione del rapporto di lavoro, le agevolazioni per l'oscillazione in
riduzione del tasso medio per prevenzione previste dalle Modalità di
Applicazione delle Tariffe dei premi 23
nonché le riduzioni contributive per le quali è espressamente previsto
il requisito della regolarità contributiva, come ad esempio lo sconto per
il settore edile, peraltro non applicabile alla regolazione 2007.
Per quanto riguarda gli
sconti previsti per l'assunzione di disabili sulla base delle convenzioni
in vigore tra INAIL e Regioni, fermo restando la nuova disciplina in
vigore 24,
trattandosi di incentivi di esclusiva competenza delle Regioni, non si
ritengono applicabili da parte dell'Istituto le disposizioni in tema di
DURC.
Si coglie l'occasione per
ricordare che i benefici contributivi previsti in tema di assunzione di
lavoratori in mobilità 25
e fattispecie analoghe non si applicano ai premi INAIL 26.
Sulla scorta di quanto
sopra, pertanto, si allega alla presente Circolare l'elenco dei soli
benefici contributivi applicabili per l'Istituto.
Per fruire di tali
riduzioni, è necessario che i datori di lavoro siano in possesso dei
seguenti requisiti:
• applicazione
integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti
collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
• inesistenza, a
carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di
provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla
commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di
lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 o il
decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito
(cd. “cause ostative”) ;
• il possesso della
regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS e, per il settore
edile, anche delle Casse Edili.
Ai fini della fruizione di
tali benefici, per quanto riguarda il requisito della regolarità, il
datore di lavoro è esonerato dalla richiesta del DURC, in quanto è lo
stesso Istituto che provvede autonomamente alla verifica della situazione
dell'azienda senza emettere formalmente il certificato.
Per quanto riguarda gli
altri requisiti, il datore di lavoro deve presentare la prescritta
autocertificazione da presentare alla Sede INAIL competente.
ISTRUZIONI
OPERATIVE
A decorrere dal 1 gennaio
2008, ai fini della fruizione dei benefici contributivi di cui
all'allegato elenco, i datori di lavoro dovranno presentare
l'autocertificazione prevista all'art. 9 del Decreto Ministeriale 27,
utilizzando il fac-simile di modulo predisposto dall'Istituto.
Tale obbligo vale
naturalmente anche per i benefici contributivi applicati in sede di
regolazione del premio dovuto per il 2007 entro il termine fissato per l'Autoliquidazione
2007/2008.
Per l'anno in corso, tenuto
conto dei tempi di emanazione della circolare ministeriale che ha tra
l'altro determinato i singoli benefici contributivi per i quali deve
essere prodotta apposita autocertificazione, l'Istituto procederà in una
fase successiva a richiedere tale dichiarazione ai datori di lavoro che
non avessero nel frattempo provveduto. Al riguardo saranno emanate
apposite istruzioni.
L'INAIL effettuerà
d'ufficio sia i controlli sulle autocertificazioni del datore di lavoro
sia le verifiche sul possesso dei requisiti di regolarità contributiva,
con le modalità previste dal Testo Unico sulla Documentazione
Amministrativa 28.
Come specificato dalla
circolare ministeriale, la verifica della regolarità contributiva nei
confronti degli altri Enti previdenziali può essere effettuata con
cadenza periodica diversificata. Pertanto, l'INAIL procederà
prioritariamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti di
regolarità nei propri confronti e, successivamente, ad analoga verifica
presso gli altri Enti.
Resta fermo che, nel caso
in cui venisse riscontrata la irregolarità contributiva, le Unità
territoriali prima di procedere alla revoca del beneficio, inviteranno
l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.
In attesa delle necessarie
implementazioni alla procedura DURC, le strutture dell'Istituto che
agiscono in qualità di stazioni appaltanti continueranno a richiedere il
DURC con le attuali modalità, acquisendo il certificato agli atti
dell'appalto. Parimenti, le Unità territoriali competenti al rilascio
emetteranno il DURC con le modalità attuali, senza tuttavia spedire il
DURC all'impresa.
Si precisa, infine, che per
quanto riguarda la regolarità contributiva rilasciata in presenza di
“scostamento non grave”, non si ritiene necessario che tale
circostanza sia riportata sul certificato, pertanto, nessuna modifica verrà
apportata all'applicativo informatico.
Allegati:
- Allegato
1 Elenco benefici contributivi INAIL;
- D.M.
24 ottobre 2007;
- Circolare
ministeriale n. 5/2008;
- Modello
di Autocertificazione per benefici INAIL
_____________________________
1.Articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 27
dicembre 2006 n. 296.
2.Pubblicato sulla GU n. 279 del 30 novembre 2007.
3.Circolare 30 gennaio 2008 n. 5.
4.Le precedenti disposizioni sono contenute nella
Circolare n. 38 del 25 luglio 2005 e nella Circolare n. 52 del 22 dicembre
2005.
5.L'elenco dei benefici INAIL per la cui fruizione è
necessaria la verifica della regolarità contributiva è allegato alla
presente Circolare.
6.Articolo 1 D.M. 24 ottobre 2007.
7.Per il dettaglio, si fa rinvio alla voce “ambito
di applicazione” delle precedenti Circolari INAIL.
8.Articolo 3 comma 2 D.M. 24 ottobre 2007.
9.Indicati all'articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979,
n. 12 e successive modifiche.
10.Ciò si verifica nel caso in cui l'INAIL sia
Stazione Appaltante o Ente erogatore di benefici contributivi.
11. Articolo 3, comma 4, D.M. 24 ottobre 2007.
12.Nel caso in cui l'INAIL sia l'Ente che ammette il
richiedente alla fruizione di un beneficio, cfr. il successivo paragrafo
“Durc per benefici normativi e contributivi”.
13.Articolo 2, comma 2 del D.M. 24 ottobre 2007.
14.Enti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h) del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
15.Articolo 6 D.M. 24 ottobre 2007.
16.Articolo 7, commi 1 e 2 D.M. 24 ottobre 2007.
17.Articoli 5, 8 e 9 del D.M. 24 ottobre 2007.
18.Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 pubblicato sulla G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl.
ord. e successive modifiche ed integrazioni.
19.Articolo 7, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007.
20.Articolo 8, comma 3 D.M. 24 ottobre 2007.
21.Salvo l’ipotesi in cui l’Autorità Giudiziaria
abbia già adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione
a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell’articolo 24 del
Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
22.Aiuti specificati nel Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’articolo 1 comma 1223 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
23.Articoli 19, 20 e 24 MAT approvate con decreto
ministeriale 12 dicembre 2000.
24.Articolo 1, comma 37 della Legge n. 247/2007.
25.Articoli 8, comma 2, 20 e 25, comma 9 della legge
23 luglio 1991, n. 223,
26.Come stabilito dall’art. 68, comma 6 della legge
23 dicembre 2000, n. 388; v. note della Direzione Centrale Rischi, Ufficio
Tariffe del 5 settembre 2003 prot. 637 e del30 giugno 2004 prot. 1351.
27.Articolo 9 comma 3 D.M. 24 ottobre 2007;
28.Cfr. artt. 46-47 e 71-72 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n.445 (testo vigente).
|