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1. Premessa
La presente
circolare ha lo scopo di fornire ai Provveditorati regionali e
interregionali alle opere pubbliche indicazioni finalizzate a
chiarire le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di
appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli
incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento alla
valutazione delle offerte; questo alla luce delle recenti
modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il Codice dei contratti pubblici, che nel prosieguo assume
la denominazione di Codice, dal decreto legislativo 31 luglio
2007, n. 113, e in attesa dell'entrata in vigore del nuovo
Regolamento generale attuativo del Codice. Al fine di assicurare
uniformita' ed omogeneita' di comportamenti, si ritiene che le
presenti indicazioni possano costituire un utile modello operativo
a cui le stazioni appaltanti, di cui all'art. 3, comma 33, del
Codice, possano fare riferimento.
2. La disciplina
delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura
Fino all'entrata in
vigore del Regolamento generale previsto dall'art. 5 del Codice,
alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria
e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di
compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo
quanto disposto dall'art. 253, comma 3 del Codice. Il richiamo
alla materia dei "lavori pubblici" contenuto nell'art.
253 del Codice deve intendersi riferito all'insieme delle norme
che disciplinano la realizzazione di lavori pubblici, che vanno
dalla fase di programmazione alla progettazione, dall'affidamento
all'esecuzione dei contratti, fino al collaudo dei lavori.
L'applicabilita' delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 alla disciplina in oggetto impone alcuni
ulteriori chiarimenti.
A) Per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relative ad importi inferiori a 100.000 euro le
disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999 devono intendersi
implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2, del Codice come
modificato dal decreto legislativo n. 113/2007, che stabilisce
l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione,
parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza. Con
riferimento agli affidamenti degli incarichi in esame, si pongono
all'attenzione, sinteticamente, le modalita' operative di
applicazione dei sopra menzionati principi. Non discriminazione:
il principio vieta ogni forma di discriminazione dei soggetti non
basata su dati relativi alle competenze e qualita' dei soggetti
medesimi, ma su aspetti diversi, come l'appartenenza ad un
determinato contesto territoriale. La non discriminazione
comporta, quindi, il divieto, per le stazioni appaltanti, di
privilegiare i soggetti che esercitano prevalentemente la loro
attivita' nello stesso ambito territoriale in cui si svolgono le
prestazioni.
Parita' di trattamento: il principio implica che nella valutazione
delle offerte siano utilizzati per tutti i medesimi criteri
selettivi. Proporzionalita': il principio pone uno stretto legame
tra quello che una amministrazione chiede al mercato e i requisiti
che i soggetti chiamati devono possedere per concorrere
all'affidamento. Devono essere richiesti requisiti proporzionati
rispetto all'incarico oggetto dell'affidamento. Trasparenza: il
principio impone all'amministrazione di compiere le proprie
attivita' in modo visibile a tutti, dando pubblicita' ai propri
atti. La disposizione di cui all'art. 91, comma 2, del Codice,
richiamando il comma 6 dell'art. 57 del Codice, rubricato
"Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara", prevede poi la selezione fra almeno cinque
soggetti, "se sussistano in tale numero aspiranti
idonei". Si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla
scelta dei cinque o piu' operatori economici tramite la selezione
di soggetti da un elenco di operatori economici, istituito a
seguito di un apposito avviso, ovvero tramite specifiche indagini
di mercato. L'avviso per l'istituzione dell'elenco e' pubblicato
con le modalita' di cui all'art. 124, comma 5, del Codice:
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, siti informatici di
cui all'art. 66, comma 7, del Codice, albo della stazione
appaltante, nonche' eventualmente profilo del committente, ove
istituito. Nell'avviso le stazioni appaltanti indicano le classi e
le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle tariffe professionali, nonche' le fasce di importo in cui si
intende suddividere l'elenco; le stazioni appaltanti richiedono
agli operatori economici interessati i curricula, predisposti con
riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie
e agli importi indicati nell'avviso e in conformita' al modello di
cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e
categoria dell'elenco, nonche' alla natura e alla complessita'
delle attivita' da svolgere, puo' essere richiesto un requisito
minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende
suddividere l'elenco.
La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro e'
predisposta dagli operatori economici secondo l'allegato H del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con
l'indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la
specifica delle prestazioni svolte. Si ritiene che l'arco
temporale da prendere in considerazione non possa essere inferiore
al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso;
si considera nel quinquennio anche la parte dei servizi ultimata e
approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in
epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori
cui si riferiscono i servizi documentati. Agli operatori economici
e' richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei
professionisti che svolgeranno i servizi con l'indicazione delle
rispettive qualifiche professionali e del soggetto eventualmente
incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. Gli
operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le
stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute
nel possesso dei requisiti. In analogia a quanto previsto
dall'art. 125, comma 12, ultimo periodo, del Codice, gli elenchi
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. Qualora
la stazione appaltante ricorra ad una indagine di mercato, la
stessa puo' essere svolta previo avviso pubblicato sui siti
informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, nell'albo
della stazione appaltante, nonche' eventualmente sul profilo del
committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a
quindici giorni. L'avviso deve indicare i requisiti che devono
essere posseduti dagli operatori economici per potere essere
invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con
riferimento alla specificita' del servizio da affidare ed in
analogia a quanto riportato nel caso di istituzione di un elenco.
Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione,
dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori
economici in possesso dei requisiti, dei cinque o piu' soggetti
cui rivolgere l'invito, puo' essere effettuata dalle stazioni
appaltanti attraverso modalita' di scelta, quale ad esempio il
sorteggio.
In ogni caso, nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il
rispetto del principio della rotazione, rapportandolo all'entita'
dell'importo da affidare. Gli operatori economici selezionati sono
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione
mediante una lettera contenente gli elementi essenziali
costituenti l'oggetto della prestazione - anche attraverso una
nota illustrativa delle prestazioni in analogia a quanto previsto
dall'art. 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 - il relativo importo presunto, il termine per la
ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento
dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile,
nonche' i criteri di valutazione delle offerte. La scelta dell'affidatario
puo' essere resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della
selezione sui siti informatici di cui all'art. 66, comma 7, del
Codice entro un termine non superiore a quello indicato nell'art.
65, comma 1, del Codice.
B) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo compreso fra 100.000 e le soglie di
applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui
all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si
applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice
per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la
pubblicita'.
C) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di importo pari o superiore alle soglie di
applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui
all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b), del Codice, si
applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per
quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la
pubblicita'.
D) Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e
architettura di cui alle precedenti lettere B) e C) si applicano
le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Si sottolinea
l'importanza di definire i requisiti minimi per la partecipazione
alle gare con osservanza di quanto previsto all'art. 66 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
3. La disciplina
per la valutazione delle offerte economiche nelle procedure di
affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Le stazioni
appaltanti sono invitate a procedere all'individuazione
dell'oggetto delle attivita' da affidare mettendo a punto
capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e
definiti. In analogia con quanto previsto nel settore dei lavori
dall'art. 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, si
suggerisce l'opportunita', in relazione alla natura della
prestazione, di prevedere nel bando di gara, in caso di procedura
aperta, e nella lettera di invito, in caso di procedura ristretta
o negoziata, l'obbligo per gli offerenti di avere preso visione
del luogo ove si svolgera' il lavoro oggetto della prestazione.
Per quanto attiene alle modalita' di definizione dell'importo
stimato dell'appalto, stante l'abolizione del principio dell'inderogabilita'
dei minimi tariffari, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma
2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito nella legge
4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 92, comma 3, del Codice, come
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 27 luglio 2007, n. 113, le stazioni appaltanti possono
utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui
al decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente ritenute
adeguate. L'importo stimato e' determinato dalla stazione
appaltante al lordo della riduzione, di cui all'art. 4, comma
12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella
legge 26 aprile 1989, n. 155, prevista per le prestazioni relative
alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse
pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico dello Stato
e degli altri enti pubblici.
All'importo stimato e' applicabile da parte dei concorrenti un
ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e
comprensivo della riduzione di cui all'art. 4, comma 12-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26
aprile 1989, n. 155, richiamato dall'art. 92, comma 4, del Codice.
In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure
di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previsto
dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, appare il piu' idoneo a garantire una corretta
valutazione della qualita' delle prestazioni offerte dagli
operatori economici rispetto al criterio del prezzo piu' basso,
non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e
professionali, tipici delle attivita' di ingegneria e
architettura.
Si ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo piu' basso
soltanto in caso di semplicita' e ripetitivita' delle prestazioni
da svolgere. In ragione della natura dei servizi da acquisire, in
sede di definizione del bando di gara ovvero della lettera di
invito, si ritiene opportuno che, nell'ambito del criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, gli elementi
qualitativi di valutazione delle offerte rivestano
complessivamente un "peso" maggioritario rispetto
all'elemento "prezzo" e all'elemento "tempo".
Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della gara, si
puo' fare riferimento all'art. 64 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, fermo restando il rispetto della circolare
1° marzo 2007 del Dipartimento politiche comunitarie, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2007, intitolata
"Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti,
nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un
appalto pubblico di servizi".
E quindi possibile determinare la qualita' ed il valore tecnico
dell'offerta prendendo in considerazione elementi come
l'illustrazione delle modalita' con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico, il metodo, l'organizzazione del
lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto per lo
svolgimento del servizio.
Elementi come l'esperienza, le referenze, i lavori gia'
realizzati, le risorse disponibili possono essere utilizzati
unicamente come criteri di selezione e non devono essere presi in
considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.
Il riferimento all'art. 64 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 per le modalita' di svolgimento della gara non
vale, pertanto, per i punti 1 e 3, lettera b), del comma 1. Il
presente indirizzo va applicato anche per le procedure di
affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo
inferiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria
per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera
b), del Codice.
Roma, 16 novembre
2007
Il direttore
generale per la regolazione dei lavori pubblici
Crocco
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